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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 8078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8078 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo
Coppola all'udienza del 5.11.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.18504/25 R.G. tra nata il [...] a [...]_1
rappresentata e difesa dall'avv Gaetano Santagata giusta procura depositata telematicamente
RICORRENTE
Contro
, Controparte_1 Controparte_2
in persona dei l.r.p.t.
RESISTENTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato il 26.7.25, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
, l e l' ” Controparte_1 Controparte_2
esponendo e deducendo: Controparte_3
- Di svolgere la propria attività presso l'Istituto 0C31-NA -I.C. CAPUOZZO nel territorio della Provincia di;
CP_3
- Che aveva prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del con contratti fino al termine delle Controparte_1
attività didattiche per le annualità di seguito riportate tramite contratti di supplenza: “per l'a.s. 2021/2022, l'istante ha siglato il contratto Z2000041 – inizio 07/09/2021 fine 30/06/2022; - per l'a.s. 2022/2023, l'istante ha siglato il contratto Z2000042 – inizio 12/09/2022 fine 30/06/2023”;
- Che era stata “individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro ai sensi del CCNL per il comparto scuola, in quanto inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza in qualità di sostengo psicofisico su tipologia posto interno, per il profilo professionale
DOC.SC.ELEM/MATER, per un numero di ore settimanali ivi indicate nel contratto e/o nel prospetto R – 1 (dal quale si evincono le ore espresse in minuti)”;
- Che “la ricorrente, in qualità di lavoratrice con regolare contratto di lavoro a tempo determinato, ha diritto ad un periodo di ferie riconosciute durante il periodo di sospensione dell'attività didattica (festività Natale – Pasqua e dopo la fine dell'anno scolastico) + 3 o 4 giorni di festività soppresse ex. L. 937 del
1977, tale disposizione normativa riconosce che a tutti i dipendenti sono altresì attribuite 3 o 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937 del 1977 … trattasi delle c.d. festività soppresse in cui l'art. 1 lettera (B) - dice le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate”:
- Che non aveva goduto in alcun modo dei 30 giorni di ferie previsti e nemmeno
è stata invitata dal Direttore Scolastico per iscritto a goderne, con espresso avviso – sempre per iscritto - della perdita, in caso contrario, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva;
- Che “la docente, ha presentato istanza di accesso ex. l. 241/1990 presso gli
Istituti cui ha svolto la propria attività di lavoro. Per l.'a.s. 2021 / 2022, l'Istituto ha riscontrato l'istanza di accesso con espresso diniego. Pertanto, pur volendo determinare con esattezza l'indennità sostitutiva delle ferie non godute la scuola non ha trasmesso la documentazione richiesta, quindi resta che la docente per l'a.s. 2021 / 2022 non ha mai usufruito delle ferie. Per l.'a.s. 2022 / 2023, vale quanto predetto poc'anzi. L'Istituto, a differenza di quello precedente, ha riscontrato l'istanza inviando documentazione che non comprova l'eventuale godimento delle ferie e / o invito espresso da parte del D.S. Quindi resta il conteggio che si riporta, in quanto la docente non ha goduto regolarmente delle ferie, quindi deve riconoscersi il diritto di cui è causa”;
- Che durante l'a.s. 2021/2022 ha lavorato 297 giorni x 2,5 / 30 (meno di 3 anni di servizio), maturando il diritto a fruire di 25 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 28 di ferie, non ha fruito di alcuna ferie = monetizzazione per Euro 1.566,32 (lordi);
- Che durante l'a.s. 2022/2023 ha lavorato 292 giorni x 2,5 / 30 (con più di 3 anni di servizio), maturando il diritto a fruire di 26 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 29 di ferie, non ha fruito di alcuna ferie = monetizzazione per Euro 1.699,4 (lordi);
- che non era stata adeguatamente informata del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni;
- di non essere stata formalmente invitata a goderne dai dirigenti scolastici e non avvertita della perdita in caso di mancata fruizione;
- che, pertanto, gli istituti scolastici le avevano, illegittimamente, decurtato le ferie maturate negli anni di servizio.
Tanto premesso, richiamate tre sentenze della CGUE del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-
684/16), la Sentenza della Corte costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, le Sentenze della
Corte di Cassazione – Sezione Lavoro n. 21780 del 2022 e n. 16715 del 17/06/2024 aveva chiesto che questo giudice volesse:
• ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della parte ricorrente all'ottenimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute negli anni ut supra nella misura di € 3.265,72 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex. art. 1218 c.c • e per l'effetto, CONDANNARE il , in persona del Controparte_1
al riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, CP_4
così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore del personale comparto scuola per gli anni scolastici ut supra;
• • CONDANNARE, il al Controparte_1
pagamento delle spese di diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario nonché il rimborso del C.U. se versato…
Nella contumacia dei convenuti, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva discussa e decisa.
*****
Deve essere dichiarata inammissibile la costituzione di parte convenuta in relazione all' . Infatti si tratta di mero organo del convenuto, privo Controparte_3 CP_1
della benchè minima soggettività giuridica.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione delle somme richieste in relazione a tutte le annualità sollevata dalla parte resistente, dovendosi considerare non spirato il termine prescrizionale posto che il più datato dei crediti si è generato il
12.6.21 (cessazione del primo rapporto.
Quanto al merito, la disciplina di riferimento per le ferie del personale docente consiste nell'art. 1, commi 54-56, della L. n. 228/2012.
Il comma 54 prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il comma 55, intervenendo sull'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 132/2012, determina una particolare deroga all'applicazione del suo contenuto normativo, aggiungendo: “il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Infine, il comma 56 sancisce l'inderogabilità delle disposizioni contenute nei due commi precedenti, ossia dell'obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e della monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato, ad opera della contrattazione collettiva.
Particolarmente rilevante per il caso in esame è la sopracitata modifica dell'art. 5, comma 8 D.L. n. 95/2012, il cui contenuto recita che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Ebbene, in deroga al generale divieto di monetizzazione delle ferie, i docenti a contratto di lavoro a tempo determinato non sono, dunque, obbligati a fruire delle ferie, bensì possono liberamente deciderne la fruizione durante l'anno scolastico e hanno diritto all'indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione.
La citata normativa deve essere interpretata in considerazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569 e C-570/2016; in causa C-619/2016; in causa
C-684/2016) la quale ha confermato la legittimità della disposizione che prevede la perdita delle ferie delle quali il lavoratore non ha chiesto la fruizione e del suo relativo diritto a un'indennità finanziaria, solo previa verifica della circostanza che lo stesso sia stato effettivamente posto in condizione dal datore di lavoro di esercitare il proprio diritto attraverso un'informazione adeguata.
Discende, da ciò, che è onere del datore di lavoro informare il lavoratore della possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite ed assicurarsi concretamente che quest'ultimo si trovi nella condizione di usufruirne.
Conseguente è la ricaduta del relativo onere della prova sul datore di lavoro, il quale è tenuto a fornire la prova di aver adeguatamente informato ed invitato il lavoratore, con trasparenza ed in tempo utile, a godere delle ferie e della loro perdita in caso di mancata fruizione.
In senso identico la Corte di cassazione (Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024) ha statuito che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del
6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
Nel caso in esame, parte convenuta, costituitasi regolarmente in giudizio, non ha fornito la prova di aver adempiuto a tale onere.
Sulla circostanza sollevata dalla resistente, ovvero che “se il docente, durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile godere delle ferie, formalmente non le richiede ma avrebbe potuto farlo queste giornate vengono comunque sottratte al monte ferie spettante”, si ricorda consolidata giurisprudenza (Cass. Sez. L. Ordinanza n.
16715/2024) secondo la quale “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” e ancora “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
Pertanto, parte ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva di ferie non fruite.
In ordine alla quantificazione, previa integrazione dell'allegazione della parte ricorrente con deposito del CCNL comparto Scuola e relativa ultima modifica nonché cedolini degli anni scolastici di servizio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, è possibile affermare la parziale correttezza del conteggio in relazione alle ferie maturate.
Invero, deve rilevarsi che, secondo art. 38 del CCNL di riferimento, “al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio
1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato…”.
L'art
Ai fini del conteggio delle giornate di ferie effettivamente maturate, nel caso di specie,
è, correttamente, fatto riferimento all'art. 13 del CCNL di riferimento:
“Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero…”. Ciò vuol dire che devono ritenersi spettanti 25 giorni di ferie nell'a.s. 2021/22, 25 nell'a.s. 2022/23, rimanendo non dedotto né provato che l'istante abbia svolto 3 anni di servizio in precedenza).
Dalla stessa documentazione prodotta dall'istante è provato il godimento di ferie i giorni 19.1.23, 23.6.23, 26.6.23, 27.6.23, 29.6.23 e 30.6.23 e dunque per giorni 6.
Quanto alla distinguibilità tra ferie e festività soppresse il concetto di ferie applicabile alla fattispecie di cui è causa nulla ha a che vedere con la nozione dell'Ordinamento italiano. Infatti la direttiva 2003/88/Ce pone un concetto di ferie che non fa riferimento all'Ordinamento interno, bensì eurounitario: infatti ove una direttiva non richiami la nozione interna si fa sempre riferimento alla europea (cfr per la diversa nozione europea il concetto di lavoratore dipendente nella direttiva 1999/70/Ce). All'art 7 della stessa si fa riferimento a ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il riferimento al diritto nazionale è solo alle condizioni di ottenimento e concessione ma non alla definizione di ferie. Per il diritto europeo esistono solo: orario di lavoro, riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali (cfr artt 1 e 2) e non già istituti giuridici diversi. Appare evidente che i 4 giorni di festività soppresse non possono che essere considerati ferie posta la assenza di prestazione retribuita.
Dalla stessa documentazione prodotta dall'istante è provato il godimento di ferie i giorni 19.1.23, 23.6.23, 26.6.23, 27.6.23, 29.6.23 e 30.6.23 e dunque per giorni 6.
Ne consegue la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'istante, di €.
3.047,65.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo per la metà; sono compensate per il residuo vista la erroneità nei conteggi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente all'”indennità sostitutiva” per ciascun giorno di ferie e festività soppresse non goduto e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento della somma di € 3.047,65, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo;
2) Condanna i convenuti al pagamento della metà delle spese di lite dell'istante che si liquidano per detta parte in € 657,00, comprensivi di rimborso spese forfetarie,
IVA e CPA come per legge, oltre rimborso di €. 49,00 a titolo di contributo unificato, con attribuzione ai difensori costituiti.
NAPOLI, lì 5.11.25
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)