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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 3216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3216 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 48026/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 30/11/2021 rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del 18/2/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 2/4/2025 promossa
DA
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/08/1970, rappresentato e difeso dall'avv. MANINFIOR BEATRICE con studio in VIA C. HAJECH,
10 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FAZZARI GIANANTONIO con studio in VIA IV NOVEMBRE, 92
BOLLATE presso il quale è elettivamente domiciliato , come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON
AVV. (c.f. ) con studio in Sedriano, Via Controparte_2 CodiceFiscale_3 Fanin 13, curatore speciale del minore nato a [...] il [...] nominato Persona_1
con provvedimento del 11.04.2022
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
21.12.2021
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Assegnare la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi al signor finchè vi vivrà con i Controparte_1 figli e finché gli stessi saranno economicamente indipendenti
- Assegnare il box della casa coniugale alla signora Pt_1
- Porre a carico del signor l'obbligo le spese condominiali ordinarie e le utenze domestiche con CP_1 decorrenza retroattiva dal 1 febbraio 2024
- Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con sostegno psicologico e supporto alla genitorialità Per_1 e con collocazione presso il padre disponendo che lo stesso chieda l'esonero dai turni notturni al fine di poter pernottare presso la casa coniugale con i figli in considerazione delle gravi problematiche di Per_1
- Disporre che la signora possa vedere il figlio minore a week end alterni dalle h 15 del sabato alle ore Pt_1 20 della domenica, Natale e Pasqua ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno
- Tenuto conto del modestissimo reddito della ricorrente, porre a carico della stessa l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura complessiva di Euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie
- Confermare l'obbligo del signor di corrispondere alla moglie a titolo di assegno di mantenimento della CP_1 stessa in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 500,00 oltre Istat
Per : Controparte_1
“ Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori con sostegno psicologico e supporto alla Per_1 Per_2 genitorialità e con collocazione presso il padre;
- Assegnare la casa coniugale, ivi inclusi gli arredi dell'abitazione (anche quelli indebitamente asportati dalla sig.ra quando ha lasciato la casa familiare), il box e la cantina pertinenziale, al signor Pt_1 Controparte_1 finché vi vivrà con i figli e finché gli stessi saranno economicamente indipendenti.
- Porre a carico del signor l'obbligo di farsi carico delle spese condominiali ordinarie e delle utenze CP_1 domestiche relative all'abitazione familiare, finché sarà assegnata allo stesso.
- Disporre che la signora possa vedere i figli minori a week-end alterni dalle ore 15 del sabato alle ore Pt_1 20 della domenica, Natale e Pasqua ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
- Porre a carico della sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura complessiva Pt_1 di Euro 400,00 (dunque € 200,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano. - Revocare il contributo al mantenimento riconosciuto, in sede di udienza presidenziale, alla moglie sig.ra per tutte le ragioni indicate nelle difese del sig. Pt_1 CP_1
- Disporre che il sig. incameri integralmente l'assegno unico relativo ai figli. CP_1 In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per il CURATORE SPECIALE
“1) A parziale modifica dei provvedimenti assunti con l'ordinanza del 12.04.2022, l'Ill.mo Tribunale adito voglia, a conferma di quanto oggi in vigore e pertanto disporre il collocamento di presso il padre al quale dovrà Per_1 essere assegnata la casa familiare e per l'effetto confermare il calendario di visita stabilito dai Servizi;
2) A parziale modifica dei provvedimenti assunti con l'ordinanza del 12.04.2022, l'Ill.mo Tribunale adito voglia disporre l'affido condiviso di;
Per_1
3) Prescrivere con la massima urgenza, per entrambi i genitori, un percorso psicologico e di sostegno alla genitorialità;
4) Conservare il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali sul nucleo e sui minori;
5) Nulla disporre in merito all'ascolto del minore;
6) Assegnare termine alle parti per integrare la produzione documentale inerente ai redditi percepiti (ultimi documenti agli atti sono relativi all'anno 2021);
7) Assegnare termine alle parti per aggiornare la dichiarazione circa le informazioni sulle condizioni economiche
(c.d. disclosure);
8) Conseguentemente al deposito documentale dei punti precedenti, determinare il mantenimento per , Per_2 maggiorenne ma non economicamente indipendente, e per nella misura che verrà ritenuta di giustizia Per_1 oltre al 50% delle spese extra assegno come da protocollo in uso;
9) Assegnare i termini ex art. 190 c.p.c. ivi compresi i termini ex art. 190 c.p.c. II comma (termini ridotti). “
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e contraevano matrimonio in El Cafetal Edo- Parte_1 Controparte_1
IR (Venezuela) il 22/06/2000, trascritto presso il comune di ER RA , anno 2001
Atto n. 4 parte 2 serie C dall'unione nascevano i figli: il 16/01/2007 e i gemelli l'11/01/2009 e Per_2 Per_1
, quest'ultimo deceduto a soli 6 mesi in data 16/06/2009, Per_3
con ricorso depositato il 30/11/2021, chiedeva al Tribunale la separazione Parte_1 personale da addebitarsi al marito, l'affidamento condiviso dei figli, all'epoca entrambi minori, con collocamento prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale in comproprietà, tempi di permanenza presso il padre dettagliatamente indicati, un assegno di mantenimento per sé nella misura di € 500,00 mensili ed un assegno perequativo per il mantenimento dei figli da quantificarsi in €
1.200,00,
a sostegno della domanda narrava di un'unione coniugale che, dopo il trasferimento in Italia dal
Venezuela, dove entrambi erano vissuti fino dalla nascita, era stata costellata da difficoltà ed episodi dolorosi, come la morte di uno dei figli per c.d. morte nella culla e, successivamente, la diagnosi di disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento del figlio maggiore;
riferiva che, Per_2
nonostante lei avesse sacrificato la propria vita personale e professionale nell'interesse della famiglia, avendo smesso di lavorare dopo la nascita dei figli e per i problemi esistenti, il matrimonio era naufragato a causa di una relazione extra coniugale intrattenuta dal marito e solo casualmente scoperta , che aveva portato all'allontanamento dalla casa coniugale del marito;
evidenziava di essere, allo stato, ancora disoccupata e di avere come unica risorsa due mini appartamenti acquistati nello stesso palazzo in cui insisteva la casa coniugale ma non messi a reddito, mentre il marito, sovrintendente della polizia ferroviaria, aveva redditi da lavoro dipendente di circa € 2.700,00 mensili, oltre a notevoli accantonamenti in denaro;
con comparsa del 31.3.2022 si costituiva il aderendo alla domanda sullo status, ma CP_1
contestando integralmente le ulteriori domande e deduzioni della ricorrente e, anzi, proponendo a sua volta domanda riconvenzionale di addebito della separazione in capo alla moglie, sosteneva di non aver mai intrattenuto alcuna relazione extra coniugale, trattandosi tale affermazione soltanto di una ulteriore manifestazione del carattere instabile ed ossessivo della moglie che, unito alla sua aggressività costantemente manifestata anche nei confronti dei figli, lo avevano determinato ad allontanarsi dalla casa coniugale;
evidenziava un' unione caratterizzata da assoluta anaffettività della ricorrente come moglie e ,soprattutto, come madre, accusandola di averlo tenuto a distanza soprattutto emotiva anche nel momento della morte del figlio e di comportamenti anche gravi
– persino di lesioni fisiche – nei confronti dei ragazzi;
negava che le moglie avesse rinunziato all'attività lavorativa per scelta familiare evidenziando che la stessa non aveva mai voluto procedere con il riconoscimento in Italia della laurea in architettura conseguita in Venezuela né mai voluto attivarsi per trovare un'occupazione, una volta cresciuti i figli;
evidenziava che comunque la moglie era proprietaria di due mini appartamenti acquistati con soldi interamente prelevati da un conto comune e che ben avrebbe potuto mettere a reddito;
chiedeva quindi l'affidamento esclusivo dei figli, o, in mero subordine, il condiviso, il collocamento presso di sé con conseguente assegnazione della casa coniugale ed un assegno di mantenimento da porsi a carico della madre da quantificare secondo equità, nessun mantenimento per la moglie;
in via del tutto subordinata in caso di rigetto della sua domanda di collocamento prevalente che l'assegno di mantenimento in favore dei figli fosse limitato ad € 500,00 mensili;
all'udienza presidenziale del 26 ottobre 2020, il Presidente, sentite liberamente le parti e fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava sui provvedimenti provvisori ed urgenti, sicché con ordinanza del 11.4.2022, dato atto dell'elevatissima conflittualità tra le parti, della peculiarità della situazione – visto che nonostante le rilevanti accuse verso la moglie il si era comunque allontanato da casa lasciando con lei i figli - e della fragilità del figlio , CP_1 Per_2
affidava i minori ai servizi sociali di Milano, ai quali venivano demandati dettagliati interventi a stretta tutela dei minori ed a supporto dell'intero nucleo familiare con disposizione di deposito di dettagliata relazione in ordine all'attivazione degli interventi ed al loro andamento;
nominava curatore speciale dei minori e l'Avv. fissando un termine per la sua Per_2 Per_1 Controparte_2
costituzione; collocava allo stato i minori presso la madre nella casa coniugale che veniva a lei assegnata, indicando dettagliatamente i tempi di frequentazione con il padre;
poneva a carico del padre un assegno perequativo al loro mantenimento nella misura di € 900,00 ed un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, che veniva esortata a mettere a reddito gli immobili di sua proprietà, in misura di €
500,00, quindi nominava se stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 3.11.2022, concedendo alle parti i termini di legge per la costituzione innanzi all'istruttore,
l'ordinanza presidenziale è stata vistata dal PM senza osservazioni in data 15.4.2022, come da provvedimento presidenziale il 29.4.2022 si costituiva il curatore speciale e, nei giorni immediatamente successivi i servizi sociali dell'ente affidatario versavano in atti le prime relazioni, dando atto della complessità della situazione e delle peculiarità di ciascun genitore, evidenziando comunque uno stato di benessere generale dei ragazzi, seppur affaticati dagli eventi, i quali chiedevano di poter andare a vivere con il papà, evento però reputato ancora prematuro;
nei termini concessi le parti depositavano gli atti di costituzione nella fase istruttoria, insistendo integralmente nelle domande già precedentemente formulate, all'udienza di prima comparizione del 3.11.2022, durante la quale appariva inalterata la conflittualità e le recriminazioni tra le parti, tanto il curatore speciale quanto il padre evidenziavano il desiderio dei ragazzi di trasferirsi da quest'ultimo, evenienza alla quale la madre si opponeva reputandola motivata solo da ragioni opportunistiche dei figli - che dal padre riuscivano ad avere maggiore libertà ed assenza di regole -; il padre insisteva per l'audizione dei minore e, pertanto il G.I. si riservava;
con ordinanza riservata del 17.11.2022 il G.I. ,preso atto della non completezza degli interventi attivati dai servizi sociali;
della condizione problematica dei ragazzi e della conseguente necessità di una immediata presa in carico di da parte dell' e di una particolare attenzione anche su Per_2 CP_3
, riservandosi su eventuale CTU all'esito, respingeva allo stato l'istanza di modifica del Per_1
collocamento dei minori, confermava tutti gli incarichi già conferiti all'Ente Affidatario al quale chiedeva di riferire anche in ordine al più idonee modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e sul migliore collocamento dei due minori;
incaricava l'Ente Affidatario, sentiti i genitori ed il curatore speciale del minore, di garantire a ogni supporto psicoterapico del quale il minore avesse Per_2
bisogno compresa la presa in carico dalla competente per territorio ed a un supporto CP_3 Per_1
psicoterapico; incaricava l'Ente Affidatario di assicurare una massiccia attività di assistenza domiciliare in favore dei minori, sia presso l'abitazione della madre sia nei tempi che i minori trascorrevano con il padre, verificando altresì se il padre avesse reperito un abitazione o vivesse ancora in caserma, quindi rinviava per l'esame al 20.4.2023, all'udienza indicata il G.I. preso atto delle relazioni depositate e del permanere del problemi, su richiesta delle parti concedeva i termini ex art. 183 cpc VI, quindi fissava l'udienza del 19.10.2023 per la decisione sui mezzi istruttori ed esame relazione Ente Affidatario, disponendo che questo proseguisse in tutti gli incarichi già conferiti ed inviasse una relazione possibilmente conclusiva -acquisendo relazione e illustrando la progettualità scolastica per -, anche in punto di migliore CP_3 Per_2
collocamento dei due minori, depositate le memorie istruttorie e la relazione dei servizi, all'udienza del 19.10.2023 il Giudice nelle more subentrato nel ruolo, ascoltati i legali di parte ed il curatore speciale, si riservava in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori e sulle ulteriori istanze, quindi con ordinanza in pari data rigettava le richieste istruttorie delle parti, incaricava i servizi sociali di proseguire negli interventi già attivati, assegnando un termine per il deposito di relazione possibilmente conclusiva, e rinviava al 8.5.2024 per la precisazione delle conclusioni, a seguito del deposito da parte dei servizi sociali e specialistici delle relazione del 25.3.2025 e del
18.4.2024, in considerazione della situazione alla allarmante emersa soprattutto con riferimento a
- che, dopo aver iniziato a tenere dubbie frequentazioni, era emerso indugiare all'alcol ed Per_1 all'uso di droghe, segnatamente in maniera massiccia cannabis-, il curatore presentava istanza di revoca dell'udienza di pc, evidenziando nel contempo, oltre agli episodi gravi in cui era coinvolto , Per_1
anche che per accordo tra le parti dal mese di febbraio 2024 il padre si era portato a vivere con i minori nella casa coniugale trasferendosi la madre in uno dei monolocali di proprietà nello stesso palazzo;
all'istanza aderivano le parti, pertanto il G.I. all'udienza dell'8.5.2024, revocava l'udienza di precisazione delle conclusioni, disponeva la presa in carico da parte del tanto di quanto Pt_2 Per_1
di che appariva consumare in maniera compulsiva coca cola con gli effetti collaterali che ne Per_2
derivavano, ed incaricava i servizi di relazionare dettagliatamente sul miglior collocamento definitivo dei minori, anche alla luce dell'accordo temporaneo di modifica raggiunto dalle parti, rinviava per l'esame all'udienza del 29.10.2024, poi sostituita con deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, depositate le relazioni del e dei servizi che, nell'indicare quale migliore soluzione per i Pt_2
ragazzi il collocamento prevalente con il padre nella casa coniugale evidenziavano comunque il permanere della conflittualità tanto tra i genitori quanto dei ragazzi tra di loro, oltre che le evidenti difficoltà logistiche del permanere presso la madre nel piccolo monolocale, chiedendo di conseguenza il mantenimento di tutti gli interventi di presa in carico già disposti;
viste le note sostitutive dell'udienza delle parti, il G.I. con ordinanza del 15.12.2024, rinviava al 5.2.2025 per la precisazione delle conclusioni, disponendo una relazione conclusiva da parte dei servizi sociali e specialistici, ed all'udienza indicata, avendo la necessità di acquisire le informazioni economico – patrimoniali aggiornate delle parti, fissava nuova udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il 18.2.2025, depositate le note sostitutive di udienza ed i fogli contenenti le precisazioni delle conclusioni come riportate in epigrafe, il G.I. con ordinanza del 18.2.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc ridotti a 20 gg per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriori 20 per le memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 2.4.2025. Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI.
Il materiale probatorio in atti è adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione tanto in relazione alla domanda sulla responsabilità genitoriale - stante le numerosissime relazioni dei servizi sociali e specialistici, nonché le considerazioni del curatore speciale e la sostanziale assenza di contrasto delle parti sul punto - quanto in relazione ai presupposti per l' assegnazione della casa coniugale e delle pertinenze della stessa e alle domande economiche. In particolare , con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011
n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, la perdurante elevatissima conflittualità tra le parti, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Le domande di addebito
Entrambe le parti avevano, reciprocamente, avanzato domanda di addebito della separazione, Le domande, tuttavia, sono state rinunziate in corso di causa e, infatti, non sono più state riportate nelle conclusioni depositate.
Nulla sul punto deve pertanto decidere il Collegio.
La responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore
L'intero arco del giudizio è stato caratterizzato dalla massiccia presenza dei servizi sociali e specialistici dell'Ente affidatario che, in diverse e delicate situazioni, hanno dovuto gestire un nucleo familiare caratterizzato da molti problemi e segnato da delicate vicende, anche dolorose, che pacificamente hanno influito sull'assetto dei vari componenti.
Non vi era pertanto altra strada, al momento dell'ordinanza presidenziale, che quella scelta dal
Presidente delegato e cioè di affidamento all'Ente dei ragazzi, allora entrambi minorenni ed in piena fase adolescenziale, e di nomina di un curatore speciale, tramite indispensabile nella triangolazione genitori
– figli – servizi.
Nel lungo tempo trascorso, tuttavia, pur essendosi toccati punti di elevatissima conflittualità e di indubbia difficoltà pratica, con l'indispensabile ausilio di tutti i soggetti coinvolti ed un sufficiente affidamento personale da parte dei genitori - seppur singolarmente considerati ma purtroppo non del tutto come coppia - i nodi più intricati sono stati dipanati e la situazione risulta essere più gestibile.
Nelle more è diventato maggiorenne sebbene, per il proprio stato patologico, meriti Per_2
ancora una particolare attenzione da parte dei genitori, indipendentemente dalla condizione giuridica.
invece, che grandi preoccupazioni aveva dato in un momento di notevole sbandamento, sembra Per_1
essere almeno in parte maturato e, seppur non pienamente cosciente delle problematiche che possono discendere dall'uso massiccio e prolungato di cannabis, ha collaborato nei percorsi per lui predisposti e si avvia verso un superamento della fase critica.
Ciò che, poi, ha maggiormente contribuito al raggiungimento di un equilibrio più armonico è stato il cambio di genitore collocatario: i ragazzi fin dall'inizio del giudizio avevano mostrato il desiderio di vivere prevalentemente, seppur nel loro habitat della casa coniugale, con il padre anziché con la madre.
Non è compito del Collegio entrare nel merito del perché ciò sia accaduto, poiché superfluo in virtù dall'accordo raggiunto delle parti, avallato del Curatore e dei servizi sociali e specialistici, di mantenere definitivamente lo status quo. Ciò che è certo è che, al momento, questa modalità di gestione quotidiana
è quella che risulta più funzionale alla serena crescita dei figli e che meglio consente ai genitori, pur nei loro perduranti limiti di dialogo, di affrontare le scelte li riguardano – e nello specifico per ciò che rileva per il Collegio - quelle per . Per_1
L'attuale stato di cose, ed il giudizio positivo in tal senso espresso dal Curatore speciale e dai servizi nelle ultime relazioni di aggiornamento, determina il Collegio a revocare l'affidamento all'Ente di in favore del condiviso ai genitori, e ciò anche in ragione dell'età del ragazzo – ormai vicino Per_1
ai 17 anni - e della sua capacità di discernere, almeno per gli aspetti fondamentali, le difficoltà alle quali si approccia. Tuttavia, non essendo il nucleo globalmente considerato ancora del tutto capace di gestire in completa autonomia la relazione, ai servizi sociali e specialistici competenti per territorio vengono confermati tutta una serie di incarichi a supporto meglio indicati in dispositivo. Contestualmente il
Collegio invita i genitori a adeguarsi e conformarsi alle indicazioni ricevute, espressamente avvertendoli che una eventuale recrudescenza della conflittualità che si riverberi negativamente sul ragazzo porterà il
Tribunale a ben altri provvedimenti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale ed al collocamento del minore.
, va da sé, rimarrà collocato in maniera prevalente presso il padre nella casa coniugale, Per_1 dove vivrà anche con il fratello . E' proprio la relazione tra i due, al momento un po' alterata e Per_2
problematica, che va ad influire sui tempi di permanenza con la madre, in considerazione degli spazi ristretti dell'abitazione materna che essi non riescono a condividere, e che comunque non consentirebbero il pernottamento contemporaneo di entrambi.
Per tale ragione, in accoglimento delle conclusioni congiunte sul punto dei genitori e del curatore speciale, trascorrerà con la madre week end alternati, anche rispetto al fratello, secondo tempi Per_1
e modi che concorderà direttamente con la madre, anche in considerazione della vicinanza degli appartamenti, posti nello stesso palazzo;
parimenti con la madre concorderà la metà delle vacanze natalizie e 15 gg di vacanza nel periodo estivo.
L'assegnazione della casa coniugale
Dal collocamento prevalente di presso il padre discende, quale conseguenza, Per_1
l'assegnazione al della casa coniugale, non essendovi comunque contrasto sul punto. Elemento CP_1 di domanda contrapposta è, invece, l'assegnazione del box auto posto nello stesso immobile, che la pretenderebbe. Pt_1
La domanda di parte ricorrente va, però, rigettata, dal momento che pacificamente all'assegnatario della casa coniugale spettano anche le pertinenze legate da un vincolo di complementarità con l'appartamento, salvo che venga dimostrata da chi si contrappone, l'assenza di tale vincolo (ex pluris Cass. N.510/2020).
Le condizioni economiche
Il mantenimento dei figli
Lo sconvolgimento dell'assetto di collocamento dei figli, ed il lora attuale vivere in maniera prevalente, e quasi totale, con il padre, determina la necessità per il Collegio di rivedere integralmente quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale in relazione al loro mantenimento.
In merito una premessa fattuale: come emerge dagli scritti difensivi e dalle relazioni dei servizi, le parti, nell'acme del conflitto sul punto, hanno tra loro pattuito che dal mese di febbraio 2024 il padre sarebbe rientrato nella casa coniugale per vivere con loro, inizialmente in maniera temporanea ed in attesa di una decisione definitiva. Di fatto lo stato di cose non è mai mutato ed ,oggi tale modalità viene confermata.
Va pertanto revocato, con decorrenza dal mese di febbraio 2024 l'assegno di mantenimento posto a carico del e da versarsi alla quantificato dal Presidente in € 500,00 mensili. CP_1 Pt_1
Parimenti tuttavia, e come correttamente richiesto dal resistente, l'onere di mantenimento dei figli, secondo i parametri di cui all'art. 337 c.c. grava adesso sulla madre, che del resto dal canto suo non si oppone alla richiesta. Ciò su cui le parti non sono riuscite a trovare un punto di intesa è la quantificazione.
La ricorrente, in considerazione delle proprie precarie condizioni economiche offre la cifra di €
150,00 complessiva per i due figli – oltre al 50% delle spese extra assegno – mentre il resistente insiste per la maggior somma di € 400,00.
Evidenzia il Collegio che, sebbene il genitore non collocatario non possa esimersi– salvo casi del tutto eccezionali - dall' obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, ed invero neanche la ricorrente vuole ciò, tuttavia è compito del Tribunale individuare, nella comparazione delle diverse capacità economiche e reddituali, il punto di equilibrio tra tale obbligo e le esigenze primarie del soggetto obbligato.
La pacificamente, non lavora e non ha accantonamenti bancari, ha soltanto un Pt_1 monolocale di proprietà messo a reddito, avendo avuto la necessità di occupare l'altro rilasciata la casa coniugale . Le uniche entrate sono quindi rappresentate dal canone di locazione annuo lordo di € 6.600,00
e dall'assegno di mantenimento ancora, al momento, percepito. Ben diversa la situazione del che è precettore di un reddito lordo annuo di circa € CP_1
47.00,00; ha accantonamenti bancari per circa € 50.000,00 ed una polizza assicurativa;
ha acquistato una villetta a schiera ad Abbiategrasso, nella quale non a più necessità di trasferirsi stante l'assegnazione della casa coniugale e che pertanto può mettere a adeguato reddito.
Dalla disamina comparativa dei redditi e dei patrimoni, tenuto conto in particolare di quelli del genitore obbligato, in considerazione delle esigenze dei ragazzi, valutata in termini economici l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà, visto l'art. 337 c.c il Collegio determina in € 200,00
l'assegno mensile che la dovrà versare al – con decorrenza dal Febbraio 2024, data di Pt_1 CP_1
effettivo collocamento dei ragazzi con il padre - quale contributo totale al mantenimento di e Per_2
, altre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo e linee guida della Corte di Appello Per_1
e del Tribunale di Milano.
In considerazione dell'esiguità del contributo materno e della prevalente permanenza dei figli presso il padre, l'assegno unico per il nucleo familiare, se percepito, verrà interamente trattenuto da
Controparte_1
Il mantenimento del coniuge
Quanto alla domanda della moglie di vedere riconosciuto un contributo di mantenimento per sé ai sensi dell'art. 156 c.p.c. si osserva, in primo luogo, che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, nella separazione, a differenza dell'assegno che consegue allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno di mantenimento discende ontologicamente dalla permanenza del vincolo coniugale. I “redditi adeguati” cui va pertanto rapportato, ai sensi della suddetta norma, tale assegno in favore del coniuge sono quindi quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale che non presenta alcuna incompatibilità con la situazione di temporanea sospensione del vincolo e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. ex multis Cass. 28483/2022; 12196/2017).
Già in sede presidenziale, con ordinanza peraltro non reclamata, l'assegno per la moglie era stato previsto nella misura oggi richiesta dalla All'epoca quest'ultima non aveva alcuna fonte di Pt_1
guadagno, ma era stata esortata dal Presidente a mettere a reddito le proprietà immobiliari. Di fatto, tuttavia, la poteva indirettamente godere del beneficio dell'assegnazione della casa coniugale, Pt_1
che la esonerava da una spesa locativa, e del contributo che riceveva per i figli. Allo stato, il reddito che la ricorrente trae dalla locazione dell'unico monolocale rimasto nella propria disponibilità va a controbilanciare i benefici venuti meno con il rilascio della casa coniugale, la perdita dell'assegno per i figli ed all'obbligo verso di loro assunto.
Pertanto la situazione di squilibrio tra le parti è rimasta immutata e la condizione economica del marito, che già ampiamente illustrata, appare significativamente superiore alle entrate della moglie, che vengono dimezzate dal mantenimento imposto per i ragazzi e dalle spese che dovrà affrontare per la gestione dell'immobile in cui vive e come mantenimento diretto quando i figli sono con lei.
La va, ovviamente esortata a trovare e comunque, compatibilmente con l'età ed il Pt_1
vissuto, ad impegnarsi per aumentare il proprio reddito, ma certamente, in tale fase separativa, e fino a che non avrà incrementato il proprio reddito, ha diritto a percepire un assegno di mantenimento per le finalità messe in evidenzia dalla pacifica giurisprudenza di legittimità come sopra riportata, che si ritiene equo confermare in € 500,00 mensili.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio sotto il profilo dello il suo protrarsi per le questioni CP_4 relative ai figli della coppia e quindi nell'interesse degli stessi, la decisione in ordine all'affidamento e regolamentazione dei tempi di permanenza preso i genitori di che non viene valutata in termini Per_1
di OC ,visto che è assunta nel preminente interesse dello stesso, la rinunzia delle parti alla domanda di addebito e la OC del in ordine alla domanda di assegno di mantenimento CP_1
in favore della moglie, alla luce delle complesse risultanze processuali, ritiene il Collegio di compensare per 2/3 le spese del procedimento, quantificate come da dispositivo, mentre la residua quota di 1/3 deve essere posta a carico del resistente
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
che hanno contratto matrimonio in El Cafetal Edo-IR (Venezuela) il Controparte_1
22/06/2000, trascritto presso il comune di ER RA (AR), anno 2001 Atto n. 4 parte 2 serie
C;
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER RA (AR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
2. , nato il [...] ad [...] i genitori con prevalente permanenza e residenza Persona_4
anagrafica presso il padre in Milano ,Via Berra n. 22
3.Assegna la casa coniugale di Milano via Berra n. 22 in comproprietà tra le parti, con i mobili e le pertinenze dell'immobile stesso, box e cantina, a , in virtù della collocazione prevalente Controparte_1
presso di sé del figlio minore;
4.Dispone che, in considerazione dell'età di e della contiguità tra le case di abitazione tra i Per_1
genitori, il ragazzo stia con la madre almeno due week end al mese dal sabato mattina alla domenica sera, tempi che potranno essere anche ampliati secondo accordi presi direttamente tra loro, nonché per la metà delle vacanze natalizie e 15 gg. durante il periodo estivo con le medesime modalità di accordo;
6.Dispone che i servizi sociali del Comune di Milano proseguano negli interventi di supporto già attivati nell'interesse del minore e, ove ritenuto necessario, nel mantenere la sua presa in carico da Per_1
parte del SERD competente per territorio;
7. Dispone che i servizi sociali del Comune di Milano proseguano gli interventi gli interventi di supporto alla genitorialità e psicologici nei confronti dei genitori;
8. Incarica i servizi sociali del Comune di Milano di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
9. Pone definitivamente a carico di l'obbligo di versare a a titolo Controparte_1 Parte_1
di mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 con decorrenza dall'ordinanza presidenziale del 11.4.2022, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione Aprile 2023);
10.Revoca l'obbligo posto a carico di , con l'ordinanza del 11.4.2022, di versamento alla Controparte_1 dell'assegno perequativo di € 900,00 per il mantenimento dei figli, con decorrenza dal mese di Pt_1
Febbraio 2024;
7.Pone definitivamente a carico della madre l'obbligo di versare al padre entro il 5 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la totale somma mensile Per_2 Per_1 di € 200,00 ( € 100,00 per ciascuno) rivalutabile annualmente secondo indici Istat con decorrenza dal mese di Febbraio 2024, oltre al 50% delle spese extra come di seguito indicate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8.Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente trattenuto da;
Controparte_1
9.Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella quota di 1/3 Controparte_1 Pt_1 che si liquidano, per tale quota, in € 2.400,00 oltre spese generali forfettarie, Iva e Cpa come per legge,
10.Compensa le spese di lite tra le parti nella restante quota di 2/3
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 02.04.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Susanna Terni dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 30/11/2021 rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del 18/2/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 2/4/2025 promossa
DA
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/08/1970, rappresentato e difeso dall'avv. MANINFIOR BEATRICE con studio in VIA C. HAJECH,
10 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FAZZARI GIANANTONIO con studio in VIA IV NOVEMBRE, 92
BOLLATE presso il quale è elettivamente domiciliato , come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON
AVV. (c.f. ) con studio in Sedriano, Via Controparte_2 CodiceFiscale_3 Fanin 13, curatore speciale del minore nato a [...] il [...] nominato Persona_1
con provvedimento del 11.04.2022
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
21.12.2021
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Assegnare la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi al signor finchè vi vivrà con i Controparte_1 figli e finché gli stessi saranno economicamente indipendenti
- Assegnare il box della casa coniugale alla signora Pt_1
- Porre a carico del signor l'obbligo le spese condominiali ordinarie e le utenze domestiche con CP_1 decorrenza retroattiva dal 1 febbraio 2024
- Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con sostegno psicologico e supporto alla genitorialità Per_1 e con collocazione presso il padre disponendo che lo stesso chieda l'esonero dai turni notturni al fine di poter pernottare presso la casa coniugale con i figli in considerazione delle gravi problematiche di Per_1
- Disporre che la signora possa vedere il figlio minore a week end alterni dalle h 15 del sabato alle ore Pt_1 20 della domenica, Natale e Pasqua ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno
- Tenuto conto del modestissimo reddito della ricorrente, porre a carico della stessa l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura complessiva di Euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie
- Confermare l'obbligo del signor di corrispondere alla moglie a titolo di assegno di mantenimento della CP_1 stessa in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 500,00 oltre Istat
Per : Controparte_1
“ Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori con sostegno psicologico e supporto alla Per_1 Per_2 genitorialità e con collocazione presso il padre;
- Assegnare la casa coniugale, ivi inclusi gli arredi dell'abitazione (anche quelli indebitamente asportati dalla sig.ra quando ha lasciato la casa familiare), il box e la cantina pertinenziale, al signor Pt_1 Controparte_1 finché vi vivrà con i figli e finché gli stessi saranno economicamente indipendenti.
- Porre a carico del signor l'obbligo di farsi carico delle spese condominiali ordinarie e delle utenze CP_1 domestiche relative all'abitazione familiare, finché sarà assegnata allo stesso.
- Disporre che la signora possa vedere i figli minori a week-end alterni dalle ore 15 del sabato alle ore Pt_1 20 della domenica, Natale e Pasqua ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
- Porre a carico della sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura complessiva Pt_1 di Euro 400,00 (dunque € 200,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano. - Revocare il contributo al mantenimento riconosciuto, in sede di udienza presidenziale, alla moglie sig.ra per tutte le ragioni indicate nelle difese del sig. Pt_1 CP_1
- Disporre che il sig. incameri integralmente l'assegno unico relativo ai figli. CP_1 In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per il CURATORE SPECIALE
“1) A parziale modifica dei provvedimenti assunti con l'ordinanza del 12.04.2022, l'Ill.mo Tribunale adito voglia, a conferma di quanto oggi in vigore e pertanto disporre il collocamento di presso il padre al quale dovrà Per_1 essere assegnata la casa familiare e per l'effetto confermare il calendario di visita stabilito dai Servizi;
2) A parziale modifica dei provvedimenti assunti con l'ordinanza del 12.04.2022, l'Ill.mo Tribunale adito voglia disporre l'affido condiviso di;
Per_1
3) Prescrivere con la massima urgenza, per entrambi i genitori, un percorso psicologico e di sostegno alla genitorialità;
4) Conservare il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali sul nucleo e sui minori;
5) Nulla disporre in merito all'ascolto del minore;
6) Assegnare termine alle parti per integrare la produzione documentale inerente ai redditi percepiti (ultimi documenti agli atti sono relativi all'anno 2021);
7) Assegnare termine alle parti per aggiornare la dichiarazione circa le informazioni sulle condizioni economiche
(c.d. disclosure);
8) Conseguentemente al deposito documentale dei punti precedenti, determinare il mantenimento per , Per_2 maggiorenne ma non economicamente indipendente, e per nella misura che verrà ritenuta di giustizia Per_1 oltre al 50% delle spese extra assegno come da protocollo in uso;
9) Assegnare i termini ex art. 190 c.p.c. ivi compresi i termini ex art. 190 c.p.c. II comma (termini ridotti). “
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e contraevano matrimonio in El Cafetal Edo- Parte_1 Controparte_1
IR (Venezuela) il 22/06/2000, trascritto presso il comune di ER RA , anno 2001
Atto n. 4 parte 2 serie C dall'unione nascevano i figli: il 16/01/2007 e i gemelli l'11/01/2009 e Per_2 Per_1
, quest'ultimo deceduto a soli 6 mesi in data 16/06/2009, Per_3
con ricorso depositato il 30/11/2021, chiedeva al Tribunale la separazione Parte_1 personale da addebitarsi al marito, l'affidamento condiviso dei figli, all'epoca entrambi minori, con collocamento prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale in comproprietà, tempi di permanenza presso il padre dettagliatamente indicati, un assegno di mantenimento per sé nella misura di € 500,00 mensili ed un assegno perequativo per il mantenimento dei figli da quantificarsi in €
1.200,00,
a sostegno della domanda narrava di un'unione coniugale che, dopo il trasferimento in Italia dal
Venezuela, dove entrambi erano vissuti fino dalla nascita, era stata costellata da difficoltà ed episodi dolorosi, come la morte di uno dei figli per c.d. morte nella culla e, successivamente, la diagnosi di disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento del figlio maggiore;
riferiva che, Per_2
nonostante lei avesse sacrificato la propria vita personale e professionale nell'interesse della famiglia, avendo smesso di lavorare dopo la nascita dei figli e per i problemi esistenti, il matrimonio era naufragato a causa di una relazione extra coniugale intrattenuta dal marito e solo casualmente scoperta , che aveva portato all'allontanamento dalla casa coniugale del marito;
evidenziava di essere, allo stato, ancora disoccupata e di avere come unica risorsa due mini appartamenti acquistati nello stesso palazzo in cui insisteva la casa coniugale ma non messi a reddito, mentre il marito, sovrintendente della polizia ferroviaria, aveva redditi da lavoro dipendente di circa € 2.700,00 mensili, oltre a notevoli accantonamenti in denaro;
con comparsa del 31.3.2022 si costituiva il aderendo alla domanda sullo status, ma CP_1
contestando integralmente le ulteriori domande e deduzioni della ricorrente e, anzi, proponendo a sua volta domanda riconvenzionale di addebito della separazione in capo alla moglie, sosteneva di non aver mai intrattenuto alcuna relazione extra coniugale, trattandosi tale affermazione soltanto di una ulteriore manifestazione del carattere instabile ed ossessivo della moglie che, unito alla sua aggressività costantemente manifestata anche nei confronti dei figli, lo avevano determinato ad allontanarsi dalla casa coniugale;
evidenziava un' unione caratterizzata da assoluta anaffettività della ricorrente come moglie e ,soprattutto, come madre, accusandola di averlo tenuto a distanza soprattutto emotiva anche nel momento della morte del figlio e di comportamenti anche gravi
– persino di lesioni fisiche – nei confronti dei ragazzi;
negava che le moglie avesse rinunziato all'attività lavorativa per scelta familiare evidenziando che la stessa non aveva mai voluto procedere con il riconoscimento in Italia della laurea in architettura conseguita in Venezuela né mai voluto attivarsi per trovare un'occupazione, una volta cresciuti i figli;
evidenziava che comunque la moglie era proprietaria di due mini appartamenti acquistati con soldi interamente prelevati da un conto comune e che ben avrebbe potuto mettere a reddito;
chiedeva quindi l'affidamento esclusivo dei figli, o, in mero subordine, il condiviso, il collocamento presso di sé con conseguente assegnazione della casa coniugale ed un assegno di mantenimento da porsi a carico della madre da quantificare secondo equità, nessun mantenimento per la moglie;
in via del tutto subordinata in caso di rigetto della sua domanda di collocamento prevalente che l'assegno di mantenimento in favore dei figli fosse limitato ad € 500,00 mensili;
all'udienza presidenziale del 26 ottobre 2020, il Presidente, sentite liberamente le parti e fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava sui provvedimenti provvisori ed urgenti, sicché con ordinanza del 11.4.2022, dato atto dell'elevatissima conflittualità tra le parti, della peculiarità della situazione – visto che nonostante le rilevanti accuse verso la moglie il si era comunque allontanato da casa lasciando con lei i figli - e della fragilità del figlio , CP_1 Per_2
affidava i minori ai servizi sociali di Milano, ai quali venivano demandati dettagliati interventi a stretta tutela dei minori ed a supporto dell'intero nucleo familiare con disposizione di deposito di dettagliata relazione in ordine all'attivazione degli interventi ed al loro andamento;
nominava curatore speciale dei minori e l'Avv. fissando un termine per la sua Per_2 Per_1 Controparte_2
costituzione; collocava allo stato i minori presso la madre nella casa coniugale che veniva a lei assegnata, indicando dettagliatamente i tempi di frequentazione con il padre;
poneva a carico del padre un assegno perequativo al loro mantenimento nella misura di € 900,00 ed un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, che veniva esortata a mettere a reddito gli immobili di sua proprietà, in misura di €
500,00, quindi nominava se stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 3.11.2022, concedendo alle parti i termini di legge per la costituzione innanzi all'istruttore,
l'ordinanza presidenziale è stata vistata dal PM senza osservazioni in data 15.4.2022, come da provvedimento presidenziale il 29.4.2022 si costituiva il curatore speciale e, nei giorni immediatamente successivi i servizi sociali dell'ente affidatario versavano in atti le prime relazioni, dando atto della complessità della situazione e delle peculiarità di ciascun genitore, evidenziando comunque uno stato di benessere generale dei ragazzi, seppur affaticati dagli eventi, i quali chiedevano di poter andare a vivere con il papà, evento però reputato ancora prematuro;
nei termini concessi le parti depositavano gli atti di costituzione nella fase istruttoria, insistendo integralmente nelle domande già precedentemente formulate, all'udienza di prima comparizione del 3.11.2022, durante la quale appariva inalterata la conflittualità e le recriminazioni tra le parti, tanto il curatore speciale quanto il padre evidenziavano il desiderio dei ragazzi di trasferirsi da quest'ultimo, evenienza alla quale la madre si opponeva reputandola motivata solo da ragioni opportunistiche dei figli - che dal padre riuscivano ad avere maggiore libertà ed assenza di regole -; il padre insisteva per l'audizione dei minore e, pertanto il G.I. si riservava;
con ordinanza riservata del 17.11.2022 il G.I. ,preso atto della non completezza degli interventi attivati dai servizi sociali;
della condizione problematica dei ragazzi e della conseguente necessità di una immediata presa in carico di da parte dell' e di una particolare attenzione anche su Per_2 CP_3
, riservandosi su eventuale CTU all'esito, respingeva allo stato l'istanza di modifica del Per_1
collocamento dei minori, confermava tutti gli incarichi già conferiti all'Ente Affidatario al quale chiedeva di riferire anche in ordine al più idonee modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e sul migliore collocamento dei due minori;
incaricava l'Ente Affidatario, sentiti i genitori ed il curatore speciale del minore, di garantire a ogni supporto psicoterapico del quale il minore avesse Per_2
bisogno compresa la presa in carico dalla competente per territorio ed a un supporto CP_3 Per_1
psicoterapico; incaricava l'Ente Affidatario di assicurare una massiccia attività di assistenza domiciliare in favore dei minori, sia presso l'abitazione della madre sia nei tempi che i minori trascorrevano con il padre, verificando altresì se il padre avesse reperito un abitazione o vivesse ancora in caserma, quindi rinviava per l'esame al 20.4.2023, all'udienza indicata il G.I. preso atto delle relazioni depositate e del permanere del problemi, su richiesta delle parti concedeva i termini ex art. 183 cpc VI, quindi fissava l'udienza del 19.10.2023 per la decisione sui mezzi istruttori ed esame relazione Ente Affidatario, disponendo che questo proseguisse in tutti gli incarichi già conferiti ed inviasse una relazione possibilmente conclusiva -acquisendo relazione e illustrando la progettualità scolastica per -, anche in punto di migliore CP_3 Per_2
collocamento dei due minori, depositate le memorie istruttorie e la relazione dei servizi, all'udienza del 19.10.2023 il Giudice nelle more subentrato nel ruolo, ascoltati i legali di parte ed il curatore speciale, si riservava in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori e sulle ulteriori istanze, quindi con ordinanza in pari data rigettava le richieste istruttorie delle parti, incaricava i servizi sociali di proseguire negli interventi già attivati, assegnando un termine per il deposito di relazione possibilmente conclusiva, e rinviava al 8.5.2024 per la precisazione delle conclusioni, a seguito del deposito da parte dei servizi sociali e specialistici delle relazione del 25.3.2025 e del
18.4.2024, in considerazione della situazione alla allarmante emersa soprattutto con riferimento a
- che, dopo aver iniziato a tenere dubbie frequentazioni, era emerso indugiare all'alcol ed Per_1 all'uso di droghe, segnatamente in maniera massiccia cannabis-, il curatore presentava istanza di revoca dell'udienza di pc, evidenziando nel contempo, oltre agli episodi gravi in cui era coinvolto , Per_1
anche che per accordo tra le parti dal mese di febbraio 2024 il padre si era portato a vivere con i minori nella casa coniugale trasferendosi la madre in uno dei monolocali di proprietà nello stesso palazzo;
all'istanza aderivano le parti, pertanto il G.I. all'udienza dell'8.5.2024, revocava l'udienza di precisazione delle conclusioni, disponeva la presa in carico da parte del tanto di quanto Pt_2 Per_1
di che appariva consumare in maniera compulsiva coca cola con gli effetti collaterali che ne Per_2
derivavano, ed incaricava i servizi di relazionare dettagliatamente sul miglior collocamento definitivo dei minori, anche alla luce dell'accordo temporaneo di modifica raggiunto dalle parti, rinviava per l'esame all'udienza del 29.10.2024, poi sostituita con deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, depositate le relazioni del e dei servizi che, nell'indicare quale migliore soluzione per i Pt_2
ragazzi il collocamento prevalente con il padre nella casa coniugale evidenziavano comunque il permanere della conflittualità tanto tra i genitori quanto dei ragazzi tra di loro, oltre che le evidenti difficoltà logistiche del permanere presso la madre nel piccolo monolocale, chiedendo di conseguenza il mantenimento di tutti gli interventi di presa in carico già disposti;
viste le note sostitutive dell'udienza delle parti, il G.I. con ordinanza del 15.12.2024, rinviava al 5.2.2025 per la precisazione delle conclusioni, disponendo una relazione conclusiva da parte dei servizi sociali e specialistici, ed all'udienza indicata, avendo la necessità di acquisire le informazioni economico – patrimoniali aggiornate delle parti, fissava nuova udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il 18.2.2025, depositate le note sostitutive di udienza ed i fogli contenenti le precisazioni delle conclusioni come riportate in epigrafe, il G.I. con ordinanza del 18.2.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc ridotti a 20 gg per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriori 20 per le memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 2.4.2025. Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI.
Il materiale probatorio in atti è adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione tanto in relazione alla domanda sulla responsabilità genitoriale - stante le numerosissime relazioni dei servizi sociali e specialistici, nonché le considerazioni del curatore speciale e la sostanziale assenza di contrasto delle parti sul punto - quanto in relazione ai presupposti per l' assegnazione della casa coniugale e delle pertinenze della stessa e alle domande economiche. In particolare , con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011
n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, la perdurante elevatissima conflittualità tra le parti, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Le domande di addebito
Entrambe le parti avevano, reciprocamente, avanzato domanda di addebito della separazione, Le domande, tuttavia, sono state rinunziate in corso di causa e, infatti, non sono più state riportate nelle conclusioni depositate.
Nulla sul punto deve pertanto decidere il Collegio.
La responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore
L'intero arco del giudizio è stato caratterizzato dalla massiccia presenza dei servizi sociali e specialistici dell'Ente affidatario che, in diverse e delicate situazioni, hanno dovuto gestire un nucleo familiare caratterizzato da molti problemi e segnato da delicate vicende, anche dolorose, che pacificamente hanno influito sull'assetto dei vari componenti.
Non vi era pertanto altra strada, al momento dell'ordinanza presidenziale, che quella scelta dal
Presidente delegato e cioè di affidamento all'Ente dei ragazzi, allora entrambi minorenni ed in piena fase adolescenziale, e di nomina di un curatore speciale, tramite indispensabile nella triangolazione genitori
– figli – servizi.
Nel lungo tempo trascorso, tuttavia, pur essendosi toccati punti di elevatissima conflittualità e di indubbia difficoltà pratica, con l'indispensabile ausilio di tutti i soggetti coinvolti ed un sufficiente affidamento personale da parte dei genitori - seppur singolarmente considerati ma purtroppo non del tutto come coppia - i nodi più intricati sono stati dipanati e la situazione risulta essere più gestibile.
Nelle more è diventato maggiorenne sebbene, per il proprio stato patologico, meriti Per_2
ancora una particolare attenzione da parte dei genitori, indipendentemente dalla condizione giuridica.
invece, che grandi preoccupazioni aveva dato in un momento di notevole sbandamento, sembra Per_1
essere almeno in parte maturato e, seppur non pienamente cosciente delle problematiche che possono discendere dall'uso massiccio e prolungato di cannabis, ha collaborato nei percorsi per lui predisposti e si avvia verso un superamento della fase critica.
Ciò che, poi, ha maggiormente contribuito al raggiungimento di un equilibrio più armonico è stato il cambio di genitore collocatario: i ragazzi fin dall'inizio del giudizio avevano mostrato il desiderio di vivere prevalentemente, seppur nel loro habitat della casa coniugale, con il padre anziché con la madre.
Non è compito del Collegio entrare nel merito del perché ciò sia accaduto, poiché superfluo in virtù dall'accordo raggiunto delle parti, avallato del Curatore e dei servizi sociali e specialistici, di mantenere definitivamente lo status quo. Ciò che è certo è che, al momento, questa modalità di gestione quotidiana
è quella che risulta più funzionale alla serena crescita dei figli e che meglio consente ai genitori, pur nei loro perduranti limiti di dialogo, di affrontare le scelte li riguardano – e nello specifico per ciò che rileva per il Collegio - quelle per . Per_1
L'attuale stato di cose, ed il giudizio positivo in tal senso espresso dal Curatore speciale e dai servizi nelle ultime relazioni di aggiornamento, determina il Collegio a revocare l'affidamento all'Ente di in favore del condiviso ai genitori, e ciò anche in ragione dell'età del ragazzo – ormai vicino Per_1
ai 17 anni - e della sua capacità di discernere, almeno per gli aspetti fondamentali, le difficoltà alle quali si approccia. Tuttavia, non essendo il nucleo globalmente considerato ancora del tutto capace di gestire in completa autonomia la relazione, ai servizi sociali e specialistici competenti per territorio vengono confermati tutta una serie di incarichi a supporto meglio indicati in dispositivo. Contestualmente il
Collegio invita i genitori a adeguarsi e conformarsi alle indicazioni ricevute, espressamente avvertendoli che una eventuale recrudescenza della conflittualità che si riverberi negativamente sul ragazzo porterà il
Tribunale a ben altri provvedimenti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale ed al collocamento del minore.
, va da sé, rimarrà collocato in maniera prevalente presso il padre nella casa coniugale, Per_1 dove vivrà anche con il fratello . E' proprio la relazione tra i due, al momento un po' alterata e Per_2
problematica, che va ad influire sui tempi di permanenza con la madre, in considerazione degli spazi ristretti dell'abitazione materna che essi non riescono a condividere, e che comunque non consentirebbero il pernottamento contemporaneo di entrambi.
Per tale ragione, in accoglimento delle conclusioni congiunte sul punto dei genitori e del curatore speciale, trascorrerà con la madre week end alternati, anche rispetto al fratello, secondo tempi Per_1
e modi che concorderà direttamente con la madre, anche in considerazione della vicinanza degli appartamenti, posti nello stesso palazzo;
parimenti con la madre concorderà la metà delle vacanze natalizie e 15 gg di vacanza nel periodo estivo.
L'assegnazione della casa coniugale
Dal collocamento prevalente di presso il padre discende, quale conseguenza, Per_1
l'assegnazione al della casa coniugale, non essendovi comunque contrasto sul punto. Elemento CP_1 di domanda contrapposta è, invece, l'assegnazione del box auto posto nello stesso immobile, che la pretenderebbe. Pt_1
La domanda di parte ricorrente va, però, rigettata, dal momento che pacificamente all'assegnatario della casa coniugale spettano anche le pertinenze legate da un vincolo di complementarità con l'appartamento, salvo che venga dimostrata da chi si contrappone, l'assenza di tale vincolo (ex pluris Cass. N.510/2020).
Le condizioni economiche
Il mantenimento dei figli
Lo sconvolgimento dell'assetto di collocamento dei figli, ed il lora attuale vivere in maniera prevalente, e quasi totale, con il padre, determina la necessità per il Collegio di rivedere integralmente quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale in relazione al loro mantenimento.
In merito una premessa fattuale: come emerge dagli scritti difensivi e dalle relazioni dei servizi, le parti, nell'acme del conflitto sul punto, hanno tra loro pattuito che dal mese di febbraio 2024 il padre sarebbe rientrato nella casa coniugale per vivere con loro, inizialmente in maniera temporanea ed in attesa di una decisione definitiva. Di fatto lo stato di cose non è mai mutato ed ,oggi tale modalità viene confermata.
Va pertanto revocato, con decorrenza dal mese di febbraio 2024 l'assegno di mantenimento posto a carico del e da versarsi alla quantificato dal Presidente in € 500,00 mensili. CP_1 Pt_1
Parimenti tuttavia, e come correttamente richiesto dal resistente, l'onere di mantenimento dei figli, secondo i parametri di cui all'art. 337 c.c. grava adesso sulla madre, che del resto dal canto suo non si oppone alla richiesta. Ciò su cui le parti non sono riuscite a trovare un punto di intesa è la quantificazione.
La ricorrente, in considerazione delle proprie precarie condizioni economiche offre la cifra di €
150,00 complessiva per i due figli – oltre al 50% delle spese extra assegno – mentre il resistente insiste per la maggior somma di € 400,00.
Evidenzia il Collegio che, sebbene il genitore non collocatario non possa esimersi– salvo casi del tutto eccezionali - dall' obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, ed invero neanche la ricorrente vuole ciò, tuttavia è compito del Tribunale individuare, nella comparazione delle diverse capacità economiche e reddituali, il punto di equilibrio tra tale obbligo e le esigenze primarie del soggetto obbligato.
La pacificamente, non lavora e non ha accantonamenti bancari, ha soltanto un Pt_1 monolocale di proprietà messo a reddito, avendo avuto la necessità di occupare l'altro rilasciata la casa coniugale . Le uniche entrate sono quindi rappresentate dal canone di locazione annuo lordo di € 6.600,00
e dall'assegno di mantenimento ancora, al momento, percepito. Ben diversa la situazione del che è precettore di un reddito lordo annuo di circa € CP_1
47.00,00; ha accantonamenti bancari per circa € 50.000,00 ed una polizza assicurativa;
ha acquistato una villetta a schiera ad Abbiategrasso, nella quale non a più necessità di trasferirsi stante l'assegnazione della casa coniugale e che pertanto può mettere a adeguato reddito.
Dalla disamina comparativa dei redditi e dei patrimoni, tenuto conto in particolare di quelli del genitore obbligato, in considerazione delle esigenze dei ragazzi, valutata in termini economici l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà, visto l'art. 337 c.c il Collegio determina in € 200,00
l'assegno mensile che la dovrà versare al – con decorrenza dal Febbraio 2024, data di Pt_1 CP_1
effettivo collocamento dei ragazzi con il padre - quale contributo totale al mantenimento di e Per_2
, altre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo e linee guida della Corte di Appello Per_1
e del Tribunale di Milano.
In considerazione dell'esiguità del contributo materno e della prevalente permanenza dei figli presso il padre, l'assegno unico per il nucleo familiare, se percepito, verrà interamente trattenuto da
Controparte_1
Il mantenimento del coniuge
Quanto alla domanda della moglie di vedere riconosciuto un contributo di mantenimento per sé ai sensi dell'art. 156 c.p.c. si osserva, in primo luogo, che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, nella separazione, a differenza dell'assegno che consegue allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno di mantenimento discende ontologicamente dalla permanenza del vincolo coniugale. I “redditi adeguati” cui va pertanto rapportato, ai sensi della suddetta norma, tale assegno in favore del coniuge sono quindi quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale che non presenta alcuna incompatibilità con la situazione di temporanea sospensione del vincolo e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. ex multis Cass. 28483/2022; 12196/2017).
Già in sede presidenziale, con ordinanza peraltro non reclamata, l'assegno per la moglie era stato previsto nella misura oggi richiesta dalla All'epoca quest'ultima non aveva alcuna fonte di Pt_1
guadagno, ma era stata esortata dal Presidente a mettere a reddito le proprietà immobiliari. Di fatto, tuttavia, la poteva indirettamente godere del beneficio dell'assegnazione della casa coniugale, Pt_1
che la esonerava da una spesa locativa, e del contributo che riceveva per i figli. Allo stato, il reddito che la ricorrente trae dalla locazione dell'unico monolocale rimasto nella propria disponibilità va a controbilanciare i benefici venuti meno con il rilascio della casa coniugale, la perdita dell'assegno per i figli ed all'obbligo verso di loro assunto.
Pertanto la situazione di squilibrio tra le parti è rimasta immutata e la condizione economica del marito, che già ampiamente illustrata, appare significativamente superiore alle entrate della moglie, che vengono dimezzate dal mantenimento imposto per i ragazzi e dalle spese che dovrà affrontare per la gestione dell'immobile in cui vive e come mantenimento diretto quando i figli sono con lei.
La va, ovviamente esortata a trovare e comunque, compatibilmente con l'età ed il Pt_1
vissuto, ad impegnarsi per aumentare il proprio reddito, ma certamente, in tale fase separativa, e fino a che non avrà incrementato il proprio reddito, ha diritto a percepire un assegno di mantenimento per le finalità messe in evidenzia dalla pacifica giurisprudenza di legittimità come sopra riportata, che si ritiene equo confermare in € 500,00 mensili.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio sotto il profilo dello il suo protrarsi per le questioni CP_4 relative ai figli della coppia e quindi nell'interesse degli stessi, la decisione in ordine all'affidamento e regolamentazione dei tempi di permanenza preso i genitori di che non viene valutata in termini Per_1
di OC ,visto che è assunta nel preminente interesse dello stesso, la rinunzia delle parti alla domanda di addebito e la OC del in ordine alla domanda di assegno di mantenimento CP_1
in favore della moglie, alla luce delle complesse risultanze processuali, ritiene il Collegio di compensare per 2/3 le spese del procedimento, quantificate come da dispositivo, mentre la residua quota di 1/3 deve essere posta a carico del resistente
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
che hanno contratto matrimonio in El Cafetal Edo-IR (Venezuela) il Controparte_1
22/06/2000, trascritto presso il comune di ER RA (AR), anno 2001 Atto n. 4 parte 2 serie
C;
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER RA (AR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
2. , nato il [...] ad [...] i genitori con prevalente permanenza e residenza Persona_4
anagrafica presso il padre in Milano ,Via Berra n. 22
3.Assegna la casa coniugale di Milano via Berra n. 22 in comproprietà tra le parti, con i mobili e le pertinenze dell'immobile stesso, box e cantina, a , in virtù della collocazione prevalente Controparte_1
presso di sé del figlio minore;
4.Dispone che, in considerazione dell'età di e della contiguità tra le case di abitazione tra i Per_1
genitori, il ragazzo stia con la madre almeno due week end al mese dal sabato mattina alla domenica sera, tempi che potranno essere anche ampliati secondo accordi presi direttamente tra loro, nonché per la metà delle vacanze natalizie e 15 gg. durante il periodo estivo con le medesime modalità di accordo;
6.Dispone che i servizi sociali del Comune di Milano proseguano negli interventi di supporto già attivati nell'interesse del minore e, ove ritenuto necessario, nel mantenere la sua presa in carico da Per_1
parte del SERD competente per territorio;
7. Dispone che i servizi sociali del Comune di Milano proseguano gli interventi gli interventi di supporto alla genitorialità e psicologici nei confronti dei genitori;
8. Incarica i servizi sociali del Comune di Milano di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
9. Pone definitivamente a carico di l'obbligo di versare a a titolo Controparte_1 Parte_1
di mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 con decorrenza dall'ordinanza presidenziale del 11.4.2022, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione Aprile 2023);
10.Revoca l'obbligo posto a carico di , con l'ordinanza del 11.4.2022, di versamento alla Controparte_1 dell'assegno perequativo di € 900,00 per il mantenimento dei figli, con decorrenza dal mese di Pt_1
Febbraio 2024;
7.Pone definitivamente a carico della madre l'obbligo di versare al padre entro il 5 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la totale somma mensile Per_2 Per_1 di € 200,00 ( € 100,00 per ciascuno) rivalutabile annualmente secondo indici Istat con decorrenza dal mese di Febbraio 2024, oltre al 50% delle spese extra come di seguito indicate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8.Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente trattenuto da;
Controparte_1
9.Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella quota di 1/3 Controparte_1 Pt_1 che si liquidano, per tale quota, in € 2.400,00 oltre spese generali forfettarie, Iva e Cpa come per legge,
10.Compensa le spese di lite tra le parti nella restante quota di 2/3
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 02.04.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Susanna Terni dott. Laura Maria Cosmai