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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2024, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
19.04.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1133/22 r. g. sez. lav., vertente tra
, in persona del responsabile legale Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Di Maggio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Rione Sirignano n. 6 appellante e
, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Rosario Controparte_1
Porcaro, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Vitaliano (NA), alla
Piazza Nicola Tofano n. 23 appellata e
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina
Savastano, elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55; appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.05.2022, l' Parte_1
impugnava la sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, n.
6439 del 2021, con cui era stata accolta, per intervenuta prescrizione, l'impugnazione della ai ruoli portati dalle cartelle esattoriali nn. 071 2008 00389065 46 000 CP_1 e 071 2011 00268993 79 000 e dall'avviso di addebito n. 371 2012 0010491426 000.
In particolare, l'appellante, con varie argomentazioni, tra cui l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse, contestava il provvedimento di primo grado.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto del gravame mentre CP_1
l' ne chiedeva l'accoglimento. CP_2
All'udienza odierna, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto, per le argomentazioni già espresse da questa Corte.
Dagli atti di causa emerge che la chiedeva un estratto di ruolo in data CP_1
31.05.2019 all' , da cui affiorava l'esistenza delle Parte_1
cartelle esattoriali nn. 071 2008 00389065 46 000 e 071 2011 00268993 79 000 e dell'avviso di addebito n. 371 2012 0010491426 000, che impugnava in giudizio ed eccepiva, tra l'altro, la prescrizione.
Non sono però emersi elementi per far ritenere l'effettiva sussistenza di un interesse ad agire alla luce del recentissimo arresto della Suprema Corte (SS.UU. n. 26283 del
2022).
Occorre, infatti, premettere che l'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 (così come modificato in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021), ha stabilito espressamente non soltanto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tale norma, come evidenziato dagli riguarda la riscossione delle entrate Parte_2
pubbliche anche extratributarie: per quanto qui di interesse, ciò è desumibile dalla combinazione degli artt. 17 e 18 che si riferiscono ai crediti contributivi e previdenziali. Premesso che l'art. 12 comma 4 bis individua la natura dell'estratto di ruolo (mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella), che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs.
n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili (v. Cass. n. 19704/15), deve ritenersi inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata
(tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19).
Con l'art. 3 bis sopra riportato, secondo la Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 26283 del 2022, cit.) “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, … plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un. n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.
La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. E' quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato”.
È importante sottolineare che la Corte ha anche rimarcato che “La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti. Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass. n. 268/22), posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto;
a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo”.
Va, inoltre, evidenziato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 190 del 2023, ha ritenuto inammissibili le questioni sollevate relativamente all'art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art.
3 - bis del d. l. n. 146 del 2021, come convertito. Dunque, considerato che l'elencazione della norma in esame deve ritenersi tassativa, non essendo stata provata nel caso di specie la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi indicate, non può che ritenersi inammissibile la domanda proposta dalla in CP_1
primo grado, con conseguente accoglimento del gravame.
I recenti interventi giurisprudenziali chiarificatori inducono però alla compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta con il ricorso di primo grado;
compensa le spese del doppio grado.
Napoli, 19.04.2024
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
19.04.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1133/22 r. g. sez. lav., vertente tra
, in persona del responsabile legale Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Di Maggio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Rione Sirignano n. 6 appellante e
, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Rosario Controparte_1
Porcaro, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Vitaliano (NA), alla
Piazza Nicola Tofano n. 23 appellata e
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina
Savastano, elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55; appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.05.2022, l' Parte_1
impugnava la sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, n.
6439 del 2021, con cui era stata accolta, per intervenuta prescrizione, l'impugnazione della ai ruoli portati dalle cartelle esattoriali nn. 071 2008 00389065 46 000 CP_1 e 071 2011 00268993 79 000 e dall'avviso di addebito n. 371 2012 0010491426 000.
In particolare, l'appellante, con varie argomentazioni, tra cui l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse, contestava il provvedimento di primo grado.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto del gravame mentre CP_1
l' ne chiedeva l'accoglimento. CP_2
All'udienza odierna, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto, per le argomentazioni già espresse da questa Corte.
Dagli atti di causa emerge che la chiedeva un estratto di ruolo in data CP_1
31.05.2019 all' , da cui affiorava l'esistenza delle Parte_1
cartelle esattoriali nn. 071 2008 00389065 46 000 e 071 2011 00268993 79 000 e dell'avviso di addebito n. 371 2012 0010491426 000, che impugnava in giudizio ed eccepiva, tra l'altro, la prescrizione.
Non sono però emersi elementi per far ritenere l'effettiva sussistenza di un interesse ad agire alla luce del recentissimo arresto della Suprema Corte (SS.UU. n. 26283 del
2022).
Occorre, infatti, premettere che l'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 (così come modificato in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021), ha stabilito espressamente non soltanto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tale norma, come evidenziato dagli riguarda la riscossione delle entrate Parte_2
pubbliche anche extratributarie: per quanto qui di interesse, ciò è desumibile dalla combinazione degli artt. 17 e 18 che si riferiscono ai crediti contributivi e previdenziali. Premesso che l'art. 12 comma 4 bis individua la natura dell'estratto di ruolo (mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella), che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs.
n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili (v. Cass. n. 19704/15), deve ritenersi inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata
(tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19).
Con l'art. 3 bis sopra riportato, secondo la Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 26283 del 2022, cit.) “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, … plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un. n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.
La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. E' quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato”.
È importante sottolineare che la Corte ha anche rimarcato che “La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti. Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass. n. 268/22), posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto;
a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo”.
Va, inoltre, evidenziato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 190 del 2023, ha ritenuto inammissibili le questioni sollevate relativamente all'art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art.
3 - bis del d. l. n. 146 del 2021, come convertito. Dunque, considerato che l'elencazione della norma in esame deve ritenersi tassativa, non essendo stata provata nel caso di specie la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi indicate, non può che ritenersi inammissibile la domanda proposta dalla in CP_1
primo grado, con conseguente accoglimento del gravame.
I recenti interventi giurisprudenziali chiarificatori inducono però alla compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta con il ricorso di primo grado;
compensa le spese del doppio grado.
Napoli, 19.04.2024
Il Consigliere rel. est. Il Presidente