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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/12/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NI CÌ Presidente
Dott.ssa ON Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 67/24
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F. ) e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Giacoma
Taccia che lo rappresenta e difende come da mandato in atti.
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (C.F. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Chimento presso il cui studio è C.F._2 domiciliato come da mandato in atti.
APPELLATO
In fatto e in diritto
Il procedimento in esame trae origine da una acceso diverbio verificatosi in data 26 Febbraio 2015, alle ore 8,00 circa, tra le due parti in causa. Infatti, a seguito di una discussione dovuta a motivi inerenti una questione relativa al parcheggio condominiale, tra il e lo vicini di Pt_1 Per_1 casa, insorgeva una lite mentre gli stessi si trovavano nell'area parcheggio/garage delle loro abitazioni site in Via Capo Passero n. 12 Catania.
La lite sfociava in una colluttazione, a seguito della quale entrambe le parti riportavano delle lesioni.
Lo all'epoca di anni 21, attinto da quattro coltellate nella zona toracica, inferte dal CP_1 Pt_1 riportava lesioni fisiche per le quali veniva trasportato d'urgenza al PS dell'ospedale Vittorio
Emanuele di Catania, ove veniva posta diagnosi di: “Emotorace sinistro da ferita d'arma bianca.
Ferita d'arma bianca alla parete addominale con lesione splenica”.
Il all'epoca di anni 75, riportava “trauma contusivo regione zigomatica destra e gamba Pt_1 destra, trauma facciale, ferita lacero contusa a lembo in regione II dito mano destra”, come da verbale di pronto soccorso allegato agli atti.
Per tali fatti veniva avviato, nei confronti del il procedimento penale n. 3083/2015 R.G.N.R. Pt_1
e 2479/2015 R.G. GIP.
Nei confronti del medesimo veniva inoltre emessa la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Il Pubblico Ministero, nella richiesta di convalida dell'arresto e dell'applicazione della misura cautelare, accertava la dinamica del fatto, nei seguenti termini: “L'indagine ha consentito di accertare che sono state inferte quattro coltellate di continuo da punta e taglio rispettivamente in regione precordiale, toracica laterale sinistra, alla base dell'emitorace sinistro e in regione lombare postero laterale sinistra. L'aver vibrato più colpi in direzione della persona offesa, ed in particolare un colpo ad altezza del cuore, nella regione precordiale, zona particolarmente delicata e certamente potenzialmente fatale, appaiono circostanze che presentano senz'altro i caratteri di un'azione idonea e in equivoca (ex ante) a cagionare la morte” con l'aggravante dei futili motivi.
Il G.I.P., nell'ordinanza di convalida dell'arresto e applicazione della misura cautelare a carico del
[...]
confermava come “l'azione compiuta nei confronti dello sia stata del tutto Pt_1 CP_1 sproporzionata all'entità del pericolo dallo stesso patito, configurandosi pertanto, quanto meno un eccesso colposo di legittima difesa, sanzionato con la pena massima di anni tre e mesi otto di reclusione in forza del combinato disposto degli artt. 55,56,575 e 589 C.P.”.
Proposto riesame avverso la misura cautelare, il Tribunale di Catania, in data 16 Marzo 2015, annullava l'ordinanza impugnata e ordinava la liberazione del Pt_1 Il Tribunale del Riesame di Catania, con l'ordinanza del 16.03.2015, annullando la misura cautelare degli arresti domiciliari, per difetto dei limiti edittali di pena per l'applicazione della misura cautelare custodiale configurando il reato di lesioni colpose per eccesso colposo di legittima difesa, così motivava: “il agì non per uccidere o ferire lo bensì per difendersi, eccedendo dai Pt_1 CP_1 confini della legittima difesa, adottando una condotta sproporzionata rispetto al pericolo subìto”. E ciò, ritenendo che: “se come sostiene lo egli si fosse limitato a spintonare il CP_1 Pt_1
(settantatreenne), dopo che questi gli aveva inferto i primi colpi con un coltello estratto dalla tasca,
l'indagato ( non avrebbe riportato quelle lesioni (trauma contusivo regione zigomatica Pt_1 destra e gamba destra, trauma facciale, ferita lacero contusa a lembo in regione II dito mano destra) compatibili di contro con l'aggressione del medesimo riferita ad opera del giovane CP_1
(ventunenne) per reagire alla quale egli aveva riposto attingendolo al corpo con più colpi inferti con il coltellino caduto in sequestro”. E ancora, continua il Collegio, “…la differenza di età tra i due individui rende verosimile la spiegazione prospettata dal ricorrente ( di avere reagito, Pt_1 utilizzando l'arma, ritenendo di non potere opporsi diversamente allo . Il procedimento CP_1 penale per il delitto di lesioni colpose gravi di cui all'art.590 co.2 c.p.c. nei confronti del Pt_1 per i fatti di cui si tratta, si è concluso con un provvedimento di archiviazione del GIP del Tribunale di Catania, per tardività della querela.
A seguito di tali fatti, con atto di citazione notificato in data 4.9.2017, ha convenuto Controparte_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Catania formulando le seguenti conclusioni Parte_1
“accertare e dichiarare la responsabilità di per i danni arrecati all'odierno attore Parte_1
e per l'effetto condannarlo a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da questi patiti in conseguenza dell'atto illecito di cui è stato vittima, quantificabili complessivamente in Euro
27.789,50 o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta in giustizia. Condannare inoltre il convenuto al pagamento delle spese tutte (mediche, curative e riabilitative), sostenute dall'attore.”
Con comparsa depositata in data 20.11.2017, si è costituito contestando la Parte_1 domanda attorea ex art.2043 c.c. per carenza del requisito dell'ingiustizia del danno, atteso che la condotta era stata una reazione ad un'aggressione subita, chiedendone il rigetto e avanzando, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, subìto dal convenuto, pari ad una somma non inferiore ad euro ventimila e ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
L'istruttoria si è articolata nell'interrogatorio formale delle parti e nella prova per testi. Con ordinanza del 4.6.2019, è stata disposta CTU medico legale. La relazione peritale è stata depositata in data
18.09.2020.
Indi il Tribunale ha emesso la decisione oggi gravata con la quale ha accolto la domanda dello condannando il al pagamento in suo favore della somma di €10.911,12 a titolo di CP_1 Pt_1 risarcimento del danno oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza;
ha rigettato la domanda riconvenzionale del e lo ha infine condannato alle spese di lite. Pt_1
Con ricorso del 19.01.2024 interponeva gravame avverso la citata sentenza n. Parte_2
4965/2023 emessa il 4.12.2023, chiedendo in via pregiudiziale e cautelare, la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
Con il primo motivo di gravame parte appellante, nel contestare le statuizioni del Giudice di prime cure, faceva rilevare che il Tribunale aveva travisato la ricostruzione dei fatti accaduti la sera del 26 febbraio 2015 e aveva distorto il tenore testuale e documentale degli atti, statuendo che, pur essendo stata raggiunta la prova della lite insorta tra il e lo lite poi sfociata in una Pt_1 CP_1 colluttazione dalla quale entrambi le parti riportavano lesioni, non era però stata raggiunta certezza in ordine all'individuazione del soggetto che aveva aggredito per primo.
Lamentava che il primo giudice non aveva considerato quanto emergeva dagli atti e cioè che il
[...]
(anni 73, alto appena 1,60 cm) per poter difendere sé stesso dall'aggressione di un giovane di Pt_1
22 anni, non aveva potuto fare altro che colpirlo.
Indi con il secondo motivo si doleva del fatto che il primo giudice aveva escluso la riconducibilità della condotta entro i confini della “legittima difesa” di cui all'art. 2044 c.c. ritenendo che difettasse nel caso di specie il requisito della proporzionalità tra offesa e difesa. Ribadiva che la reazione dell'appellante era l'unica possibile in quel momento e in quel contesto, per potersi divincolare dall'aggressione della controparte e citava giurisprudenza della Suprema Corte che - in una fattispecie parzialmente analoga - aveva avuto modo di riconoscere la legittimità, e quindi la sussistenza, di una difesa anche se posta in essere per mezzo di un coltello.
Con il terzo motivo si doleva poi del capo della sentenza che aveva erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale dell'appellante su una palese ed errata lettura degli esiti Parte_1 della CTU (che invece asseverava che le lesioni come certificate al P.S. dell'appellante erano assolutamente compatibili con il sinistro).
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda di controparte e la condanna di al Controparte_1 risarcimento dei danni da lui patiti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.04.2024 si costituiva in appello Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e di dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal e per l'effetto Pt_1 confermare la sentenza n. 4965/2023 emessa dal Tribunale di Catania.
All'udienza del 20.05.2024 la Corte si riservava e con Ordinanza del 17.06.2024 rigettava l'istanza di sospensione, rinviando per la discussione orale all'udienza del 30.06.2025 e assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima per il deposito delle note difensive conclusionali. Indi, differita detta udienza al 15.12.2025 la Corte poneva la causa in decisione.
Tanto esposto in punto di fatto, va innanzi tutto precisato che l'appello si palesa ammissibile.
E, invero, deve ritenersi che il gravame del abbia sufficientemente assolto quanto richiesto Pt_1 dal novellato art. 342 c.pc. a tenore del quale l'appellante per ciascuno dei motivi di impugnazione deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione impugnato, le censure alla ricostruzione dei fatti, le violazioni di legge.
Si evince infatti dall'appello che il ha voluto censurare il capo della sentenza che ha Pt_1 ricostruito il fatto in termini contrastanti, a suo dire, dalle risultanze probatorie e ha contestualmente mosso censure al ragionamento attraverso il quale il primo giudice ha ricostruito i fatti.
Passando poi all'esame del primo e del secondo motivo di censura (da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi) essi si palesano del tutto infondati e vanno disattesi.
In realtà, nessun travisamento delle circostanze oggetto di causa emerge dalla sentenza impugnata e conseguentemente la valutazione del primo giudice in ordine alla insussistenza dei presupposti per la configurazione della legittima difesa dell'appellante appare confortata dagli atti.
Innanzi tutto, quanto alla dinamica del sinistro, l'appellante non indica da quali documenti e/o prove testimoniali si evincerebbe la certezza in ordine all'individuazione del soggetto che aggredì per primo l'altro. Le uniche risultanze in ordine alla effettiva dinamica del sinistro afferiscono al fatto che le parti in causa litigarono, così come era accaduto in passato per questioni condominiali, e che a seguito di tale evento, il riportò lievi lesioni, mentre l'appellato fu colpito ripetutamente con Pt_1 quattro coltellate.
Ma in ogni caso, anche a voler ritenere che il abbia subito la lite, e che l'iniziativa sia stata Pt_1 della controparte, emerge chiaramente (e correttamente) dalla sentenza impugnata che il contegno del fonda comunque il diritto dello al risarcimento del danno in quanto eccedente il Pt_1 CP_1 principio di proporzionalità che deve sussistere tra offesa e difesa(cfr: sentenza impugnata: “Le lesioni colpose cagionate dal , sia che vengano addebitate ad una iniziativa dello stesso, non Pt_1 provocata o provocata dallo come pretenderebbe l'attore, sia che si ritengano ascrivibili CP_1 ad un eccesso colposo di legittima difesa integrante il reato di lesioni colpose (archiviato per tardività della querela), come si ritiene verosimile alla luce di un criterio di tipo probabilistico operante nel giudizio civile, fondano in ogni caso il diritto dell'attore al risarcimento dei danni subiti.”)
E infatti, che nella specie si sia verificato un eccesso di reazione del è asseverato dagli atti. Pt_1
Nel provvedimento del 16.06.2015 il Tribunale del Riesame ha precisato: “il agì non per Pt_1 uccidere o ferire lo bensì per difendersi, eccedendo dai confini della legittima difesa, CP_1 adottando una condotta sproporzionata rispetto al pericolo subito”. Inoltre anche il GIP del Tribunale di Catania, nell'emettere il provvedimento di archiviazione per tardività della querela, ha evidenziato che la reazione del risultava “del tutto sproporzionale Pt_1 all'entità del pericolo dallo stesso patito” (cfr doc. 2 comparsa costituzione controparte giudizio primo grado).
Quanto poi al fatto, lamentato dall'appellane, che la reazione del poteva essere l'unica Pt_1 concepibile al momento della lite, e come tale scusabile in quanto integrante una difesa comunque collegabile alla aggressione, è a dirsi che nessuna prova in tal senso ha fornito l'appellante (tranne il fatto di avere messo in luce che l'appellante era una persona anziana e l'appellato una persona molto più giovane, discrasia che di per sé nulla prova alla luce dei fatti, dato che la persona anziana ha mostrato di avere pronta capacità di reazione e forza sufficiente a ferire l'avversario, oltre che la lucidità di attingere al proprio portachiavi ove era agganciato il coltello) mentre era suo specifico onere dimostrare ciò.
In tema si rammenti infatti che vero è l'art. 2044 c.c. rinvia sostanzialmente, per la nozione di legittima difesa, quale situazione idonea ad escludere la responsabilità civile per fatto illecito, all'art. 52 c.p. che richiede, a tal fine, la sussistenza, nella fattispecie, della necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, semprechè vi sia proporzionalità tra la difesa e l'offesa (requisito, quest'ultimo, da valutarsi ex ante, verificando, cioè, se, nelle circostanza della vicenda, la reazione dell'offeso fosse l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa e ugualmente idonea alla tutela del diritto).
Tuttavia vero è anche che l'identità concettuale che si è fin qui rinvenuta tra l'art. 52 c.p. e l'art. 2044
c.c. deve, comunque, confrontarsi con le diverse regole che presiedono la formazione della prova nel processo civile e penale, oltre che con il favor rei che governa in materia penale;
con la conseguenza che - mentre nel giudizio penale la semipiena probatio in ordine alla sussistenza della scriminante comporta l'assoluzione dell'imputato ex art. 530 comma 3 c.p.p. - nel giudizio civile il dubbio si risolve in danno del soggetto su cui incombe il relativo onere della prova, id est del soggetto che la invoca (in tal senso Cass.4992/2009).
Ne deriva che era precipuo onere del dimostrare rigorosamente in base a quali circostanze Pt_1 era da escludere un eccesso colposo (riscontrato anche in sede penale) ed era invece possibile argomentare per la sussistenza della legittima difesa, prova nella specie non fornita.
Alla luce di quanto sopra detto, i primi due motivi di gravame meritano quindi ampio rigetto.
Passando al terzo motivo di gravame deve dirsi vero è che il CTU ha ammesso una compatibilità tra le lesioni riscontrate sul e la lite oggetto di giudizio (cfr: “trauma contusivo regione Pt_1 zigomatica destra e gamba destra, trauma facciale, flc a lembo in reg. II dito mano dx”). Tuttavia i postumi rilevati dal perito hanno riguardato gli esiti cicatriziali alla mano destra con lieve riduzione della forza prensile per disarticolazione interfalangea del 2°dito.
Si tratta però di una lesione che – pur compatibile con la colluttazione – afferisce all'uso del coltello estratto dal medesimo e quindi – come già osservato dal primo giudice – ad una ferita che Pt_1 lo stesso si è autoinferta (non dipendente dalla condotta di controparte).
Ne consegue che correttamente il primo decidente ha rigettato la domanda riconvenzionale avanzata dal non avendo potuto riscontrare un nesso eziologico tra tale danno e il contegno Pt_1 dell'appellato.
In conclusione quindi la sentenza impugnata merita conferma.
Le spese del presente giudizio vanno conseguentemente poste a carico del sig. Pt_1
Esse si liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex
D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione della fase istruttoria che va liquidata seguendo i valori minimi della tariffa, in mancanza di una specifica attività istruttoria, e tenendo conto del valore della causa (compreso nello scaglione tra €. 5.201,00 ad €. 26.000,00).
Atteso il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
Definitivamente decidendo la causa in epigrafe:
Rigetta l'appello proposto da e condanna quest'ultimo al rimborso, in favore Parte_1 dell'appellato delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio;
euro 921,00 per fase introduttiva;
euro 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 18.12.25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa ON Lo Iacono Dott. NI CÌ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NI CÌ Presidente
Dott.ssa ON Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 67/24
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F. ) e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Giacoma
Taccia che lo rappresenta e difende come da mandato in atti.
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (C.F. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Chimento presso il cui studio è C.F._2 domiciliato come da mandato in atti.
APPELLATO
In fatto e in diritto
Il procedimento in esame trae origine da una acceso diverbio verificatosi in data 26 Febbraio 2015, alle ore 8,00 circa, tra le due parti in causa. Infatti, a seguito di una discussione dovuta a motivi inerenti una questione relativa al parcheggio condominiale, tra il e lo vicini di Pt_1 Per_1 casa, insorgeva una lite mentre gli stessi si trovavano nell'area parcheggio/garage delle loro abitazioni site in Via Capo Passero n. 12 Catania.
La lite sfociava in una colluttazione, a seguito della quale entrambe le parti riportavano delle lesioni.
Lo all'epoca di anni 21, attinto da quattro coltellate nella zona toracica, inferte dal CP_1 Pt_1 riportava lesioni fisiche per le quali veniva trasportato d'urgenza al PS dell'ospedale Vittorio
Emanuele di Catania, ove veniva posta diagnosi di: “Emotorace sinistro da ferita d'arma bianca.
Ferita d'arma bianca alla parete addominale con lesione splenica”.
Il all'epoca di anni 75, riportava “trauma contusivo regione zigomatica destra e gamba Pt_1 destra, trauma facciale, ferita lacero contusa a lembo in regione II dito mano destra”, come da verbale di pronto soccorso allegato agli atti.
Per tali fatti veniva avviato, nei confronti del il procedimento penale n. 3083/2015 R.G.N.R. Pt_1
e 2479/2015 R.G. GIP.
Nei confronti del medesimo veniva inoltre emessa la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Il Pubblico Ministero, nella richiesta di convalida dell'arresto e dell'applicazione della misura cautelare, accertava la dinamica del fatto, nei seguenti termini: “L'indagine ha consentito di accertare che sono state inferte quattro coltellate di continuo da punta e taglio rispettivamente in regione precordiale, toracica laterale sinistra, alla base dell'emitorace sinistro e in regione lombare postero laterale sinistra. L'aver vibrato più colpi in direzione della persona offesa, ed in particolare un colpo ad altezza del cuore, nella regione precordiale, zona particolarmente delicata e certamente potenzialmente fatale, appaiono circostanze che presentano senz'altro i caratteri di un'azione idonea e in equivoca (ex ante) a cagionare la morte” con l'aggravante dei futili motivi.
Il G.I.P., nell'ordinanza di convalida dell'arresto e applicazione della misura cautelare a carico del
[...]
confermava come “l'azione compiuta nei confronti dello sia stata del tutto Pt_1 CP_1 sproporzionata all'entità del pericolo dallo stesso patito, configurandosi pertanto, quanto meno un eccesso colposo di legittima difesa, sanzionato con la pena massima di anni tre e mesi otto di reclusione in forza del combinato disposto degli artt. 55,56,575 e 589 C.P.”.
Proposto riesame avverso la misura cautelare, il Tribunale di Catania, in data 16 Marzo 2015, annullava l'ordinanza impugnata e ordinava la liberazione del Pt_1 Il Tribunale del Riesame di Catania, con l'ordinanza del 16.03.2015, annullando la misura cautelare degli arresti domiciliari, per difetto dei limiti edittali di pena per l'applicazione della misura cautelare custodiale configurando il reato di lesioni colpose per eccesso colposo di legittima difesa, così motivava: “il agì non per uccidere o ferire lo bensì per difendersi, eccedendo dai Pt_1 CP_1 confini della legittima difesa, adottando una condotta sproporzionata rispetto al pericolo subìto”. E ciò, ritenendo che: “se come sostiene lo egli si fosse limitato a spintonare il CP_1 Pt_1
(settantatreenne), dopo che questi gli aveva inferto i primi colpi con un coltello estratto dalla tasca,
l'indagato ( non avrebbe riportato quelle lesioni (trauma contusivo regione zigomatica Pt_1 destra e gamba destra, trauma facciale, ferita lacero contusa a lembo in regione II dito mano destra) compatibili di contro con l'aggressione del medesimo riferita ad opera del giovane CP_1
(ventunenne) per reagire alla quale egli aveva riposto attingendolo al corpo con più colpi inferti con il coltellino caduto in sequestro”. E ancora, continua il Collegio, “…la differenza di età tra i due individui rende verosimile la spiegazione prospettata dal ricorrente ( di avere reagito, Pt_1 utilizzando l'arma, ritenendo di non potere opporsi diversamente allo . Il procedimento CP_1 penale per il delitto di lesioni colpose gravi di cui all'art.590 co.2 c.p.c. nei confronti del Pt_1 per i fatti di cui si tratta, si è concluso con un provvedimento di archiviazione del GIP del Tribunale di Catania, per tardività della querela.
A seguito di tali fatti, con atto di citazione notificato in data 4.9.2017, ha convenuto Controparte_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Catania formulando le seguenti conclusioni Parte_1
“accertare e dichiarare la responsabilità di per i danni arrecati all'odierno attore Parte_1
e per l'effetto condannarlo a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da questi patiti in conseguenza dell'atto illecito di cui è stato vittima, quantificabili complessivamente in Euro
27.789,50 o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta in giustizia. Condannare inoltre il convenuto al pagamento delle spese tutte (mediche, curative e riabilitative), sostenute dall'attore.”
Con comparsa depositata in data 20.11.2017, si è costituito contestando la Parte_1 domanda attorea ex art.2043 c.c. per carenza del requisito dell'ingiustizia del danno, atteso che la condotta era stata una reazione ad un'aggressione subita, chiedendone il rigetto e avanzando, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, subìto dal convenuto, pari ad una somma non inferiore ad euro ventimila e ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
L'istruttoria si è articolata nell'interrogatorio formale delle parti e nella prova per testi. Con ordinanza del 4.6.2019, è stata disposta CTU medico legale. La relazione peritale è stata depositata in data
18.09.2020.
Indi il Tribunale ha emesso la decisione oggi gravata con la quale ha accolto la domanda dello condannando il al pagamento in suo favore della somma di €10.911,12 a titolo di CP_1 Pt_1 risarcimento del danno oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza;
ha rigettato la domanda riconvenzionale del e lo ha infine condannato alle spese di lite. Pt_1
Con ricorso del 19.01.2024 interponeva gravame avverso la citata sentenza n. Parte_2
4965/2023 emessa il 4.12.2023, chiedendo in via pregiudiziale e cautelare, la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
Con il primo motivo di gravame parte appellante, nel contestare le statuizioni del Giudice di prime cure, faceva rilevare che il Tribunale aveva travisato la ricostruzione dei fatti accaduti la sera del 26 febbraio 2015 e aveva distorto il tenore testuale e documentale degli atti, statuendo che, pur essendo stata raggiunta la prova della lite insorta tra il e lo lite poi sfociata in una Pt_1 CP_1 colluttazione dalla quale entrambi le parti riportavano lesioni, non era però stata raggiunta certezza in ordine all'individuazione del soggetto che aveva aggredito per primo.
Lamentava che il primo giudice non aveva considerato quanto emergeva dagli atti e cioè che il
[...]
(anni 73, alto appena 1,60 cm) per poter difendere sé stesso dall'aggressione di un giovane di Pt_1
22 anni, non aveva potuto fare altro che colpirlo.
Indi con il secondo motivo si doleva del fatto che il primo giudice aveva escluso la riconducibilità della condotta entro i confini della “legittima difesa” di cui all'art. 2044 c.c. ritenendo che difettasse nel caso di specie il requisito della proporzionalità tra offesa e difesa. Ribadiva che la reazione dell'appellante era l'unica possibile in quel momento e in quel contesto, per potersi divincolare dall'aggressione della controparte e citava giurisprudenza della Suprema Corte che - in una fattispecie parzialmente analoga - aveva avuto modo di riconoscere la legittimità, e quindi la sussistenza, di una difesa anche se posta in essere per mezzo di un coltello.
Con il terzo motivo si doleva poi del capo della sentenza che aveva erroneamente rigettato la domanda riconvenzionale dell'appellante su una palese ed errata lettura degli esiti Parte_1 della CTU (che invece asseverava che le lesioni come certificate al P.S. dell'appellante erano assolutamente compatibili con il sinistro).
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda di controparte e la condanna di al Controparte_1 risarcimento dei danni da lui patiti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.04.2024 si costituiva in appello Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e di dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal e per l'effetto Pt_1 confermare la sentenza n. 4965/2023 emessa dal Tribunale di Catania.
All'udienza del 20.05.2024 la Corte si riservava e con Ordinanza del 17.06.2024 rigettava l'istanza di sospensione, rinviando per la discussione orale all'udienza del 30.06.2025 e assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima per il deposito delle note difensive conclusionali. Indi, differita detta udienza al 15.12.2025 la Corte poneva la causa in decisione.
Tanto esposto in punto di fatto, va innanzi tutto precisato che l'appello si palesa ammissibile.
E, invero, deve ritenersi che il gravame del abbia sufficientemente assolto quanto richiesto Pt_1 dal novellato art. 342 c.pc. a tenore del quale l'appellante per ciascuno dei motivi di impugnazione deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione impugnato, le censure alla ricostruzione dei fatti, le violazioni di legge.
Si evince infatti dall'appello che il ha voluto censurare il capo della sentenza che ha Pt_1 ricostruito il fatto in termini contrastanti, a suo dire, dalle risultanze probatorie e ha contestualmente mosso censure al ragionamento attraverso il quale il primo giudice ha ricostruito i fatti.
Passando poi all'esame del primo e del secondo motivo di censura (da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi) essi si palesano del tutto infondati e vanno disattesi.
In realtà, nessun travisamento delle circostanze oggetto di causa emerge dalla sentenza impugnata e conseguentemente la valutazione del primo giudice in ordine alla insussistenza dei presupposti per la configurazione della legittima difesa dell'appellante appare confortata dagli atti.
Innanzi tutto, quanto alla dinamica del sinistro, l'appellante non indica da quali documenti e/o prove testimoniali si evincerebbe la certezza in ordine all'individuazione del soggetto che aggredì per primo l'altro. Le uniche risultanze in ordine alla effettiva dinamica del sinistro afferiscono al fatto che le parti in causa litigarono, così come era accaduto in passato per questioni condominiali, e che a seguito di tale evento, il riportò lievi lesioni, mentre l'appellato fu colpito ripetutamente con Pt_1 quattro coltellate.
Ma in ogni caso, anche a voler ritenere che il abbia subito la lite, e che l'iniziativa sia stata Pt_1 della controparte, emerge chiaramente (e correttamente) dalla sentenza impugnata che il contegno del fonda comunque il diritto dello al risarcimento del danno in quanto eccedente il Pt_1 CP_1 principio di proporzionalità che deve sussistere tra offesa e difesa(cfr: sentenza impugnata: “Le lesioni colpose cagionate dal , sia che vengano addebitate ad una iniziativa dello stesso, non Pt_1 provocata o provocata dallo come pretenderebbe l'attore, sia che si ritengano ascrivibili CP_1 ad un eccesso colposo di legittima difesa integrante il reato di lesioni colpose (archiviato per tardività della querela), come si ritiene verosimile alla luce di un criterio di tipo probabilistico operante nel giudizio civile, fondano in ogni caso il diritto dell'attore al risarcimento dei danni subiti.”)
E infatti, che nella specie si sia verificato un eccesso di reazione del è asseverato dagli atti. Pt_1
Nel provvedimento del 16.06.2015 il Tribunale del Riesame ha precisato: “il agì non per Pt_1 uccidere o ferire lo bensì per difendersi, eccedendo dai confini della legittima difesa, CP_1 adottando una condotta sproporzionata rispetto al pericolo subito”. Inoltre anche il GIP del Tribunale di Catania, nell'emettere il provvedimento di archiviazione per tardività della querela, ha evidenziato che la reazione del risultava “del tutto sproporzionale Pt_1 all'entità del pericolo dallo stesso patito” (cfr doc. 2 comparsa costituzione controparte giudizio primo grado).
Quanto poi al fatto, lamentato dall'appellane, che la reazione del poteva essere l'unica Pt_1 concepibile al momento della lite, e come tale scusabile in quanto integrante una difesa comunque collegabile alla aggressione, è a dirsi che nessuna prova in tal senso ha fornito l'appellante (tranne il fatto di avere messo in luce che l'appellante era una persona anziana e l'appellato una persona molto più giovane, discrasia che di per sé nulla prova alla luce dei fatti, dato che la persona anziana ha mostrato di avere pronta capacità di reazione e forza sufficiente a ferire l'avversario, oltre che la lucidità di attingere al proprio portachiavi ove era agganciato il coltello) mentre era suo specifico onere dimostrare ciò.
In tema si rammenti infatti che vero è l'art. 2044 c.c. rinvia sostanzialmente, per la nozione di legittima difesa, quale situazione idonea ad escludere la responsabilità civile per fatto illecito, all'art. 52 c.p. che richiede, a tal fine, la sussistenza, nella fattispecie, della necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, semprechè vi sia proporzionalità tra la difesa e l'offesa (requisito, quest'ultimo, da valutarsi ex ante, verificando, cioè, se, nelle circostanza della vicenda, la reazione dell'offeso fosse l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa e ugualmente idonea alla tutela del diritto).
Tuttavia vero è anche che l'identità concettuale che si è fin qui rinvenuta tra l'art. 52 c.p. e l'art. 2044
c.c. deve, comunque, confrontarsi con le diverse regole che presiedono la formazione della prova nel processo civile e penale, oltre che con il favor rei che governa in materia penale;
con la conseguenza che - mentre nel giudizio penale la semipiena probatio in ordine alla sussistenza della scriminante comporta l'assoluzione dell'imputato ex art. 530 comma 3 c.p.p. - nel giudizio civile il dubbio si risolve in danno del soggetto su cui incombe il relativo onere della prova, id est del soggetto che la invoca (in tal senso Cass.4992/2009).
Ne deriva che era precipuo onere del dimostrare rigorosamente in base a quali circostanze Pt_1 era da escludere un eccesso colposo (riscontrato anche in sede penale) ed era invece possibile argomentare per la sussistenza della legittima difesa, prova nella specie non fornita.
Alla luce di quanto sopra detto, i primi due motivi di gravame meritano quindi ampio rigetto.
Passando al terzo motivo di gravame deve dirsi vero è che il CTU ha ammesso una compatibilità tra le lesioni riscontrate sul e la lite oggetto di giudizio (cfr: “trauma contusivo regione Pt_1 zigomatica destra e gamba destra, trauma facciale, flc a lembo in reg. II dito mano dx”). Tuttavia i postumi rilevati dal perito hanno riguardato gli esiti cicatriziali alla mano destra con lieve riduzione della forza prensile per disarticolazione interfalangea del 2°dito.
Si tratta però di una lesione che – pur compatibile con la colluttazione – afferisce all'uso del coltello estratto dal medesimo e quindi – come già osservato dal primo giudice – ad una ferita che Pt_1 lo stesso si è autoinferta (non dipendente dalla condotta di controparte).
Ne consegue che correttamente il primo decidente ha rigettato la domanda riconvenzionale avanzata dal non avendo potuto riscontrare un nesso eziologico tra tale danno e il contegno Pt_1 dell'appellato.
In conclusione quindi la sentenza impugnata merita conferma.
Le spese del presente giudizio vanno conseguentemente poste a carico del sig. Pt_1
Esse si liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex
D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione della fase istruttoria che va liquidata seguendo i valori minimi della tariffa, in mancanza di una specifica attività istruttoria, e tenendo conto del valore della causa (compreso nello scaglione tra €. 5.201,00 ad €. 26.000,00).
Atteso il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
Definitivamente decidendo la causa in epigrafe:
Rigetta l'appello proposto da e condanna quest'ultimo al rimborso, in favore Parte_1 dell'appellato delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio;
euro 921,00 per fase introduttiva;
euro 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 18.12.25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa ON Lo Iacono Dott. NI CÌ