Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4338/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Udienza del 09.06.2025 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di ordi- nanza resa all'esito dell'udienza del 03.03.2025 con la quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 09.06.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 09.06.2025 è stata fissata con modalità carto- lare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, es- sendo applicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4338/2024, avente ad oggetto: respon- sabilità extra-contrattuale, vertente tra
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Michele D'Ambrosca (Cod. Fisc. C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere
(CE) al viale del Consiglio D'Europa n. 52, in virtù di procura in atti
Attore
e
(Cod. Fisc. ); Controparte_1 C.F._3 Parte_2
(Cod. Fisc. ) nonché
[...] C.F._4 Parte_3
[...
(Cod. Fisc. ), tutti rappresentati e difesi C.F._5 dall'avv. Carla Mancini (Cod. Fisc. ) presso il cui C.F._6
studio sono elettivamente domiciliati in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla
Via Mario Fiore n. 17, in virtù di procura in atti
Convenuti
CONCLUSIONI Per l'attore: come da atto introduttivo e note depositate per l'udienza del
09.06.2025 trattata con modalità cartolare.
Per i convenuti: come da comparsa di costituzione e note depositate per l'udienza del 09.06.2025 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Parte attrice ha dedotto di aver adito l'intestato Tribunale onde ottenere una condanna delle parti convenute, in solido tra loro ai sensi degli artt. 2043 e
2059 c.c., previo accertamento e declaratoria di responsabilità da fatto illeci- to ex art. 2043 c.c. dei medesimi convenuti, al risarcimento in proprio favo-
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re, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, da quan- tificarsi in misura non inferiore ad euro 50.000,00 per il danno doloso o col- poso inflitto all'onore, al decoro ed alla reputazione ed immagine professio- nale dell'attore medesimo a causa di procedimenti penali subiti ad istanza dei predetti convenuti.
Parte attrice ha, difatti, premesso di essere un pensionato, già maresciallo dei Carabinieri, la cui sfera personale veniva sconvolta a seguito di una que- rela sporta nei suoi confronti dai convenuti in data 12.03.2005, cui facevano seguito processi penali iscritti a suo carico presso il Tribunale di Santa Ma- ria Capua Vetere – Sez. distaccata di Piedimonte Matese, nonché presso la
Corte di Appello di Napoli - II Sez. Penale, definito con sentenza di assolu- zione, confermata in grado di appello.
L'istante ha precisato che i predetti procedimenti penali traevano origine dalla querela sporta dalla convenuta la quale denunciava Controparte_1
che il la stesse fotografando mentre era intenta a lavo- Parte_1
rare, unitamente ai propri figli e , un fondo Controparte_2 Pt_2
agricolo confinante con la proprietà della famiglia dell'istante.
Parte attrice, dunque, ha denunciato il comportamento persecutorio tenuto dai convenuti nei propri confronti i quali non solo sporgevano denuncia- querela per i fatti appena esposti ma insistevano nelle proprie accuse propo- nendo anche atto di appello avverso la sentenza di primo grado che assolve- va parte attrice per i fatti ascrittigli, con ciò causandogli uno stato di forte sofferenza fisica e psichica caratterizzato da continue preoccupazioni, ansie e patemi d'animo che incidevano negativamente sulla sua vita privata e pro- fessionale.
Parte attrice ha precisato, così, di aver formalmente richiesto il risarcimento dei danni subiti e subendi ai convenuti in ragione dei loro comportamenti diffamatori;
richiesta che, tuttavia, veniva disattesa, per cui il ha Pt_1 adito l'intestato Tribunale onde ottenere il risarcimento dei predetti danni.
Si sono costituiti, con unica comparsa, i convenuti e Controparte_1 [...]
e , i quali hanno, in particolare Controparte_2 Pt_2 CP_2
e , contestato la propria carenza di legittimazione passiva e
[...] Pt_2
tutti, altresì, fermamente la narrativa attorea ed hanno concluso per il rigetto integrale della domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto.
Così, con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
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03.03.2025, questo giudice ritenuta la causa matura per la decisione, ha fis- sato l'udienza al 09.06.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, va osservato che il giudizio ha ad oggetto la responsabilità da fatto illecito in cui sarebbero incorsi i convenuti per asseriti comportamenti diffamatori e persecutori assunti nei confronti dell'istante e, in particolare, per aver sporto denuncia- querela e promosso procedimenti penali in suo danno, tutti conclusi con assoluzione piena, che però avrebbero determinato nella sfera personale del una forte sofferenza psichica e fisica Pt_1 nonché ansie e patemi d'animo.
La legittimazione passiva
In primo luogo, va detto che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva
o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provar- la, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”. (Cassazione civile sez. un. 16 febbraio
2016 n. 2951).
L'istante ha offerto la prova della titolarità del rapporto giuridico posto a fondamento della domanda sia sotto il profilo attivo che passivo, mediante la documentazione penale allegata ove emerge l'instaurazione del procedi- mento penale a seguito di formale denuncia-querela sporta dalla
[...]
con costituzione delle parti civili in qualità di persone offese in- CP_1
dividuate rispettivamente nella medesima e nei di lei figli Controparte_1
e . Controparte_2 Pt_2
La responsabilità
In primo luogo, relativamente alla qualificazione giuridica del rapporto, questo giudice ritiene di ricondurlo all'alveo dell'art. 2043 c.c.
Orbene, al fine di stabilire se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di re- sponsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. il giudice deve procedere, in ordine successivo, a svolgere le seguenti indagini: a) accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) stabilire se tale danno sia qualificabile come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordi- namento;
c) accertare sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva od omissiva) del soggetto.; d) stabilire se l'evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa di quest'ultimo.
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Alla luce di quanto fin qui affermato, appare evidente che il caso di specie non risponda a tali requisiti, mancando di elementi essenziali per poter indi- viduare una responsabilità di tipo extra-contrattuale nella condotta dei con- venuti.
Nel proprio atto di citazione, basava la propria domanda risarci- Pt_1
toria sul presupposto che la unitamente ai propri figli, Controparte_1
avesse mosso contro di lui delle accuse di interferenza nella sfera privata (ri- spettivamente artt. 615 bis c.p.c. in quanto il scattando ripetuta- Pt_1
mente fotografie ai convenuti si procurava immagini attinenti la loro vita privata mentre erano intenti a lavorare un fondo agricolo attiguo la loro abi- tazione privata) coinvolgendolo così in un processo penale che mandava l'istante assolto in quanto “il fatto non sussiste”, avendo quale unico scopo quello di minare il suo onore e la sua serenità psico-fisica.
Ebbene, secondo la giurisprudenza la presentazione di una denuncia, come di un esposto, all'autorità giudiziaria o amministrativa, non può essere fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o dell'esponente ai sensi dell'art. 2043 c.c., se non quando essi possano considerarsi calunniosi (Cfr.
Cass. sentenza n. 15646/2003).
La calunnia – si rammenta - è il delitto disciplinato dall'art. 368 c.p., che si concretizza laddove un soggetto incolpi di un certo reato una persona di cui conosce l'innocenza, oppure simuli a carico di quest'ultima le tracce di una azione delittuosa.
L'ipotesi di calunnia si distingue da quella di diffamazione, censurata dall'art. 595 c.p., in base al fatto che, mentre per la sussistenza della prima, la giurisprudenza esige che il soggetto agente ponga in essere un'attività che sia anche soltanto idonea a istaurare un procedimento penale ai danni del ca- lunniato, il reato di diffamazione, invece, si concretizza ogniqualvolta un soggetto offenda l'onore e il decoro di un altro, mediante la generica diffu- sione di notizie potenzialmente lesive della sua sfera reputazionale.
Orbene, un elemento essenziale per poter configurare il reato di calunnia è rappresentato dal dolo generico, cioè la consapevolezza e la volontà di in- colpare di un reato una persona che si sa perfettamente innocente. La prova di tale elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e mo- dalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logi- co-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto,
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in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'am- bito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato (Cfr.
Cass. n. 10289/2014). Alla luce di quanto esposto, appare evidente che la condotta dei convenuti non possa ascriversi al reato di calunnia, posto che non esiste alcuna prova ad attestare che essi abbiano agito con dolo, ossia inventando l'episodio da cui poi è scaturita querela e accusando il Pt_4
[... della fattispecie delittuosa di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.c.) pur nella consapevolezza della sua innocenza.
Invero, parte attrice, non ha offerto alcun elemento sufficiente a ritenere la sussistenza di una volontà calunniosa dei convenuti tutti.
Né del resto, l'istante ha prodotto o allegato alcunché circa il denunciato contegno lesivo e/o diffamatorio del proprio onore e della propria reputazio- ne ad opera dei convenuti.
Va, difatti, osservato in merito che sull'attore incombe la prova di dimostra- re l'effettivo danno patito, anche con ricorso al notorio e tramite presunzio- ni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professiona- le. (Corte d'Appello di L'Aquila, 27/01/2020, n. 132)
Ciò posto, poiché non è possibile comprovare né l'intento calunnioso dei convenuti né la sussistenza di un fatto illecito (nel caso di specie, si ripete, il censura a carico dei convenuti un contegno lesivo del proprio Pt_1
onore e della propria reputazione), appare evidente il venir meno di quel danno ingiusto, lesivo di un interesse rilevante per l'ordinamento, necessario a ricondurre la condotta dell'appellante alla responsabilità extra-contrattuale disciplinata dall'art. 2043 c.c.
In conclusione, si ritiene altresì opportuno precisare quanto segue in ordine al danno morale – rectius danno per forte sofferenza fisica e psichica carat- terizzato da continue preoccupazioni, ansie e patemi d'animo - richiesto dal nel proprio atto di citazione. Parte_1
Il danno da stress o usura psicofisica si inscrive al sottoinsieme del danno cd. esistenziale, a sua volta appartenente alla più ampia categoria del danno non patrimoniale previsto dal nostro ordinamento. A differenza del danno biologico, che consegue alla lesione del diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost., il danno esistenziale consiste nella compromissione della serenità
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e sicurezza del soggetto, quale conseguenza della lesione di un possibile in- teresse protetto, che necessita di una previa individuazione affinché possa venire poi in considerazione il pregiudizio che, in ipotesi, sia derivato dalla lesione dello stesso. (Cass. n. 3284/2008). Data la sua natura fondamental- mente interna ed emotiva, tuttavia, la sua risarcibilità presuppone la sussi- stenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso pre- sunzioni semplici.
Ciò che conta è che la relativa demonstratio sia idonea a consentire al giudi- ce - in applicazione della regula iuris di cui all'art. 116 c.p.c. - una valuta- zione in concreto dell'assunto attoreo, rappresentato in termini consequen- ziali di verificazione dell'evento di danno/conseguenza ingiustamente dan- nosa (cfr. Cass. Civ. 15986/2008, Cass. Civ. 2886/2014).
Fermo restando quanto affermato circa l'impossibilità di comprovare la sus- sistenza di un danno ingiusto patito da il lamentato Parte_1
stato di malessere, riscostruito in termini di sconforto, angoscia e stress per il fatto di essere stato ingiustamente sottoposto ad un procedimento penale, sarebbe stato comunque di per sé inidoneo a fondare la pretesa risarcitoria dell'istante nei confronti dei convenuti, non essendo altrimenti qualificato e risultando privo di un sia pur presuntivo supporto probatorio.
In tal senso, la sola documentazione medica prodotta in atti per cui il dott. in data 11.03.2022 diagnosticava al “uno Per_1 Parte_1 stato ansioso depressivo a seguito di disturbi dovuti a vicende giudiziarie” appare troppo generica e assolutamente inidonea a fondare una pretesa risar- citoria come quella prospettata dall'istante.
Ne deriva, pertanto, il rigetto integrale di tutte le domande avanzate dall'istante.
Le spese
Per quanto riguarda le spese di lite, la circostanza per cui l'istante a seguito dei procedimenti penali promossi in suo danno a seguito di denuncia- querela sporta dai convenuti sia stato assolto per insussistenza del fatto in primo grado, ulteriormente confermata in appello, seppur non apprezzabile ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale, si ritiene tuttavia idonea ai fini della compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 10 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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