Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 29/04/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 971/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 971/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e divorzio, promosso da:
(C.F. ) e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Monfalcone in via Roma C.F._2
n. 62 presso lo studio dell'avv. MACCARRONE INGRID, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
“1) I coniugi si autorizzano a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dare atto che i coniugi intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo la separazione che con riferimento alla cessazione del matrimonio, in base alle pattuizioni di cui al presente ricorso.
3) Dichiarare che nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i
1
4) Dare atto l'aver la sig.ra , in accordo con il sig. , già Parte_2 Parte_1
rilasciato la casa familiare, portando con sè i propri effetti personali e quanto di sua proprietà.
5) Ciascun genitore contribuirà al mantenimento della figlia in forma Persona_1
diretta per il periodo di permanenza presso di sé, oltre le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, nel rispetto dei termini e modalità di cui al Protocollo locale d'intesa tra magistrati ed avvocati dd. 01.06.2016, da intendersi qui come integralmente richiamato e trascritto, da ripartirsi nella mi-sura del 70% in capo al sig.
, il residuo 30% in capo alla sig.ra . Parte_1 Parte_2
6) L'assegno unico familiare spetterà nella misura del 100% al sig. , Parte_1
così come le detrazioni fiscali.
7) Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da qualsiasi Ente pubblico e/o privato per spese scolastiche e sanitarie relative alla figlia andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura in cui hanno concorso alla spesa.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere vicendevolmente a titolo di mantenimento.
9) A definizione di ogni rapporto patrimoniale ed economico esistente tra loro, i coniugi convengono quanto segue:
b) Controparte_1
e corredi della casa coniugale
[...]
I beni mobili ed i corredi della già casa familiare, sita in Sagrado via 2 Giugno n. 11, di intestata titolarità esclusiva del sig. , devono intendersi di proprietà Parte_1
esclusiva del sig. , avendo la sig.ra già prelevato Parte_1 Parte_2
quanto di sua titolarità.
Veicoli
L'autovettura tipo KIA tg GG513NN di intestata proprietà della sig.ra Parte_2
rimarrà di proprietà esclusiva della sig.ra (doc.6). Parte_3
L'autovettura tipo HONDA tg FH552CE di intestata titolarità del sig. Parte_1
rimarrà di proprietà esclusiva del sig. (doc.7). Parte_1
2 Il motociclo tipo SUZUKI tg DS95122 di intestata proprietà del sig. Parte_1
rimarrà di proprietà esclusiva del sig. (doc.8). Parte_1
Depositi in c/c di intestata esclusiva titolarità
Le parti danno atto che quanto depositato sui conto correnti di rispettiva intestata titolarità deve intendersi di proprietà esclusiva del rispettivo intestatario (docc.9-10).
Libretto al risparmio n. 0000025415917 cointestato ai coniugi
Il libretto al risparmio n. 0000025415917 cointestato ai coniugi, acceso presso
[...]
, filiale di GR d'ON, verrà estinto contestualmente alla data di rimborso CP_2 del Buono Fruttifero Postale Ordinario Serie “B34” (09.08.2027), e quanto ivi residuerà, detratti i costi ed oneri tutti necessari per la sua estinzione, sarà di esclusiva spettanza del sig. (doc.15). Parte_1
Buono Fruttifero Postale Ordinario Serie “B34”
Il Buono fruttifero postale ordinario serie “B34” con scadenza 09.08.2027, collegato al libretto di risparmio n. 0000025415917 cointestato ai coniugi, verrà riscosso dai predetti alla data di scadenza (09.08.2027) e la somma tratta trattenuta dal sig. , Parte_1 dovendo intendersi l'importo incassato di sua esclusiva spettanza (doc.13);
Barca
Dare atto che il natante modello Ulisse cantieri Salvador lunghezza 6.50 m, deve intendersi di proprietà esclusiva del sig. Controparte_3
rapporti economici
[...]
A definizione di ogni rapporto economico patrimoniale tra le parti il sig. Parte_1
verserà alla sig.ra con bonifico bancario sul c/c intestato alla predetta Parte_2
IBAN [...] l'importo omnicomprensivo pari ad € 30.000,00, entro e non oltre quindici giorni dal deposito del presente ricorso. Il presente trasferimento è esente ai sensi dell'art. 19 della legge n.74 del 1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 da ogni imposta e tassa, in quanto è funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, poiché è esclusivamente dettato dalla necessità di regolare la separazione delle parti in via consensuale.
I coniugi dichiarano con la sottoscrizione del presente ricorso di aver con le pattuizioni tutte di cui sopra definito ogni questione di carattere economico e patrimoniale tra di loro pendente e relativa al pregresso rapporto di coniugio e, per l'effetto, avvenuta la datio da parte del sig. alla sig.ra della somma di cui Parte_1 Parte_3
3 sopra pari ad € 30.000,00, di nulla pretendere, reciprocamente, a tale titolo, ad eccezione di quanto previsto a titolo di contributo al mantenimento per la figlia Persona_1
di cui alle condizioni da sub 5) ad usque7) di cui sopra.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto che il fascicolo è stato trasmesso al P.M. in data 17/03/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 11/03/2025, e Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio in data 09/06/2001 a GR d'ON (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2001, parte 1, atto n. 5), nel corso del quale è nata a [...] il
16/07/2006 , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Persona_1
hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Tanto premesso, all'udienza del 14/04/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nello specifico, le parti hanno precisato di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altra sotto il profilo economico e/o patrimoniale, ad eccezione del contributo di mantenimento posto in favore della figlia , così come disciplinato dai Persona_1
punti 5 a 7 del ricorso congiunto, avendo il sig. eseguito un bonifico in data Pt_1
19/03/2025 in favore della sig.ra pari a 30.000 euro per la definizione dei rapporti Pt_2
patrimoniali indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale.
II) Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa ed essendo altresì conformi agli interessi della figlia.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GR
4 d'ON (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2001, parte 1, atto n. 5) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- dispone la rimessione in istruttoria con separata ordinanza per la domanda cumulativa di divorzio.
- nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 24/04/2025.
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
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