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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MERLETTI PIETRO, Presidente e Relatore
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
MANCINI DAVID, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 471/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - Largo Marini 1 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ301T301151 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 389/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso con vittoria di spese Resistente/Appellato: respingere il ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lamenta il contribuente la tassazione a fini IRAP, affermando di avere solo una limitata organizzazione, che non può prescindere dall'attività personale. L'Ufficio difende la correttezza del proprio operato.
All'esito la causa è stata decisa come da odierna sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come ribadito da Cassazione 22608/25,
In tema di IRAP, ai fini della debenza dell'imposta, il requisito dell'autonoma organizzazione per le professioni liberali, quale la professione forense, sussiste in presenza di una capacità produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto alla mera attività intellettuale svolta dal professionista, derivante dal coordinamento di fattori che, considerati su di un piano non solo quantitativo ma anche qualitativo e valutati nel loro complesso e non in modo isolato o atomistico., sono suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto ad essa.
Nel caso di specie, il contribuente non si avvale solo di una segretaria a tempo pieno e di un dipendente full time, ma anche di numerosi subagenti che nell'anno di riferimento ha retribuito con oltre 84 mila euro;
è quindi evidente la sussistenza di un'organizzazione del lavoro valutabile autonomamente, a prescindere dall'attività personale del contribuente stesso;
pertanto l'atto impugnato non merita le censure che le sono state rivolte, e va confermato;
il ricorso va respinto con spese a carico del contribuente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese che liquida in euro 1600 per compensi oltre esborsi ed accessori
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MERLETTI PIETRO, Presidente e Relatore
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
MANCINI DAVID, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 471/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - Largo Marini 1 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ301T301151 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 389/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso con vittoria di spese Resistente/Appellato: respingere il ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lamenta il contribuente la tassazione a fini IRAP, affermando di avere solo una limitata organizzazione, che non può prescindere dall'attività personale. L'Ufficio difende la correttezza del proprio operato.
All'esito la causa è stata decisa come da odierna sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come ribadito da Cassazione 22608/25,
In tema di IRAP, ai fini della debenza dell'imposta, il requisito dell'autonoma organizzazione per le professioni liberali, quale la professione forense, sussiste in presenza di una capacità produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto alla mera attività intellettuale svolta dal professionista, derivante dal coordinamento di fattori che, considerati su di un piano non solo quantitativo ma anche qualitativo e valutati nel loro complesso e non in modo isolato o atomistico., sono suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto ad essa.
Nel caso di specie, il contribuente non si avvale solo di una segretaria a tempo pieno e di un dipendente full time, ma anche di numerosi subagenti che nell'anno di riferimento ha retribuito con oltre 84 mila euro;
è quindi evidente la sussistenza di un'organizzazione del lavoro valutabile autonomamente, a prescindere dall'attività personale del contribuente stesso;
pertanto l'atto impugnato non merita le censure che le sono state rivolte, e va confermato;
il ricorso va respinto con spese a carico del contribuente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese che liquida in euro 1600 per compensi oltre esborsi ed accessori