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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/11/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.59/2025
@-Acc.AA - versamenti contributivi incompleti 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. GI SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Novembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado introdotta con ricorso depositato in data 10.03.2025, e vertente tra
(appellante) contro la Parte_1 Controparte_1
(appellata), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°271/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli
Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 27.09.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe è stato respinto il ricorso con cui premesso Parte_1 di svolgere attività di Geometra e di aver versato i contributi previdenziali alla in misura CP_1 integrale in relazione a talune annualità (1981, 1982 e 1983, dal 1994 al 2013, e 2015) ed in misura parziale in relazione ad altre annualità (1988, 1989, 1990, 1991 e 1993), nonché di aver omesso totalmente il versamento della contribuzione con riferimento alle annualità 1984, 1985 e 1987, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità della delibera del consiglio di amministrazione della n. 259 del CP_1
18/09/2007: a) nella parte (art.24 secondo comma) in cui non riconosce utili a fini previdenziali le annualità non coperte da integrale versamento della contribuzione (con prescrizione dei contributi omessi), se non attraverso la costituzione di una rendita vitalizia mediante pagamento di una riserva matematica, da calcolarsi in conformità con l'art.13 della Legge 12 agosto 1962 n.1338; b) nella parte in
1 cui prevede che venga fissato l'onere minimo di riserva matematica per regolarizzare le annualità parzialmente pagate e prescritte, con conseguente richiesta di annullamento o disapplicazione del suddetto onere di riserva matematica, in quanto da ritenersi esorbitante i limiti dell'autonomia regolamentare della c) nella parte in cui non ha riconosciuto, anche ai fini della liquidazione della CP_1 pensione di anzianità e non solo di vecchiaia, le annualità 2012 e 2013, per le quali invece la contribuzione era stata integralmente versata dal geom. Pt_1
Avverso tale decisione, ha proposto appello il quale ha censurato la decisione Parte_1 impugnata per i seguenti motivi: 1) Violazione e/o falsa e/o erronea applicazione dell'art. 2 della L.
773/1982 e degli artt. 2, 24, co. 2, 33 e 34, co. 6, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza dalla nonché di ogni altra norma e principio in materia di CP_1 utilità/validità ai fini previdenziali delle annualità di iscrizione alla prescritte nelle quali la CP_1 contribuzione è stata versata in misura parziale;
2) Violazione e/o falsa e/o erronea applicazione degli artt. 13 della legge n. 1332/1962, 24, co. 2, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza dalla 2, co. 1, del D.Lgs. n. 509/1994 e 2, 3, 23 e 38 Cost., nonché di ogni CP_1 altra norma e principio in tema di illegittimità della imposizione da parte delle Casse privatizzate di un onere minimo di riscatto;
3) Violazione e/o erronea e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché di ogni altra norma e principio in tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – Omessa pronuncia in relazione all'illegittimità della Delibera del Consiglio di Amministrazione della n. 259 CP_1 del 18.12.2007 nella parte in cui fissa un onere minimo della riserva matematica;
4) Violazione e/o erronea e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché di ogni altra norma e principio in tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – Omessa pronuncia in relazione all'invocata deroga all'applicazione dell'onere minimo della riserva matematica con riferimento all'annualità 1991, giustificata dalla particolare tenuità della contribuzione omessa;
5) Violazione e-o erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché di ogni altra norma in tema di compensazione delle spese di lite.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. in via principale : in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza appellata, accogliere la domanda proposta in via principale dal ricorrente-appellante in primo grado [subb a), a1) e a2): pag. 27 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado];
2. in via subordinata – nella denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale – : in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza appellata, accogliere la domanda proposta in via subordinata dal ricorrente-appellante in primo grado [subb b), b1), b2) e b3): pagg. 27 e 28 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado];
3. in via ulteriormente subordinata – nella denegata ipotesi di rigetto di entrambe le domande che precedono –: in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza appellata, accogliere la domanda proposta in via di estremo subordine dal ricorrente-appellante in primo grado [subb c), c1) e c2): pag. 28 e 29 del ricorso
2 introduttivo del giudizio di primo grado];
4. in ordine alla regolamentazione delle spese processuali: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori, i quali dichiarano di aver anticipato gli oneri di lite e di non aver riscosso compensi, o quanto meno disporne – con riferimento a quelle di primo grado – la compensazione integrale ovvero, in subordine, parziale”.
La si è costituita in giudizio ed ha resistito Controparte_1 all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
L'appello è fondato.
In punto di fatto, è incontestato che 1) ha versato i contributi previdenziali alla Parte_1 in misura integrale negli anni 1981, 1982 e 1983, dal 1994 al 2013, e 2015; 2) ha CP_1 versato i contributi previdenziali alla in misura parziale negli anni 1988, 1989, 1990, CP_1
1991 e 1993; 3) ha del tutto omesso il versamento della contribuzione con riferimento alle annualità
1984, 1985 e 1987.
Ciò premesso, l'art.24 del Regolamento sulla Contribuzione della prevede che “in CP_1 caso di omesso versamento della intera contribuzione dovuta, oltre il termine di prescrizione, il relativo periodo è considerato come mancanza od interruzione della iscrizione e contribuzione anche ai fini previdenziali” (primo comma) e che “in caso di incompleto versamento della contribuzione dovuta oltre il termine di prescrizione, l'interessato potrà presentare, anche contestualmente alla domanda di pensione, richiesta di regolarizzazione dietro versamento della riserva matematica ai sensi della legge
12 agosto 1962, n. 1338”.
Con deliberazione n.259 del 18.12.2007, la Cassa ha poi stabilito i “Criteri di calcolo della riserva matematica dei riscatti”, fissando un onere minimo di riscatto pari al maggior valore tra l'importo risultante dalla differenza tra la riserva matematica calcolata con le annualità ante riscatto e quella calcolata con le annualità post riscatto.
L'appellante contesta la regolamentazione suddetta che, in violazione della Legge n.773/1982, avrebbe arbitrariamente escluso dal computo le annualità di versamenti contributivi solo parziali (al pari di quelle con contributi del tutto omessi), condizionandola illegittimamente al versamento di un onere minimo di riscatto della riserva matematica (di circa €.9.000,00).
Secondo la invece, il concetto di regolarità Controparte_1 contributiva, quale requisito necessario per l'erogazione di qualsivoglia trattamento pensionistico da parte della deve intendersi quale effettivo/regolare (inteso come “integrale”) versamento dei CP_1
3 contributi alla ovvero l'assenza di morosità contributive (anche parziali) in tutto l'arco assicurativo di riferimento.
La tesi della non è convincente. CP_1
La giurisprudenza della Suprema Corte già nel 2012 (cfr. Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 5672 del
10/04/2012) ha chiarito che laddove i regolamenti delle Casse di previdenza dei liberi professionisti (per i geometri cfr. Cass. civ., Sez. L, Sentenza n.15643 del 14/06/2018) richiedono, per il calcolo degli anni di anzianità contributiva, una contribuzione “effettiva”, ciò non significa che il pagamento debba essere anche “integrale”, per cui “anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare
l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia” (così, da ultimo, Cass. civ., Sez. L, Ordinanza n.25333 del 28/08/2023).
In proposito, la Suprema Corte (v. Sez. L - Sentenza n. 15643 del 14/06/2018) ha chiarito che “In materia di pensione di vecchiaia dei geometri, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva, e vanno inseriti nel calcolo della stessa, in quanto
l'aggettivo "effettiva", di cui all'art. 2 della l. n. 773 del 1982, che non è sinonimo di "integrale", si riferisce alla contribuzione, senza alcun riferimento alla misura della stessa, sancendo la commisurazione della pensione alla contribuzione effettivamente versata, con esclusione di ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione”. Secondo la Corte, infatti, “l'uso dell'aggettivo "effettiva" riferito, nel comma 1, della L. n. 773 del 1982, alla sola contribuzione, laddove per l'iscrizione è richiesto che sia "regolamentare", priva di fondamento le considerazioni svolte dalla nel secondo motivo di ricorso e basate unicamente sull'uso indifferenziato dell'aggettivo "effettiva" sia per la contribuzione e sia per l'iscrizione. Anzi, l'uso dell'aggettivo 'effettiva' solo per la contribuzione induce ad attribuire ad esso un significato diverso da 'regolamentare', impiegato a proposito dell'iscrizione, dovendosi intendere l'espressione adoperata nel comma 2 come riassuntiva di quanto più dettagliatamente descritto nel comma 1. Non è comunque ravvisabile, nell'interpretazione data dalla
Corte territoriale, la dedotta violazione dell'art. 2, L. n. 773 del 1982 dovendosi ritenere, in conformità ai precedenti di legittimità (cfr. Cass. n. 5672 del 2012; Cass. n. 26962 del 2013; Cass. n. 7621 del
2015), come il termine 'effettivo' non possa interpretarsi come tale da esigere che la contribuzione debba essere 'integrale', in quanto esso non contiene alcun riferimento alla 'misura' della contribuzione stessa.
Detto aggettivo introduce un parametro di commisurazione della pensione alla contribuzione
"effettivamente" versata e sancisce, in tal modo, l'esclusione di ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione concretamente versata. Come più volte statuito da questa Corte, il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali vigente, ai sensi dell'art. 2116 c.c. nel rapporto fra lavoratore subordinato e datore di lavoro, da un lato, ed ente previdenziale, dall'altro, non trova applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo (e, segnatamente, libero professionista, come nella
4 specie) ed ente previdenziale - nel difetto di esplicite norme di legge (o di legittima fonte secondaria) che eccezionalmente dispongano in senso contrario - con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni (cfr. Cass. n. 7602 del 2003; Cass. n. 11895 del
1995; Cass. n. 4149 del 1988; con specifico riferimento a libero professionista, cfr. Cass. n. 23164 del
2007; Cass. n. 6340 del 2005; Cass. n. 18720 del 2004; Cass. n. 9525 del 2002; Cass. n. 4153 del 1980).
(….) Dal punto di vista sistematico, occorre poi considerare come la stessa L. n. 773 del 1982 non contenga alcuna previsione che sanzioni, con la perdita o la riduzione dell'anzianità contributiva e dell'effettività di iscrizione alla , il versamento parziale dei contributi, essendo unicamente previsto il versamento di una somma aggiuntiva per il caso in cui l'assicurato non provveda alle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 17 sull'ammontare del reddito professionale e sul volume di affari dichiarato ai fini dell'Iva, o effettui una comunicazione infedele. Né la tesi della può trarre argomenti dalla considerazione che, seguendo la soluzione indicata nelle pronunce di legittimità sopra richiamate, il professionista, col versamento di un contributo parziale ed anche minimo, si vedrebbe comunque conteggiato l'intero anno di contribuzione, in aperta contraddizione con la "logica" solidaristica della previdenza professionale. Come già rilevato da questa Corte, tale inconveniente, dovuto alla mancanza nella legge professionale di una disposizione che preveda espressamente l'annullamento della contribuzione versata e della relativa annualità in caso di parziale omissione, è comunque superabile attraverso l'adozione di più rigorosi controlli sulle comunicazioni e sulle dichiarazioni inviate dagli iscritti, con i mezzi di cui la stessa dispone e nei limiti temporali fissati dal sistema previdenziale, evidentemente dettati non solo a garanzia dell'ente, cui non possono affidarsi indagini su periodi lontani nel tempo per le oggettive difficoltà degli accertamenti, ma anche a tutela dell'assicurato, al fine di non rendere eccessivamente difficoltosa la prova dell'esattezza delle contribuzioni versate. Il tutto in un'ottica di prevalenza dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici rispetto a quella dell'esatta corrispondenza, senza limiti di tempo, della posizione contributiva - previdenziale alle regole disciplinanti la sua configurazione, (cfr. Cass., 7621 del 2015)”.
I suddetti principi, ormai consolidati nella elaborazione giurisprudenziale, sono pienamente condivisi da questo Collegio, che non ha ragione o diversi argomenti per disattenderli. Anzi, a ben vedere, essi appaiono coerenti con la considerazione secondo la quale l'irregolarità contributiva - dovuta, come nel caso concreto, al mancato integrale versamento dei contributi, incidente, quindi, sul quantum del rateo pensionistico - rappresenta qualcosa di diverso dall'omesso versamento, questo, sì, impeditivo del computo dell'anno in cui si è verificato.
Non è invece pertinente alla fattispecie in esame la sentenza Cass. n.10015/2024 del 12.04.2024, la quale non riguarda una fattispecie di incompleto pagamento della sorte contributiva (come nel caso in
5 esame), bensì la diversa ipotesi di omesso pagamento di sanzioni ed interessi quale conseguenza della inapplicabilità della definizione agevolata introdotta dall'art.6 D.L. n. 193 del 2016 conv. con mod. dalla L. n. 225 del 2016, alla Casse previdenziali dei professionisti.
Per quanto sin qui detto, in accoglimento dell'appello, deve dichiararsi il diritto di Parte_1 al computo, ai fini previdenziali, delle annualità di iscrizione alla nelle quali la CP_1 contribuzione è stata versata in misura parziale (anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1993).
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di al Parte_1 computo, ai fini previdenziali, delle annualità di iscrizione alla nelle quali la CP_1 contribuzione è stata versata in misura parziale (anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1993);
- condanna la a rifondere alla parte Controparte_1 appellante le spese dei due gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi
€.3.700,00 per compensi professionali, e, per il secondo grado, in complessivi €.3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P..
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Novembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
GI NI
(Atto sottoscritto digitalmente)
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