Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1371/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Salvatore Minardi (del Foro di
Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Irene Parrino (del Foro di Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellata
OGGETTO: successione mortis causa.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 16.12.2024 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
esponeva:
- che con decreto del 1°.02.2013 il Tribunale ibleo omologava la sua separazione consensuale dal (con il quale aveva contratto matrimonio - dal quale Pt_1
non erano nati figli - il 14.2.2006) alle condizioni già concordate dei due coniugi, in esse incluso l'obbligo che il si assumeva di versare Pt_1
mensilmente ad essa assegno di mantenimento di € 400,00, _2
- che, stante il suo persistente inadempimento, aveva infine dovuto spiccare nei confronti del precetto con il quale, alla data del 26.10.2018, gli Pt_1
intimava il pagamento della complessiva somma di € 19.160,62, oltre ulteriori interessi legali sino al soddisfo,
- che neanche a tal punto il aveva onorato il suo debito, forte del suo Pt_1
stato di impossidenza,
- che ad evidenti fini elusivi detto convenuto - apertasi il 17.7.2014 la successione in morte del padre – aveva rinunziato, con Persona_1
dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunale di Ragusa il 1°.7.2015, alla relativa eredità del cui asse facevano parte anche alcuni immobili.
Ed allo scopo di veder infine soddisfatto il suo credito nei confronti del coniuge separato chiedeva infine, e pertanto, essa che, ex art. 524 c.c., il Parte_2
Tribunale adito provvedesse a “revocare la rinuncia all'eredità del sig. Per_1
formalizzata dal sig. con tutte le conseguenze di legge.
[...] Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. si costituiva in contraddittorio solo successivamente alla Parte_1
celebrazione della prima udienza di trattazione del 18.1.2021, vale a dire (dopo che era stata celebrata anche l'udienza del 31.5.2021) con comparsa di risposta del
19.4.2022. Eccependo, preliminarmente, la prescrizione del diritto ex art. 524 c.c. azionato dalla _2 Nel merito, non prima di aver addotto di aver rinunciato all'eredità del genitore “per far sì che i fratelli eredi superstiti beneficiassero della sua porzione di eredità al fine di soddisfare parzialmente i debiti che aveva accumulato nei loro confronti”, obiettava che il credito vantato dall'attrice nei suoi confronti non fosse affatto certo: ciò che – teneva a rimarcare – era già stato riconosciuto dal giudice penale che lo aveva per questo assolto (dopo aver rilevato che fosse mancata la stessa prova documentale “delle condizioni della separazione poi omologata, con la conseguenza che, in difetto di detta documentazione, in uno alla non piena attendibilità della teste/parte civile , non può, nemmeno, ritenersi provata con certezza la Parte_2
stessa sussistenza del suddetto delitto”) dal reato ex art. 570 c.p. già, in seguito a denuncia-querela della ascrittogli. _2
§§§
Essendo la causa già istruita documentalmente le parti giungevano rapidamente a precisare infine le rispettive conclusioni. Raccolte le quali – e posta la causa in decisione – con sentenza n. 873/2023 del 29.5.2023 il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea – e, pertanto, autorizzava la “ai sensi e per gli effetti di cui _2
all'art. 524 c.c., ad accettare l'eredità di in nome e in luogo del Persona_1
convenuto, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, fino Parte_1
alla concorrenza del suo credito come indicato in narrativa” – dopo aver considerato:
- che la sollevata eccezione di prescrizione fosse inammissibile, stante la tardiva costituzione in giudizio del convenuto,
- che, nel merito, andasse premesso che “l'unico requisito per l'esperibilità della suddetta azione è che la rinunzia arrechi un danno al creditore, in quanto il patrimonio del debitore non basti a soddisfare il creditore e l'eredità presenti un attivo”, e che “da un punto di vista soggettivo, non è necessario accertare se la rinunzia sia stata preordinata allo specifico scopo di impedire ai creditori di soddisfarsi, né che il debitore rinunziante o i successivi chiamati all'eredità siano consapevoli del pregiudizio loro arrecato (cfr. Cass., 10 agosto 1974, n. 2394)”,
- che, ciò posto, “deve ritenersi che la parte attrice abbia dato prova della sussistenza dei requisiti previsti per l'accoglimento della domanda, atteso che risulta per tabulas che la è creditrice della somma di € 19.160,62, oltre _2
interessi, come da atto di precetto notificato in data 26.10.2018, sulla base del provvedimento del 1°.
2.2013 del Tribunale di Ragusa, avverso il quale non fu fatta opposizione. E' risultata altrettanto pacificamente una formale rinuncia all'eredità, da parte di in data 1.7.2015, registrata in data Parte_1
31.7.2015, in relazione al decesso del padre . Tale rinunzia Persona_1
all'eredità ha comportato senza dubbio un pregiudizio all'attrice, atteso che il
è impossidente e disoccupato, come evincibile dalla documentazione Pt_1
prodotta in atti, e non contestato dal convenuto medesimo, sicché il suo patrimonio è incapiente e inidoneo a soddisfare la pretesa creditoria di _2
. L'eredità presenta un attivo – atteso che il de cuius era proprietario di
[...]
numerosi beni, mobili e immobili – ed è libera da vincoli e gravami, quindi utilmente aggredibile ai fini del soddisfacimento del credito di ”. Parte_2
§§§
Avverso detta sentenza interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 26.10.2023, appello mercè il quale – con un primo motivo - riproponeva detta eccezione di prescrizione. Per il resto, e nel merito, reiterava l'assunto che la non avesse – neanche innanzi al giudice penale al _2
cospetto del quale esso appellante era stato pure trascinato - “prodotto alcuna prova sull'esistenza del credito vantato nei confronti dell'ex marito” e che, tutt'al contrario, fosse rimasto positivamente provato che “l'odierna appellata ha pienamente soddisfatto il proprio credito, gravando il con numerose procedure Pt_1
esecutive”. Inoltre – si lamentava – “Autorizzando la all'accettazione _2
all'eredità il Giudice di primo grado ha causato un importante danno nei confronti dei fratelli dell'odierno appellante, familiari a favore dei quali lo stesso aveva al tempo deciso di rinunciare all'eredità paterna”.
E per quanto così riassunto concludeva chiedendo alla Corte adita Parte_3
che la domanda già fondata dalla sul disposto dell'art. 524 c.c. fosse, se non _2
pregiudizialmente prescritta, infine rigettata in riforma della sentenza impugnata.
§§§
Costituitasi in contraddittorio contestava l'appello del quale Parte_2 Pt_1
meramente pretestuoso e dilatorio.
Venuti all'udienza già fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. parte appellante (che pure era stata condannata al pagamento delle spese di lite) non insisteva nell'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata già veicolata nell'atto di impugnazione.
Indi la Corte, in esito alla trattazione della causa, rimetteva prontamente le parti ad udienza di discussione finale ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
Il primo motivo dell'appello proposto dal è palesemente inammissibile ex Pt_1
art. 342 c.p.c. L'appellante – mentre reitera la sua tesi che, alla data del 3.9.2020 in cui la citazione introduttiva del giudizio di primo grado era notificata, il termine quinquennale di prescrizione fissato dallo stesso art. 524 c.c. fosse già spirato (ma così – per debito di ragione si vuol soggiungere – non è, in ragione della sospensione dei termini - coincisa con il c.d. lockdown della primavera del 2020 – prevista ex art. 83, ottavo comma, D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020) – non si confronta, in alcun modo, con l'inammissibilità decretata al riguardo dal primo giudice a causa della costituzione soltanto tardiva di esso nel giudizio di primo grado. Pt_1
Inammissibilità – rimasta dunque immune da alcuna censura - della cui palmare evidenza si dà, per debito di completezza e ad ogni buon fine, infine atto. E con altrettale declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. va sanzionato quanto nell'atto di appello di seguito dedotto nel merito della vicenda controversa. Anche a tal riguardo il null'altro fa se non ricopiare quanto già aveva ritenuto di Pt_1
poter far valere nel giudizio di primo grado, allorchè adduceva che (come s'è visto) la non avesse, a suo dire, “prodotto alcuna prova sull'esistenza del credito _2
vantato nei confronti dell'ex marito” e che, piuttosto, si avesse prova che grazie alle suddette “numerose procedure esecutive” l'odierna appellata avesse già riscosso tutto quanto dovutole a titolo di assegno di mantenimento: senza, per converso, confrontarsi con la diversa e, a parere della Corte, non men che esatta motivazione del primo giudice che attribuiva invece decisivo rilievo alla circostanza che, avverso detto precetto di pagamento di € 19.160,62 del 26.10.2018, non sia stata spiegata alcuna opposizione ex art. 615 c.p.c.
Va poi da sé che, avendo negato di essere debitore di alcunché, il neppure si Pt_1
sia preoccupato – neanche una parola spendendo in proposito – di contestare la propria condizione di soggetto impossidente ed il conseguente riconoscimento ad opera del primo giudice della piena applicabilità, a tal segno, del disposto dell'invocato art. 524 c.c. Piena applicabilità di cui – ne va per debito di completezza pure dato atto – non si dubita a mente di consolidato indirizzo di dottrina e giurisprudenza (ex ceteris Cass. VI 5994/2020) secondo cui l'autorizzazione contemplata da detta disposizione codicistica deve essere accordata sol che si constati che, in mancanza del lascito ereditario, i creditori del rinunciante non abbiano agio di soddisfare le proprie legittime pretese, ovvero ed anche quando - analogamente a ciò che si predica in materia di azione revocatoria - la rinuncia di debitore ad eredità cui sia stato chiamato renda più incerto o difficile (nella ricorrenza di asse ereditario integrato anche da consistenze immobiliari, a petto di una condizione di impossidenza del debitore) il soddisfacimento dei suoi creditori.
§§§
Conclusivamente, l'appello veicolato in atti da deve essere dunque Parte_3
definito con declaratoria di inammissibilità (ciò che pure implica che, nonostante l'ammissione del predetto al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, al suo difensore non possa essere liquidato, ex art. 130bis T.U. 115/2002, alcun compenso).
Le spese vanno fatte seguire alla soccombenza e – in favore dell'Erario, stante l'ammissione anche dell'appellata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - si liquidano - sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 deve, stante il valore della causa, farsi applicazione), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando € 1.134,00 x fase studio + € 921,00 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 1.911,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte - definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Ragusa n. 873/2023 del 29.5.2023 proposto, con citazione del
26.10.2023, da nei confronti di – così provvede: Parte_3 Parte_2
- dichiara l'appello inammissibile,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio che - in Parte_3
favore dell'Erario, stante l'ammissione di al beneficio del Parte_2
patrocinio a spese dello Stato - si liquidano in complessivi € 4.887,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge sulla minor somma di € 2.810,30,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_3
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 6.III.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)