TRIB
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/12/2025, n. 17146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17146 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 25750/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25750 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, e vertente tra
(P. IVA: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Valentino n.24, presso lo studio dell'avv.
RO Afeltra, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Attrice opponente
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, via delle Controparte_1 C.F._1
Fornaci n. 44 presso lo studio dell'avv. Federico Agliata, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
- Convenuto opposto
Conclusioni delle parti:
Per la parte attrice opponente:
“Conclude riportandosi alle conclusioni già rassegnate da intendersi integrate con la richiesta di definire contratto finanziario atipici quello formalmente definito contratto di associazione in partecipazione;
voglia altresì il Tribunale sollevare di ufficio la eccezione di nullità per usurarietà degli interessi pattuiti con ogni conseguenza di legge”.
Per la parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
Pag. 1 a 5 -in via preliminare, dato atto dell'avvenuto esperimento della mediazione obbligatoria a carico della parte opposta ex art. 5bis D. Lgs. 28/2010, accertato il fumus boni iuris della domanda monitoria e constatata la strumentalità dell'opposizione nonché l'irrilevanza della documentazione ex adverso depositata, pronunciare, all'udienza di prima comparizione delle parti, la provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
-ancora in via preliminare, rigettare la richiesta di chiamata in causa della società Parte_2 siccome inammissibile per la carenza di legittimazione attiva della
[...] Parte_1 nonché per il mancato verificarsi della condizione indicata nel contratto di fideiussione;
-in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione in quanto integralmente infondata sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in narrativa, confermando la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo impugnato;
-in ogni caso, condannare la in persona del legale rappresentate p.t., alle Parte_1 rifusione di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, ivi comprese quelle del procedimento di mediazione esperito nonché, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art.
96 c.p.c., al risarcimento del danno in favore della parte opposta, nella misura determinata
d'ufficio dal Giudicante, in ogni caso entro il limite di valore della domanda già spiegata.”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 13/05/2024 chiedeva ed otteneva la Controparte_1 condanna della l pagamento della somma di € 11.534,00, oltre interessi Parte_1 legali, da quantificarsi nei termini meglio descritti nel ricorso stesso.
A fondamento della domanda deduceva
- di aver sottoscritto un contratto di associazione in partecipazione con l'odierna opposta impegnandosi in quella sede a corrispondere a quest'ultima la somma di €
10.000,00 all'atto della sottoscrizione;
- che il contratto avrebbe avuto durata di un anno, decorrente dalla data di effettuazione del versamento in favore dell'associante;
- che quest'ultima si sarebbe impegnata a corrispondere all'associato un importo mensile pari ad € 467,00 per tutta la durata del rapporto, a conclusione del quale, in mancanza di un rinnovo dello stesso, sarebbe stata altresì restituita all'associante anche la quota sottoscritta;
- che l'accordo prevedeva espressamente che, in deroga all'art. 2553 c.c., l'associato non avrebbe partecipato né agli utili né alle perdite della Parte_1
Pag. 2 a 5 - che, tuttavia, nel caso di specie l'associante avrebbe corrisposto all'associato soltanto parte delle quote mensili pattuite, avendo versato al la somma complessiva di € CP_1
4.070,00, a fronte di un impegno assunto per la maggior cifra di € 5.604,00 (ossia €
467,00 x 12 mensilità);
- che, pertanto, al momento dell'introduzione della controversia, l'opposto sarebbe creditore dell'opponente dell'importo complessivamente pari ad € 11.534,00, da imputarsi o per quanto attiene ad € 1.534,00 a titolo di remunerazione del capitale versato;
o per la restante parte di € 10.000,00 a titolo di restituzione del capitale stesso.
Il decreto ingiuntivo veniva opposto dalla la quale eccepiva, in via Parte_1 preliminare, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Per quanto attiene al merito, l'opponente eccepiva che, in buona sostanza, l'importo conferito dall'opposto al momento della sottoscrizione del contratto avrebbe concorso a formare un capitale di rischio, da ritenersi nel caso di specie non rimborsabile, in quanto integralmente utilizzato per la coltivazione del progetto imprenditoriale descritto nel contratto stesso, ancora non portato a compimento.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti, le quali all'udienza ex art. 189 c.p.c. del 06/10/2025, dopo aver depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica, procedevano alla discussione della controversia con modalità cartolare. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione senza termini con ordinanza del 16/10/2025.
L'opposizione va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Come detto, l'opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente al fine di ottenere la condanna di quest'ultima all'adempimento dell'obbligazione assunta con la stipula di un contratto, denominato dalle stesse parti come contratto di “associazione in partecipazione”.
Ciò detto, a prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti sottoscrittrici, è indubbio che nel caso di specie la a fronte del versamento da parte dell'opposto di una Parte_1 somma di denaro (nella specie ammontante ad € 10.000,00) si fosse impegnata a corrispondere, nel corso della durata del rapporto – quantificata in un anno –, un importo
Pag. 3 a 5 fisso di € 467,00 con versamenti mensili;
ciò a prescindere dall'esito favorevole o sfavorevole dell'iniziativa imprenditoriale finanziata dalla parte denominata quale associato.
E d'altronde, il fatto che il rischio di impresa fosse a carico esclusivo dell'associante (nella specie la è univocamente desumibile dalla clausola con la quale le parti Parte_1 hanno previsto, expressis verbis, che “in deroga agli articoli su citati l'Associato non partecipa né agli utili né alle perdite della percependo l'Associato una quota fissa”. Parte_1
Dunque, il contratto prevedeva univocamente il diritto del di percepire un importo CP_1 mensile, quantificato ex ante nella misura fissa di € 467,00 mensili;
somma che, moltiplicata per i dodici mesi di durata del contratto (avente decorrenza dal 20/12/2022 al 20/12/2023), va complessivamente quantificata in € 5.604,00.
A tale importo va poi sommata la somma di € 10.000,00, la cui restituzione era prevista, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente, in concomitanza con la cessazione degli effetti del contratto, a prescindere dagli esiti dell'iniziativa imprenditoriale. In altri termini, tale versamento non valeva quale apporto di capitale di rischio secondo un meccanismo assimilabile a quello previsto in ambito societario, costituendo piuttosto una provvista da destinare alla realizzazione di uno specifico progetto imprenditoriale, da restituire all'associante alla scadenza del contratto.
Ciò lo si desume, in primo luogo, dalla previsione per la quale la “partecipazione si intende posta in essere per la durata di un anno, rinnovabile con un'ulteriore scrittura privata”, nonché dalla ancor più univoca clausola in forza della quale l'associante aveva attribuito “all'associato
l'opzione di riacquisto dei beni alla data di scadenza del contratto nella misura equivalente alla quota versata”.
In definitiva, deve essere accertato il diritto del ad ottenere, in forza del contratto di CP_1 cui si discute, il pagamento della somma complessiva di € 15.604,00, di cui € 10.000,00 a titolo di restituzione della somma originariamente versata ed € 5.604,00 a titolo di quota mensile contrattualmente prevista a titolo di remunerazione del capitale messo a disposizione.
Nel caso di specie, avendo l'opposto già ricevuto la minor somma di € 4.070,00, correttamente lo stesso ha agito in sede monitoria chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento della restante somma di € 11.534,00.
Quanto all'ipotizzata non debenza delle “quote” mensili ai sensi dell'art. 1815 c.c., osserva il
Tribunale che nel caso di specie deve escludersi la riconducibilità della condotta del CP_1
Pag. 4 a 5 nell'ambito di operatività della fattispecie di reato prevista dall'art. 644 c.p.c., essendosi l'opposto limitato a sottoscrivere una proposta di investimento unilateralmente predisposta dallo stesso associante secondo uno schema assimilabile, più che alla fattispecie del mutuo, a quella di un investimento implicante una rendita fissa (in questi termini si veda la sentenza resa dalla Corte d'Appello n. 4874/2025 la quale, dopo aver escluso la partecipazione dell'associato al rischio imprenditoriale qualificava il prodotto unilateralmente proposto dalla come una "forma di investimento di natura finanziaria”). Parte_1
In definitiva, l'opposizione va integralmente respinta, con conseguente condanna dell'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese di lite, che si liquidano, in relazione al solo giudizio di opposizione, nella misura di € 4.237,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 08/12/2025 il Giudice dott. Stefano Iannaccone
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25750 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, e vertente tra
(P. IVA: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Valentino n.24, presso lo studio dell'avv.
RO Afeltra, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Attrice opponente
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, via delle Controparte_1 C.F._1
Fornaci n. 44 presso lo studio dell'avv. Federico Agliata, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
- Convenuto opposto
Conclusioni delle parti:
Per la parte attrice opponente:
“Conclude riportandosi alle conclusioni già rassegnate da intendersi integrate con la richiesta di definire contratto finanziario atipici quello formalmente definito contratto di associazione in partecipazione;
voglia altresì il Tribunale sollevare di ufficio la eccezione di nullità per usurarietà degli interessi pattuiti con ogni conseguenza di legge”.
Per la parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
Pag. 1 a 5 -in via preliminare, dato atto dell'avvenuto esperimento della mediazione obbligatoria a carico della parte opposta ex art. 5bis D. Lgs. 28/2010, accertato il fumus boni iuris della domanda monitoria e constatata la strumentalità dell'opposizione nonché l'irrilevanza della documentazione ex adverso depositata, pronunciare, all'udienza di prima comparizione delle parti, la provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
-ancora in via preliminare, rigettare la richiesta di chiamata in causa della società Parte_2 siccome inammissibile per la carenza di legittimazione attiva della
[...] Parte_1 nonché per il mancato verificarsi della condizione indicata nel contratto di fideiussione;
-in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione in quanto integralmente infondata sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in narrativa, confermando la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo impugnato;
-in ogni caso, condannare la in persona del legale rappresentate p.t., alle Parte_1 rifusione di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, ivi comprese quelle del procedimento di mediazione esperito nonché, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art.
96 c.p.c., al risarcimento del danno in favore della parte opposta, nella misura determinata
d'ufficio dal Giudicante, in ogni caso entro il limite di valore della domanda già spiegata.”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 13/05/2024 chiedeva ed otteneva la Controparte_1 condanna della l pagamento della somma di € 11.534,00, oltre interessi Parte_1 legali, da quantificarsi nei termini meglio descritti nel ricorso stesso.
A fondamento della domanda deduceva
- di aver sottoscritto un contratto di associazione in partecipazione con l'odierna opposta impegnandosi in quella sede a corrispondere a quest'ultima la somma di €
10.000,00 all'atto della sottoscrizione;
- che il contratto avrebbe avuto durata di un anno, decorrente dalla data di effettuazione del versamento in favore dell'associante;
- che quest'ultima si sarebbe impegnata a corrispondere all'associato un importo mensile pari ad € 467,00 per tutta la durata del rapporto, a conclusione del quale, in mancanza di un rinnovo dello stesso, sarebbe stata altresì restituita all'associante anche la quota sottoscritta;
- che l'accordo prevedeva espressamente che, in deroga all'art. 2553 c.c., l'associato non avrebbe partecipato né agli utili né alle perdite della Parte_1
Pag. 2 a 5 - che, tuttavia, nel caso di specie l'associante avrebbe corrisposto all'associato soltanto parte delle quote mensili pattuite, avendo versato al la somma complessiva di € CP_1
4.070,00, a fronte di un impegno assunto per la maggior cifra di € 5.604,00 (ossia €
467,00 x 12 mensilità);
- che, pertanto, al momento dell'introduzione della controversia, l'opposto sarebbe creditore dell'opponente dell'importo complessivamente pari ad € 11.534,00, da imputarsi o per quanto attiene ad € 1.534,00 a titolo di remunerazione del capitale versato;
o per la restante parte di € 10.000,00 a titolo di restituzione del capitale stesso.
Il decreto ingiuntivo veniva opposto dalla la quale eccepiva, in via Parte_1 preliminare, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Per quanto attiene al merito, l'opponente eccepiva che, in buona sostanza, l'importo conferito dall'opposto al momento della sottoscrizione del contratto avrebbe concorso a formare un capitale di rischio, da ritenersi nel caso di specie non rimborsabile, in quanto integralmente utilizzato per la coltivazione del progetto imprenditoriale descritto nel contratto stesso, ancora non portato a compimento.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti, le quali all'udienza ex art. 189 c.p.c. del 06/10/2025, dopo aver depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica, procedevano alla discussione della controversia con modalità cartolare. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione senza termini con ordinanza del 16/10/2025.
L'opposizione va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Come detto, l'opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente al fine di ottenere la condanna di quest'ultima all'adempimento dell'obbligazione assunta con la stipula di un contratto, denominato dalle stesse parti come contratto di “associazione in partecipazione”.
Ciò detto, a prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti sottoscrittrici, è indubbio che nel caso di specie la a fronte del versamento da parte dell'opposto di una Parte_1 somma di denaro (nella specie ammontante ad € 10.000,00) si fosse impegnata a corrispondere, nel corso della durata del rapporto – quantificata in un anno –, un importo
Pag. 3 a 5 fisso di € 467,00 con versamenti mensili;
ciò a prescindere dall'esito favorevole o sfavorevole dell'iniziativa imprenditoriale finanziata dalla parte denominata quale associato.
E d'altronde, il fatto che il rischio di impresa fosse a carico esclusivo dell'associante (nella specie la è univocamente desumibile dalla clausola con la quale le parti Parte_1 hanno previsto, expressis verbis, che “in deroga agli articoli su citati l'Associato non partecipa né agli utili né alle perdite della percependo l'Associato una quota fissa”. Parte_1
Dunque, il contratto prevedeva univocamente il diritto del di percepire un importo CP_1 mensile, quantificato ex ante nella misura fissa di € 467,00 mensili;
somma che, moltiplicata per i dodici mesi di durata del contratto (avente decorrenza dal 20/12/2022 al 20/12/2023), va complessivamente quantificata in € 5.604,00.
A tale importo va poi sommata la somma di € 10.000,00, la cui restituzione era prevista, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente, in concomitanza con la cessazione degli effetti del contratto, a prescindere dagli esiti dell'iniziativa imprenditoriale. In altri termini, tale versamento non valeva quale apporto di capitale di rischio secondo un meccanismo assimilabile a quello previsto in ambito societario, costituendo piuttosto una provvista da destinare alla realizzazione di uno specifico progetto imprenditoriale, da restituire all'associante alla scadenza del contratto.
Ciò lo si desume, in primo luogo, dalla previsione per la quale la “partecipazione si intende posta in essere per la durata di un anno, rinnovabile con un'ulteriore scrittura privata”, nonché dalla ancor più univoca clausola in forza della quale l'associante aveva attribuito “all'associato
l'opzione di riacquisto dei beni alla data di scadenza del contratto nella misura equivalente alla quota versata”.
In definitiva, deve essere accertato il diritto del ad ottenere, in forza del contratto di CP_1 cui si discute, il pagamento della somma complessiva di € 15.604,00, di cui € 10.000,00 a titolo di restituzione della somma originariamente versata ed € 5.604,00 a titolo di quota mensile contrattualmente prevista a titolo di remunerazione del capitale messo a disposizione.
Nel caso di specie, avendo l'opposto già ricevuto la minor somma di € 4.070,00, correttamente lo stesso ha agito in sede monitoria chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento della restante somma di € 11.534,00.
Quanto all'ipotizzata non debenza delle “quote” mensili ai sensi dell'art. 1815 c.c., osserva il
Tribunale che nel caso di specie deve escludersi la riconducibilità della condotta del CP_1
Pag. 4 a 5 nell'ambito di operatività della fattispecie di reato prevista dall'art. 644 c.p.c., essendosi l'opposto limitato a sottoscrivere una proposta di investimento unilateralmente predisposta dallo stesso associante secondo uno schema assimilabile, più che alla fattispecie del mutuo, a quella di un investimento implicante una rendita fissa (in questi termini si veda la sentenza resa dalla Corte d'Appello n. 4874/2025 la quale, dopo aver escluso la partecipazione dell'associato al rischio imprenditoriale qualificava il prodotto unilateralmente proposto dalla come una "forma di investimento di natura finanziaria”). Parte_1
In definitiva, l'opposizione va integralmente respinta, con conseguente condanna dell'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese di lite, che si liquidano, in relazione al solo giudizio di opposizione, nella misura di € 4.237,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 08/12/2025 il Giudice dott. Stefano Iannaccone
Pag. 5 a 5