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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/12/2025, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1679/2025
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Presidente
Dott. Davide Visconti Giudice Relatore
Dott. Generoso Valitutti Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 1679/2025 promosso da:
e per essa rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Salvatore Giammaria, giusta procura in atti
RECLAMANTE contro
CP_1
RESISTENTE NON COSTITUITO nonché
Controparte_2
RESISTENTE NON COSTITUITA nonché
Controparte_3
1
[...] RESISTENTE NON COSTITUITA nonché
Controparte_4
RESISTENTE NON COSTITUITA
Oggetto: Reclamo ex art. 630, comma 3 c.p.c.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/06/2025 e, per essa, Parte_1 ha tempestivamente impugnato l'ordinanza del 21/05/2025 con cui il Parte_2 giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento presso terzi e l'estinzione della procedura esecutiva n. RGE 20/2024 per tardivo deposito dell'istanza di assegnazione ex art. 497 c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Potenza, in composizione collegiale, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio della procedura esecutiva mobiliare presso terzi
R.G.E n. 20/2024 - Tribunale di Potenza voglia revocare l'ordinanza del 21/05/2025 comunicata il 22/05/2025, con cui il G.E. ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di reclamo”.
In particolare, ha dedotto “che in data 28/07/2023 veniva notificato atto di precetto al
Sig. nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, residente in [...] alla Località Serre SNC, in forza di C.F._1 decreto ingiuntivo n. 447/2007, emesso in data 12/07/2007 dal Tribunale di Potenza;
che, in data 14/09/2023, l'istante depositava presso l' del Tribunale di Potenza istanza Pt_3 ex art. 492-bis al fine di ricercare i beni da pignorare del Sig. che in CP_1 data 04/10/2023, l' del Tribunale di Potenza trasmetteva verbale di individuazione Pt_3 dei beni pignorabili;
che, in data 05/10/2023 l'odierna istante trasmetteva all' del Pt_3
Tribunale di Potenza, istanza di individuazione dei beni pignorabili, chiedendo che si procedesse a pignoramento presso terzi nei confronti del debitore, Sig. CP_1
nonché dei terzi pignorati:
[...] Controparte_2 Controparte_3
e ; che, pertanto, in
[...] Controparte_4 data 21/12/2023 si procedeva al ritiro dell'atto di pignoramento;
che, pertanto, solo in data 21/12/23, ovvero al momento del ritiro dell'atto di pignoramento presso terzi, si apprendeva che la notifica a mani alla terza pignorata, in data 10/10/2023,
[...] non era andata a buon fine e, l'Ufficiale Controparte_3
2 Giudiziario, in pari data, non consentiva la rinotifica, essendo, nelle more, il precetto andato perento e mancando l'autorizzazione del G.E.; che, pertanto, iscritto a ruolo il pignoramento, si rendeva necessario essere rimessi in termini al fine di procedere con una rinotifica dell'atto di pignoramento nei confronti della terza pignorata
[...] resso la propria sede legale sita in Avignano Controparte_3 alla Contrada Serra Ventaruli s.n.s.; che, pertanto, iscritto a ruolo in data 04/01/2024 n.
R.G.E. 20/2024 il pignoramento presso terzi (e depositata l'istanza di assegnazione doc.
n. 6), si depositava, in data 04/04/2024 istanza di rimessione in termini;
che, con provvedimento ex art. 543, ultimo comma, c.p.c., del 08/04/2024, il G.E. Dott.
[...]
“rilevato che la giurisprudenza in materia ritiene, con specifico riferimento Per_1 al pignoramento presso terzo, che il termine di cui all'art. 481 c.p.c. sia un termine di decadenza e non di prescrizione e, identificando il momento dell'inizio dell'esecuzione con la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, portano a ritenere possibile il prosieguo dei pignoramenti anche dopo i 90 giorni, ove vi sia stato un pignoramento presso terzi (anche negativo) nel termine di efficacia del precetto (cfr. Cass. n. 9966/2006
e Cass. n. 3276/2009)”, dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di rimessione in termini e invitava “i terzi pignorati a comunicare la dichiarazione, di cui all'articolo
547, al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata;
avverte i terzi pignorati che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che, quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione;
onera il creditore procedente alla notifica sia al debitore esecutato sia ai terzi di copia del presente provvedimento, del decreto di fissazione udienza del
26/01/2024 e del verbale di pignoramento redatto dal funzionario di Potenza”; che, Pt_3 pertanto, si procedeva alla notifica così come disposta dal G.E del provvedimento emesso in data 08/04/2024, unitamente a decreto di fissazione udienza del 26/01/2024 e verbale di pignoramento presso terzi redatto dall'U.G. dell'UNEP del Tribunale di Potenza;
che la notificata si perfezionava, nei confronti del debitore in data 02/05/2024, e, nei confronti dei terzi in data 03/12.05.2024; che la predetta notifica si perfezionava, inoltre, nei confronti della in data 02/05/2024; che, all'esito Controparte_5 dell'udienza del 02/10/2024, il GE “letto l'ultimo comma dell'art. 543 cpc, il quale
3 espressamente statuisce che: “Quando procede a norma dell'articolo 492 bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto,
e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma” e “letto l'art. 497 cpc, il quale recita: “Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita”, e preso atto che il pignoramento “è stato eseguito in data 10/10/2023 e che l'istanza di assegnazione è stata depositata solo in data 04/01/2024”, invitava il creditore ad interloquire sul punto, all'uopo fissando l'udienza del 27/02/2025 a trattazione scritta;
che alla predetta udienza l'odierna creditrice rappresentava la regolarità del pignoramento ed il GE fissava l'udienza del
21/05/2025, sempre per poter ulteriormente interloquire con il creditore;
che all'esito della predetta udienza, il GE, ribandendo quanto già rilevato all'esito dell'udienza del
02/10/2024, non aderendo a quanto rappresentato dall'odierna creditrice, dichiarava l'inefficacia del pignoramento”.
Non si sono costituiti né (debitore esecutato) né CP_1 Controparte_2
[...] Controparte_3 Controparte_4
(terzi pignorati).
[...]
Il reclamo è infondato.
Va evidenziato che risulta dalla documentazione in atti quanto segue.
Nella procedura di pignoramento presso terzi n. 20/2024, con il provvedimento qui reclamato del 21/05/2025, il GE ha statuito: “visto l'atto di pignoramento notificato ai sensi dell'art. 492 bis dall'Ufficiale Giudiziario di Potenza in data 10/10/2023 al debitore ed ai terzi e;
visto l'ultimo comma dell'art. 543 cpc, il quale CP_6 CP_2 espressamente statuisce che: “Quando procede a norma dell'articolo 492 bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto,
e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione
4 dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma”; letto l'art. 497 cpc, il quale recita: “Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita”; preso atto che il pignoramento è stato notificato in data 10/10/2023 e che l'istanza di assegnazione è stata depositata in data
04/01/2024, ovvero ben oltre il termine di cui alle su richiamate norme;
PQM
dichiara l'inefficacia del pignoramento, con eventuali oneri a carico del creditore procedente;
ordina lo svincolo di quanto pignorato presso il terzo e la restituzione al debitore delle somme pignorate”.
Afferma il reclamante che il GE non avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia del pignoramento poiché la norma dettata dall'art. 497 c.p.c. sarebbe inapplicabile alle procedure esecutive presso terzi o, al più, il dies a quo del termine di 45 giorni dovrebbe essere diversamente individuato (cfr. pag. 10 del reclamo ove il reclamante deduce: “- infatti, sia volendo considerare la PRIMA dichiarazione positiva pervenuta (ovvero quella di di ), avvenuta in data 09/05/2024 (in conformità, ex CP_6 CP_4 multis, a Cassazione 5529/2021); - sia volendo ritenere il pignoramento “compiuto” solo allorché l'“ultima notifica” del pignoramento si sia perfezionata, ovvero quella nei confronti della società che, come anzi detto, si è perfezionata solo Controparte_3 in data 02/05/2024, l'istanza di assegnazione risulta essere effettuata abbondantemente prima del termine di quarantacinque giorni previsto, atteso che la stessa è stata depositata in data 04/01/2024”).
A questo Collegio non sfugge l'opzione interpretativa sostenuta dal reclamante a sostegno della inapplicabilità dell'art. 497 c.p.c. alle procedure esecutive presso terzi;
tuttavia, tale tesi non è condivisibile per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, va considerato che l'art. 497 c.p.c. è norma generale dell'espropriazione forzata e, pertanto, in mancanza di espresse indicazioni contrarie, non può essere ritenuta inapplicabile nelle procedure esecutive presso terzi.
Tale considerazione è tanto più vera nelle espropriazioni presso terzi che, come quella del caso di specie, originano dalla procedura prevista dall'articolo 492 bis c.p.c.
In tali ipotesi, infatti, l'art. 543 ultimo comma c.p.c. così dispone: “Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il
5 verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma”.
Pertanto, nelle ipotesi in cui il procedimento di pignoramento è scaturito dalla «ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare» ex art. 492 bis c.p.c., come, appunto, nella presente ipotesi, l'istanza di assegnazione è espressamente prevista dall'art. 543
c.p.c.
Ed è pur vero che la disposizione in esame non stabilisce il termine entro il quale l'istanza di vendita o di assegnazione deve essere depositata ma, applicando gli ordinari canoni interpretativi della legge, tale lacuna può essere pacificamente colmata con l'applicazione della suddetta norma generale contenuta nell'art. 497 c.p.c.
Sulla scia delle predette considerazioni, tale norma va applicata così come dispone il suo chiaro dettato letterale, senza la possibilità di individuare in momenti diversi e alternativi il “compimento” del pignoramento.
Ne deriva che, anche nelle espropriazioni presso terzi, trova applicazione la norma di cui all'art. 497 c.p.c., in quanto norma di carattere generale e, pertanto, sussiste l'obbligo per il creditore procedente di presentare istanza di assegnazione o vendita entro il termine di giorni 45.
I 45 giorni per il deposito della istanza di assegnazione o vendita (fermo il rispetto del termine dilatorio di dieci giorni di cui all'art. 501 c.p.c.) decorrono, come previsto dalla norma, dal “compimento” del pignoramento che nelle espropriazioni presso terzi si verifica alla data dell'ultima notifica dell'atto di pignoramento.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, ne deriva che l'ultima notifica dell'atto di pignoramento si è perfezionata, come evidenziato dallo stesso reclamante, nei confronti dell'ultimo terzo pignorato Controparte_3 in data 02/05/2024, non essendo la prima precedente notifica andata a buon fine.
Risulta evidente, pertanto, che solo da questa data cominciava validamente a decorrere il termine di 45 giorni per il deposito della istanza di assegnazione o vendita: dunque,
l'istanza di assegnazione depositata dall'odierno creditore reclamante in data 04/01/2024
6 è tamquam non esset, poiché a quella data non si era ancora validamente compiuto il procedimento notificatorio del pignoramento de quo.
Non è, quindi, condivisibile il suddetto assunto del reclamante che pretenderebbe di ritenere valida e tempestiva l'istanza di assegnazione del 04/01/2024 in quanto formulata ancor prima che la notifica del pignoramento fosse ritualmente compiuta.
In ogni caso, ai fini che qui rilevano per la decisione del presente reclamo, anche volendo partitamente considerare le diverse date di compimento della notifica del pignoramento nei confronti dei vari terzi pignorati, come ha ritenuto il GE nel provvedimento qui impugnato, la sostanza non muta.
Ed infatti, anche sotto questa prospettiva, il pignoramento nei confronti degli altri due terzi pignorati è stato notificato in data 10/10/2023 e l'istanza di assegnazione è stata depositata in data 04/01/2024, ovvero ben oltre il termine suddetto di 45 giorni ex art. 497
c.p.c.
In definitiva, il reclamo va rigettato.
Il Collegio, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 (introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/12) dà atto che, poiché l'impugnazione è stata respinta integralmente, la reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) nulla per le spese;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 30/05/2002 n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Potenza, in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Davide Visconti Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
7
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Presidente
Dott. Davide Visconti Giudice Relatore
Dott. Generoso Valitutti Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 1679/2025 promosso da:
e per essa rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Salvatore Giammaria, giusta procura in atti
RECLAMANTE contro
CP_1
RESISTENTE NON COSTITUITO nonché
Controparte_2
RESISTENTE NON COSTITUITA nonché
Controparte_3
1
[...] RESISTENTE NON COSTITUITA nonché
Controparte_4
RESISTENTE NON COSTITUITA
Oggetto: Reclamo ex art. 630, comma 3 c.p.c.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/06/2025 e, per essa, Parte_1 ha tempestivamente impugnato l'ordinanza del 21/05/2025 con cui il Parte_2 giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento presso terzi e l'estinzione della procedura esecutiva n. RGE 20/2024 per tardivo deposito dell'istanza di assegnazione ex art. 497 c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Potenza, in composizione collegiale, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio della procedura esecutiva mobiliare presso terzi
R.G.E n. 20/2024 - Tribunale di Potenza voglia revocare l'ordinanza del 21/05/2025 comunicata il 22/05/2025, con cui il G.E. ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di reclamo”.
In particolare, ha dedotto “che in data 28/07/2023 veniva notificato atto di precetto al
Sig. nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, residente in [...] alla Località Serre SNC, in forza di C.F._1 decreto ingiuntivo n. 447/2007, emesso in data 12/07/2007 dal Tribunale di Potenza;
che, in data 14/09/2023, l'istante depositava presso l' del Tribunale di Potenza istanza Pt_3 ex art. 492-bis al fine di ricercare i beni da pignorare del Sig. che in CP_1 data 04/10/2023, l' del Tribunale di Potenza trasmetteva verbale di individuazione Pt_3 dei beni pignorabili;
che, in data 05/10/2023 l'odierna istante trasmetteva all' del Pt_3
Tribunale di Potenza, istanza di individuazione dei beni pignorabili, chiedendo che si procedesse a pignoramento presso terzi nei confronti del debitore, Sig. CP_1
nonché dei terzi pignorati:
[...] Controparte_2 Controparte_3
e ; che, pertanto, in
[...] Controparte_4 data 21/12/2023 si procedeva al ritiro dell'atto di pignoramento;
che, pertanto, solo in data 21/12/23, ovvero al momento del ritiro dell'atto di pignoramento presso terzi, si apprendeva che la notifica a mani alla terza pignorata, in data 10/10/2023,
[...] non era andata a buon fine e, l'Ufficiale Controparte_3
2 Giudiziario, in pari data, non consentiva la rinotifica, essendo, nelle more, il precetto andato perento e mancando l'autorizzazione del G.E.; che, pertanto, iscritto a ruolo il pignoramento, si rendeva necessario essere rimessi in termini al fine di procedere con una rinotifica dell'atto di pignoramento nei confronti della terza pignorata
[...] resso la propria sede legale sita in Avignano Controparte_3 alla Contrada Serra Ventaruli s.n.s.; che, pertanto, iscritto a ruolo in data 04/01/2024 n.
R.G.E. 20/2024 il pignoramento presso terzi (e depositata l'istanza di assegnazione doc.
n. 6), si depositava, in data 04/04/2024 istanza di rimessione in termini;
che, con provvedimento ex art. 543, ultimo comma, c.p.c., del 08/04/2024, il G.E. Dott.
[...]
“rilevato che la giurisprudenza in materia ritiene, con specifico riferimento Per_1 al pignoramento presso terzo, che il termine di cui all'art. 481 c.p.c. sia un termine di decadenza e non di prescrizione e, identificando il momento dell'inizio dell'esecuzione con la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, portano a ritenere possibile il prosieguo dei pignoramenti anche dopo i 90 giorni, ove vi sia stato un pignoramento presso terzi (anche negativo) nel termine di efficacia del precetto (cfr. Cass. n. 9966/2006
e Cass. n. 3276/2009)”, dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di rimessione in termini e invitava “i terzi pignorati a comunicare la dichiarazione, di cui all'articolo
547, al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata;
avverte i terzi pignorati che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che, quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione;
onera il creditore procedente alla notifica sia al debitore esecutato sia ai terzi di copia del presente provvedimento, del decreto di fissazione udienza del
26/01/2024 e del verbale di pignoramento redatto dal funzionario di Potenza”; che, Pt_3 pertanto, si procedeva alla notifica così come disposta dal G.E del provvedimento emesso in data 08/04/2024, unitamente a decreto di fissazione udienza del 26/01/2024 e verbale di pignoramento presso terzi redatto dall'U.G. dell'UNEP del Tribunale di Potenza;
che la notificata si perfezionava, nei confronti del debitore in data 02/05/2024, e, nei confronti dei terzi in data 03/12.05.2024; che la predetta notifica si perfezionava, inoltre, nei confronti della in data 02/05/2024; che, all'esito Controparte_5 dell'udienza del 02/10/2024, il GE “letto l'ultimo comma dell'art. 543 cpc, il quale
3 espressamente statuisce che: “Quando procede a norma dell'articolo 492 bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto,
e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma” e “letto l'art. 497 cpc, il quale recita: “Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita”, e preso atto che il pignoramento “è stato eseguito in data 10/10/2023 e che l'istanza di assegnazione è stata depositata solo in data 04/01/2024”, invitava il creditore ad interloquire sul punto, all'uopo fissando l'udienza del 27/02/2025 a trattazione scritta;
che alla predetta udienza l'odierna creditrice rappresentava la regolarità del pignoramento ed il GE fissava l'udienza del
21/05/2025, sempre per poter ulteriormente interloquire con il creditore;
che all'esito della predetta udienza, il GE, ribandendo quanto già rilevato all'esito dell'udienza del
02/10/2024, non aderendo a quanto rappresentato dall'odierna creditrice, dichiarava l'inefficacia del pignoramento”.
Non si sono costituiti né (debitore esecutato) né CP_1 Controparte_2
[...] Controparte_3 Controparte_4
(terzi pignorati).
[...]
Il reclamo è infondato.
Va evidenziato che risulta dalla documentazione in atti quanto segue.
Nella procedura di pignoramento presso terzi n. 20/2024, con il provvedimento qui reclamato del 21/05/2025, il GE ha statuito: “visto l'atto di pignoramento notificato ai sensi dell'art. 492 bis dall'Ufficiale Giudiziario di Potenza in data 10/10/2023 al debitore ed ai terzi e;
visto l'ultimo comma dell'art. 543 cpc, il quale CP_6 CP_2 espressamente statuisce che: “Quando procede a norma dell'articolo 492 bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto,
e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione
4 dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma”; letto l'art. 497 cpc, il quale recita: “Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita”; preso atto che il pignoramento è stato notificato in data 10/10/2023 e che l'istanza di assegnazione è stata depositata in data
04/01/2024, ovvero ben oltre il termine di cui alle su richiamate norme;
PQM
dichiara l'inefficacia del pignoramento, con eventuali oneri a carico del creditore procedente;
ordina lo svincolo di quanto pignorato presso il terzo e la restituzione al debitore delle somme pignorate”.
Afferma il reclamante che il GE non avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia del pignoramento poiché la norma dettata dall'art. 497 c.p.c. sarebbe inapplicabile alle procedure esecutive presso terzi o, al più, il dies a quo del termine di 45 giorni dovrebbe essere diversamente individuato (cfr. pag. 10 del reclamo ove il reclamante deduce: “- infatti, sia volendo considerare la PRIMA dichiarazione positiva pervenuta (ovvero quella di di ), avvenuta in data 09/05/2024 (in conformità, ex CP_6 CP_4 multis, a Cassazione 5529/2021); - sia volendo ritenere il pignoramento “compiuto” solo allorché l'“ultima notifica” del pignoramento si sia perfezionata, ovvero quella nei confronti della società che, come anzi detto, si è perfezionata solo Controparte_3 in data 02/05/2024, l'istanza di assegnazione risulta essere effettuata abbondantemente prima del termine di quarantacinque giorni previsto, atteso che la stessa è stata depositata in data 04/01/2024”).
A questo Collegio non sfugge l'opzione interpretativa sostenuta dal reclamante a sostegno della inapplicabilità dell'art. 497 c.p.c. alle procedure esecutive presso terzi;
tuttavia, tale tesi non è condivisibile per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, va considerato che l'art. 497 c.p.c. è norma generale dell'espropriazione forzata e, pertanto, in mancanza di espresse indicazioni contrarie, non può essere ritenuta inapplicabile nelle procedure esecutive presso terzi.
Tale considerazione è tanto più vera nelle espropriazioni presso terzi che, come quella del caso di specie, originano dalla procedura prevista dall'articolo 492 bis c.p.c.
In tali ipotesi, infatti, l'art. 543 ultimo comma c.p.c. così dispone: “Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il
5 verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma”.
Pertanto, nelle ipotesi in cui il procedimento di pignoramento è scaturito dalla «ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare» ex art. 492 bis c.p.c., come, appunto, nella presente ipotesi, l'istanza di assegnazione è espressamente prevista dall'art. 543
c.p.c.
Ed è pur vero che la disposizione in esame non stabilisce il termine entro il quale l'istanza di vendita o di assegnazione deve essere depositata ma, applicando gli ordinari canoni interpretativi della legge, tale lacuna può essere pacificamente colmata con l'applicazione della suddetta norma generale contenuta nell'art. 497 c.p.c.
Sulla scia delle predette considerazioni, tale norma va applicata così come dispone il suo chiaro dettato letterale, senza la possibilità di individuare in momenti diversi e alternativi il “compimento” del pignoramento.
Ne deriva che, anche nelle espropriazioni presso terzi, trova applicazione la norma di cui all'art. 497 c.p.c., in quanto norma di carattere generale e, pertanto, sussiste l'obbligo per il creditore procedente di presentare istanza di assegnazione o vendita entro il termine di giorni 45.
I 45 giorni per il deposito della istanza di assegnazione o vendita (fermo il rispetto del termine dilatorio di dieci giorni di cui all'art. 501 c.p.c.) decorrono, come previsto dalla norma, dal “compimento” del pignoramento che nelle espropriazioni presso terzi si verifica alla data dell'ultima notifica dell'atto di pignoramento.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, ne deriva che l'ultima notifica dell'atto di pignoramento si è perfezionata, come evidenziato dallo stesso reclamante, nei confronti dell'ultimo terzo pignorato Controparte_3 in data 02/05/2024, non essendo la prima precedente notifica andata a buon fine.
Risulta evidente, pertanto, che solo da questa data cominciava validamente a decorrere il termine di 45 giorni per il deposito della istanza di assegnazione o vendita: dunque,
l'istanza di assegnazione depositata dall'odierno creditore reclamante in data 04/01/2024
6 è tamquam non esset, poiché a quella data non si era ancora validamente compiuto il procedimento notificatorio del pignoramento de quo.
Non è, quindi, condivisibile il suddetto assunto del reclamante che pretenderebbe di ritenere valida e tempestiva l'istanza di assegnazione del 04/01/2024 in quanto formulata ancor prima che la notifica del pignoramento fosse ritualmente compiuta.
In ogni caso, ai fini che qui rilevano per la decisione del presente reclamo, anche volendo partitamente considerare le diverse date di compimento della notifica del pignoramento nei confronti dei vari terzi pignorati, come ha ritenuto il GE nel provvedimento qui impugnato, la sostanza non muta.
Ed infatti, anche sotto questa prospettiva, il pignoramento nei confronti degli altri due terzi pignorati è stato notificato in data 10/10/2023 e l'istanza di assegnazione è stata depositata in data 04/01/2024, ovvero ben oltre il termine suddetto di 45 giorni ex art. 497
c.p.c.
In definitiva, il reclamo va rigettato.
Il Collegio, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 (introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/12) dà atto che, poiché l'impugnazione è stata respinta integralmente, la reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) nulla per le spese;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 30/05/2002 n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Potenza, in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Davide Visconti Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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