TRIB
Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/11/2025, n. 8648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8648 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 22/10/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22182 R.G. 2023 vertente
TRA
Parte_1
, nata Napoli (NA) il 24/07/1968 rappresentata e difesa dall'avv. Americo Francesco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
e Controparte_1 Controparte_2
in persona dei legali rappresentanti pro tempore
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato il 28/11/2023 presso la Sezione Lavoro del
Tribunale di Napoli, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere stata assunta in qualità di personale educativo con contratto a tempo indeterminato, conveniva in giudizio il Controparte_1
, esponendo:
[...]
- di essere dipendente a tempo indeterminato del
[...]
a far data dal 1 settembre 2017, Controparte_1
facente parte del personale educativo in servizio presso il
Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Napoli, deducendo di non aver ricevuto, in quanto appartenente alla categoria del personale educativo, il beneficio della carta docente, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, prevista dalla legge n. 107/2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, lamentando l'illegittimità della disciplina della citata erogazione, per contrasto sia con i principi costituzionali, sia con il principio di non discriminazione ed in particolare con la clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE.
- di aver diritto a poter usufruire del suddetto beneficio per sei anni scolastici (a partire dall'anno scolastico 2017/2018 e fino a quello
2022/2023), periodo durante il quale era già stata assunta a tempo indeterminato, in quanto con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, osserva che il C.C.N.L. Comparto Scuola
2016 – 2018 (art. 25) lo include nell'alveo del personale docente.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha concluso chiedendo quanto segue:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere:
- Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per tutti e ciascuno dei motivi in fatto ed in diritto di cui al presente ricorso e disattesa ogni contraria istanza,
- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023 per quanto di sua spettanza;
2 - per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accredito in suo favore di € 500,00 dall'a.s. 2018/2019 all'a.s.
2023/2024, quale contributo per la formazione della ricorrente e in particolare per:
- CONFESSORE Euro 3000,00;
- ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia
- conseguentemente, se del caso anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito e subendo dall' istante, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di 500 € relativamente al periodo dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sul costituendo borsellino elettronico della parte ricorrente o, in alternativa/subordine, al pagamento in suo favore della relativa somma e in particolare per:
- CONFESSORE Euro 3000,00;
- Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi.
- Con riserva di agire separatamente per tutte le ulteriori spettanze che risulteranno dovute per la cd carta elettronica in relazione alle annualità di servizio successive rispetto a quelle già conclusesi.
- Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il e l non si costituivano, pur essendo stati CP_1 Controparte_3 ritualmente citati in giudizio, a mezzo pec dell'Avvocatura di Stato.
La causa è stata istruita documentalmente e con invito a discutere sulla competenza per territorio.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
preso atto della comparizione all'udienza della sola parte ricorrente, mediante il deposito delle note di trattazione scritta;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata
3 udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata in via preliminare la contumacia del convenuto, CP_1
che non si è costituito nonostante la rituale citazione in giudizio, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato.
La domanda della ricorrente è fondata.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Ebbene, il DPCM del 23 settembre 2015 ha, a propria volta, disposto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai
“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
E il successivo DPCM del 28 novembre 2016 ha quindi ribadito che “la
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La Carta, inoltre, risulta finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le
4 competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente
è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente”
(art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL
29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico. L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato… miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità… L'impostazione della norma è stata…diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata.
La questione, relativa alla natura giuridica del citato beneficio, nonché della compatibilità della disciplina in esame con il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine, è stata affrontata dalla Suprema
Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. n. 29961 del 27 ottobre
2023, esaminando un caso proposto alla sua attenzione dal Tribunale di
Taranto con rinvio pregiudiziale, evidenziando il legame tra carta docenti e piano triennale della offerta formativa evinto dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 ed inserendo l'istituto della Carta Docente nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici, ha rimarcato la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima (“La taratura di quell'importo di 500 euro in una misura
“annua” e per “anno scolastico”) .
Il ragionamento da cui muove la Corte, dunque, si fonda
5 sull'individuazione dell'intento del Legislatore, che ha scelto di fornire sostegno alla didattica “su un piano di durata almeno annuale”. ( “La scelta …. avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o inequivocamente destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro”; cfr.: punto 5.3 delle motivazioni).
Tale scelta, tuttavia, è stata esaminata dalla Corte, alla luce della lente della compatibilità con il citato principio di non discriminazione dei lavoratori a termine e sotto tale profilo, si è affermato che: “è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”. ( punto n. 6 della citata sentenza).
Tanto premesso, si rileva che la questione alla base del ricorso risulta definita con la recente pronuncia della Corte di Cassazione, sentenza n.
32104 del 31.10.2022.
Il Tribunale ritiene di aderire a tale orientamento in maniera consapevole, condividendone in sintesi le motivazioni.
Si richiama, pertanto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la citata pronuncia n. 32104/2022, con le sottolineature e il grassetto apposte da chi scrive, secondo cui: “L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del
2015, testualmente recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a
[...]
6 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». Il successivo comma 122 prevede: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_5
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità̀ di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità̀ digitale, nonché́ le modalità̀ per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima». In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante “modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il cui articolo
2, comma 1, è del seguente tenore: «I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile».
2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità». 2.3
Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l.
7 Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che «1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili».
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che «1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive».
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che «1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento».
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della
8 formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo.
Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. CP_6 prevede che «[…] 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa», appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri CP_6
che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari». Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico
9 dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se
è indubbio, poi, che la carta docente «dell'importo nominale di €. 500 annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.”.
Tanto premesso in linea di principio, va rilevato che, nel caso in esame, risulta provato a mezzo documenti e non contestato da parte convenuta che la ricorrente sia stata inserita nei ruoli dell'amministrazione scolastica, ruolo personale educativo a decorrere dal 01.09.2017 come emerge dal contratto versato in atti e dallo stato matricolare.
Ne consegue che va ritenuto accertato e va dichiarato il diritto di parte istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per ciascuno degli anni scolastici per cui è causa – indicati in dispositivo, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione. ( cfr.: sentenza del Tribunale di Napoli, n. 3438/2023 pubbl. il 17/05/2023, est. Luigi Ruoppolo).
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con condanna del CP_6 all'assegnazione in favore della ricorrente della carta docente per l'aggiornamento e la formazione del docente e conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per l'anno scolastico, individuato analiticamente in dispositivo, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, senza la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della
Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior
10 danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito.
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto della serialità del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli - dott.ssa Martina Brizzi - così provvede:
- in accoglimento del ricorso, condanna il Controparte_1
all'assegnazione in favore del ricorrente della “Carta
[...]
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, per gli anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2023/2024 con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.700,00 comprensivi di spese generali al 15%, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi. Napoli, il 22/10/ 2025 - 20/11/2025
Il Giudice
IN IZ
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 20/11/2025 in Cancelleria
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 22/10/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22182 R.G. 2023 vertente
TRA
Parte_1
, nata Napoli (NA) il 24/07/1968 rappresentata e difesa dall'avv. Americo Francesco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
e Controparte_1 Controparte_2
in persona dei legali rappresentanti pro tempore
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato il 28/11/2023 presso la Sezione Lavoro del
Tribunale di Napoli, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere stata assunta in qualità di personale educativo con contratto a tempo indeterminato, conveniva in giudizio il Controparte_1
, esponendo:
[...]
- di essere dipendente a tempo indeterminato del
[...]
a far data dal 1 settembre 2017, Controparte_1
facente parte del personale educativo in servizio presso il
Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Napoli, deducendo di non aver ricevuto, in quanto appartenente alla categoria del personale educativo, il beneficio della carta docente, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, prevista dalla legge n. 107/2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, lamentando l'illegittimità della disciplina della citata erogazione, per contrasto sia con i principi costituzionali, sia con il principio di non discriminazione ed in particolare con la clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE.
- di aver diritto a poter usufruire del suddetto beneficio per sei anni scolastici (a partire dall'anno scolastico 2017/2018 e fino a quello
2022/2023), periodo durante il quale era già stata assunta a tempo indeterminato, in quanto con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, osserva che il C.C.N.L. Comparto Scuola
2016 – 2018 (art. 25) lo include nell'alveo del personale docente.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha concluso chiedendo quanto segue:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere:
- Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per tutti e ciascuno dei motivi in fatto ed in diritto di cui al presente ricorso e disattesa ogni contraria istanza,
- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023 per quanto di sua spettanza;
2 - per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accredito in suo favore di € 500,00 dall'a.s. 2018/2019 all'a.s.
2023/2024, quale contributo per la formazione della ricorrente e in particolare per:
- CONFESSORE Euro 3000,00;
- ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia
- conseguentemente, se del caso anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito e subendo dall' istante, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di 500 € relativamente al periodo dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sul costituendo borsellino elettronico della parte ricorrente o, in alternativa/subordine, al pagamento in suo favore della relativa somma e in particolare per:
- CONFESSORE Euro 3000,00;
- Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi.
- Con riserva di agire separatamente per tutte le ulteriori spettanze che risulteranno dovute per la cd carta elettronica in relazione alle annualità di servizio successive rispetto a quelle già conclusesi.
- Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il e l non si costituivano, pur essendo stati CP_1 Controparte_3 ritualmente citati in giudizio, a mezzo pec dell'Avvocatura di Stato.
La causa è stata istruita documentalmente e con invito a discutere sulla competenza per territorio.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
preso atto della comparizione all'udienza della sola parte ricorrente, mediante il deposito delle note di trattazione scritta;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata
3 udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata in via preliminare la contumacia del convenuto, CP_1
che non si è costituito nonostante la rituale citazione in giudizio, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato.
La domanda della ricorrente è fondata.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Ebbene, il DPCM del 23 settembre 2015 ha, a propria volta, disposto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai
“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
E il successivo DPCM del 28 novembre 2016 ha quindi ribadito che “la
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La Carta, inoltre, risulta finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le
4 competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente
è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente”
(art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL
29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico. L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato… miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità… L'impostazione della norma è stata…diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata.
La questione, relativa alla natura giuridica del citato beneficio, nonché della compatibilità della disciplina in esame con il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine, è stata affrontata dalla Suprema
Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. n. 29961 del 27 ottobre
2023, esaminando un caso proposto alla sua attenzione dal Tribunale di
Taranto con rinvio pregiudiziale, evidenziando il legame tra carta docenti e piano triennale della offerta formativa evinto dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 ed inserendo l'istituto della Carta Docente nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici, ha rimarcato la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima (“La taratura di quell'importo di 500 euro in una misura
“annua” e per “anno scolastico”) .
Il ragionamento da cui muove la Corte, dunque, si fonda
5 sull'individuazione dell'intento del Legislatore, che ha scelto di fornire sostegno alla didattica “su un piano di durata almeno annuale”. ( “La scelta …. avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o inequivocamente destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro”; cfr.: punto 5.3 delle motivazioni).
Tale scelta, tuttavia, è stata esaminata dalla Corte, alla luce della lente della compatibilità con il citato principio di non discriminazione dei lavoratori a termine e sotto tale profilo, si è affermato che: “è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”. ( punto n. 6 della citata sentenza).
Tanto premesso, si rileva che la questione alla base del ricorso risulta definita con la recente pronuncia della Corte di Cassazione, sentenza n.
32104 del 31.10.2022.
Il Tribunale ritiene di aderire a tale orientamento in maniera consapevole, condividendone in sintesi le motivazioni.
Si richiama, pertanto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la citata pronuncia n. 32104/2022, con le sottolineature e il grassetto apposte da chi scrive, secondo cui: “L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del
2015, testualmente recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a
[...]
6 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». Il successivo comma 122 prevede: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_5
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità̀ di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità̀ digitale, nonché́ le modalità̀ per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima». In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante “modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il cui articolo
2, comma 1, è del seguente tenore: «I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile».
2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità». 2.3
Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l.
7 Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che «1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili».
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che «1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive».
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che «1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento».
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della
8 formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo.
Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. CP_6 prevede che «[…] 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa», appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri CP_6
che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari». Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico
9 dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se
è indubbio, poi, che la carta docente «dell'importo nominale di €. 500 annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.”.
Tanto premesso in linea di principio, va rilevato che, nel caso in esame, risulta provato a mezzo documenti e non contestato da parte convenuta che la ricorrente sia stata inserita nei ruoli dell'amministrazione scolastica, ruolo personale educativo a decorrere dal 01.09.2017 come emerge dal contratto versato in atti e dallo stato matricolare.
Ne consegue che va ritenuto accertato e va dichiarato il diritto di parte istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per ciascuno degli anni scolastici per cui è causa – indicati in dispositivo, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione. ( cfr.: sentenza del Tribunale di Napoli, n. 3438/2023 pubbl. il 17/05/2023, est. Luigi Ruoppolo).
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con condanna del CP_6 all'assegnazione in favore della ricorrente della carta docente per l'aggiornamento e la formazione del docente e conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per l'anno scolastico, individuato analiticamente in dispositivo, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, senza la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della
Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior
10 danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito.
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto della serialità del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli - dott.ssa Martina Brizzi - così provvede:
- in accoglimento del ricorso, condanna il Controparte_1
all'assegnazione in favore del ricorrente della “Carta
[...]
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, per gli anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2023/2024 con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.700,00 comprensivi di spese generali al 15%, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi. Napoli, il 22/10/ 2025 - 20/11/2025
Il Giudice
IN IZ
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 20/11/2025 in Cancelleria
11