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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/12/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 922/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELEONORA POLIDORI Presidente Relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice dott. STEFANA CURADI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 922/2025 promossa da:
( ), con l'Avv. BARSACCHI LUCIA e Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
( ) , nato il [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ultimo verbale di udienza)/note scritte in sostituzione dell'udienza pagina 1 di 7 OGGETTO: ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nonostante la rituale citazione, la parte resistente non si è costituita.
La ricorrente esponeva quanto segue:
1 - La sig.ra ha contratto matrimonio con rito concordatario, in regime di Parte_1 comunione dei beni, con il sig. in data 01.12.2001 trascritto dall'Ufficiale di Stato Controparte_1
Civile del Comune di Lari nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001 Parte I Uff. 1 n. 11.
2 - Le parti si sono consensualmente separate con verbale omologato dal Tribunale di Pisa in data
20.04.2022 n. cron. 7088/2022.
3 - Dall'unione nascevano il 12.06.2002 in NT (PI) la figlia il 27.07.2009 in Per_1
NT (PI) la figlia e il 21.01.2011 in NT (PI) il figlio . Per_2 Per_3
4 - Ad oggi, la figlia seppur maggiorenne, non è ancora economicamente indipendente, e Per_1 che i figli e ancora frequentano la scuola e convivono tutti con la madre. I figli Per_2 Per_3 avrebbero dovuto trascorrere con ciascuno dei genitori un weekend alternato dal venerdì sera alla domenica sera e nel corso della settimana in cui i figli non erano con il padre, questi avrebbe potuto tenerli il martedì ed il giovedì con cena e pernottamento. Purtroppo tale calendario non è mai stato rispettato ed i figli si sono recati a casa del padre solo saltuariamente.
5 - La sig.ra ed il sig. sono comproprietari dell'immobile posto in Oratoio (PI), via Pt_1 CP_1 delle Ardenne, 8 identificato al catasto terreni del Comune di Pisa al foglio 48, part. 757 destinato a casa coniugale.
6 - Per l'acquisto di tale immobile fu contratto un mutuo trentennale attualmente ancora attivo cointestato ai coniugi nonché al sig. e genitori della sig.ra Persona_4 Persona_5 Pt_1 quali cointestatari per garanzia.
7 - Nella separazione la sig.ra si era impegnata, date le condizioni economiche Parte_1 precarie del marito, che aveva una situazione lavorativa instabile, al pagamento dell'intera rata di mutuo all'epoca ammontante ad €. 413,00. Tuttavia oggi il sig. lavora stabilmente presso il CP_1 negozio di casalinghi RYs Pisa Cisanello con uno stipendio che sembra aggirarsi intorno ad €
1.400,00, ed è pertanto assolutamente in grado di adempiere alla propria obbligazione anche per il fatto che il medesimo vive stabilmente con la madre nell'immobile sito in Pisa, via Frà Mansueto,
15 per il quale viene pagato dall'assegnataria un canone di circa € 100,00 trattandosi di casa pagina 2 di 7 popolare con la conseguenza che non ha alcuna spesa per l'alloggio. Peraltro la rata del mutuo è progressivamente aumentata fino ad ammontare ad oggi a €. 927,00. La sig.ra che ha uno Pt_1 stipendio mensile di circa €. 1.600,00 sul quale gravano cessioni e finanziamenti per €. 450,00 contratti durante il matrimonio per far fronte ad acquisti vari come per esempio l'auto rimasta nella disponibilità del sig. , non è più in grado di pagare la rata per intero con la conseguenza che CP_1 il sig. dovrà iniziare nuovamente a provvedere per la propria quota del 50%. Parimenti il CP_1 sig. , a seguito del pagamento del mutuo per intero da parte della sig.ra è debitore del CP_1 Pt_1
50% dell'importo delle rate pagate dalla stessa dal mese di aprile 2022 al dicembre 2024 per l'ammontare di €. 25.854,60 oltre alle successive;
.
8 - Nell'atto di separazione il sig. si era impegnato a versare alla sig.ra per il CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli la somma mensile di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Il sig.
in questi anni ha pagato il mantenimento, ma non ha mai corrisposto le spese straordinarie. CP_1
Peraltro le somme versate per il mantenimento appaiono insufficienti per far fronte alle esigenze dei tre figli che hanno ormai 23, 16 e 14 anni. Inoltre la figlia è in procinto di avere un Per_1 bambino, ma continua a vivere con la madre e non ha alcun reddito, né può far conto sul reddito del padre del bambino con il quale non ha progetti di convivenza.
9 – Pertanto l'assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensilmente corrisposto dal ricorrente dovrà essere congruamente rivisto alla luce della aumentate esigenze dei figli.
Tutto ciò premesso la sig.ra chiedeva: Parte_1
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra la sig.ra Parte_1 ed il sig. in data 01.12.2001 trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Controparte_1
Lari nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001 Parte I Uff. 1 n. 11 e di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
b) disporre che la sig.ra continui ad abitare nella casa coniugale con i figli;
Parte_1
a) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio anche congiunto della responsabilità genitoriale determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi nel modo che segue: i figli e , ancora Per_2 Per_3 minorenni, trascorreranno con il padre un fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera e due giorni a scelta durante la settimana dal pomeriggio alla mattina successiva quando andranno a scuola. Il padre potrà comunque vedere i figli ogni volta che lo desideri nel rispetto delle esigenze scolastiche e ricreative degli stessi e previo accordo telefonico pagina 3 di 7 con la madre. Nel periodo delle festività natalizie il padre e la madre terranno i figli alternativamente il giorno di Natale ed il giorno di Santo FA di modo che un genitore terrà i figli un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Santo FA e viceversa. Così anche per l'Epifania, per la Pasqua e la Pasquetta. I figli trascorreranno inoltre il giorno dell'ultimo dell'anno congiuntamente a quello del primo dell'anno, un anno con la madre e l'anno successivo con il padre. Analogamente per le vacanze estive i genitori si accorderanno entro la fine del mese di maggio, per trascorrere almeno quindici giorni ciascuno in modo continuativo ed esclusivo con e . b) Disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di integrazione al Per_2 Per_3 CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli la somma di €. 450,00. Tale somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie sportive, mediche, odontoiatriche e scolastiche, comprese le gite scolastiche, saranno a carico dei genitori per il 50% ciascuno e dovranno essere previamente concordate solo se superiori ad € 100,00 mensili per ciascun figlio;
c) Disporre che il sig. CP_1 provveda al pagamento della propria quota del 50% del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale della quale è comproprieta.
All'udienza del 30 settembre 2025, la difesa della ricorrente ha parzialmente modificato le conclusioni chiedendo che il mantenimento sia quantificato in Euro 700,00 complessivamente comprendendo nello stesso l'onere per la rata del mutuo.
------------------
Va dichiarata la cessazione degli effetti del matrimonio contratto da e Parte_1
. Controparte_1
La ferma opposizione della parte ricorrente alla prosecuzione della convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, unito al disinteresse mostrato dalla parte resistente rimasta contumace, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l.
898/1970 per la dichiarazione di cesssazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo minimo di legge a far data dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi alla presidente delegata per la trattazione e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Sentita dalla Presidente, la ricorrente ha dichiarato: “Sono quasi quattro che mio marito ha lasciato la casa coniugale e so che abita con la mamma nelle case popolari in Via Fra Mansueto 15 in San
Giusto; ma non penso che sia lì residente. Non sono riuscita nonostante vari tentativi a far cancellare mio marito dalla residenza nell'abitazione coniugale. Tutti e tre i figli abitano con me pagina 4 di 7 insieme al mio nipotino che è il figlio di e che è nato da sei mesi, mia figlia
Per_1 Per_1 non è sposata e ha un compagno che vive per conto suo. lavora, ha fatto il quarto anno
Per_1 delle superiori, aveva cominciato a lavorare ma poi col fatto che è rimasta incinta ha smesso di lavorare. Il compagno di mia figlia lavora regolarmente ma non passa nulla di
Per_1 mantenimento;
so che compra i vestiti al bimbo o va con lei a comprare gli alimenti allo stesso ma dividono la spesa a metà. Questo ragazzo vive coi genitori e per ora non ci sono le condizioni per un'eventuale convivenza, quindi è ancora a mio carico. La figlia del 2009 va
Per_1 Per_2 ancora a scuola e fa la prima superiore (ha sviluppato una forma di ansia e la bocciatura ha peggiorato le cose, tanto che ho fatto un percorso con la psicologa per aiutarla); è in terza Per_3 media, anche lui è indietro di un anno, è stato bocciato in prima perché non aveva voglia di studiare, adesso sta andando meglio. Mio marito i figli li segue poco, lui fa degli orari alternati nel senso che una settimana lavora al mattino e fa 8:30/15,30 e la settimana in cui lavora di pomeriggio fa 13-20.
Se c'è bisogno lui viene, sente i figli in videochiamata pressoché quasi tutte le sere, però non passano del tempo insieme nemmeno nel fine settimana. AD i figli non chiedono spontaneamente di andare dal padre neppure nel week end e del resto neppure il padre si attiva in alcun modo per vederli. Quindi in presenza in questi quattro anni padre e figli non si sono praticamente mai visti
(può essere capitato raramente che magari serviva qualcosa ed è passato da casa la sera e li ha salutati). AD le decisioni riguardanti i figli io le condivido con il padre che comunque sento se c'è bisogno di decidere qualcosa o se c'è un problema a scuola o di salute. AD paga regolarmente quanto era stabilito in separazione e cioè 300 euro al mese ma non mi rimborsa mai le spese straordinarie fatta eccezione per i libri di scuola di l'anno scorso. Il mutuo lo pago io Per_2 interamente. AD io sono infermiera a Cisanello e prendo di stipendio netto teoricamente
1800/1900 ma ho una cessione del quinto perché pago la macchina del mio ex marito con un finanziamento di Euro 301,00 e termina a giugno del 2030. Questo finanziamento lo contrassi nel
2020 perché lo volle mio marito. Prendo quindi adesso di stipendio 1550 euro netti e pago un mutuo
740 Euro. AD la casa è intestata anche a mio marito. Io ho difficoltà e sto attenta al centesimo. Ai figli mio marito fa dei regalini ai compleanni (50 euro l'anno a ognuno). AD prendo di assegno familiare unico Euro 400 e lo prende anche mia figlia (di Euro 300). AD mio marito fa Per_1 il commesso da Mauri's e a quanto so guadagna almeno 1340 euro al mese e vive in casa con la madre che ha la pensione di reversibilità del marito.”.
Non si è proceduto all'ascolto dei figli minori perché la ricorrente ha dichiarato che ha Per_2 affrontato un periodo difficile ed è stata anche seguita da una psicologa, tuttora è in fase di recupero e ha espresso il timore che un ascolto da parte del giudice possa peggiorare la situazione;
quanto a pagina 5 di 7 ha dichiarato che è davvero molto sensibile e gli c'è voluto un anno per recuperare dopo Per_3 che è andato via il padre.
La pronuncia deve avvenire alle condizioni richieste da parte ricorrente in quanto le allegazioni sono state molto coerenti e risocntrate dalle produzioni documentali.
È ad esempio documentato il pagamento e il notevole aumento della rata di mutuo passata a oltre900 Euro (l'estratto conto corrente depositato documenta il pagamento in data 23/12 della
RATA DI MUTUO per Euro 927,35).
Il mantenimento per i tre figli deve pertanto essere aumentato (essendo aumentate le spese abitative di cui si fa carico la sola ricorrente ed essendo i figli cresciuti) e quantificato in Euro
250,00 ciascuno per i due figli minorenni e in Euro 200,00 per la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente.
Le spese devono seguire in parte la soccombenza (non c'è motivo di condanna alle spese per la parte attinente al divorzio in sé né per il regime di affido che resta lo stesso della separazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra la sig.ra ed il sig. in data 01.12.2001 trascritto dall'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 di Stato Civile del Comune di Lari nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001
Parte I Uff. 1 n. 11;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
- Conferma l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che vi Parte_1 continuerà ad abitare con i figli;
- conferma l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori,
- i figli e , ancora minorenni, trascorreranno con il padre un fine Per_2 Per_3 settimana, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera e due giorni a scelta durante la settimana dal pomeriggio alla mattina successiva quando andranno a scuola. Il padre potrà comunque vedere i figli ogni volta che lo desideri nel rispetto delle esigenze scolastiche e ricreative degli stessi e previo accordo telefonico con la madre. Nel periodo delle festività natalizie il padre e la madre terranno i figli pagina 6 di 7 alternativamente il giorno di Natale ed il giorno di Santo FA di modo che un genitore terrà i figli un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Santo
FA e viceversa. Così anche per l'Epifania, per la Pasqua e la Pasquetta. I figli trascorreranno inoltre il giorno dell'ultimo dell'anno congiuntamente a quello del primo dell'anno, un anno con la madre e l'anno successivo con il padre. Analogamente per le vacanze estive i genitori si accorderanno entro la fine del mese di maggio, per trascorrere almeno quindici giorni ciascuno in modo continuativo ed esclusivo con e . Per_2 Per_3
- Pone a carico del padre sig. l'onbbligo di versare versi alla sig.ra a titolo CP_1 Pt_1 di mantenimento dei figli la somma di €. 700,00 complessivamente. Tale somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie sportive, mediche, odontoiatriche e scolastiche, comprese le gite scolastiche, saranno a carico dei genitori per il 50% ciascuno e dovranno essere previamente concordate solo se superiori ad € 100,00 mensili per ciascun figlio;
- Condanna parte resistente a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite fino alla concorrenza dei due terzi, spese che liquida per l'intero in Euro 5.810,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso per spese vive, rimborso forfertario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pisa, camera di consiglio del 27/12/2025
La Presidente Relatore
dott. ELEONORA POLIDORI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELEONORA POLIDORI Presidente Relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice dott. STEFANA CURADI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 922/2025 promossa da:
( ), con l'Avv. BARSACCHI LUCIA e Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
( ) , nato il [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ultimo verbale di udienza)/note scritte in sostituzione dell'udienza pagina 1 di 7 OGGETTO: ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nonostante la rituale citazione, la parte resistente non si è costituita.
La ricorrente esponeva quanto segue:
1 - La sig.ra ha contratto matrimonio con rito concordatario, in regime di Parte_1 comunione dei beni, con il sig. in data 01.12.2001 trascritto dall'Ufficiale di Stato Controparte_1
Civile del Comune di Lari nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001 Parte I Uff. 1 n. 11.
2 - Le parti si sono consensualmente separate con verbale omologato dal Tribunale di Pisa in data
20.04.2022 n. cron. 7088/2022.
3 - Dall'unione nascevano il 12.06.2002 in NT (PI) la figlia il 27.07.2009 in Per_1
NT (PI) la figlia e il 21.01.2011 in NT (PI) il figlio . Per_2 Per_3
4 - Ad oggi, la figlia seppur maggiorenne, non è ancora economicamente indipendente, e Per_1 che i figli e ancora frequentano la scuola e convivono tutti con la madre. I figli Per_2 Per_3 avrebbero dovuto trascorrere con ciascuno dei genitori un weekend alternato dal venerdì sera alla domenica sera e nel corso della settimana in cui i figli non erano con il padre, questi avrebbe potuto tenerli il martedì ed il giovedì con cena e pernottamento. Purtroppo tale calendario non è mai stato rispettato ed i figli si sono recati a casa del padre solo saltuariamente.
5 - La sig.ra ed il sig. sono comproprietari dell'immobile posto in Oratoio (PI), via Pt_1 CP_1 delle Ardenne, 8 identificato al catasto terreni del Comune di Pisa al foglio 48, part. 757 destinato a casa coniugale.
6 - Per l'acquisto di tale immobile fu contratto un mutuo trentennale attualmente ancora attivo cointestato ai coniugi nonché al sig. e genitori della sig.ra Persona_4 Persona_5 Pt_1 quali cointestatari per garanzia.
7 - Nella separazione la sig.ra si era impegnata, date le condizioni economiche Parte_1 precarie del marito, che aveva una situazione lavorativa instabile, al pagamento dell'intera rata di mutuo all'epoca ammontante ad €. 413,00. Tuttavia oggi il sig. lavora stabilmente presso il CP_1 negozio di casalinghi RYs Pisa Cisanello con uno stipendio che sembra aggirarsi intorno ad €
1.400,00, ed è pertanto assolutamente in grado di adempiere alla propria obbligazione anche per il fatto che il medesimo vive stabilmente con la madre nell'immobile sito in Pisa, via Frà Mansueto,
15 per il quale viene pagato dall'assegnataria un canone di circa € 100,00 trattandosi di casa pagina 2 di 7 popolare con la conseguenza che non ha alcuna spesa per l'alloggio. Peraltro la rata del mutuo è progressivamente aumentata fino ad ammontare ad oggi a €. 927,00. La sig.ra che ha uno Pt_1 stipendio mensile di circa €. 1.600,00 sul quale gravano cessioni e finanziamenti per €. 450,00 contratti durante il matrimonio per far fronte ad acquisti vari come per esempio l'auto rimasta nella disponibilità del sig. , non è più in grado di pagare la rata per intero con la conseguenza che CP_1 il sig. dovrà iniziare nuovamente a provvedere per la propria quota del 50%. Parimenti il CP_1 sig. , a seguito del pagamento del mutuo per intero da parte della sig.ra è debitore del CP_1 Pt_1
50% dell'importo delle rate pagate dalla stessa dal mese di aprile 2022 al dicembre 2024 per l'ammontare di €. 25.854,60 oltre alle successive;
.
8 - Nell'atto di separazione il sig. si era impegnato a versare alla sig.ra per il CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli la somma mensile di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Il sig.
in questi anni ha pagato il mantenimento, ma non ha mai corrisposto le spese straordinarie. CP_1
Peraltro le somme versate per il mantenimento appaiono insufficienti per far fronte alle esigenze dei tre figli che hanno ormai 23, 16 e 14 anni. Inoltre la figlia è in procinto di avere un Per_1 bambino, ma continua a vivere con la madre e non ha alcun reddito, né può far conto sul reddito del padre del bambino con il quale non ha progetti di convivenza.
9 – Pertanto l'assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensilmente corrisposto dal ricorrente dovrà essere congruamente rivisto alla luce della aumentate esigenze dei figli.
Tutto ciò premesso la sig.ra chiedeva: Parte_1
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra la sig.ra Parte_1 ed il sig. in data 01.12.2001 trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Controparte_1
Lari nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001 Parte I Uff. 1 n. 11 e di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
b) disporre che la sig.ra continui ad abitare nella casa coniugale con i figli;
Parte_1
a) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio anche congiunto della responsabilità genitoriale determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi nel modo che segue: i figli e , ancora Per_2 Per_3 minorenni, trascorreranno con il padre un fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera e due giorni a scelta durante la settimana dal pomeriggio alla mattina successiva quando andranno a scuola. Il padre potrà comunque vedere i figli ogni volta che lo desideri nel rispetto delle esigenze scolastiche e ricreative degli stessi e previo accordo telefonico pagina 3 di 7 con la madre. Nel periodo delle festività natalizie il padre e la madre terranno i figli alternativamente il giorno di Natale ed il giorno di Santo FA di modo che un genitore terrà i figli un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Santo FA e viceversa. Così anche per l'Epifania, per la Pasqua e la Pasquetta. I figli trascorreranno inoltre il giorno dell'ultimo dell'anno congiuntamente a quello del primo dell'anno, un anno con la madre e l'anno successivo con il padre. Analogamente per le vacanze estive i genitori si accorderanno entro la fine del mese di maggio, per trascorrere almeno quindici giorni ciascuno in modo continuativo ed esclusivo con e . b) Disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di integrazione al Per_2 Per_3 CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli la somma di €. 450,00. Tale somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie sportive, mediche, odontoiatriche e scolastiche, comprese le gite scolastiche, saranno a carico dei genitori per il 50% ciascuno e dovranno essere previamente concordate solo se superiori ad € 100,00 mensili per ciascun figlio;
c) Disporre che il sig. CP_1 provveda al pagamento della propria quota del 50% del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale della quale è comproprieta.
All'udienza del 30 settembre 2025, la difesa della ricorrente ha parzialmente modificato le conclusioni chiedendo che il mantenimento sia quantificato in Euro 700,00 complessivamente comprendendo nello stesso l'onere per la rata del mutuo.
------------------
Va dichiarata la cessazione degli effetti del matrimonio contratto da e Parte_1
. Controparte_1
La ferma opposizione della parte ricorrente alla prosecuzione della convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, unito al disinteresse mostrato dalla parte resistente rimasta contumace, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l.
898/1970 per la dichiarazione di cesssazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo minimo di legge a far data dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi alla presidente delegata per la trattazione e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Sentita dalla Presidente, la ricorrente ha dichiarato: “Sono quasi quattro che mio marito ha lasciato la casa coniugale e so che abita con la mamma nelle case popolari in Via Fra Mansueto 15 in San
Giusto; ma non penso che sia lì residente. Non sono riuscita nonostante vari tentativi a far cancellare mio marito dalla residenza nell'abitazione coniugale. Tutti e tre i figli abitano con me pagina 4 di 7 insieme al mio nipotino che è il figlio di e che è nato da sei mesi, mia figlia
Per_1 Per_1 non è sposata e ha un compagno che vive per conto suo. lavora, ha fatto il quarto anno
Per_1 delle superiori, aveva cominciato a lavorare ma poi col fatto che è rimasta incinta ha smesso di lavorare. Il compagno di mia figlia lavora regolarmente ma non passa nulla di
Per_1 mantenimento;
so che compra i vestiti al bimbo o va con lei a comprare gli alimenti allo stesso ma dividono la spesa a metà. Questo ragazzo vive coi genitori e per ora non ci sono le condizioni per un'eventuale convivenza, quindi è ancora a mio carico. La figlia del 2009 va
Per_1 Per_2 ancora a scuola e fa la prima superiore (ha sviluppato una forma di ansia e la bocciatura ha peggiorato le cose, tanto che ho fatto un percorso con la psicologa per aiutarla); è in terza Per_3 media, anche lui è indietro di un anno, è stato bocciato in prima perché non aveva voglia di studiare, adesso sta andando meglio. Mio marito i figli li segue poco, lui fa degli orari alternati nel senso che una settimana lavora al mattino e fa 8:30/15,30 e la settimana in cui lavora di pomeriggio fa 13-20.
Se c'è bisogno lui viene, sente i figli in videochiamata pressoché quasi tutte le sere, però non passano del tempo insieme nemmeno nel fine settimana. AD i figli non chiedono spontaneamente di andare dal padre neppure nel week end e del resto neppure il padre si attiva in alcun modo per vederli. Quindi in presenza in questi quattro anni padre e figli non si sono praticamente mai visti
(può essere capitato raramente che magari serviva qualcosa ed è passato da casa la sera e li ha salutati). AD le decisioni riguardanti i figli io le condivido con il padre che comunque sento se c'è bisogno di decidere qualcosa o se c'è un problema a scuola o di salute. AD paga regolarmente quanto era stabilito in separazione e cioè 300 euro al mese ma non mi rimborsa mai le spese straordinarie fatta eccezione per i libri di scuola di l'anno scorso. Il mutuo lo pago io Per_2 interamente. AD io sono infermiera a Cisanello e prendo di stipendio netto teoricamente
1800/1900 ma ho una cessione del quinto perché pago la macchina del mio ex marito con un finanziamento di Euro 301,00 e termina a giugno del 2030. Questo finanziamento lo contrassi nel
2020 perché lo volle mio marito. Prendo quindi adesso di stipendio 1550 euro netti e pago un mutuo
740 Euro. AD la casa è intestata anche a mio marito. Io ho difficoltà e sto attenta al centesimo. Ai figli mio marito fa dei regalini ai compleanni (50 euro l'anno a ognuno). AD prendo di assegno familiare unico Euro 400 e lo prende anche mia figlia (di Euro 300). AD mio marito fa Per_1 il commesso da Mauri's e a quanto so guadagna almeno 1340 euro al mese e vive in casa con la madre che ha la pensione di reversibilità del marito.”.
Non si è proceduto all'ascolto dei figli minori perché la ricorrente ha dichiarato che ha Per_2 affrontato un periodo difficile ed è stata anche seguita da una psicologa, tuttora è in fase di recupero e ha espresso il timore che un ascolto da parte del giudice possa peggiorare la situazione;
quanto a pagina 5 di 7 ha dichiarato che è davvero molto sensibile e gli c'è voluto un anno per recuperare dopo Per_3 che è andato via il padre.
La pronuncia deve avvenire alle condizioni richieste da parte ricorrente in quanto le allegazioni sono state molto coerenti e risocntrate dalle produzioni documentali.
È ad esempio documentato il pagamento e il notevole aumento della rata di mutuo passata a oltre900 Euro (l'estratto conto corrente depositato documenta il pagamento in data 23/12 della
RATA DI MUTUO per Euro 927,35).
Il mantenimento per i tre figli deve pertanto essere aumentato (essendo aumentate le spese abitative di cui si fa carico la sola ricorrente ed essendo i figli cresciuti) e quantificato in Euro
250,00 ciascuno per i due figli minorenni e in Euro 200,00 per la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente.
Le spese devono seguire in parte la soccombenza (non c'è motivo di condanna alle spese per la parte attinente al divorzio in sé né per il regime di affido che resta lo stesso della separazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra la sig.ra ed il sig. in data 01.12.2001 trascritto dall'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 di Stato Civile del Comune di Lari nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001
Parte I Uff. 1 n. 11;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
- Conferma l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che vi Parte_1 continuerà ad abitare con i figli;
- conferma l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori,
- i figli e , ancora minorenni, trascorreranno con il padre un fine Per_2 Per_3 settimana, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera e due giorni a scelta durante la settimana dal pomeriggio alla mattina successiva quando andranno a scuola. Il padre potrà comunque vedere i figli ogni volta che lo desideri nel rispetto delle esigenze scolastiche e ricreative degli stessi e previo accordo telefonico con la madre. Nel periodo delle festività natalizie il padre e la madre terranno i figli pagina 6 di 7 alternativamente il giorno di Natale ed il giorno di Santo FA di modo che un genitore terrà i figli un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Santo
FA e viceversa. Così anche per l'Epifania, per la Pasqua e la Pasquetta. I figli trascorreranno inoltre il giorno dell'ultimo dell'anno congiuntamente a quello del primo dell'anno, un anno con la madre e l'anno successivo con il padre. Analogamente per le vacanze estive i genitori si accorderanno entro la fine del mese di maggio, per trascorrere almeno quindici giorni ciascuno in modo continuativo ed esclusivo con e . Per_2 Per_3
- Pone a carico del padre sig. l'onbbligo di versare versi alla sig.ra a titolo CP_1 Pt_1 di mantenimento dei figli la somma di €. 700,00 complessivamente. Tale somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie sportive, mediche, odontoiatriche e scolastiche, comprese le gite scolastiche, saranno a carico dei genitori per il 50% ciascuno e dovranno essere previamente concordate solo se superiori ad € 100,00 mensili per ciascun figlio;
- Condanna parte resistente a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite fino alla concorrenza dei due terzi, spese che liquida per l'intero in Euro 5.810,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso per spese vive, rimborso forfertario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pisa, camera di consiglio del 27/12/2025
La Presidente Relatore
dott. ELEONORA POLIDORI
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