Trib. Pisa, sentenza 27/12/2025, n. 1220
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Sentenza 27 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti di legge per la cessazione degli effetti civili

    La ferma opposizione della parte ricorrente alla prosecuzione della convivenza e il disinteresse mostrato dalla parte resistente rimasta contumace rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970, dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo minimo di legge.

  • Accolto
    Permanenza nella casa coniugale

    Conferma l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Parte_1 che vi continuerà ad abitare con i figli.

  • Accolto
    Modalità di esercizio della responsabilità genitoriale

    Conferma l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, stabilendo le modalità di visita e permanenza dei figli presso ciascun genitore, inclusi i periodi festivi e le vacanze estive.

  • Accolto
    Revisione dell'assegno di mantenimento

    Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre a titolo di mantenimento dei figli la somma complessiva di € 700,00, da rivalutare annualmente. Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori per il 50% ciascuno e dovranno essere previamente concordate se superiori ad € 100,00 mensili per ciascun figlio.

  • Accolto
    Pagamento quota mutuo

    La richiesta di pagamento della quota del mutuo è stata inclusa nella determinazione complessiva dell'assegno di mantenimento.

  • Accolto
    Condanna alle spese di lite

    Condanna parte resistente a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite fino alla concorrenza dei due terzi, spese che liquida per l'intero in Euro 5.810,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso per spese vive, rimborso forfertario per spese generali, IVA e CPA come per legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pisa, sentenza 27/12/2025, n. 1220
    Giurisdizione : Trib. Pisa
    Numero : 1220
    Data del deposito : 27 dicembre 2025

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