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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/10/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 735/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 735/2025 R.G., avente ad oggetto: Rettificazione di attribuzione di sesso e nome ed autorizzazione a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, promosso da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), ivi residente in [...] C.F._1
Saragat n. 12, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con provvedimento reso dal
C.O.A. di Ragusa in data 20.1.2025, elettivamente domiciliato in Ragusa, Via Ing. Migliorisi n. 16, presso lo studio dell'Avv. Cristina Di Paola (c.f. ) che la rappresenta e C.F._2 difende, giusta mandato accluso al presente atto.
RICORRENTE
Nei confronti di:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa;
Resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato.
Con ricorso depositato il 17.03.2025, e ritualmente notificato al Pubblico Ministero, ha Parte_1 chiesto, ai sensi degli artt. 2 e 3 L. 164/1982, e per la parte processuale per come novellati dall'art. 31 D. Lgs. 150 del 2011, che questo Tribunale disponga “ la rettificazione del sesso attribuito alla nascita al sig. , nato a [...] il [...] (c.f. , ivi residente in [...]C.F._1 Per_ Via Giuseppe Saragat n. 12, assegnandogli il sesso maschile ed il nominativo di “ ” e, per
l'effetto, ordinare la trasmissione della pronuncia all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Ragusa a che proceda alla rettificazione dei dati riportati sui certificati anagrafici del ricorrente.
Voglia altresì autorizzare parte ricorrente alla sottoposizione all'intervento di Istero- annessiectomia, mastoplatica riduttiva e costruzione del torace maschile, e ricostruzione del neofallo da effettuarsi a completamento della terapia ormonale intrapresa”.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha esposto di identificarsi in maniera Parte_1 decisa nel sesso maschile, sesso opposto a quello biologico assegnatogli alla nascita (c.d. disforia di genere) e di aver “iniziato a prendere consapevolezza della disforia già a quindici anni”. E che nel
2020 inizia pure ad esternare il percorso di affermazione identitaria con il primo e più accessibile atto di modifica del proprio aspetto, tagliando i capelli per avere una sembianza più mascolina.
Successivamente, già nel 2021 acquista il primo binder per avere il petto più piatto e cercare di provare meno disagio fuori casa. A tutto ciò si accompagna un radicale cambio di stile anche nell'abbigliamento, con la scelta di vestiti più larghi per nascondere il proprio corpo e di costume da bagno a pantaloncino, cui si accompagna l'uso di pronomi maschili, oltre a quelli femminili, e la Pe richiesta di essere chiamato “ dagli amici. Il percorso si consolida nel 2022 con la pretesa di essere chiamato da tutti, in famiglia, a scuola e ad usare solo i pronomi maschili. Per_1
Tuttavia, “ il doversi fronteggiare con tale condizione, sebbene pienamente accettata dai genitori, dai parenti e dagli amici più vicini che si sono sempre prodigati nel supportarlo, ha causato nel ricorrente un forte malessere […]che lo ha condotto ad intraprendere un percorso psicoterapeutico con la Dr.ssa anche per formalizzare la diagnosi di disforia di genere”. Per_3
In ragione di tutto ciò l'odierna ricorrente ha pertanto deciso di intraprendere il percorso di riattribuzione sessuale mediante trattamento medico e, reso edotto circa i vantaggi e le controindicazioni che potrebbero derivare dalla sottoposizione ad una terapia ormonale mascolinizzante, su prescrizione del Prof. Dott. a far data dal 15.11.2024 ha avviato la Persona_4 terapia ormonale a base di testosterone, trattamento che comporta nel proseguo una graduale e irreversibile mascolinizzazione.
Ad esito della terapia, inoltre, la ricorrente intende sottoporsi agli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali al fine di completare anche sotto il profilo biologico il percorso di transizione, già consolidato e definitivo per quanto attiene il profilo identitario interiore.
Dalla relazione prodotta in atti del medico endocrinologo del 6.09.2025, emerge che parte ricorrente
è medicalmente seguita per l'adeguamento delle caratteristiche somatiche in seguito a riscontro di
“di disturbo di identità di genere di tipo gino-androide (AFAB,FTM) da epoca imprecisata”, incongruenza di genere”; che è stata iniziata terapia che si avvale della somministrazione cronica di ormoni ad azione virilizzante (testosterone), che è stata prescritta da gennaio 2025 e che segue costantemente”; che l'impiego cronico di testosterone a scopo di conversione ormonale gino- androide induce abolizione della fertilità (con amenorrea e anovulazione), e modifiche fenotipiche del corpo come ipertrofia delle masse muscolari e del clitoride e abbassamento del timbro di voce”.
Alla domanda è anche allegata relazione psicologica del 9.11.2024, nella quale viene evidenziato che “ in il disagio emotivo vissuto e presente, è legato alla sintomatologia e manifestazione Per_1 della Disforia di Genere”.
Alla prima udienza del 25.06.2025, parte attrice è comparsa in evidenti sembianze maschili ed ha ribadito dinanzi al Presidente delegato, la propria volontà, insistendo nella richiesta di mutamento di sesso e dichiarando, in conformità del resto alle risultanze documentali, di avere iniziato da tre anni un percorso di transessualismo, e in coerenza con gli arresti giurisprudenziali più recenti che hanno riconosciuto il diritto di ottenere la rettificazione di sesso anche in assenza di preventivo intervento chirurgico, ha chiesto la rettificazione degli atti dello stato civile con indicazione del nuovo sesso maschile e del nuovo nome “ , e la causa è stata rimessa al Collegio per la Per_1 decisione.
Considerato.
Preliminarmente, va osservato che le caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale deve essere una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari (estetico-somatici ed ormonali). A tal fine, il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso deve essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario, integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta;
che sul punto, appare opportuno citare taluni passaggi argomentativi della nota sentenza resa dalla
Corte di Cassazione n. 15138 del 20.7.2015 secondo cui:<< (…) nella L. n. 164 del 1982, non sono previste precondizioni espresse relative allo stato (libero) del richiedente o all'incapacità procreativa. Il mutamento richiesto riguarda i "caratteri sessuali" senza specificazioni, nonostante la conoscenza al momento della sua entrata in vigore, dell'esistenza delle due tipologie dei caratteri sessuali, i primari ed i secondari. Nel successivo art. 3, attualmente confluito nel quarto comma dell'art. 31 del d.lgs n. 150 del 2011, è stabilito che l'adeguamento di tali caratteri mediante trattamento medico chirurgico deve essere autorizzato "quando risulta necessario". L'esame congiunto delle due norme consente, quanto meno sul piano testuale, di escludere che (…) si possano identificare limitazioni normative preventive al riconoscimento del diritto (…) la L. n. 164 del 1982, artt. 1 e 3, che, valorizzando la formula normativa "quando risulti necessario" non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale. Come visto, dunque, la rettificazione nei registri dello stato civile dell'attribuzione di sesso non richiede necessariamente una preventiva modifica dei caratteri sessuali primari;
l'acquisizione di una nuova identità di genere può infatti essere il frutto di un diverso percorso individuale, purché la serietà e l'univocità di detto percorso e la compiutezza dell'approdo finale siano rigorosamente accertate in sede giudiziale.>>.
In merito ha avuto modo di esprimersi anche la Corte Costituzionale con sent. n. 221 del 21.10.2015 secondo cui “La legge n. 164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Il Tribunale da Ragusa ha da tempo aderito a tale orientamento e reso pronunce in conformità.
Relativamente al caso di specie la documentazione prodotta (relazione della dottoressa Per_3
e dal Prof. Dott. endocrinologo), evidenzia, al di là di ogni ragionevole dubbio, che Persona_4
è affetta da evidente e persistente disforia di genere non ascrivibile a patologie di natura Parte_2 psichiatrica, bensì frutto di un percorso personale iniziato nell'adolescenza culminato un profondo senso di consapevolezza e identificazione nell'opposto genere maschile. Tale consapevolezza e percezione appare ragionevolmente e clinicamente non suscettibile di regresso a mezzo di alcuna cura medica, né di qualsivoglia trattamento psicoterapeutico.
Da quanto affermato consegue che la domanda di rettificazione di sesso non può che essere accolta tenuto conto anche del percorso sostenuto dall'attrice, dal quale appare manifesta la definitività della scelta in ordine all'identificazione di genere compiuta dalla ulteriormente avvallata dalle Pt_1 dichiarazioni dallo stesso rese all'udienza del 25 giugno 2025, dove ha ripercorso il proprio vissuto. In particolare, ha riferito, sempre riferendosi a sé stesso al maschile ADR “ Ho iniziato sin da piccolo, cioè dalle elementari, a sentire di appartenere al gruppo dei maschi. Ho sempre avuto predilezione per i vestiti da maschio piuttosto che per le gonne, che mettevo solo se costretto, e per
i giochi e gli sport da maschio, ad esempio le costruzioni più che le bambole e il calcio più che la danza. Addirittura, quando all'età di 10 anni ho scelto di praticare il calcio, mi sono fatto iscrivere nella squadra maschile dei Ragusa Boys, che poi ho lasciato”.
ADR: “Ho iniziato a ribellarmi a 14 /15 anni, rifiutavo categoricamente la mia condizione femminile. Tra il 2019 e il 2020 ho iniziato a fare in modo che il mio aspetto fosse indubbiamente maschile sia nell'abbigliamento, sia nel taglio di capelli, che tenevo cortissimi, e anche radendo i peletti che avevo sul mento per renderli più folti. La scorsa estate ad agosto ho fatto dei colloqui con la psicologa, la dott.ssa dopo sei mesi ho avuto la relazione dell'endocrinologo, Per_3 dott. e finalmente, a gennaio di quest'anno, ho iniziato la terapia ormonale e prendo Per_4 regolarmente il gel”. Per_ ADR: “Il nome è nato per gioco, quando, circa una decina di anni fa, una mia amica mi Per_ chiese quale nome maschile avrei scelto se fossi stato un ragazzo e io ho detto istintivamente .
Ancora oggi questo nome mi piace e quindi l'ho scelto”.
Sussistono, quindi, le condizioni per l'emanazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso con conseguente attribuzione di un nuovo nome al maschile, che la ricorrente ha indicato in “ Per_
”.
In base all'art. 31 commi 4 e 5 D.Lgs. n. 150/11, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
La Corte costituzionale, con sentenza 3-23 luglio 2024, n. 143 (Gazz. Uff. 24 luglio 2024, n. 30 -
Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione che precede, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Ha osservato il giudice delle leggi che “il regime autorizzatorio è divenuto…irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015….tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un "possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito…che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata". Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione…. pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Pertanto, posto che si è appunto accolta la domanda di rettificazione del sesso, in ragione delle modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute e ritenute dal Tribunale sufficienti per l'accoglimento della relativa domanda, non vi è luogo perché sia necessaria una autorizzazione da parte del Tribunale per l'esecuzione di eventuali ulteriori interventi medici e chirurgici di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico appartiene alla sfera dell'autodeterminazione individuale ed alla relazione con il medico. che le spese vanno dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo, attribuisce a , nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), il sesso maschile in luogo di quello femminile ed il nome di in C.F._1 Per_1 luogo di quello di ”; Pt_1
Visto l'art. 31 comma 5 del d.lgs. n. 150/2011
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ragusa la rettificazione negli appositi registri dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dichiara, per le ragioni espresse in motivazione, non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili;
Spese irripetibili
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Ragusa in data
9.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 735/2025 R.G., avente ad oggetto: Rettificazione di attribuzione di sesso e nome ed autorizzazione a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, promosso da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), ivi residente in [...] C.F._1
Saragat n. 12, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con provvedimento reso dal
C.O.A. di Ragusa in data 20.1.2025, elettivamente domiciliato in Ragusa, Via Ing. Migliorisi n. 16, presso lo studio dell'Avv. Cristina Di Paola (c.f. ) che la rappresenta e C.F._2 difende, giusta mandato accluso al presente atto.
RICORRENTE
Nei confronti di:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa;
Resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato.
Con ricorso depositato il 17.03.2025, e ritualmente notificato al Pubblico Ministero, ha Parte_1 chiesto, ai sensi degli artt. 2 e 3 L. 164/1982, e per la parte processuale per come novellati dall'art. 31 D. Lgs. 150 del 2011, che questo Tribunale disponga “ la rettificazione del sesso attribuito alla nascita al sig. , nato a [...] il [...] (c.f. , ivi residente in [...]C.F._1 Per_ Via Giuseppe Saragat n. 12, assegnandogli il sesso maschile ed il nominativo di “ ” e, per
l'effetto, ordinare la trasmissione della pronuncia all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Ragusa a che proceda alla rettificazione dei dati riportati sui certificati anagrafici del ricorrente.
Voglia altresì autorizzare parte ricorrente alla sottoposizione all'intervento di Istero- annessiectomia, mastoplatica riduttiva e costruzione del torace maschile, e ricostruzione del neofallo da effettuarsi a completamento della terapia ormonale intrapresa”.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha esposto di identificarsi in maniera Parte_1 decisa nel sesso maschile, sesso opposto a quello biologico assegnatogli alla nascita (c.d. disforia di genere) e di aver “iniziato a prendere consapevolezza della disforia già a quindici anni”. E che nel
2020 inizia pure ad esternare il percorso di affermazione identitaria con il primo e più accessibile atto di modifica del proprio aspetto, tagliando i capelli per avere una sembianza più mascolina.
Successivamente, già nel 2021 acquista il primo binder per avere il petto più piatto e cercare di provare meno disagio fuori casa. A tutto ciò si accompagna un radicale cambio di stile anche nell'abbigliamento, con la scelta di vestiti più larghi per nascondere il proprio corpo e di costume da bagno a pantaloncino, cui si accompagna l'uso di pronomi maschili, oltre a quelli femminili, e la Pe richiesta di essere chiamato “ dagli amici. Il percorso si consolida nel 2022 con la pretesa di essere chiamato da tutti, in famiglia, a scuola e ad usare solo i pronomi maschili. Per_1
Tuttavia, “ il doversi fronteggiare con tale condizione, sebbene pienamente accettata dai genitori, dai parenti e dagli amici più vicini che si sono sempre prodigati nel supportarlo, ha causato nel ricorrente un forte malessere […]che lo ha condotto ad intraprendere un percorso psicoterapeutico con la Dr.ssa anche per formalizzare la diagnosi di disforia di genere”. Per_3
In ragione di tutto ciò l'odierna ricorrente ha pertanto deciso di intraprendere il percorso di riattribuzione sessuale mediante trattamento medico e, reso edotto circa i vantaggi e le controindicazioni che potrebbero derivare dalla sottoposizione ad una terapia ormonale mascolinizzante, su prescrizione del Prof. Dott. a far data dal 15.11.2024 ha avviato la Persona_4 terapia ormonale a base di testosterone, trattamento che comporta nel proseguo una graduale e irreversibile mascolinizzazione.
Ad esito della terapia, inoltre, la ricorrente intende sottoporsi agli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali al fine di completare anche sotto il profilo biologico il percorso di transizione, già consolidato e definitivo per quanto attiene il profilo identitario interiore.
Dalla relazione prodotta in atti del medico endocrinologo del 6.09.2025, emerge che parte ricorrente
è medicalmente seguita per l'adeguamento delle caratteristiche somatiche in seguito a riscontro di
“di disturbo di identità di genere di tipo gino-androide (AFAB,FTM) da epoca imprecisata”, incongruenza di genere”; che è stata iniziata terapia che si avvale della somministrazione cronica di ormoni ad azione virilizzante (testosterone), che è stata prescritta da gennaio 2025 e che segue costantemente”; che l'impiego cronico di testosterone a scopo di conversione ormonale gino- androide induce abolizione della fertilità (con amenorrea e anovulazione), e modifiche fenotipiche del corpo come ipertrofia delle masse muscolari e del clitoride e abbassamento del timbro di voce”.
Alla domanda è anche allegata relazione psicologica del 9.11.2024, nella quale viene evidenziato che “ in il disagio emotivo vissuto e presente, è legato alla sintomatologia e manifestazione Per_1 della Disforia di Genere”.
Alla prima udienza del 25.06.2025, parte attrice è comparsa in evidenti sembianze maschili ed ha ribadito dinanzi al Presidente delegato, la propria volontà, insistendo nella richiesta di mutamento di sesso e dichiarando, in conformità del resto alle risultanze documentali, di avere iniziato da tre anni un percorso di transessualismo, e in coerenza con gli arresti giurisprudenziali più recenti che hanno riconosciuto il diritto di ottenere la rettificazione di sesso anche in assenza di preventivo intervento chirurgico, ha chiesto la rettificazione degli atti dello stato civile con indicazione del nuovo sesso maschile e del nuovo nome “ , e la causa è stata rimessa al Collegio per la Per_1 decisione.
Considerato.
Preliminarmente, va osservato che le caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale deve essere una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari (estetico-somatici ed ormonali). A tal fine, il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso deve essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario, integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta;
che sul punto, appare opportuno citare taluni passaggi argomentativi della nota sentenza resa dalla
Corte di Cassazione n. 15138 del 20.7.2015 secondo cui:<< (…) nella L. n. 164 del 1982, non sono previste precondizioni espresse relative allo stato (libero) del richiedente o all'incapacità procreativa. Il mutamento richiesto riguarda i "caratteri sessuali" senza specificazioni, nonostante la conoscenza al momento della sua entrata in vigore, dell'esistenza delle due tipologie dei caratteri sessuali, i primari ed i secondari. Nel successivo art. 3, attualmente confluito nel quarto comma dell'art. 31 del d.lgs n. 150 del 2011, è stabilito che l'adeguamento di tali caratteri mediante trattamento medico chirurgico deve essere autorizzato "quando risulta necessario". L'esame congiunto delle due norme consente, quanto meno sul piano testuale, di escludere che (…) si possano identificare limitazioni normative preventive al riconoscimento del diritto (…) la L. n. 164 del 1982, artt. 1 e 3, che, valorizzando la formula normativa "quando risulti necessario" non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale. Come visto, dunque, la rettificazione nei registri dello stato civile dell'attribuzione di sesso non richiede necessariamente una preventiva modifica dei caratteri sessuali primari;
l'acquisizione di una nuova identità di genere può infatti essere il frutto di un diverso percorso individuale, purché la serietà e l'univocità di detto percorso e la compiutezza dell'approdo finale siano rigorosamente accertate in sede giudiziale.>>.
In merito ha avuto modo di esprimersi anche la Corte Costituzionale con sent. n. 221 del 21.10.2015 secondo cui “La legge n. 164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Il Tribunale da Ragusa ha da tempo aderito a tale orientamento e reso pronunce in conformità.
Relativamente al caso di specie la documentazione prodotta (relazione della dottoressa Per_3
e dal Prof. Dott. endocrinologo), evidenzia, al di là di ogni ragionevole dubbio, che Persona_4
è affetta da evidente e persistente disforia di genere non ascrivibile a patologie di natura Parte_2 psichiatrica, bensì frutto di un percorso personale iniziato nell'adolescenza culminato un profondo senso di consapevolezza e identificazione nell'opposto genere maschile. Tale consapevolezza e percezione appare ragionevolmente e clinicamente non suscettibile di regresso a mezzo di alcuna cura medica, né di qualsivoglia trattamento psicoterapeutico.
Da quanto affermato consegue che la domanda di rettificazione di sesso non può che essere accolta tenuto conto anche del percorso sostenuto dall'attrice, dal quale appare manifesta la definitività della scelta in ordine all'identificazione di genere compiuta dalla ulteriormente avvallata dalle Pt_1 dichiarazioni dallo stesso rese all'udienza del 25 giugno 2025, dove ha ripercorso il proprio vissuto. In particolare, ha riferito, sempre riferendosi a sé stesso al maschile ADR “ Ho iniziato sin da piccolo, cioè dalle elementari, a sentire di appartenere al gruppo dei maschi. Ho sempre avuto predilezione per i vestiti da maschio piuttosto che per le gonne, che mettevo solo se costretto, e per
i giochi e gli sport da maschio, ad esempio le costruzioni più che le bambole e il calcio più che la danza. Addirittura, quando all'età di 10 anni ho scelto di praticare il calcio, mi sono fatto iscrivere nella squadra maschile dei Ragusa Boys, che poi ho lasciato”.
ADR: “Ho iniziato a ribellarmi a 14 /15 anni, rifiutavo categoricamente la mia condizione femminile. Tra il 2019 e il 2020 ho iniziato a fare in modo che il mio aspetto fosse indubbiamente maschile sia nell'abbigliamento, sia nel taglio di capelli, che tenevo cortissimi, e anche radendo i peletti che avevo sul mento per renderli più folti. La scorsa estate ad agosto ho fatto dei colloqui con la psicologa, la dott.ssa dopo sei mesi ho avuto la relazione dell'endocrinologo, Per_3 dott. e finalmente, a gennaio di quest'anno, ho iniziato la terapia ormonale e prendo Per_4 regolarmente il gel”. Per_ ADR: “Il nome è nato per gioco, quando, circa una decina di anni fa, una mia amica mi Per_ chiese quale nome maschile avrei scelto se fossi stato un ragazzo e io ho detto istintivamente .
Ancora oggi questo nome mi piace e quindi l'ho scelto”.
Sussistono, quindi, le condizioni per l'emanazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso con conseguente attribuzione di un nuovo nome al maschile, che la ricorrente ha indicato in “ Per_
”.
In base all'art. 31 commi 4 e 5 D.Lgs. n. 150/11, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
La Corte costituzionale, con sentenza 3-23 luglio 2024, n. 143 (Gazz. Uff. 24 luglio 2024, n. 30 -
Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione che precede, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Ha osservato il giudice delle leggi che “il regime autorizzatorio è divenuto…irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015….tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un "possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito…che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata". Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione…. pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Pertanto, posto che si è appunto accolta la domanda di rettificazione del sesso, in ragione delle modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute e ritenute dal Tribunale sufficienti per l'accoglimento della relativa domanda, non vi è luogo perché sia necessaria una autorizzazione da parte del Tribunale per l'esecuzione di eventuali ulteriori interventi medici e chirurgici di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico appartiene alla sfera dell'autodeterminazione individuale ed alla relazione con il medico. che le spese vanno dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo, attribuisce a , nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), il sesso maschile in luogo di quello femminile ed il nome di in C.F._1 Per_1 luogo di quello di ”; Pt_1
Visto l'art. 31 comma 5 del d.lgs. n. 150/2011
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ragusa la rettificazione negli appositi registri dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dichiara, per le ragioni espresse in motivazione, non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili;
Spese irripetibili
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Ragusa in data
9.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti