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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2025, n. 15861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15861 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - GI CI STEFANO APRILE NG AL NN - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: RA IN nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/01/2025 del TRIBUNALE di Milano Udita la relazione del consigliere Carmine Russo;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, Valentina Manuali, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 31 gennaio 2025 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di IN RA emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in relazione al reato di omicidio volontario aggravato (artt. 575, 577, n. 3 e 4, 61 n. 4 cod. pen.) commesso il 27 giugno 2023 in danno di Zouhair Hanyn. Il Tribunale ha ritenuto esistenti i gravi indizi di colpevolezza, nonché le esigenze cautelari necessarie a fondare la misura, e, in ordine ai primi, ha evidenziato che l’attribuibilità del fatto anche all’odierno ricorrente, in concorso con altre due persone, consegue ad un compendio indiziario complesso, ma consistente. Infatti, il cadavere della vittima era stato ritrovato la mattina del 27 giugno 2023 in località Cascina Carla di Cornaredo. L'ultima persona che aveva visto la vittima, AM NI, aveva riferito che, la notte tra il 26 ed il 27 giugno, si era recata insieme alla vittima nei pressi di una scuola abbandonata del quartiere Giambellino di Milano dove essi avevano un appuntamento con tre soggetti, che conoscevano con i nomi di AS IL, IN e Khalid, che avrebbero dovuto accompagnarli in una zona boschiva per prendere accordi per esercitare attività di spaccio di stupefacente alle loro dipendenze;
secondo il racconto di NI, nel momento dell'incontro, AS IL, attraverso una scusa, aveva caricato sulla sua automobile Volkswagen Golf soltanto ZO, che era stato, poi, trovato morto la mattina successiva. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15861 Anno 2025 Presidente: DE ZO GI Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 18/04/2025 I tabulati telefonici avevano dimostrato che la notte del fatto le utenze del ricorrente, quella di AS IL e quella della vittima, avevano agganciato le celle poste nei pressi della scena del crimine. Sempre dai tabulati telefonici era emerso che, delle tre utenze, soltanto quella in uso alla vittima era rimasta in quell'area, mentre quelle di AS IL e del ricorrente erano tornate a Milano in un orario compatibile con il rientro dell'autovettura Golf, su cui era stato visto salire ZO prima di essere ucciso. Inoltre, nei giorni successivi le tre persone indiziate di essere autrici del reato avevano lasciato l’Italia e raggiunto velocemente il Marocco. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto sia l'ordinanza cautelare che quella del Tribunale del riesame hanno travisato un elemento fondamentale delle dichiarazioni di AM NI, ovvero che questi, in realtà, riferisce che all'appuntamento concordato presso la scuola abbandonata si presentò soltanto AS IL, mentre non c'era il ricorrente;
l'ordinanza cautelare ha travisato questo particolare ed ha scritto espressamente che la vittima si è allontanata nella Golf con AS IL, IN e Khalid;
di fronte alla deduzione di travisamento formulata con i motivi di riesame l’ordinanza nella sostanza non ha dato una risposta ed in tal modo ha perpetrato il travisamento. 3. La difesa dell’indagato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore Generale, Valentina Manuali, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Nessuno è stato presente in udienza per la difesa del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nell’unico motivo il ricorso deduce il travisamento delle dichiarazioni di NI AM, che però non allega o trascrive nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/ 2017, IO, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, BR, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723). Sono, infatti, inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza, quei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, richiamano atti specificamente indicati, ma non ne contengono la loro integrale trascrizione o allegazione (v. sentenze IO e BR sopra citate). In ogni caso, va anche aggiunto che nell’ordinanza non si rinviene il travisamento delle dichiarazioni di NI AM affermato nel ricorso, perché nel percorso logico della motivazione dell’ordinanza il Tribunale del riesame non afferma che la vittima sia stata vista salire in auto con il ricorrente, ma sostiene, invece, che la vittima aveva appuntamento con AS IL, con il ricorrente e con una terza persona, e che all’appuntamento, cui si è presentato solo AS IL, è stata vista salire nell’autovettura di questi, auto che, però, è la stessa con cui il ricorrente - che si trovava sul luogo del crimine, perché di ciò forniscono prova i tabulati della sua utenza telefonica - ed AS IL sono tornati a Milano dopo la commissione del reato. Né è vero che l’ordinanza non abbia risposto al motivo di riesame sull’asserito travisamento 2 delle dichiarazioni di NI AM, perché l’ordinanza risponde, in realtà, a tale motivo affermando che “va infine rilevata l'irrilevanza, a fronte delle considerazioni suesposte, della censura circa l'omesso accertamento della presenza di RA nella Golf nei pressi del luogo e negli orari in cui è stato commesso l’omicidio per mezzo del sequestro della vettura e la ricerca delle impronte digitali dell'indagato; su essa al contrario la presenza di RA sull'auto è stata accertata in epoca prossima al delitto, ovvero nel corso del controllo avvenuto il 14 giugno 2023, il coindagato IL è stato più volte controllato a bordo della suddetta auto”. In definitiva, l’ordinanza non usa la presenza di RA nella Golf, su cui è salito ZO prima di essere ucciso, tra gli elementi della piattaforma probatoria a carico del ricorrente, ma collega comunque questi all’autovettura su cui è salita la vittima per il fatto di esservi stato controllato in passato, indicandolo come un ulteriore indizio rispetto agli altri già evidenziati nelle parti precedenti della motivazione ricordati sopra (la circostanza che NI AM avesse riferito che lui e la vittima avevano un appuntamento con AS IL, con il ricorrente e con una terza persona;
la circostanza che NI AM avesse riferito che la vittima si è allontanata sulla Golf con AS IL e dopo di allora non è stata più vista;
la circostanza che i tabulati telefonici dimostrassero che AS IL ed il ricorrente si erano trovati nella parte iniziale della notte nel luogo dell’omicidio e si erano allontanati insieme per tornare a Milano), tutti argomenti che fanno parte del percorso logico di accertamento della sussistenza dei gravi indizi nell’ordinanza impugnata, e con cui il ricorso non si confronta. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/04/2025. Il Presidente GI DE ZO
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, Valentina Manuali, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 31 gennaio 2025 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di IN RA emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in relazione al reato di omicidio volontario aggravato (artt. 575, 577, n. 3 e 4, 61 n. 4 cod. pen.) commesso il 27 giugno 2023 in danno di Zouhair Hanyn. Il Tribunale ha ritenuto esistenti i gravi indizi di colpevolezza, nonché le esigenze cautelari necessarie a fondare la misura, e, in ordine ai primi, ha evidenziato che l’attribuibilità del fatto anche all’odierno ricorrente, in concorso con altre due persone, consegue ad un compendio indiziario complesso, ma consistente. Infatti, il cadavere della vittima era stato ritrovato la mattina del 27 giugno 2023 in località Cascina Carla di Cornaredo. L'ultima persona che aveva visto la vittima, AM NI, aveva riferito che, la notte tra il 26 ed il 27 giugno, si era recata insieme alla vittima nei pressi di una scuola abbandonata del quartiere Giambellino di Milano dove essi avevano un appuntamento con tre soggetti, che conoscevano con i nomi di AS IL, IN e Khalid, che avrebbero dovuto accompagnarli in una zona boschiva per prendere accordi per esercitare attività di spaccio di stupefacente alle loro dipendenze;
secondo il racconto di NI, nel momento dell'incontro, AS IL, attraverso una scusa, aveva caricato sulla sua automobile Volkswagen Golf soltanto ZO, che era stato, poi, trovato morto la mattina successiva. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15861 Anno 2025 Presidente: DE ZO GI Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 18/04/2025 I tabulati telefonici avevano dimostrato che la notte del fatto le utenze del ricorrente, quella di AS IL e quella della vittima, avevano agganciato le celle poste nei pressi della scena del crimine. Sempre dai tabulati telefonici era emerso che, delle tre utenze, soltanto quella in uso alla vittima era rimasta in quell'area, mentre quelle di AS IL e del ricorrente erano tornate a Milano in un orario compatibile con il rientro dell'autovettura Golf, su cui era stato visto salire ZO prima di essere ucciso. Inoltre, nei giorni successivi le tre persone indiziate di essere autrici del reato avevano lasciato l’Italia e raggiunto velocemente il Marocco. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto sia l'ordinanza cautelare che quella del Tribunale del riesame hanno travisato un elemento fondamentale delle dichiarazioni di AM NI, ovvero che questi, in realtà, riferisce che all'appuntamento concordato presso la scuola abbandonata si presentò soltanto AS IL, mentre non c'era il ricorrente;
l'ordinanza cautelare ha travisato questo particolare ed ha scritto espressamente che la vittima si è allontanata nella Golf con AS IL, IN e Khalid;
di fronte alla deduzione di travisamento formulata con i motivi di riesame l’ordinanza nella sostanza non ha dato una risposta ed in tal modo ha perpetrato il travisamento. 3. La difesa dell’indagato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore Generale, Valentina Manuali, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Nessuno è stato presente in udienza per la difesa del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nell’unico motivo il ricorso deduce il travisamento delle dichiarazioni di NI AM, che però non allega o trascrive nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/ 2017, IO, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, BR, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723). Sono, infatti, inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza, quei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, richiamano atti specificamente indicati, ma non ne contengono la loro integrale trascrizione o allegazione (v. sentenze IO e BR sopra citate). In ogni caso, va anche aggiunto che nell’ordinanza non si rinviene il travisamento delle dichiarazioni di NI AM affermato nel ricorso, perché nel percorso logico della motivazione dell’ordinanza il Tribunale del riesame non afferma che la vittima sia stata vista salire in auto con il ricorrente, ma sostiene, invece, che la vittima aveva appuntamento con AS IL, con il ricorrente e con una terza persona, e che all’appuntamento, cui si è presentato solo AS IL, è stata vista salire nell’autovettura di questi, auto che, però, è la stessa con cui il ricorrente - che si trovava sul luogo del crimine, perché di ciò forniscono prova i tabulati della sua utenza telefonica - ed AS IL sono tornati a Milano dopo la commissione del reato. Né è vero che l’ordinanza non abbia risposto al motivo di riesame sull’asserito travisamento 2 delle dichiarazioni di NI AM, perché l’ordinanza risponde, in realtà, a tale motivo affermando che “va infine rilevata l'irrilevanza, a fronte delle considerazioni suesposte, della censura circa l'omesso accertamento della presenza di RA nella Golf nei pressi del luogo e negli orari in cui è stato commesso l’omicidio per mezzo del sequestro della vettura e la ricerca delle impronte digitali dell'indagato; su essa al contrario la presenza di RA sull'auto è stata accertata in epoca prossima al delitto, ovvero nel corso del controllo avvenuto il 14 giugno 2023, il coindagato IL è stato più volte controllato a bordo della suddetta auto”. In definitiva, l’ordinanza non usa la presenza di RA nella Golf, su cui è salito ZO prima di essere ucciso, tra gli elementi della piattaforma probatoria a carico del ricorrente, ma collega comunque questi all’autovettura su cui è salita la vittima per il fatto di esservi stato controllato in passato, indicandolo come un ulteriore indizio rispetto agli altri già evidenziati nelle parti precedenti della motivazione ricordati sopra (la circostanza che NI AM avesse riferito che lui e la vittima avevano un appuntamento con AS IL, con il ricorrente e con una terza persona;
la circostanza che NI AM avesse riferito che la vittima si è allontanata sulla Golf con AS IL e dopo di allora non è stata più vista;
la circostanza che i tabulati telefonici dimostrassero che AS IL ed il ricorrente si erano trovati nella parte iniziale della notte nel luogo dell’omicidio e si erano allontanati insieme per tornare a Milano), tutti argomenti che fanno parte del percorso logico di accertamento della sussistenza dei gravi indizi nell’ordinanza impugnata, e con cui il ricorso non si confronta. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/04/2025. Il Presidente GI DE ZO