Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02200/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05874/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5874 del 2025, proposto da L.G.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Orefice e Angelo Mastrocola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda Ulss 9 Scaligera – Dipartimento di Prevenzione – Uoc Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza Ambienti, non costituita in giudizio.
per l’annullamento
a) del provvedimento interdittivo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Registro Decreti R 0000123 del 27.02.2025, notificato il 27/02/2025;
b) della nota prot. 3013 del 27.02.2025, con la quale è stata comunicato il provvedimento interdittivo;
c) di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguente, anche se ignoto e non comunicato, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi, se ed in quanto lesivi:
1) la Circolare del Ministero delle infrastrutture 3 novembre 2006, n.1733;
2) il verbale di ispezione prot. 16776 del 30/01/2025;
3) il provvedimento di sospensione prot. n. 16763 del 30/01/2025 emesso dall’ULSS9 Scaligera in data 30/01/2025 e acquisito al protocollo del Ministero al n. 1480 in data 04/02/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. UC FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente L.G.M. S.r.l. (“ LGM ”) ha esposto che il Dipartimento di prevenzione – U.O.C. Servizio prevenzione igiene e sicurezza ambienti di lavoro della Azienda ULSS 9 – Scaligera (“ Spisal-ULSS ”), in seguito al sopralluogo del 29 gennaio 2025 eseguito presso il cantiere edile sito nel comune di San Bonifacio in provincia di Verona, aveva adottato nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, un provvedimento di sospensione dell’attività di impresa in ragione delle constatate gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
1.1. In particolare, le violazioni accertate consistevano nella mancanza di protezioni verso il vuoto in quanto “ nei lavori in quota giunzione delle travi tramite bullonatura, non erano adottate adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte a eliminare il pericolo di caduta ” (cfr. doc. 5 della produzione di parte ricorrente).
1.2. LGM ha poi rappresentato di aver chiesto allo Spisal-ULSS la revoca del suddetto provvedimento di sospensione con istanza presentata in data 31 gennaio 2025. Con tale istanza, in particolare, veniva evidenziato all’amministrazione: i) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro; ii) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni accertate e contestate con il provvedimento di sospensione dell’attività d’impresa; iii) l’esecuzione del pagamento della somma di euro 600,00 a titolo di sanzione pecuniaria per le violazioni commesse (cfr. doc. 6 della produzione di parte ricorrente).
1.3. Lo Spisal-ULSS, facendo seguito alle evidenze emerse nel corso del sopralluogo del 7 febbraio 2025, con provvedimento n. 22356 del 10 febbraio 2025 ha disposto la revoca del provvedimento di sospensione del 29 gennaio 2025.
1.4. La società ricorrente ha poi posto in rilievo che successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione dell’attività di impresa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto n. 123 del 27 febbraio 2025, ha adottato nei suoi confronti un “ provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e contestuale revoca ” (cfr. doc. 1 della produzione di parte ricorrente), con decorrenza dalla data di notificazione del provvedimento di sospensione e fino alla revoca dello stesso.
2. La società ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame affidato a due differenti motivi, ha impugnato il provvedimento interdittivo di matrice ministeriale, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne ha chiesto l’annullamento.
2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità del gravato provvedimento per “ Violazione e falsa applicazione artt. 14 e 301 d.lgs. 81/2008; artt. 20 e 21 d.lgs. 758/1994; artt. 3, 6, 7, 8, 9 e 10 L. 241/1990 e ss.mm.ii. Violazione e falsa applicazione circolare Ministero Infrastrutture n. 1733 del 03.11.2006; Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3/2021. Eccesso di potere. Inesistenza dei presupposti in fatto ed in diritto. Difetto assoluto di istruttoria. Travisamento. Illogicità manifesta. Apoditticità della motivazione. Sviamento ”.
In particolare, con tale mezzo di gravame è stata lamentata l’illegittimità del gravato decreto ministeriale in quanto lo stesso non avrebbe dovuto essere adottato (nonostante la contestuale revoca) atteso che, da un lato, al momento della sua adozione era già intervenuta la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività d’impresa da parte dello Spisal-ULSS e, dall’altro, la società ricorrente aveva provveduto a pagare la sanzione pecuniaria irrogata per l’accertata violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ad avviso della società ricorrente, infatti, l’impugnato decreto ministeriale risulterebbe illegittimo in quanto adottato sulla base della circolare del Ministero delle infrastrutture n. 1733 del 3 novembre 2006, emanata ai sensi dell’articolo 36- bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 448.
L’articolo 36- bis del d.-l. n. 233/2006, invero, costituirebbe una norma speciale che prevede sanzioni e conseguenze ad hoc relative ad ipotesi che non ricorrerebbero nel caso di specie – si trattava, in particolare, di casi di emersione del lavoro nero, di sfruttamento dei lavoratori e di violazione dei relativi diritti –.
La violazione della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro da parte di LGM, così come accertata dallo Spisal-ULSS – che nella fattispecie in esame ha comportato l’adozione da parte del gravato provvedimento interdittivo – all’epoca dell’adozione della richiamata circolare n. 1733/2006 sarebbe stata da ricondurre a quanto previsto dall’articolo 36 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e dal d.P.R. 27 aprile 1995, n. 547. Pertanto, la normativa all’epoca vigente in materia di sicurezza sul lavoro, esulando dall’ambito di applicazione oggettivo dell’articolo 36- bis del d.-l. n. 233/2006, non legittimava il Mit a fondare il gravato provvedimento interdittivo anche sul richiamo alla circolare n. 1733/2006, nella parte in cui la stessa chiariva che l’amministrazione ministeriale dovesse adottare il provvedimento interdittivo anche in caso di successiva revoca del presupposto provvedimento di sospensione.
La società ricorrente ha, poi, postulato l’illegittimità del gravato provvedimento interdittivo evidenziando come in caso di sanzioni amministrative irrogate per mancato rispetto degli obblighi di sicurezza sul luogo di lavoro – come accaduto nel caso di specie, stante la omessa adozione da parte di LGM delle “ protezioni verso il vuoto ” – troverebbe applicazione il principio di carattere generale in base al quale, una volta estinto l’illecito all’esito del verificarsi di specifiche condizioni, quali il pagamento di una oblazione, l’amministrazione che ha adottato il provvedimento di sospensione è tenuta a revocarlo, senza che per il destinatario ci siano altre conseguenze. Tale principio, peraltro, sarebbe anche declinato dagli articoli 20 e 21 del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, nonché espressamente richiamato dall’articolo 14, comma 16, del d.lgs. n. 81/2008 e poi ribadito dall’articolo 301 del d.lgs. 81/2008.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità del gravato provvedimento per “ Violazione e falsa applicazione art. 14 comma 5 d.lgs. 81/2008; artt. 20 e 21 d.lgs. 758/1994; art. 3 L. 241/1990 e ss.mm.ii. Violazione e falsa applicazione circolare Ministero Infrastrutture n. 1733 del 03.11.2006; Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3/2021. Eccesso di potere. Inesistenza dei presupposti in fatto ed in diritto. Difetto assoluto di istruttoria. Travisamento. Illogicità manifesta. Apoditticità della motivazione. Sviamento ”.
Con tale mezzo di gravame è stata lamentata l’illegittimità dell’impugnato provvedimento interdittivo in quanto privo di una reale motivazione. Secondo la tesi della società ricorrente, il gravato provvedimento ministeriale non risulterebbe adeguatamente motivato, non essendo sufficienti i richiami alla circolare n. 1733/2006 e all’articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008, poiché non esplicativi delle ragioni poste a fondamento della disposta interdizione a contrattare con la pubblica amministrazione.
Risulterebbe, quindi, violato il disposto dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non essendo sufficiente il riferimento de relato al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato dallo Spisal-ULSS. L’illegittimità dell’impugnato decreto ministeriale, inoltre, risulterebbe vieppiù avvalorata nel caso di specie, sempre sotto il profilo della carenza motivazionale, dalla circostanza per cui le violazioni contestate dallo Spisal-ULSS non riguardavano la emersione del lavoro nero come esposto con il primo motivo di ricorso.
Alla carenza motivazionale che inficia la legittimità del provvedimento interdittivo adottato dal Mit, inoltre, si accompagnerebbe anche il difetto di istruttoria, non essendo stato svolto alcun approfondimento sulla gravità e rilevanza delle violazioni contestate, né sarebbe stata presa in considerazione la condotta successiva di LGM che ha dato immediata attuazione alle prescrizioni dello Spisal-ULSS, estinguendo l’illecito.
2.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Autorità nazionale anticorruzione si sono costituiti in resistenza nel presente giudizio.
2.4. La società ricorrente, con memoria depositata in data 28 maggio 2025, ha svolto alcune considerazioni sulla permanenza dell’interesse sia alla definizione nel merito del presente giudizio, sia alla concessione della invocata misura cautelare, evidenziando come l’annotazione nel casellario informatico dell’Autorità nazionale anticorruzione le sia particolarmente pregiudizievole rispetto alla partecipazione a future gare d’appalto.
2.5. Le amministrazioni resistenti, con memoria depositata in data 30 maggio 2025, hanno eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione in uno con quella della proposta domanda cautelare.
Quanto alla eccezione di inammissibilità, la stessa si fonda sulla circostanza per cui LGM non avrebbe chiarito le ragioni per le quali il gravato provvedimento risulterebbe viziato da irragionevolezza e illogicità.
2.6. All’udienza camerale del 4 giugno 2025 è stata discussa la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente e poi la causa è stata trattenuta in decisione.
2.6.1. La Sezione, con ordinanza n. 3092 del 5 giugno 2025, ha rigettato la domanda cautelare proposta da LGM non ravvisando la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti per la concessione della invocata cautela.
2.7. Le amministrazioni resistenti, con memoria conclusionale depositata in data 3 ottobre 2025, hanno specificato le proprie difese, concludendo per la reiezione dell’intero gravame.
Con tale memoria è stata anche sollevata un’eccezione di inammissibilità riferita all’annotazione nel casellario informatico dell’Autorità nazionale anticorruzione, stante la mancata articolazione di specifiche censure avverso tale provvedimento.
2.8. La società ricorrente, con memoria conclusionale depositata in data 4 ottobre 2025, ha specificato le proprie censure, ha controdedotto alle eccezioni sollevate dalle amministrazioni resistenti, instando per l’accoglimento del ricorso.
2.9. Tanto la società ricorrente, quanto le amministrazioni resistenti, hanno depositato memorie di replica in data 15 ottobre 2025, instando rispettivamente per l’accoglimento e il rigetto del ricorso.
2.10. All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è stata discussa e poi è stata trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto.
Stante l’infondatezza del gravame non risulta necessario procedere con la preliminare delibazione delle eccezioni di rito sollevate dalle amministrazioni resistenti.
4. Risultano, innanzitutto, infondate le censure articolate con il primo motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la legittimità del gravato provvedimento interdittivo in ragione del fatto che il Mit non avrebbe potuto adottarlo richiamando i chiarimenti forniti con la circolare n. 1733/2006, emanata con riferimento alle fattispecie previste dall’articolo 36- bis del d.-l. n. 233/2006 tra le quali non figura la violazione della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Oltretutto, il gravato provvedimento risulterebbe illegittimo anche in ragione del fatto che, con il pagamento della sanzione pecuniaria, si sarebbe estinto l’illecito compiuto da LGM, donde la totale insussistenza dei presupposti normativi per l’adozione della sanzione accessoria in questione, tenuto anche conto dei principi generali del diritto amministrativo-sanzionatorio, declinati, nel caso di specie, dalle previsioni dettate dagli articoli 20 e 21 del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, dall’articolo 14, comma 16, del d.lgs. n. 81/2008 e dall’articolo 301 del d.lgs. 81/2008.
4.1. Giova, innanzitutto, evidenziare che la società ricorrente non ha tempestivamente impugnato il provvedimento di sospensione dell’attività di impresa adottato dallo Spisal-ULSS, sicché lo stesso è divenuto definitivo e tale era già al momento della proposizione del presente ricorso.
Tale circostanza, peraltro, emerge in maniera pacifica e incontrovertibile dalle premesse del ricorso, laddove LMG afferma che “ pur sussistendone i presupposti, la ricorrente decideva di non proporre gravame avverso il provvedimento di sospensione e di pagare la sanzione, adeguandosi pedissequamente ed immediatamente alle prescrizioni dello SPISAL dell’ULSS, evitando ogni ulteriore conseguenza ” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Tale scelta processuale, invero, è atta a condizionare la presente impugnativa, in quanto il provvedimento di sospensione, pur se revocato, ha comunque prodotto i suoi effetti dalla data di adozione (30 gennaio 2025) fino alla revoca, intervenuta in data 10 febbraio 2025.
A tale riguardo, vale richiamare quanto già affermato da questa Sezione in subiecta materia circa i rapporti tra il presupposto provvedimento di sospensione dell’attività di impresa adottato per violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il conseguente provvedimento ministeriale di carattere interdittivo.
In proposito, è stato statuito che il provvedimento ministeriale di carattere interdittivo presenti una “ portata meramente ricognitiva di un divieto stabilito direttamente dalla legge, sicché è escluso che, in presenza di un provvedimento di sospensione dell’attività che abbia prodotto effetti il Ministero abbia una qualche potestà discrezionale quanto alla sua adozione ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 15503 dell’11 agosto 2025).
Orbene, già sotto tale divisato profilo emerge la legittimità dell’operato provvedimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, poiché l’interdizione a contrattare con la pubblica amministrazione è stata disposta sulla base di un provvedimento di sospensione dell’attività di impresa di LMG che non solo ha prodotto i suoi effetti fino alla revoca, ma è anche divenuto irretrattabile per mancata impugnazione nel termine decadenziale previsto dall’articolo 29 c.p.a. per l’esperimento dell’azione di annullamento dinanzi all’Autorità giudiziaria amministrativa.
4.2. Diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, neppure il richiamo alla circolare n. 1733/2006, operato dal Mit nel gravato provvedimento, risulta tale da inficiare la legittimità del decreto interdittivo per cui è causa.
In proposito, è sufficiente richiamare quanto affermato da questo Tribunale in precedenti pronunce che hanno affrontato una censura analoga a quella articolata da LGM con il primo motivo di ricorso. In particolare, è stato statuito che “ le indicazioni contenute nella circolare MIT n. 1733 del 3 novembre 2006 – originariamente riferite all’art. 36-bis del d.l. n. 223/2006 – sono state ritenute dalla giurisprudenza amministrativa applicabili anche all’attuale art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, in considerazione della piena continuità di ratio tra le due disposizioni, entrambe volte a garantire, attraverso l’irrogazione di una misura accessoria alla sospensione, la tracciabilità delle condotte imprenditoriali in violazione della normativa antinfortunistica. Tale estensione interpretativa è stata condivisa, tra le altre, dalle sentenze TAR Lazio, sez. IV, n. 13502 del 31 agosto 2023, e TAR Lazio, sez. I, n. 7711 del 30 giugno 2021, le quali confermano che la sopravvenuta revoca del provvedimento di sospensione non esclude l’adozione dell’interdizione, laddove la prima abbia comunque prodotto i suoi effetti. In senso conforme si è espressa anche la sentenza TAR Lazio, sez. III, n. 5054 del 2017, la quale ha chiarito che la regolarizzazione successiva delle violazioni non rileva ai fini della legittimità del provvedimento interdittivo, bensì esclusivamente quale presupposto per la revoca della sospensione, una volta che questa abbia già esplicato la sua efficacia ” (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 16079 dell’8 settembre 2025).
Tale orientamento pretorio risulta pienamente e integralmente applicabile al caso di specie, in quanto a venire in rilievo risulta essere un provvedimento interdittivo adottato sulla scorta di un provvedimento di sospensione dell’attività di impresa produttivo di effetti giuridici fino alla sua revoca.
Non risultano, quindi, condivisibili le argomentazioni spese da LGM a supporto delle censure articolate con il primo motivo di ricorso in relazione al diverso ambito materiale dell’articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008 rispetto a quello dell’articolo 36- bis del d.-l. n. 223/2006, in quanto sulla scorta della ravvisata identità di ratio tra le previsioni di tali corpi normativi, quanto chiarito dalla circolare n. 1733/2006 continua a valere anche con riferimento all’adozione dei provvedimenti di interdizione a contrattare con la pubblica amministrazione adottati sulla scorta di quanto stabilito dall’articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008 in relazione alle violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
4.3. Neppure risulta meritevole di pregio il profilo di censura con il quale la società ricorrente ha contestato la legittimità dell’impugnato provvedimento ministeriale di interdizione per violazione dei principi del diritto amministrativo sanzionatorio, stante l’intervenuta estinzione dell’illecito amministrativo in ragione del tempestivo pagamento della sanzione pecuniaria.
4.4. A tale riguardo, giova evidenziare come la giurisprudenza amministrativa abbia già affermato che “ la circostanza dell’intervenuta regolarizzazione delle violazioni riscontrate non poteva rilevare in ordine all’interdittiva disposta ma solo ai fini della immediata revoca della sospensione dei lavori ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, sent. n. 5054 del 2 maggio 2017, passata in giudicato).
Ciò risulta coerente con i principi che governano il diritto amministrativo sanzionatorio, in quanto l’estinzione agevolata dell’illecito amministrativo produce i suoi effetti unicamente sulla obbligazione pecuniaria di carattere sanzionatorio, senza estendersi anche alle eventuali conseguenze accessorie dell’illecito, vieppiù laddove sia la legge a prevederne l’applicazione, come occorre nel caso di specie a mente di quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.
Nella fattispecie in esame, invero, milita in tal senso lo stesso disposto dell’articolo 301- bis del d.lgs. n. 81/2008, rubricato “ Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione ”, in quanto tale disposizione normativa non prevede espressamente che il tempestivo pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa da parte del trasgressore comporti, al contempo, anche l’inapplicabilità delle misure accessorie previste dall’articolo 14 del medesimo d.lgs. n. 81/2008.
Risultano, poi, inconferenti i richiami agli articoli 20 e 21 del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 e all’articolo 301 del d.lgs. n. 81/2008, trattandosi di previsioni normative che rilevano ai fini della prescrizione ed estinzione dei reati di tipo contravvenzionale. Ciò trova conferma anche nel disposto dell’articolo 14, comma 16, del d.lgs. n. 81/2008, nel quale, da un lato, si discorre di “ decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni ” e, dall’altro, fa esplicito e unico riferimento alla “ decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 ”, ossia quelli di competenza dell’Ispettorato del lavoro e delle ASL, ma non anche a quelli di cui al secondo comma dell’articolo 14, ossia quelli di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Autorità nazionale anticorruzione.
4.5. Sotto tale divisato profilo, che l’adozione del gravato provvedimento ministeriale sia pienamente legittima discende direttamente dal proprium della misura della interdizione a contrattare con la pubblica amministrazione, che rappresenta una necessaria cristallizzazione di un evento rilevante per la tutela dell’interesse pubblico, funzionale alla trasparenza e alla corretta valutazione dell’affidabilità degli operatori economici da parte delle stazioni appaltanti. Pur non configurandosi come una misura sanzionatoria in senso tecnico, esso produce effetti sul piano della tracciabilità e della conoscibilità, coerentemente con il principio di leale collaborazione tra amministrazioni e con il sistema di qualificazione previsto dal Codice dei contratti pubblici.
5. Il Collegio ritiene che neppure le censure articolate con il secondo motivo di ricorso siano meritevoli di accoglimento.
5.1. In particolare, la legittimità del gravato provvedimento non risulta inficiata per carenza motivazionale o istruttoria atteso che il Mit ha espressamente posto a fondamento della misura interdittiva contestata da LGM le risultanze dell’accertamento dello Spisal-USLL, come si evince dall’integrale richiamo, per relationem , al provvedimento di sospensione dell’attività di impresa adottato nei confronti della società ricorrente in data 30 gennaio 2025 e produttivo di effetti fino alla intervenuta revoca del 10 febbraio 2025.
5.2. Ordunque, atteso che la società ricorrente aveva piena contezza del contenuto del provvedimento di sospensione, essendone la destinataria, nel caso di specie può farsi applicazione dell’orientamento pretorio invalso in seno alla giurisprudenza amministrativa, secondo il quale il provvedimento amministrativo risulta “ congruamente motivato con altre ragioni, esposte per relationem con rinvio ad altri atti, secondo una modalità pacificamente consentita purché si tratti, come nella specie, di atti indicati in modo chiaro ed accessibili alla parte: per tutte, C.d.S. sez. IV 10 maggio 2021 n.3609 e 13 ottobre 2015 n.4731 ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 7548 del 12 novembre 2021).
5.3. In ragione del carattere sostanzialmente vincolato del potere interdittivo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato ad esercitare a fronte dell’adozione, da parte dell’Ispettorato del lavoro e delle ASL, di provvedimenti di sospensione dell’attività di impresa ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 in seguito all’accertamento della violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, risultano del tutto sprovvisti di fondamento i profili di censura che appuntano sulla carente istruttoria, sia sotto il profilo della gravità della condotta posta in essere da LGM, sia sotto quello della mancata valorizzazione del pagamento della sanzione amministrativo-pecuniaria e della intervenuta compliance con le prescrizioni dettate dal d.lgs. n. 81/2008.
Invero, per le ragioni ampiamente esposte in precedenza, nel caso di specie il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti era unicamente tenuto a verificare se il provvedimento di sospensione avesse prodotto effetti per un determinato periodo di tempo; in caso di esito positivo, come occorso nel caso di specie, il Ministero era tenuto a circoscrivere l’efficacia del provvedimento interdittivo a tale frangente temporale. Una siffatta valutazione è stata correttamente compiuta dall’amministrazione ministeriale resistente, come dimostra il fatto che l’efficacia del provvedimento interdittivo è stata circoscritta al periodo coincidente con quello della sospensione dell’attività di impresa disposta a carico di LGM, giusta la contestuale revoca del provvedimento interdittivo all’atto della sua adozione.
6. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto in ragione della sua infondatezza.
7. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico della società ricorrente e liquidate in favore delle amministrazioni resistenti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LE ZZ, Presidente
UC FF, Primo Referendario, Estensore
Marco VI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC FF | LE ZZ |
IL SEGRETARIO