Ordinanza cautelare 27 maggio 2021
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00437/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00707/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 707 del 2021, proposto da
Carlen S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico D'Alessandro, Ciro Testini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano (Br), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione del SUAP del Comune di Fasano n. 404/2021 del 25.2.2021, comunicata in data 26.2.2021 avente ad oggetto “ Istanza di PAU ex art. 7 del d.p.r. 160/2010 per l'installazione di un dehor a carattere continuativo e autorizzazione occupazione di suolo pubblico - ditta Carlen s.a.s. di OL CA & c. - Determinazione di conclusione negativa ”;
- ove necessario della nota prot. n. 19839 del 14.6.2019;
- ove necessario della presupposta determinazione n. 1022 del 31.5.2019 di comunicazione della conclusione negativa della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge n. 241/90, avente gli effetti della comunicazione di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/90 per mancato rilascio dell'autorizzazione ex art. 21 d.lgs. n. 42/04;
- di ogni atto richiamato, presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano (Br);
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. IO PR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che Carlen S.a.s. ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 404/2021 del 25.2.2021, con cui il Comune di Fasano ha denegato l’istanza di Pau per “ l'installazione di un dehor a carattere continuativo e autorizzazione occupazione di suolo pubblico ”;
Premesso, altresì, che il Comune di Fasano si è costituito in giudizio per resistere al ricorso;
Rilevato che:
- con memoria difensiva in data 9.2.2026, la società ricorrente ha riferito che “il Comune di Fasano con PAU n. 24/2022 del 29.12.2022 ha autorizzato la ricorrente all'occupazione di suolo pubblico con il dehor ”, e pertanto ha chiesto che venga dichiarata “cessata la materia del contendere avendo conseguito la parte il bene della vita”, con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite e del contributo unificato, dal momento che “nonostante la pendenza di un provvedimento cautelare favorevole (ordinanza del Consiglio di Stato n. 341 del 29.1.2021) l'Amministrazione ha ritenuto comunque di concludere il procedimento di rilascio del PAUR negativamente (il provvedimento è del 25.2.2021), onerando la parte delle spese di una ulteriore impugnativa”;
Rilevato altresì che, a sostegno della richiesta di condanna del Comune al pagamento delle spese di lite, la ricorrente ha specificamente rappresentato le seguenti circostanze:
- la società “ha presentato istanza del 13.3.2019 per il rilascio del PAU, provvedimento autorizzativo unico, inclusivo anche del titolo edilizio, ai sensi dell'art. 7 d.P.R. n. 160/2010”;
- con nota prot. n. 846 del 8.1.2020 il Suap “ha ordinato la rimozione del dehor ”;
- avverso la predetta nota, la società ha “proposto ricorso R.G. n. 210/2020 e, con ordinanza cautelare n. 112/2020 è stata concessa la sospensiva”;
- con sentenza n. 1128/2020, questo Tar ha rigettato “il ricorso “ in parte ripensando le valutazioni espresse in sede cautelare ”, atteso che il dehor sarebbe privo di un titolo abilitativo. L'intervento su beni culturali necessiterebbe di autorizzazione espressa ex art. 21 d.lgs. n. 42/2004 e, in riferimento a tale atto di assenso, non opererebbe la previsione del silenzio assenso di cui all'art. 17 bis Legge n. 241/90”;
- con ordinanza cautelare n. 341/2021, il Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia della sentenza n. 1128/2020;
- “con il provvedimento impugnato, il Comune di Fasano, pur in pendenza del citato pronunciamento cautelare, ha denegato il rilascio del PAU, senza neanche aspettare l'esito dell'udienza pubblica e costringendo l'odierno ricorrente ad una nuova, ennesima, impugnativa”;
- con sentenza n. 255/2022 il Consiglio di Stato, Sez. V, ha accolto integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 1128/2020;
Considerato che:
- con l’ordinanza n. 341/2021, il Consiglio di Stato non aveva espresso univoche indicazioni sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio del PAU, ma aveva soltanto constatato l’omessa definizione del relativo procedimento (in mancanza della quale non si giustificava l’ingiunzione demolitoria);
- soltanto con la successiva sentenza n. 255/2022 il Consiglio di Stato, dopo l’adozione del provvedimento impugnato in questa sede, ha affermato che sul parere della Soprintendenza si era formato il silenzio assenso, riformando sul punto la sentenza di questo Tar n. 1128/2020 (che aveva, invece, rilevato l’insussistenza dei presupposti per la formazione del silenzio assenso), e ha quindi acclarato la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo;
Ritenuto che, stante il soddisfacimento della pretesa attivata in giudizio, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto, altresì, che i contrastanti pronunciamenti del giudice amministrativo giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiarata cessata la materia del contendere.
Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AS, Presidente
IO PR, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO PR | AN AS |
IL SEGRETARIO