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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16613 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Specializzata in materia imprese
In persona del Giudice NI Colazingari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 21138 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023,
trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 28.10.2025.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Geom. , rappresentata Parte_1 Parte_2
e difesa dall'Avv. Giuseppe Puri del Foro di Viterbo (C.F. ); C.F._1
-opponente–
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Cianfarini (C.F. ); C.F._2
-opposta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la ha adito l'intestato Tribunale proponendo opposizione Parte_1 avverso il d.i. emesso in favore della Società della somma di € 12.844,62 per ivi senti CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accogliere la presente domanda e per l'effetto:
- in via preliminare rigettare l'eventuale avversa istanza di provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. non ricorrendone i requisiti di legge, secondo quanto sopra spiegato;
- nel merito, accertata l'insussistenza di alcun rapporto contrattuale tra la società opponente e la convenuta dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo alla stessa, per le ragioni Controparte_1 spiegate sopra, con conseguente integrale revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con riserva di agire in separata sede per diverse ragioni e titoli qui non considerati. Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Ha premesso l'odierna opponente che il credito vantato nei suoi confronti dalla Controparte_1 deriverebbe da: € 379,27 per servizi di sosta container (fattura n. 327 del 11/05/2015); € 5.180,11 per diritti doganali (fattura n. 1226 del 17/04/2015); € 5.844,47 per diritti doganali (fattura n. 1640 del
18/05/2015); € 1.440,77 per posizionamento container (fattura n. 1641 del 18/05/2015).
In particolare, ha eccepito l'inesistenza delle prestazioni fatturate rappresentando che la stessa non avrebbe mai usufruito dei servizi indicati e che, essendo gestore di una infrastruttura interportuale, sarebbe essa stessa erogatrice di servizi doganali non ricevendone, negando, dunque, alcun rapporto negoziale tra le parti.
Ha evidenziato, inoltre, di non possedere mezzi o container da allocare di talché non avrebbe potuto beneficiare della sosta o del posizionamento container indicato nelle fatture.
Per tali motivi suesposti ha dedotto che le fatture sarebbero state originate da un errore riguardante il destinatario indicando la Società ND S.r.l. - cliente comune - come effettivo destinatario.
In merito all'asserito riconoscimento del debito via e-mail, allegato dall'opposta in via monitoria, ne ha contestato la validità quale prova di obbligazione contrattuale ed il mancato collegamento del bonifico menzionato alle prestazioni fatturate.
Infine, ha insistito per l'insussistenza dei presupposti cautelari per la concessione della provvisoria esecutività e ha chiesto, in via istruttoria ammettersi interrogatorio formale e all'esito la prova testimoniale indicando come teste il Dott. ed il Dott. Testimone_1 Testimone_2
Si è costituita l'opposta rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Giudice Controparte_1 adito, ogni contraria istanza disattesa:
- in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione, anche parziale, del D.I. opposto poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e vi è grave pregiudizio nel ritardo;
- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo;
- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per genericità ed indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base dell'atto di citazione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo;
- nel merito: ogni diversa domanda ed eccezione respinta, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa, o per quelle che risulteranno di giustizia e per l'effetto confermare il D.I. opposto;
- nel merito, ma in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannare in ogni caso la società opponente a pagare alla la somma di € 12.844,62, Controparte_1 ovvero la somma minore o maggiore che risulterà all'esito di giudizio, oltre interessi di mora il tutto per le causali di cui in premessa, nonché di quelle che dovessero risultare di giustizia.”
In via preliminare ha dedotto la decorrenza dei termini previsti dall'art. 641 c.p.c.per proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti della cosicché questo Parte_1 sarebbe divenuto irrevocabile.
Nel merito, ha contestato la ricostruzione prospettata dall'opponente, sottolineando l'esistenza di un rapporto contrattuale consolidato tra le parti in ragione del quale l'opponente si sarebbe avvalso della per le pratiche doganali inerenti alle merci della ND S.r.l. Di tali circostanze CP_1 costituirebbero prova le fatture, bonifici nonché la corrispondenza prodotta in giudizio.
Infine, ha chiesto concedersi la provvisoria esecutività per decreto ingiuntivo quivi opposto.
All'udienza del 06.03.2024 il Giudice ha conferito provvisoria esecutività al decreto opposto ed ha ammesso per parte opposta interpello del legale rappresentante dell'opponente sui capitoli dedotti nella memoria del 14.02.2024.
All'udienza del 28.01.2025 si è svolto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della all'esito del quale il Giudice si è riservato sull'ammissione delle prove richieste Parte_1 dalla difesa dell' nella memoria 127-ter del 13.02.2024. Parte_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.01.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 28.10.2025, udienza nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
* * * * *
L'opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per decorrenza dei termini formulata dalla appare destituita di fondamento. Controparte_1
Invero, occorre premettere che si evince documentalmente che il decreto Ingiuntivo è stato notificato in data 03.03.2023 e che l'opposizione è stata effettuata ritualmente in data 06.04.2023 entro in termine di 40 giorni previsto ex lege. Ad ogni buon conto, poiché il Giudice in data 12.07.23 ha dichiarato la nullità della citazione in opposizione per “avere l'attore indicato un termine per la costituzione inferiore a quello previsto dalla legge (oltre che la non applicazione della disciplina sopravvenuta)” ha altresì concesso nuovo termine per la notifica, che l'opponente ha effettuato in data 19. 07.2023.
In riferimento a tale circostanza, si rileva che la rinnovazione di una citazione nulla ha effetto retroattivo ex tunc, di talché la sanatoria del vizio opera dal momento della prima notifica, salvando così il termine di decadenza di 40 giorni per proporre opposizione. La Corte di legittimità in un recente pronunciamento ha, infatti, cassato la sentenza di merito che aveva erroneamente dichiarato tardiva l'opposizione, basandosi sulla data della seconda notifica statuendo che la rinnovazione della citazione, se ordinata dal giudice, sana il difetto iniziale con effetto retroattivo, salvando la tempestività dell'azione. (Cass., Civ. 21286/2025).
Il principio espresso dal supremo consesso è logicamente estensibile al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo de quo con la conseguenza che la tempestività dell'opposizione deve valutarsi con riferimento alla data della prima notifica e non a quella della rinnovazione.
L'opposizione, dunque, deve considerarsi tempestiva.
Per tutto quanto suesposto l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione formulata dall'odierna opposta non merita accoglimento.
Nel merito, l'odierna opponente contesta il credito azionato dalla società che Controparte_1 trarrebbe origine da: 1) servizi per soste container per € 379,27 quale residuo saldo fattura n. 327 del
11/05/2015; 2) servizi di diritti doganali per € 5.180,11 quale saldo fattura 1226 del 17/04/2015; 3) servizi di diritti doganali per € 5.844,47 quale saldo fattura 1640 del 18/05/2015; 4) servizi di posizionamento container per € 1.440,77 quale saldo della fattura 1641 del 18.05.15. per un totale di
€ 12.844,62.
Le somme menzionate deriverebbero da un rapporto negoziale esistente tra le parti nel periodo cui si riferiscono le fatture e la documentazione prodotta, in ragione del quale la società opposta avrebbe eseguito prestazioni inerenti a pratiche doganali in favore di ND in virtù di un mandato conferitogli dalla stessa Parte_1
L'opponente nel presente giudizio si duole dell'inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale diretto con la e nega che in suo favore quest'ultima abbia svolto prestazioni di natura Controparte_1 doganale, negando la valenza probatoria della produzione documentale fornita, asseritamente non idonea a dimostrare la sussistenza e la riferibilità di quanto contenuto al rapporto oggetto di causa.
L'eccezione è fondata per i motivi che seguono.
Le allegazioni fornite dall'odierna opposta, infatti, come esplicitato da ormai consolidata giurisprudenza assumono valenza di atto unilaterale.
La Corte di Cassazione, come noto, più volte è intervenuta sul valore probatorio della fattura come prova in giudizio ribadendo che la fattura, essendo un documento unilaterale, non costituisce piena prova in un giudizio di opposizione e non può da sola dimostrare l'esistenza di un credito.
Ribadito, dunque, il principio consolidato in virtù del quale la fattura assurge a documento a formazione unilaterale, ne consegue che costituisce legittimamente titolo idoneo per ottenere un decreto ingiuntivo in quanto prova scritta del credito, ma perde la sua efficacia di prova piena nel momento in cui la controparte propone opposizione e contesta il rapporto, non essendo più sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito, il quale dovrà essere provato con gli ordinari mezzi di prova.
Nel caso di specie, la società opposta ha prodotto, a sostegno delle sue pretese creditorie quelli che assurgono al rango di meri indizi, necessitanti di essere supportati da ulteriori elementi probatori.
(cfr. Cass. Ordinanza n. 4052/2024)
Alla luce di tali considerazioni, non è possibile operare attraverso presunzioni. Per potersi avvalere ed operare sulla base di presunzioni, invero, le circostanze addotte, allegate e documentate, dovrebbero costituire indizi chiari, precisi e concordanti convergenti univocamente a dimostrare l'esistenza del rapporto negoziale dedotto dall'opposta e delle prestazioni asseritamente eseguite, in ragione delle quali sono state emesse le fatture menzionate in narrativa.
In assenza, infatti, dell'accordo negoziale tra le parti in causa ed in assenza della suddetta convergenza della documentazione esibita, non può rilevarsi la riferibilità di quanto prodotto a prestazioni effettivamente eseguite su incarico dell'opponente.
Per tutto quanto suesposto l'opposizione formulata dalla deve ritenersi fondata Parte_1
e assorbe ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, sezione XVII, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate dall' con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, così Parte_1 provvede:
-Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3972/2023;
-Condanna la parte opposta alla refusione in favore dell'opponente delle spese di lite liquidate in €. 120,00 per esborsi, €. 2.594,32, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Roma, 24.11.2025
Il Giudice
NI Colazingari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Specializzata in materia imprese
In persona del Giudice NI Colazingari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 21138 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023,
trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 28.10.2025.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Geom. , rappresentata Parte_1 Parte_2
e difesa dall'Avv. Giuseppe Puri del Foro di Viterbo (C.F. ); C.F._1
-opponente–
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Cianfarini (C.F. ); C.F._2
-opposta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la ha adito l'intestato Tribunale proponendo opposizione Parte_1 avverso il d.i. emesso in favore della Società della somma di € 12.844,62 per ivi senti CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accogliere la presente domanda e per l'effetto:
- in via preliminare rigettare l'eventuale avversa istanza di provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. non ricorrendone i requisiti di legge, secondo quanto sopra spiegato;
- nel merito, accertata l'insussistenza di alcun rapporto contrattuale tra la società opponente e la convenuta dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo alla stessa, per le ragioni Controparte_1 spiegate sopra, con conseguente integrale revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con riserva di agire in separata sede per diverse ragioni e titoli qui non considerati. Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Ha premesso l'odierna opponente che il credito vantato nei suoi confronti dalla Controparte_1 deriverebbe da: € 379,27 per servizi di sosta container (fattura n. 327 del 11/05/2015); € 5.180,11 per diritti doganali (fattura n. 1226 del 17/04/2015); € 5.844,47 per diritti doganali (fattura n. 1640 del
18/05/2015); € 1.440,77 per posizionamento container (fattura n. 1641 del 18/05/2015).
In particolare, ha eccepito l'inesistenza delle prestazioni fatturate rappresentando che la stessa non avrebbe mai usufruito dei servizi indicati e che, essendo gestore di una infrastruttura interportuale, sarebbe essa stessa erogatrice di servizi doganali non ricevendone, negando, dunque, alcun rapporto negoziale tra le parti.
Ha evidenziato, inoltre, di non possedere mezzi o container da allocare di talché non avrebbe potuto beneficiare della sosta o del posizionamento container indicato nelle fatture.
Per tali motivi suesposti ha dedotto che le fatture sarebbero state originate da un errore riguardante il destinatario indicando la Società ND S.r.l. - cliente comune - come effettivo destinatario.
In merito all'asserito riconoscimento del debito via e-mail, allegato dall'opposta in via monitoria, ne ha contestato la validità quale prova di obbligazione contrattuale ed il mancato collegamento del bonifico menzionato alle prestazioni fatturate.
Infine, ha insistito per l'insussistenza dei presupposti cautelari per la concessione della provvisoria esecutività e ha chiesto, in via istruttoria ammettersi interrogatorio formale e all'esito la prova testimoniale indicando come teste il Dott. ed il Dott. Testimone_1 Testimone_2
Si è costituita l'opposta rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Giudice Controparte_1 adito, ogni contraria istanza disattesa:
- in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione, anche parziale, del D.I. opposto poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e vi è grave pregiudizio nel ritardo;
- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo;
- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per genericità ed indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base dell'atto di citazione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo;
- nel merito: ogni diversa domanda ed eccezione respinta, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa, o per quelle che risulteranno di giustizia e per l'effetto confermare il D.I. opposto;
- nel merito, ma in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannare in ogni caso la società opponente a pagare alla la somma di € 12.844,62, Controparte_1 ovvero la somma minore o maggiore che risulterà all'esito di giudizio, oltre interessi di mora il tutto per le causali di cui in premessa, nonché di quelle che dovessero risultare di giustizia.”
In via preliminare ha dedotto la decorrenza dei termini previsti dall'art. 641 c.p.c.per proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti della cosicché questo Parte_1 sarebbe divenuto irrevocabile.
Nel merito, ha contestato la ricostruzione prospettata dall'opponente, sottolineando l'esistenza di un rapporto contrattuale consolidato tra le parti in ragione del quale l'opponente si sarebbe avvalso della per le pratiche doganali inerenti alle merci della ND S.r.l. Di tali circostanze CP_1 costituirebbero prova le fatture, bonifici nonché la corrispondenza prodotta in giudizio.
Infine, ha chiesto concedersi la provvisoria esecutività per decreto ingiuntivo quivi opposto.
All'udienza del 06.03.2024 il Giudice ha conferito provvisoria esecutività al decreto opposto ed ha ammesso per parte opposta interpello del legale rappresentante dell'opponente sui capitoli dedotti nella memoria del 14.02.2024.
All'udienza del 28.01.2025 si è svolto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della all'esito del quale il Giudice si è riservato sull'ammissione delle prove richieste Parte_1 dalla difesa dell' nella memoria 127-ter del 13.02.2024. Parte_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.01.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 28.10.2025, udienza nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
* * * * *
L'opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per decorrenza dei termini formulata dalla appare destituita di fondamento. Controparte_1
Invero, occorre premettere che si evince documentalmente che il decreto Ingiuntivo è stato notificato in data 03.03.2023 e che l'opposizione è stata effettuata ritualmente in data 06.04.2023 entro in termine di 40 giorni previsto ex lege. Ad ogni buon conto, poiché il Giudice in data 12.07.23 ha dichiarato la nullità della citazione in opposizione per “avere l'attore indicato un termine per la costituzione inferiore a quello previsto dalla legge (oltre che la non applicazione della disciplina sopravvenuta)” ha altresì concesso nuovo termine per la notifica, che l'opponente ha effettuato in data 19. 07.2023.
In riferimento a tale circostanza, si rileva che la rinnovazione di una citazione nulla ha effetto retroattivo ex tunc, di talché la sanatoria del vizio opera dal momento della prima notifica, salvando così il termine di decadenza di 40 giorni per proporre opposizione. La Corte di legittimità in un recente pronunciamento ha, infatti, cassato la sentenza di merito che aveva erroneamente dichiarato tardiva l'opposizione, basandosi sulla data della seconda notifica statuendo che la rinnovazione della citazione, se ordinata dal giudice, sana il difetto iniziale con effetto retroattivo, salvando la tempestività dell'azione. (Cass., Civ. 21286/2025).
Il principio espresso dal supremo consesso è logicamente estensibile al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo de quo con la conseguenza che la tempestività dell'opposizione deve valutarsi con riferimento alla data della prima notifica e non a quella della rinnovazione.
L'opposizione, dunque, deve considerarsi tempestiva.
Per tutto quanto suesposto l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione formulata dall'odierna opposta non merita accoglimento.
Nel merito, l'odierna opponente contesta il credito azionato dalla società che Controparte_1 trarrebbe origine da: 1) servizi per soste container per € 379,27 quale residuo saldo fattura n. 327 del
11/05/2015; 2) servizi di diritti doganali per € 5.180,11 quale saldo fattura 1226 del 17/04/2015; 3) servizi di diritti doganali per € 5.844,47 quale saldo fattura 1640 del 18/05/2015; 4) servizi di posizionamento container per € 1.440,77 quale saldo della fattura 1641 del 18.05.15. per un totale di
€ 12.844,62.
Le somme menzionate deriverebbero da un rapporto negoziale esistente tra le parti nel periodo cui si riferiscono le fatture e la documentazione prodotta, in ragione del quale la società opposta avrebbe eseguito prestazioni inerenti a pratiche doganali in favore di ND in virtù di un mandato conferitogli dalla stessa Parte_1
L'opponente nel presente giudizio si duole dell'inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale diretto con la e nega che in suo favore quest'ultima abbia svolto prestazioni di natura Controparte_1 doganale, negando la valenza probatoria della produzione documentale fornita, asseritamente non idonea a dimostrare la sussistenza e la riferibilità di quanto contenuto al rapporto oggetto di causa.
L'eccezione è fondata per i motivi che seguono.
Le allegazioni fornite dall'odierna opposta, infatti, come esplicitato da ormai consolidata giurisprudenza assumono valenza di atto unilaterale.
La Corte di Cassazione, come noto, più volte è intervenuta sul valore probatorio della fattura come prova in giudizio ribadendo che la fattura, essendo un documento unilaterale, non costituisce piena prova in un giudizio di opposizione e non può da sola dimostrare l'esistenza di un credito.
Ribadito, dunque, il principio consolidato in virtù del quale la fattura assurge a documento a formazione unilaterale, ne consegue che costituisce legittimamente titolo idoneo per ottenere un decreto ingiuntivo in quanto prova scritta del credito, ma perde la sua efficacia di prova piena nel momento in cui la controparte propone opposizione e contesta il rapporto, non essendo più sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito, il quale dovrà essere provato con gli ordinari mezzi di prova.
Nel caso di specie, la società opposta ha prodotto, a sostegno delle sue pretese creditorie quelli che assurgono al rango di meri indizi, necessitanti di essere supportati da ulteriori elementi probatori.
(cfr. Cass. Ordinanza n. 4052/2024)
Alla luce di tali considerazioni, non è possibile operare attraverso presunzioni. Per potersi avvalere ed operare sulla base di presunzioni, invero, le circostanze addotte, allegate e documentate, dovrebbero costituire indizi chiari, precisi e concordanti convergenti univocamente a dimostrare l'esistenza del rapporto negoziale dedotto dall'opposta e delle prestazioni asseritamente eseguite, in ragione delle quali sono state emesse le fatture menzionate in narrativa.
In assenza, infatti, dell'accordo negoziale tra le parti in causa ed in assenza della suddetta convergenza della documentazione esibita, non può rilevarsi la riferibilità di quanto prodotto a prestazioni effettivamente eseguite su incarico dell'opponente.
Per tutto quanto suesposto l'opposizione formulata dalla deve ritenersi fondata Parte_1
e assorbe ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, sezione XVII, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate dall' con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, così Parte_1 provvede:
-Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3972/2023;
-Condanna la parte opposta alla refusione in favore dell'opponente delle spese di lite liquidate in €. 120,00 per esborsi, €. 2.594,32, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Roma, 24.11.2025
Il Giudice
NI Colazingari