CASS
Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
Massime • 1
Nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, ove il giudice dell'esecuzione, errando nell'applicazione delle norme sulla continuazione, abbia inflitto una pena illegale (nella specie, superiore al limite massimo edittale), il ricorso avverso il provvedimento rescissorio può essere proposto anche per motivi non devoluti alla Corte di cassazione con il ricorso promosso contro il provvedimento originario e annullato una prima volta per ragioni diverse.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2024, n. 42585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42585 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO OV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/06/2024 del TRIBUNALE di LODI udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Aldo Esposito, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1.US AN ricorre avverso l'ordinanza del 7 giugno 2024 del Tribunale di Lodi che, quale giudice dell'esecuzione, ha deciso in sede di rinvio a seguito di un primo annullamento della Prima sezione della Corte di Cassazione in punto rideterminazione del calcolo degli aumenti di pena sul reato più grave, previsti dalla disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai provvedimenti di cognizione di seguito indicati. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 42585 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 22/10/2024 Con la sentenza sub 1) - n. 872/2019 del Tribunale di Lodi - US era stato condannato per più reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra il 2009 e il 2010 in Melegnano, Casaletto Lodigiano, Cerro al Lambro, San Giuliano Milanese, Carpiano e Vizzolo Predabissi, riuniti dal vincolo della continuazione interna e dal vincolo con i reati sub 2, giudicati dal Tribunale di Lodi con sentenza del 17 settembre 2019, definitiva in data 1 marzo 2022; con la sentenza sub 2) - n. 19/2011 del Tribunale di Lodi - era stato condannato per più reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup., commessi il 31 marzo 2010 in Casaletto Lodigiano, Cerro al Lannbro e San Donato Milanese, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.u.p. del Tribunale di Lodi con sentenza del 9 febbraio 2011, definitiva il 6 maggio 2011; con la sentenza sub 3) - della Corte d'appello di Milano n.1141/2016 - infine, era stato condannato per più reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup., commessi tra il 2009 e il 2010 in Milano e Novate Milanese, riuniti dal vincolo della continuazione interna e dal vincolo con i reati sub 2, giudicati dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 15 febbraio 2015, definitiva il 17 luglio 2016. 2.E' stato articolato un unico, composito motivo di ricorso, che ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al superamento del triplo dell'aumento di pena su quella di base irrogata per il reato più grave nell'ambito della ritenuta continuazione;
la pena prevista per la violazione più grave sarebbe quella di anni 4, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 19.334 di multa, relativa alla sentenza di patteggiamento del Tribunale di Lodi sub 2) ma la rideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivo per la continuazione ha condotto alla comminazione della pena di anni 16, mesi 11 e giorni 15 di reclusione ed euro 60.900 di multa, superiore al limite del triplo della pena inflitta per la violazione più grave. Ancora, il giudice di rinvio non avrebbe dato conto dei singoli aumenti di pena calcolati per i reati- satellite ed avrebbe disatteso il principio del favor rei, insito nell'istituto della continuazione, nel confermare gli aumenti di pena operati dai giudici della cognizione. Considerato in diritto 1.L'ultima parte della ragione di ricorso non coglie nel segno. Congruamente l'ordinanza impugnata, nell'ispirarsi al dictum della sentenza rescindente, ha rispettato il principio in virtù del quale il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideternninazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quelli) più grave e solo successivamente, sulla pena come 2 determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Di Stefano, Rv. 245987); e, ancora, ha puntualmente ricordato che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735; Sez. 1, n. 3276 del 21/12/2015, dep. 25/01/2016, Di Girolamo, Rv. 265909; Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Palaia, Rv. 260847). 1.1.11 provvedimento oggetto d'impugnazione, cristallizzata la violazione più grave, ha partitamente individuato i singoli aumenti di pena, detentiva e pecuniaria, relativi ai reati- satellite - dettagliati per ciascuna delle tre sentenze di condanna irrevocabili, focalizzate dalla pronuncia di annullamento e, in particolare, ha proceduto a frazionare i singoli aumenti di pena per i reati di cui ai capi 13, 64,65 e 108 di cui alla sentenza n. 4371/2014 del Tribunale di Milano, confermata nei riguardi del ricorrente dalla Corte d'appello di Milano con la sentenza n. 1141/2016; e, nel complesso, non ha valicato l'unico limite imposto dall'approdo ermeneutico delle Sezioni Unite Nocerino, ovvero il divieto di non quantificare gli aumenti di pena per i singoli reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione. 1.2. La prima parte del motivo di ricorso è invece fondata. Deve essere premesso che, nel caso condotto all'attenzione di questa Corte, il giudice dell'esecuzione ha individuato la violazione più grave - sulla quale operare gli aumenti per il reato continuato, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. - in quella "di cui al capo A d'imputazione di cui alla sentenza sub 2 (Sentenza n. 19/2011 del Tribunale di Lodi - Ufficio GIP-GUP del 09/02/2011, def. il 06.05.2011), per cui è stata irrogata la pena di 4 anni, 2 mesi, 20 giorni ed euro 19.334,00, già considerata la diminuzione per il rito". Tale opzione appare corretta, stante il principio di diritto, recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e condiviso dal collegio, in base al quale "in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta" (sez. 1, 21808 del 07/07/2020, Terranova, Rv. 280643; sez.1, n. 30119 del 07/04/2021, Dinari, Rv.281679). L'esegesi in esame si è delineata in continuità con le direttrici tracciate da Sez. U n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, sul rilievo che attribuisce al rito speciale del patteggiannento i medesimi effetti di premialità propri dell'accesso al giudizio abbreviato, che non possono venire meno ove i reati con esso giudicati siano posti in continuazione con altri, sentenziati con il rito ordinario;
in altre parole, la nozione di "violazione più grave" è unitaria e non consente diversa interpretazione, 3 nell'ipotesi di applicazione della continuazione nella fase esecutiva, nel caso di pena inflitta con la riduzione del patteggiamento rispetto a quello della pena, a sua volta decurtata, inflitta con il rito abbreviato. La linea nomofilattica è stata da ultimo consolidata da sez. U n. 7029 del 28/09/2023, Giampà, che hanno stabilito, per un verso, che ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione e, per altro verso, che in sede esecutiva, nel caso di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, il giudice debba considerare come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave", quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato (Rv.285865). 1.3. Orbene, se la "violazione più grave" aumentabile "fino al triplo" deve essere identificata in quella divisata dal provvedimento impugnato, ovvero quella che ha tenuto conto della pena concretamente "inflitta" - e non della pena principale, computata "prima" dell'abbattimento conseguente alla diminuente riconosciuta dalla scelta del rito - è di immediata evidenza che la commisurazione della sanzione finale, all'esito del conteggio degli incrementi previsti per la continuazione, in anni 16, mesi 11 e giorni 15 di reclusione ed euro 60.900 di multa, oltrepassi sensibilmente il confine invalicabile stabilito dall'art. 81 commi 1 e 2 cod. pen., certamente vincolante anche in sede esecutiva (Sez. U n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 280073). 1.4. La pena così determinata dal giudice dell'esecuzione deve essere ritenuta "illegale" in quanto eccede il limite massimo edittale previsto dal legislatore ed il relativo vizio può essere rilevato anche d'ufficio dalla Corte di Cassazione e pure in presenza di un ricorso (non tardivo ma altrimenti) inammissibile, ovvero che non abbia formulato motivi sull'entità della pena, stante la priorità assoluta del valore costituzionale di tutela della libertà personale, riconosciuto dall'ordinamento giuridico ed al cospetto del quale anche il vincolo del giudicato formale deve reputarsi recessivo (sez. U n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 e amplius, in motivazione;
sez. U n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia;
sez. U n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano;
sez. U n. 42858 del 29/05/2014, Gatto;
per la nozione di illegalità della pena, v. anche sez. U n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv.283886; per l'operatività del principio in sede di applicazione della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione, v. sez. F, n.41659 del 05/09/2013, Téti, Rv. 257324). Si tratta di un principio generale, estensibile ai casi in cui sia stata proposta impugnazione contro la decisione del giudizio rescissorio per motivi attinenti all'illegalità della pena non devoluti alla Corte di Cassazione con il ricorso promosso contro il provvedimento originario, annullato una prima volta per ragioni diverse. 1.5. Ed a riguardo della quantificazione del trattamento sanzionatorio, qualora l'aumento per la continuazione operato dal giudice di merito superi il limite massimo del triplo della pena inflitta per la violazione ritenuta più grave, la Corte di cassazione, nell'annullare la sentenza senza rinvio, ridetermina direttamente la sanzione fissandola nel valore triplo di quella inflitta 4 Il con igliere estensore Così deciso in Roma, 22/10/2024 Presidente per il reato base (sez. 3, n. 46370 del 02/07/2019, Bentamer, Rv. 277298; sez. U n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226076). 2.Ne viene, in definitiva, che la pena massima comminabile in applicazione della disciplina del reato continuato è, nel caso di specie, quella di anni 12, mesi 8 di reclusione ed euro 58.000 di multa, il triplo della pena inflitta per la violazione più grave (anni 4, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 19.334 di multa, obliterata la frazione di euro ai sensi dell'art. 134 cod. pen.), ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla pena complessiva, che ridetermina in anni 12, mesi 8 di reclusione ed euro 58.000 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Aldo Esposito, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1.US AN ricorre avverso l'ordinanza del 7 giugno 2024 del Tribunale di Lodi che, quale giudice dell'esecuzione, ha deciso in sede di rinvio a seguito di un primo annullamento della Prima sezione della Corte di Cassazione in punto rideterminazione del calcolo degli aumenti di pena sul reato più grave, previsti dalla disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai provvedimenti di cognizione di seguito indicati. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 42585 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 22/10/2024 Con la sentenza sub 1) - n. 872/2019 del Tribunale di Lodi - US era stato condannato per più reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra il 2009 e il 2010 in Melegnano, Casaletto Lodigiano, Cerro al Lambro, San Giuliano Milanese, Carpiano e Vizzolo Predabissi, riuniti dal vincolo della continuazione interna e dal vincolo con i reati sub 2, giudicati dal Tribunale di Lodi con sentenza del 17 settembre 2019, definitiva in data 1 marzo 2022; con la sentenza sub 2) - n. 19/2011 del Tribunale di Lodi - era stato condannato per più reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup., commessi il 31 marzo 2010 in Casaletto Lodigiano, Cerro al Lannbro e San Donato Milanese, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.u.p. del Tribunale di Lodi con sentenza del 9 febbraio 2011, definitiva il 6 maggio 2011; con la sentenza sub 3) - della Corte d'appello di Milano n.1141/2016 - infine, era stato condannato per più reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup., commessi tra il 2009 e il 2010 in Milano e Novate Milanese, riuniti dal vincolo della continuazione interna e dal vincolo con i reati sub 2, giudicati dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 15 febbraio 2015, definitiva il 17 luglio 2016. 2.E' stato articolato un unico, composito motivo di ricorso, che ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al superamento del triplo dell'aumento di pena su quella di base irrogata per il reato più grave nell'ambito della ritenuta continuazione;
la pena prevista per la violazione più grave sarebbe quella di anni 4, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 19.334 di multa, relativa alla sentenza di patteggiamento del Tribunale di Lodi sub 2) ma la rideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivo per la continuazione ha condotto alla comminazione della pena di anni 16, mesi 11 e giorni 15 di reclusione ed euro 60.900 di multa, superiore al limite del triplo della pena inflitta per la violazione più grave. Ancora, il giudice di rinvio non avrebbe dato conto dei singoli aumenti di pena calcolati per i reati- satellite ed avrebbe disatteso il principio del favor rei, insito nell'istituto della continuazione, nel confermare gli aumenti di pena operati dai giudici della cognizione. Considerato in diritto 1.L'ultima parte della ragione di ricorso non coglie nel segno. Congruamente l'ordinanza impugnata, nell'ispirarsi al dictum della sentenza rescindente, ha rispettato il principio in virtù del quale il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideternninazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quelli) più grave e solo successivamente, sulla pena come 2 determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Di Stefano, Rv. 245987); e, ancora, ha puntualmente ricordato che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735; Sez. 1, n. 3276 del 21/12/2015, dep. 25/01/2016, Di Girolamo, Rv. 265909; Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Palaia, Rv. 260847). 1.1.11 provvedimento oggetto d'impugnazione, cristallizzata la violazione più grave, ha partitamente individuato i singoli aumenti di pena, detentiva e pecuniaria, relativi ai reati- satellite - dettagliati per ciascuna delle tre sentenze di condanna irrevocabili, focalizzate dalla pronuncia di annullamento e, in particolare, ha proceduto a frazionare i singoli aumenti di pena per i reati di cui ai capi 13, 64,65 e 108 di cui alla sentenza n. 4371/2014 del Tribunale di Milano, confermata nei riguardi del ricorrente dalla Corte d'appello di Milano con la sentenza n. 1141/2016; e, nel complesso, non ha valicato l'unico limite imposto dall'approdo ermeneutico delle Sezioni Unite Nocerino, ovvero il divieto di non quantificare gli aumenti di pena per i singoli reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione. 1.2. La prima parte del motivo di ricorso è invece fondata. Deve essere premesso che, nel caso condotto all'attenzione di questa Corte, il giudice dell'esecuzione ha individuato la violazione più grave - sulla quale operare gli aumenti per il reato continuato, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. - in quella "di cui al capo A d'imputazione di cui alla sentenza sub 2 (Sentenza n. 19/2011 del Tribunale di Lodi - Ufficio GIP-GUP del 09/02/2011, def. il 06.05.2011), per cui è stata irrogata la pena di 4 anni, 2 mesi, 20 giorni ed euro 19.334,00, già considerata la diminuzione per il rito". Tale opzione appare corretta, stante il principio di diritto, recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e condiviso dal collegio, in base al quale "in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta" (sez. 1, 21808 del 07/07/2020, Terranova, Rv. 280643; sez.1, n. 30119 del 07/04/2021, Dinari, Rv.281679). L'esegesi in esame si è delineata in continuità con le direttrici tracciate da Sez. U n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, sul rilievo che attribuisce al rito speciale del patteggiannento i medesimi effetti di premialità propri dell'accesso al giudizio abbreviato, che non possono venire meno ove i reati con esso giudicati siano posti in continuazione con altri, sentenziati con il rito ordinario;
in altre parole, la nozione di "violazione più grave" è unitaria e non consente diversa interpretazione, 3 nell'ipotesi di applicazione della continuazione nella fase esecutiva, nel caso di pena inflitta con la riduzione del patteggiamento rispetto a quello della pena, a sua volta decurtata, inflitta con il rito abbreviato. La linea nomofilattica è stata da ultimo consolidata da sez. U n. 7029 del 28/09/2023, Giampà, che hanno stabilito, per un verso, che ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione e, per altro verso, che in sede esecutiva, nel caso di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, il giudice debba considerare come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave", quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato (Rv.285865). 1.3. Orbene, se la "violazione più grave" aumentabile "fino al triplo" deve essere identificata in quella divisata dal provvedimento impugnato, ovvero quella che ha tenuto conto della pena concretamente "inflitta" - e non della pena principale, computata "prima" dell'abbattimento conseguente alla diminuente riconosciuta dalla scelta del rito - è di immediata evidenza che la commisurazione della sanzione finale, all'esito del conteggio degli incrementi previsti per la continuazione, in anni 16, mesi 11 e giorni 15 di reclusione ed euro 60.900 di multa, oltrepassi sensibilmente il confine invalicabile stabilito dall'art. 81 commi 1 e 2 cod. pen., certamente vincolante anche in sede esecutiva (Sez. U n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 280073). 1.4. La pena così determinata dal giudice dell'esecuzione deve essere ritenuta "illegale" in quanto eccede il limite massimo edittale previsto dal legislatore ed il relativo vizio può essere rilevato anche d'ufficio dalla Corte di Cassazione e pure in presenza di un ricorso (non tardivo ma altrimenti) inammissibile, ovvero che non abbia formulato motivi sull'entità della pena, stante la priorità assoluta del valore costituzionale di tutela della libertà personale, riconosciuto dall'ordinamento giuridico ed al cospetto del quale anche il vincolo del giudicato formale deve reputarsi recessivo (sez. U n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 e amplius, in motivazione;
sez. U n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia;
sez. U n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano;
sez. U n. 42858 del 29/05/2014, Gatto;
per la nozione di illegalità della pena, v. anche sez. U n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv.283886; per l'operatività del principio in sede di applicazione della continuazione da parte del giudice dell'esecuzione, v. sez. F, n.41659 del 05/09/2013, Téti, Rv. 257324). Si tratta di un principio generale, estensibile ai casi in cui sia stata proposta impugnazione contro la decisione del giudizio rescissorio per motivi attinenti all'illegalità della pena non devoluti alla Corte di Cassazione con il ricorso promosso contro il provvedimento originario, annullato una prima volta per ragioni diverse. 1.5. Ed a riguardo della quantificazione del trattamento sanzionatorio, qualora l'aumento per la continuazione operato dal giudice di merito superi il limite massimo del triplo della pena inflitta per la violazione ritenuta più grave, la Corte di cassazione, nell'annullare la sentenza senza rinvio, ridetermina direttamente la sanzione fissandola nel valore triplo di quella inflitta 4 Il con igliere estensore Così deciso in Roma, 22/10/2024 Presidente per il reato base (sez. 3, n. 46370 del 02/07/2019, Bentamer, Rv. 277298; sez. U n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226076). 2.Ne viene, in definitiva, che la pena massima comminabile in applicazione della disciplina del reato continuato è, nel caso di specie, quella di anni 12, mesi 8 di reclusione ed euro 58.000 di multa, il triplo della pena inflitta per la violazione più grave (anni 4, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 19.334 di multa, obliterata la frazione di euro ai sensi dell'art. 134 cod. pen.), ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla pena complessiva, che ridetermina in anni 12, mesi 8 di reclusione ed euro 58.000 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.