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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2024, n. 15902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15902 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA EX nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 21.9.2023, la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'istanza di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità o con la detenzione domiciliare sostitutiva della pena irrogata ad LE AN in relazione al reato di truffa aggravata, giudicato con sentenza della stessa Corte d'appello in data 21.6.2022, irrevocabile il 6.6.2023. La Corte territoriale ha preliminarmente respinto l'istanza di riunione del procedimento con altro instaurato dalla Procura generale per la revoca della sospensione condizionale della pena concessa in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso nel 2015, ritenendo trattarsi di procedimenti aventi ad oggetto richieste diverse. In ogni caso, l'eventuale sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva o con il lavoro di pubblica utilità 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 15902 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 22/02/2024 non avrebbe potuto incidere sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, atteso che, ai sensi dell'art. 57, I. n. 689 del 1981, dette pene sostitutive si considerano come pena detentiva. L'ordinanza impugnata ha poi rigettato la richiesta di applicazione delle pene sostitutive, escludendo di poter operare una prognosi favorevole, dal momento che AN avrebbe commesso il reato di truffa aggravata durante il periodo di sospensione condizionale della pena irrogata per il reato resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, deporrebbe in senso negativo la gravità del fatto, tenuto conto del rilevantissimo valore del danno e dalla capacità a delinquere evidenziata dal condannato. 2. Avverso tale ordinanza AN ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo deduce l'omessa riunione del procedimento avente ad oggetto la richiesta di sostituzione della pena in relazione al reato di truffa aggravata con quello, instaurato su istanza del Pubblico ministero, avente ad oggetto la revoca della sospensione condizionale della pena per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo il ricorrente, nel caso in cui fosse stata concessa la pena sostitutiva per il reato di truffa, sarebbe rimasta preclusa la possibilità di revoca della sospensione condizionale della pena per il reato di resistenza, dal momento che ai sensi dell'art. 61-bis, I. n. 689 del 1981, è escluso che si applichino alle pene sostitutive le disposizioni di cui agli artt. 163 e ss. e dunque anche l'art. 168, il quale prevede la revoca della sospensione condizionale della pena, come conseguenza della successiva condanna. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge, il travisamento dei fatti e l'illogicità della motivazione. La prognosi sfavorevole su cui la Corte d'appello di Torino ha fondato il rigetto della istanza di sostituzione della pena detentiva è basata sulla circostanza che la truffa aggravata, in relazione alla quale è stata chiesta l'applicazione della pena sostitutiva, sarebbe stata commessa durante il periodo di sospensione condizionale della pena irrogata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso nel 2015 e dunque anteriormente. Tale giudizio, secondo il ricorrente, si fonderebbe su un travisamento dei fatti. Invero, tale ultimo reato, per il quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena, non sarebbe stato commesso nel 2015, bensì il 19.4.2016, come risulterebbe dalle sentenze di primo e secondo grado. La datazione al 2015, riportata nel capo di imputazione e riprodotta nel certificato del casellario giudiziale, discenderebbe da un mero errore materiale. Pertanto, il reato per il quale è stata concessa la sospensione condizionale della pena sarebbe ,stato commesso circa un anno dopo il reato di truffa aggravata, il che inficerebbe il t 2 giudizio prognostico negativo espresso dalla Corte d'appello a giustificazione del rigetto dell'istanza di applicazione della misura sostitutiva. In ogni caso, l'ordinanza impugnata non avrebbe considerato il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione di tali reati (circa 8 anni), l'assenza di carichi pendenti, la circostanza che il ricorrente ha attualmente un'attività lavorativa, nonché la possibilità di svolgere un lavoro di pubblica utilità. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del primo motivo di ricorso e l'accoglimento del secondo, e il conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Il primo motivo è infondato. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il provvedimento con cui il giudice dispone la riunione dei procedimenti ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale, in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed all'economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza (Sez. 1, n. 27958 del 20/01/2014, Rv. 262252 - 01; Sez. 5, n. 8404 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259050 - 01). Nel caso in esame, inoltre, nessun pregiudizio può derivare al ricorrente dalla mancata riunione dei due procedimenti pendenti a suo carico, dal momento che priva di pregio è l'interpretazione dei rapporti tra pene sostitutive e sospensione condizionale della pena prospettata dalla difesa alla luce dell'art. 61-bis, I. n. 689 del 1981, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. Secondo la prospettazione difensiva, per effetto di tale articolo, l'applicazione di una pena sostitutiva precluderebbe la possibilità di disporre la revoca del beneficio della sospensione condizionale. Tale assunto risulta smentito dalla portata e dalla ratio delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 al codice penale e alla disciplina delle pene sostitutive. La Relazione ministeriale a tale decreto ha chiaramente illustrato il contesto in cui è intervenuta la riforma e le finalità dalla stessa perseguite. Sotto il primo profilo ha evidenziato che «nella prassi sempre meno rilevanti sono state le sanzioni sostitutive. L'area della pena sostituibile, infatti, è rimasta sovrapposta a quella della pena sospendibile, rendendo così di fatto le sanzioni sostitutive soluzioni meno praticate dai giudici e meno interessanti per la difesa, anche nel contesto
lette le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 21.9.2023, la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'istanza di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità o con la detenzione domiciliare sostitutiva della pena irrogata ad LE AN in relazione al reato di truffa aggravata, giudicato con sentenza della stessa Corte d'appello in data 21.6.2022, irrevocabile il 6.6.2023. La Corte territoriale ha preliminarmente respinto l'istanza di riunione del procedimento con altro instaurato dalla Procura generale per la revoca della sospensione condizionale della pena concessa in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso nel 2015, ritenendo trattarsi di procedimenti aventi ad oggetto richieste diverse. In ogni caso, l'eventuale sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva o con il lavoro di pubblica utilità 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 15902 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 22/02/2024 non avrebbe potuto incidere sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, atteso che, ai sensi dell'art. 57, I. n. 689 del 1981, dette pene sostitutive si considerano come pena detentiva. L'ordinanza impugnata ha poi rigettato la richiesta di applicazione delle pene sostitutive, escludendo di poter operare una prognosi favorevole, dal momento che AN avrebbe commesso il reato di truffa aggravata durante il periodo di sospensione condizionale della pena irrogata per il reato resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, deporrebbe in senso negativo la gravità del fatto, tenuto conto del rilevantissimo valore del danno e dalla capacità a delinquere evidenziata dal condannato. 2. Avverso tale ordinanza AN ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo deduce l'omessa riunione del procedimento avente ad oggetto la richiesta di sostituzione della pena in relazione al reato di truffa aggravata con quello, instaurato su istanza del Pubblico ministero, avente ad oggetto la revoca della sospensione condizionale della pena per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo il ricorrente, nel caso in cui fosse stata concessa la pena sostitutiva per il reato di truffa, sarebbe rimasta preclusa la possibilità di revoca della sospensione condizionale della pena per il reato di resistenza, dal momento che ai sensi dell'art. 61-bis, I. n. 689 del 1981, è escluso che si applichino alle pene sostitutive le disposizioni di cui agli artt. 163 e ss. e dunque anche l'art. 168, il quale prevede la revoca della sospensione condizionale della pena, come conseguenza della successiva condanna. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge, il travisamento dei fatti e l'illogicità della motivazione. La prognosi sfavorevole su cui la Corte d'appello di Torino ha fondato il rigetto della istanza di sostituzione della pena detentiva è basata sulla circostanza che la truffa aggravata, in relazione alla quale è stata chiesta l'applicazione della pena sostitutiva, sarebbe stata commessa durante il periodo di sospensione condizionale della pena irrogata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso nel 2015 e dunque anteriormente. Tale giudizio, secondo il ricorrente, si fonderebbe su un travisamento dei fatti. Invero, tale ultimo reato, per il quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena, non sarebbe stato commesso nel 2015, bensì il 19.4.2016, come risulterebbe dalle sentenze di primo e secondo grado. La datazione al 2015, riportata nel capo di imputazione e riprodotta nel certificato del casellario giudiziale, discenderebbe da un mero errore materiale. Pertanto, il reato per il quale è stata concessa la sospensione condizionale della pena sarebbe ,stato commesso circa un anno dopo il reato di truffa aggravata, il che inficerebbe il t 2 giudizio prognostico negativo espresso dalla Corte d'appello a giustificazione del rigetto dell'istanza di applicazione della misura sostitutiva. In ogni caso, l'ordinanza impugnata non avrebbe considerato il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione di tali reati (circa 8 anni), l'assenza di carichi pendenti, la circostanza che il ricorrente ha attualmente un'attività lavorativa, nonché la possibilità di svolgere un lavoro di pubblica utilità. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del primo motivo di ricorso e l'accoglimento del secondo, e il conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Il primo motivo è infondato. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il provvedimento con cui il giudice dispone la riunione dei procedimenti ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale, in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed all'economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza (Sez. 1, n. 27958 del 20/01/2014, Rv. 262252 - 01; Sez. 5, n. 8404 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259050 - 01). Nel caso in esame, inoltre, nessun pregiudizio può derivare al ricorrente dalla mancata riunione dei due procedimenti pendenti a suo carico, dal momento che priva di pregio è l'interpretazione dei rapporti tra pene sostitutive e sospensione condizionale della pena prospettata dalla difesa alla luce dell'art. 61-bis, I. n. 689 del 1981, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. Secondo la prospettazione difensiva, per effetto di tale articolo, l'applicazione di una pena sostitutiva precluderebbe la possibilità di disporre la revoca del beneficio della sospensione condizionale. Tale assunto risulta smentito dalla portata e dalla ratio delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 al codice penale e alla disciplina delle pene sostitutive. La Relazione ministeriale a tale decreto ha chiaramente illustrato il contesto in cui è intervenuta la riforma e le finalità dalla stessa perseguite. Sotto il primo profilo ha evidenziato che «nella prassi sempre meno rilevanti sono state le sanzioni sostitutive. L'area della pena sostituibile, infatti, è rimasta sovrapposta a quella della pena sospendibile, rendendo così di fatto le sanzioni sostitutive soluzioni meno praticate dai giudici e meno interessanti per la difesa, anche nel contesto