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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 9808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9808 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 6.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.18451\2024 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to S.N.A. Scicchitano Parte_1 in virtù di procura in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to M. Sordillo in virtù di procura notarile alle liti
Convenuto
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.5.2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponendo che in data 2.3.2023 aveva notificato al CP_2 ricorrente accertamento di indebito relativo a somme non dovute a titolo di trattamento pensionistico per il periodo ivi indicato, che al 31.10.2024 il ricorrente avrebbe comunque avuto diritto al pensionamento anticipato anche in assenza di riscatto di 15 settimane, ha chiesto di dichiarare la nullità dell'accertamento di indebito per il periodo 1.11.2014 – 31.10.2022 e condannare CP_2 alla revoca del provvedimento nonché condannare alla CP_2 restituzione delle somme indebitamente trattenute dal dicembre 2023 ad oggi e pari alla somma di E.2944,88, in subordine, dichiarare che nulla è dovuto a titolo di restituzione delle somme pensionistiche e condannare alla restituzione della somma di E.3489,76 CP_2 trattenuta dal novembre 2023, con vittoria di spese.
si è costituito eccependo che a seguito di indagine penale della CP_2
relativa all'indebito collocamento in pensione di alcuni CP_3 lavoratori tra i quali il ricorrente mediante indebita fruizione dei benefici legali al settore editoria (riscatto contributivo)
l'Istituto aveva accertato l'indebita erogazione della pensione in favore del ricorrente 1.11.2014 – 30-10-2022,che la società Gedi ha provveduto all'estinzione del debito oggetto dell'accertamento impugnato mediante pagamento della somma richiesta, che le somme trattenute sul trattamento pensionistico del ricorrente dal dicembre
2023 pari ad E.3489,76 sono state restituite in data 9.10.2024, che in assenza dei benefici indebitamente fruiti il ricorrente non avrebbe avuto diritto al prepensionamento anticipato, che il ricorrente non aveva richiesto in via amministrativa il riconoscimento della maggiorazione contributiva ex art.80 l.n.388, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, rigettare le domande attoree, vinte le spese.
Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere essendo pacifico tra le parti che ha proceduto all'annullamento CP_2 dell'indebito in oggetto a seguito del pagamento eseguito dalla società Gedi avente ad oggetto la restituzione della somma indicata nel provvedimento di indebito nonché alla restituzione delle somme trattenute sui trattamenti prepensionistico e pensionistico fruiti dal ricorrente.
La cessazione della materia del contendere quanto alle domande principali assorbe l'accertamento sulle domande avanzate in via subordinata.
Va, poi, dichiarata l'inammissibilità della domanda di pagamento dei ratei di pensione sospesa per il periodo da novembre 2022 a febbraio
2023 in quanto tardiva poiché, pur fondata su circostanze precedenti al deposito del ricorso, è stata proposta solo in corso di causa in sede di note autorizzate. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti atteso che il pagamento da parte della società Gedi è intervenuto in corso di causa, come si evince dalla corrispondenza in atti tra il ricorrente ed . CP_2
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di giudizio
Roma 6.10.2025 IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 6.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.18451\2024 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to S.N.A. Scicchitano Parte_1 in virtù di procura in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to M. Sordillo in virtù di procura notarile alle liti
Convenuto
OGGETTO: ripetizione dell'indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.5.2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponendo che in data 2.3.2023 aveva notificato al CP_2 ricorrente accertamento di indebito relativo a somme non dovute a titolo di trattamento pensionistico per il periodo ivi indicato, che al 31.10.2024 il ricorrente avrebbe comunque avuto diritto al pensionamento anticipato anche in assenza di riscatto di 15 settimane, ha chiesto di dichiarare la nullità dell'accertamento di indebito per il periodo 1.11.2014 – 31.10.2022 e condannare CP_2 alla revoca del provvedimento nonché condannare alla CP_2 restituzione delle somme indebitamente trattenute dal dicembre 2023 ad oggi e pari alla somma di E.2944,88, in subordine, dichiarare che nulla è dovuto a titolo di restituzione delle somme pensionistiche e condannare alla restituzione della somma di E.3489,76 CP_2 trattenuta dal novembre 2023, con vittoria di spese.
si è costituito eccependo che a seguito di indagine penale della CP_2
relativa all'indebito collocamento in pensione di alcuni CP_3 lavoratori tra i quali il ricorrente mediante indebita fruizione dei benefici legali al settore editoria (riscatto contributivo)
l'Istituto aveva accertato l'indebita erogazione della pensione in favore del ricorrente 1.11.2014 – 30-10-2022,che la società Gedi ha provveduto all'estinzione del debito oggetto dell'accertamento impugnato mediante pagamento della somma richiesta, che le somme trattenute sul trattamento pensionistico del ricorrente dal dicembre
2023 pari ad E.3489,76 sono state restituite in data 9.10.2024, che in assenza dei benefici indebitamente fruiti il ricorrente non avrebbe avuto diritto al prepensionamento anticipato, che il ricorrente non aveva richiesto in via amministrativa il riconoscimento della maggiorazione contributiva ex art.80 l.n.388, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, rigettare le domande attoree, vinte le spese.
Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere essendo pacifico tra le parti che ha proceduto all'annullamento CP_2 dell'indebito in oggetto a seguito del pagamento eseguito dalla società Gedi avente ad oggetto la restituzione della somma indicata nel provvedimento di indebito nonché alla restituzione delle somme trattenute sui trattamenti prepensionistico e pensionistico fruiti dal ricorrente.
La cessazione della materia del contendere quanto alle domande principali assorbe l'accertamento sulle domande avanzate in via subordinata.
Va, poi, dichiarata l'inammissibilità della domanda di pagamento dei ratei di pensione sospesa per il periodo da novembre 2022 a febbraio
2023 in quanto tardiva poiché, pur fondata su circostanze precedenti al deposito del ricorso, è stata proposta solo in corso di causa in sede di note autorizzate. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti atteso che il pagamento da parte della società Gedi è intervenuto in corso di causa, come si evince dalla corrispondenza in atti tra il ricorrente ed . CP_2
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di giudizio
Roma 6.10.2025 IL GIUDICE