Art. 5.
Al personale assunto presso l'Amministrazione della agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 3 si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , ed alla legge 5 giugno 151, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti disciplinati dagli articoli dal 344 al 350 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Il periodo per il compimento dell'anzianita' minima occorrente per l'applicazione delle predette disposizioni decorre dalla data di assunzione nelle categorie del personale statale non di ruolo.
Il collocamento nei ruoli aggiunti e' limitato a coloro che al compimento del 65° anno verranno a trovarsi con un'anzianita' complessiva utile, ai fini di pensione, di almeno 20 anni di servizio effettivo, tenendo conto anche del servizio nei ruoli aggiunti, nonche' del servizio statale non di ruolo per il quale e' fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni. La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata contemporaneamente a quella del collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi.
Al personale assunto presso l'Amministrazione della agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 3 si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , ed alla legge 5 giugno 151, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti disciplinati dagli articoli dal 344 al 350 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Il periodo per il compimento dell'anzianita' minima occorrente per l'applicazione delle predette disposizioni decorre dalla data di assunzione nelle categorie del personale statale non di ruolo.
Il collocamento nei ruoli aggiunti e' limitato a coloro che al compimento del 65° anno verranno a trovarsi con un'anzianita' complessiva utile, ai fini di pensione, di almeno 20 anni di servizio effettivo, tenendo conto anche del servizio nei ruoli aggiunti, nonche' del servizio statale non di ruolo per il quale e' fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni. La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata contemporaneamente a quella del collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi.