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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/11/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 183/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 183/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Bruno Buozzi n. 10, Palmi (RC), presso lo studio dell'Avv.
RO PP, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( ); CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Mantenimento figli naturali o legittimi (istanza ex art. 148 c.c.).
CONCLUSIONI: come precisate dalla ricorrente con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 17.10.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato il 17.02.2025 esponeva: Parte_1
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio con , da cui nasceva il figlio CP_1 Per_1 nato a [...] il [...], affetto da disturbo dello spettro autistico di grado moderato, con il giudizio di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104;
- che nell'ambito del procedimento RGN 56/2023 cont. il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro con sentenza depositata il 02 febbraio 2024: collocava il minore presso la struttura ospitante già individuata nella Casa Famiglia “Santa Maria Goretti” in Palmi alla Via Cola di Reggio con facoltà per la madre di permanere nella Comunità insieme con il figlio e per il soggetto collocatario, individuato nel Responsabile della Struttura, di assumere – con la sola consultazione non vincolante dei Servizi e dei genitori - ogni decisione inerente al minore (anche relativa alla salute e alla scuola); disponeva l'affidamento del minore al Servizio Sociale del Comune di Catanzaro per la durata di anni due dal deposito della sentenza;
prescriveva alla madre – odierna ricorrente – a pena di decadenza dalla responsabilità genitoriale: 1) di rivestire ruolo assolutamente tutelante nei confronti del minore e di non ostacolare la sua socializzazione;
2) di svolgere tutti i percorsi necessari al rafforzamento della sua genitorialità partecipando ai progetti di autonomia personale, genitoriale e lavorativa;
3) di collaborare fattivamente agli interventi predisposti dalla Struttura ospitante e degli Enti coinvolti;
incaricava il Servizio Sociale del Comune di Catanzaro: 1) di promuovere interventi di sostegno alla genitorialità; 2) di verificare i percorsi del padre presso il
CSM ed il Serd., verificandone l'aderenza ai percorsi ed i relativi esiti;
3) di sostenere la madre nel progetto di autonomia genitoriale, personale e lavorativa, coordinandosi con la struttura ospitante;
-che, su iniziativa del Responsabile della struttura collocataria, ottenuta la disponibilità dei genitori a farsi carico delle spese e di partecipare alla terapia, iniziava una terapia cognitiva Per_1 comportamentale – Terapia Applied Behavior Analysis (ABA) - supervisionata da psicologa/psicoterapeuta presso il centro specialistico privato “Intorno a me mille colori” Soc. coop. sociale nella sede di Palmi, alla via B. Buozzi n. 245, il cui costo ammontava in media a € 410,00 mensili, ad oggi, sostenuti interamente dalla ricorrente , la quale destinava Parte_1 alle esigenze del figlio tutte le proprie entrate mensili (assegno unico e indennità di accompagnamento) pari a € 9.696,00, tenuto conto della circostanza che, essendo inserita nella struttura, non sosteneva costi di vitto e alloggio;
- che il padre, affetto da “disturbo schizoaffettivo, grave, con scarso recupero interepisodico, in soggetto tossicodipendente”, era del tutto assente nella vita del minore tanto che anche gli incontri protetti con il minore erano stati sospesi da settembre del 2024; inoltre il non aveva CP_1 mai contribuito al mantenimento del figlio minore Per_1
Tutto ciò premesso, chiedeva procedersi alla regolamentazione del solo Parte_1 mantenimento del figlio minore rappresentando come tutte le altre questioni concernenti Per_1
l'affidamento ed il diritto di visita risultavano disciplinati dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro.
La ricorrente , pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“In via preliminare, atteso che, come specificato in atti, il sig. non provvede al CP_1 mantenimento del proprio figlio sin dal settembre del 2023 e che la ricorrente si trova in grave difficoltà economica, si chiede che l'On.le Tribunale adìto voglia adottare con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse del minore, fissando apposita udienza per la conferma ovvero la modifica o la revoca.
Nel merito: previo accertamento e declaratoria di cessazione della convivenza more uxorio tra la sig.
[...]
e voglia disciplinare le questioni economiche relative al Parte_1 Persona_2 mantenimento del minore , come segue: Persona_3
- Disporre a carico del sig. (CF , nato a [...] il CP_1 C.F._3
29/06/1980 e residente in [...], quale contributo al mantenimento ordinario del figlio minore la somma di € 500,00 mensile da corrispondersi entro il Persona_3
5 di ogni mese (oltre agli aggiornamenti ISTAT come per legge), mediante bonifico continuativo sulla carta postepay intestata alla ricorrente con IBAN [...] entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti il minore secondo le linee guida del CNF del 2017, che saranno corrisposte con la medesima modalità del contributo entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate.”
All'udienza del 9.05.2025 veniva disposta la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza nei confronti di . CP_1
Con memoria depositata il 2.09.2025 la ricorrente chiedeva, inoltre, Parte_1 procedersi al sequestro conservativo dei beni immobili del resistente o, in via provvisoria, disporre l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il resistente , sebbene regolarmente citato in giudizio, non si costituiva e, pertanto, CP_1 all'udienza del 26.09.2025 veniva dichiarato contumace;
inoltre, alla medesima udienza, venivano rigettati i mezzi istruttori articolati dalla ricorrente e la causa rinviata per la decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente, si evidenzia come la presente controversia venga decisa facendo applicazione del principio c.d. della ragione più liquida.
Infatti, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Cass. civ. Sez. V Ord., 09/01/2019, n. 363; Cass. civ. Sez. V
Sent., 11/05/2018, n. 11458). Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n.
24883/2008).
La pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo è conseguente all'applicazione del principio giurisprudenziale, per cui, non può dirsi legittimato a richiedere il mantenimento del minore il genitore nel caso in cui sia stato disposto il collocamento del minore in affidamento etero familiare presso terzi (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/08/2021, n.22536).
Sul punto si richiama il ragionamento espresso dalla Suprema Corte nella sopra richiamata pronuncia e qui interamente condiviso: “La tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli (cfr. Cass. n. 21178 del 2018), sussistendo l'obbligo dei genitori di mantenere la prole per il solo fatto di averla generata, anche a prescindere da ogni statuizione del giudice al riguardo (cfr. Cass. n. 15481 del 2003). E' anche vero, peraltro, che l'obbligo di mantenimento del figlio minore che grava su ciascun genitore (artt. 316 bis e 337 ter c.c.), separato
o divorziato, si configura in termini di rimborso della quota dovuta da uno dei genitori a favore dell'altro genitore che ha provveduto per intero al mantenimento del figlio. Pertanto, nel caso (e per il periodo) in cui il figlio sia stato collocato in affidamento etero-familiare presso i servizi sociali di un comune, non rientra tra i poteri del giudice pronunciare, d'ufficio, la condanna dei genitori a corrispondere somme a titolo di mantenimento (a copertura delle spese anticipate per
l'accoglienza, l'accudimento e l'educazione in ambiente comunitario) a favore di terzi, cioè - nella specie - dei servizi sociali del Comune di Cervarese S. Croce, il quale non ha proposto una domanda in tal senso, non avendo nemmeno partecipato al giudizio. Ne' sarebbe utile richiamare, in senso contrario, il R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 25, (sostituito dalla L. 25 luglio 1956, n.
888), istitutivo del Tribunale per i minorenni, il cui comma 3, dispone che "Le spese di affidamento
o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori", in mancanza dei quali "sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela". Sulla base di tale disposizione, l'ente pubblico può far valere, nell'ambito di un apposito procedimento, la pretesa di rimborso nei confronti dei genitori, nella misura corrispondente ai costi effettivamente sostenuti per l'affidamento del figlio ai servizi sociali. Ciò, tuttavia, non autorizza la condanna dei genitori ad adempiere all'obbligo di mantenimento in favore direttamente dell'ente pubblico nel giudizio, al quale l'ente sia rimasto estraneo, avente ad oggetto la definizione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi successivamente al divorzio o alla separazione, in misura indifferente a quei costi e senza una domanda dell'ente che ne avrebbe interesse.”
Nel caso in esame deve considerarsi il provvedimento del TDM di Catanzaro del 2.02.2024 che, adottanto provvedimenti ex art. 333 c.c. a carico di entrambi i genitori, ha disposto l'affidamento al
Servizio Sociale di Catanzaro (“L'affidamento del minore al Servizio Sociale del Comune di
Catanzaro per la durata di anni due dal deposito della presente sentenza con facoltà del responsabile della struttura di adottare ogni decisione, compresa la salute e la scuola, sul minore”) ed il collocamento dello stesso presso la struttura ospitante con potestà da parte del responsabile della struttura di assumere, con la sola consultazione non vincolante dei Servizi e dei genitori, ogni decisione inerente al minore (“La collocazione del minore presso l'attuale struttura Persona_3 ospitante, con divieto di distoglimento, senza l'autorizzazione della Autorità Giudiziaria, con facoltà per la madre di permanere in Comunità unitamente al figlio e con facoltà per il soggetto collocatario ( da individuarsi nel Responsabile della attuale struttura) di assumere, con la sola consultazione non vincolante dei Servizi e dei genitori , ogni decisione inerente al minore (anche relativa alla salute ed alla scuola”).
Ne consegue che alcuna legittimazione può riconoscersi alla ricorrente nel richiedere a carico del la corresponsione in proprio favore di un contributo al mantenimento del figlio minore, CP_1 in considerazione dell'affidamento a terzi del piccolo , con potestà da parte del responsabile Per_1 della struttura di assumere ogni decisione inerente al minore. Invero, se il contributo al mantenimento è correlato alla compartecipazione agli oneri sostenuti dal genitore collocatario per la crescita ed il mantenimento del minore, va da sé che nel caso di affidamento ai SST e collocamento in struttura del minore e rimessione di ogni decisione sulla cura del medesimo al responsabile della struttura, alcuna legittimazione a richiedere all'altro genitore il mantenimento del figlio può riconoscersi al genitore non collocatario.
Da qui l'inammissibilità della richiesta della ricorrente . Parte_1
3.Nulla sulle spese, attesa la pronuncia sul difetto preliminare di legittimazione ad agire della ricorrente e la contumacia del resistente.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso di;
Parte_1
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 5/11/2025
Il Giudice est.
dott. Mariano Carella
Il Presidente
dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 183/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Bruno Buozzi n. 10, Palmi (RC), presso lo studio dell'Avv.
RO PP, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( ); CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Mantenimento figli naturali o legittimi (istanza ex art. 148 c.c.).
CONCLUSIONI: come precisate dalla ricorrente con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 17.10.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato il 17.02.2025 esponeva: Parte_1
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio con , da cui nasceva il figlio CP_1 Per_1 nato a [...] il [...], affetto da disturbo dello spettro autistico di grado moderato, con il giudizio di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104;
- che nell'ambito del procedimento RGN 56/2023 cont. il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro con sentenza depositata il 02 febbraio 2024: collocava il minore presso la struttura ospitante già individuata nella Casa Famiglia “Santa Maria Goretti” in Palmi alla Via Cola di Reggio con facoltà per la madre di permanere nella Comunità insieme con il figlio e per il soggetto collocatario, individuato nel Responsabile della Struttura, di assumere – con la sola consultazione non vincolante dei Servizi e dei genitori - ogni decisione inerente al minore (anche relativa alla salute e alla scuola); disponeva l'affidamento del minore al Servizio Sociale del Comune di Catanzaro per la durata di anni due dal deposito della sentenza;
prescriveva alla madre – odierna ricorrente – a pena di decadenza dalla responsabilità genitoriale: 1) di rivestire ruolo assolutamente tutelante nei confronti del minore e di non ostacolare la sua socializzazione;
2) di svolgere tutti i percorsi necessari al rafforzamento della sua genitorialità partecipando ai progetti di autonomia personale, genitoriale e lavorativa;
3) di collaborare fattivamente agli interventi predisposti dalla Struttura ospitante e degli Enti coinvolti;
incaricava il Servizio Sociale del Comune di Catanzaro: 1) di promuovere interventi di sostegno alla genitorialità; 2) di verificare i percorsi del padre presso il
CSM ed il Serd., verificandone l'aderenza ai percorsi ed i relativi esiti;
3) di sostenere la madre nel progetto di autonomia genitoriale, personale e lavorativa, coordinandosi con la struttura ospitante;
-che, su iniziativa del Responsabile della struttura collocataria, ottenuta la disponibilità dei genitori a farsi carico delle spese e di partecipare alla terapia, iniziava una terapia cognitiva Per_1 comportamentale – Terapia Applied Behavior Analysis (ABA) - supervisionata da psicologa/psicoterapeuta presso il centro specialistico privato “Intorno a me mille colori” Soc. coop. sociale nella sede di Palmi, alla via B. Buozzi n. 245, il cui costo ammontava in media a € 410,00 mensili, ad oggi, sostenuti interamente dalla ricorrente , la quale destinava Parte_1 alle esigenze del figlio tutte le proprie entrate mensili (assegno unico e indennità di accompagnamento) pari a € 9.696,00, tenuto conto della circostanza che, essendo inserita nella struttura, non sosteneva costi di vitto e alloggio;
- che il padre, affetto da “disturbo schizoaffettivo, grave, con scarso recupero interepisodico, in soggetto tossicodipendente”, era del tutto assente nella vita del minore tanto che anche gli incontri protetti con il minore erano stati sospesi da settembre del 2024; inoltre il non aveva CP_1 mai contribuito al mantenimento del figlio minore Per_1
Tutto ciò premesso, chiedeva procedersi alla regolamentazione del solo Parte_1 mantenimento del figlio minore rappresentando come tutte le altre questioni concernenti Per_1
l'affidamento ed il diritto di visita risultavano disciplinati dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro.
La ricorrente , pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“In via preliminare, atteso che, come specificato in atti, il sig. non provvede al CP_1 mantenimento del proprio figlio sin dal settembre del 2023 e che la ricorrente si trova in grave difficoltà economica, si chiede che l'On.le Tribunale adìto voglia adottare con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse del minore, fissando apposita udienza per la conferma ovvero la modifica o la revoca.
Nel merito: previo accertamento e declaratoria di cessazione della convivenza more uxorio tra la sig.
[...]
e voglia disciplinare le questioni economiche relative al Parte_1 Persona_2 mantenimento del minore , come segue: Persona_3
- Disporre a carico del sig. (CF , nato a [...] il CP_1 C.F._3
29/06/1980 e residente in [...], quale contributo al mantenimento ordinario del figlio minore la somma di € 500,00 mensile da corrispondersi entro il Persona_3
5 di ogni mese (oltre agli aggiornamenti ISTAT come per legge), mediante bonifico continuativo sulla carta postepay intestata alla ricorrente con IBAN [...] entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti il minore secondo le linee guida del CNF del 2017, che saranno corrisposte con la medesima modalità del contributo entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate.”
All'udienza del 9.05.2025 veniva disposta la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza nei confronti di . CP_1
Con memoria depositata il 2.09.2025 la ricorrente chiedeva, inoltre, Parte_1 procedersi al sequestro conservativo dei beni immobili del resistente o, in via provvisoria, disporre l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il resistente , sebbene regolarmente citato in giudizio, non si costituiva e, pertanto, CP_1 all'udienza del 26.09.2025 veniva dichiarato contumace;
inoltre, alla medesima udienza, venivano rigettati i mezzi istruttori articolati dalla ricorrente e la causa rinviata per la decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente, si evidenzia come la presente controversia venga decisa facendo applicazione del principio c.d. della ragione più liquida.
Infatti, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Cass. civ. Sez. V Ord., 09/01/2019, n. 363; Cass. civ. Sez. V
Sent., 11/05/2018, n. 11458). Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n.
24883/2008).
La pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo è conseguente all'applicazione del principio giurisprudenziale, per cui, non può dirsi legittimato a richiedere il mantenimento del minore il genitore nel caso in cui sia stato disposto il collocamento del minore in affidamento etero familiare presso terzi (cfr. Cassazione civile sez. I, 09/08/2021, n.22536).
Sul punto si richiama il ragionamento espresso dalla Suprema Corte nella sopra richiamata pronuncia e qui interamente condiviso: “La tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli (cfr. Cass. n. 21178 del 2018), sussistendo l'obbligo dei genitori di mantenere la prole per il solo fatto di averla generata, anche a prescindere da ogni statuizione del giudice al riguardo (cfr. Cass. n. 15481 del 2003). E' anche vero, peraltro, che l'obbligo di mantenimento del figlio minore che grava su ciascun genitore (artt. 316 bis e 337 ter c.c.), separato
o divorziato, si configura in termini di rimborso della quota dovuta da uno dei genitori a favore dell'altro genitore che ha provveduto per intero al mantenimento del figlio. Pertanto, nel caso (e per il periodo) in cui il figlio sia stato collocato in affidamento etero-familiare presso i servizi sociali di un comune, non rientra tra i poteri del giudice pronunciare, d'ufficio, la condanna dei genitori a corrispondere somme a titolo di mantenimento (a copertura delle spese anticipate per
l'accoglienza, l'accudimento e l'educazione in ambiente comunitario) a favore di terzi, cioè - nella specie - dei servizi sociali del Comune di Cervarese S. Croce, il quale non ha proposto una domanda in tal senso, non avendo nemmeno partecipato al giudizio. Ne' sarebbe utile richiamare, in senso contrario, il R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 25, (sostituito dalla L. 25 luglio 1956, n.
888), istitutivo del Tribunale per i minorenni, il cui comma 3, dispone che "Le spese di affidamento
o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori", in mancanza dei quali "sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela". Sulla base di tale disposizione, l'ente pubblico può far valere, nell'ambito di un apposito procedimento, la pretesa di rimborso nei confronti dei genitori, nella misura corrispondente ai costi effettivamente sostenuti per l'affidamento del figlio ai servizi sociali. Ciò, tuttavia, non autorizza la condanna dei genitori ad adempiere all'obbligo di mantenimento in favore direttamente dell'ente pubblico nel giudizio, al quale l'ente sia rimasto estraneo, avente ad oggetto la definizione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi successivamente al divorzio o alla separazione, in misura indifferente a quei costi e senza una domanda dell'ente che ne avrebbe interesse.”
Nel caso in esame deve considerarsi il provvedimento del TDM di Catanzaro del 2.02.2024 che, adottanto provvedimenti ex art. 333 c.c. a carico di entrambi i genitori, ha disposto l'affidamento al
Servizio Sociale di Catanzaro (“L'affidamento del minore al Servizio Sociale del Comune di
Catanzaro per la durata di anni due dal deposito della presente sentenza con facoltà del responsabile della struttura di adottare ogni decisione, compresa la salute e la scuola, sul minore”) ed il collocamento dello stesso presso la struttura ospitante con potestà da parte del responsabile della struttura di assumere, con la sola consultazione non vincolante dei Servizi e dei genitori, ogni decisione inerente al minore (“La collocazione del minore presso l'attuale struttura Persona_3 ospitante, con divieto di distoglimento, senza l'autorizzazione della Autorità Giudiziaria, con facoltà per la madre di permanere in Comunità unitamente al figlio e con facoltà per il soggetto collocatario ( da individuarsi nel Responsabile della attuale struttura) di assumere, con la sola consultazione non vincolante dei Servizi e dei genitori , ogni decisione inerente al minore (anche relativa alla salute ed alla scuola”).
Ne consegue che alcuna legittimazione può riconoscersi alla ricorrente nel richiedere a carico del la corresponsione in proprio favore di un contributo al mantenimento del figlio minore, CP_1 in considerazione dell'affidamento a terzi del piccolo , con potestà da parte del responsabile Per_1 della struttura di assumere ogni decisione inerente al minore. Invero, se il contributo al mantenimento è correlato alla compartecipazione agli oneri sostenuti dal genitore collocatario per la crescita ed il mantenimento del minore, va da sé che nel caso di affidamento ai SST e collocamento in struttura del minore e rimessione di ogni decisione sulla cura del medesimo al responsabile della struttura, alcuna legittimazione a richiedere all'altro genitore il mantenimento del figlio può riconoscersi al genitore non collocatario.
Da qui l'inammissibilità della richiesta della ricorrente . Parte_1
3.Nulla sulle spese, attesa la pronuncia sul difetto preliminare di legittimazione ad agire della ricorrente e la contumacia del resistente.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso di;
Parte_1
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 5/11/2025
Il Giudice est.
dott. Mariano Carella
Il Presidente
dott. Piero Viola