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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 31/10/2025, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7984/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 7984/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SOLETO MAURIZIO
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1
e
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
- parte appellata contumace -
Per la riforma della sentenza n. 643/2018 emessa dal giudice di pace di Velletri nella causa RG n. 3872/2016, pubblicata in data 25.5.2018.
CONCLUSIONI: Come da note depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.10.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
pagina 1 di 6 avverso la sentenza n. 643/2018 emessa dal Giudice di Pace di Velletri chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale di Velletri, contrariis reiectis, accogliere il presente appello, e , per l'effetto, in totale riforma della impugnata sentenza di 1^ grado n. 643/18 Giudice Pace Velletri , voglia dichiarare : A) la Nullita' e/o inesistenza e/o infondatezza per vizio di motivazione della sentenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132, n. 4 cpc, 161 cpc, 118 disp. Att. Cpc e 111 costituzione;
B)
Accertare e Dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza delle
Ordinanze Ingiunzioni impugnate per tutte le motivazioni indicate nel ricorso introduttivo di 1^ grado e nel presente atto di appello, e, per l'effetto, Annullare le seguenti Ordinanze- ingiunzioni, tutte emesse dalla Prefettura di in data 7.7.2016: 1) Prot. n. M IT PR CP_1
RMUTG 00985825 7.7.2016 area III ter;
2) Prot. n. M IT PR RMUTG 00985826 7.7.2016 area III ter;
3) Prot. n. M IT PR RMUTG 00985827 7.7.2016 area III ter;
4) Prot. n. M IT
PR 00985828 7.7.2016 area III ter. Tali provvedimenti sono conseguenza del C.F._2 ricorso ai sensi dell'art. 203 Cds presentato presso la Polizia Municipale di in CP_2 data 1.3.2016 , relativamente ed avverso i seguenti Verbali di Accertamento di Violazione al Codice della Strada nn. 1- 33055/D del 16/11/2015 notificato a mezzo posta in data
17/01/2016 (doc. 1). 2- 33099/D del 20/11/2015 notificato a mezzo posta in data
17/01/2016 (doc. 2). 3- 33159/D del 25/11/2015 notificato a mezzo posta in data
17/01/2016 (doc. 3). 4- 33140/D del 30/11/2015 notificato a mezzo posta in data
21/01/2016 (doc. 4) siccome nulle , inesistenti e prive di effetto giuridico, ovvero, quanto meno , infondate in fatto ed in diritto;
3) In via subordinata e nel merito Annullare gli atti impugnati per infondatezza nel merito, giusta quanto dedotto e provato, ovvero , in estremo subordine ed ultima analisi , ridurne l'importo ai minimi di legge;
4) Condannare la
al pagamento delle spese di giudizio di 1^ e 2^ grado, da distrarre in Controparte_1 favore del sottoscritto Avvocato, antistatario ex articolo 93 C.P.C. , come da nota spese che si deposita”.
L'appellante censurava la sentenza di primo grado proponendo un motivo di appello:
Nullità e/o inesistenza e/o infondatezza per vizio di motivazione della sentenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132, n. 4 cpc, 161 cpc, 118 disp. Att. Cpc e 111 costituzione. L'appellante nell'atto di impugnazione reiterava poi i motivi di opposizione già formulati in primo grado, nonché articolava domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
tale istanza è stata, tuttavia, rigettata, dal Giudice in difetto dei presupposti per l'accoglimento.
pagina 2 di 6 Alla prima udienza veniva dichiarata la contumacia della e la causa Controparte_1 veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.7.2024, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per essere rimessa in istruttoria con ordinanza del 28.1.2025 al fine della integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_2 costituitosi nel giudizio di prime cure davanti al giudice di pace di Velletri.
All'udienza del 27.10.2025, dichiarata la contumacia del la Controparte_2 causa è stata trattenuta in decisione senza concessione di termini, attesa l'espressa rinuncia di parte appellante ai termini ex art. 190 c.p.c..
***
Orbene, quanto al motivo d'appello proposto (vizio di motivazione della sentenza), lo stesso è infondato per i motivi che seguono.
Si ricorda che la legge n. 69/2009 ha modificato la lett. d) dell'art. 132 c.p.c., eliminando il riferimento allo svolgimento del processo, che può ora essere omesso, con la conseguenza che il contenuto della sentenza risulta ridotto all'epigrafe; in particolare, con riguardo alla parte motiva, è sufficiente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto. La modifica legislativa deve inoltre essere raccordata con l'art. 118 disp. att., secondo cui la motivazione della sentenza consta nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. In particolare, il giudice del merito non deve dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né deve confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi e circostanze su cui intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. n. 19756/2014).
Nel caso di specie il Giudice di Pace, seppur in modo estremamente succinto e a prescindere dalla correttezza delle sue conclusioni, ha motivato il rigetto dell'opposizione ritenendo che “la sanzione sia scaturita dall'accertamento in atti depositato che, tuttavia, appare privo di reali censure nel fatto” e che “per il resto l'atto impugnato appare formalmente irreprensibile”, con ciò evidentemente disattendendo le doglianze della
Pt_1
Nel merito, tutte le doglianze proposte con il ricorso depositato nel giudizio di prime cure dall'odierno appellante sono infondate per i motivi che seguono.
pagina 3 di 6 In relazione alle doglianze proposte in via pregiudiziale e/o preliminare nel rito si osserva quanto segue, mantenendo, per comodità espositiva, l'ordine dei motivi di opposizione stabilito da parte appellante:
(i) quanto alla asserita nullità della notifica dei verbali di accertamento, gli stessi sono stati tutti regolarmente notificati come risulta dal fascicolo di prime cure (cfr. i docc.
2, 6, 9 e 14 prodotti dal nel giudizio di primo grado, da cui risulta che la CP_2 notifica dei verbale 3305/D, 33099/D, 33159/D e 33140/D si sono tutte perfezionate per compiuta giacenza con immissione in cassetta del relativo CAD);
(ii) l'erronea indicazione nei verbali di accertamento dell'autorità competente, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, non determina di per sé invalidità dell'atto ma, può, al più, dar luogo ad errore scusabile, impedendo la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni mancanti o sbagliate non consentano l'adeguata identificazione dell'Autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/01/2020, n.1740). Nella specie, peraltro, l'appellante ha proposto ricorso innanzi all'ufficio competente con conseguente irrilevanza della erronea indicazione;
(iii) quanto alla asserita carenza di motivazione delle ordinanze ingiunzione impugnate, si ricorda che, come da orientamento giurisprudenziale consolidato, l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (cfr. Cass. n. 16316/2020). Nel caso di specie, la motivazione dell'ordinanza impugnata appare del tutto adeguata, poiché contiene l'elencazione delle diverse fasi del procedimento sanzionatorio, la descrizione del fatto illecito, da completare col richiamo ai relativi verbali di accertamento, nonché la spiegazione, seppur succinta, delle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a disattendere le osservazioni dedotte negli scritti difensivi di parte ricorrente;
(iv) dall'esame delle ordinanze ingiunzione impugnate, emerge poi il rispetto dei termini perentori ex artt. 203 e 204 C.d.S. (si ricorda, infatti, che detti termini si cumulano tra loro ai fini della tempestiva adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Dunque, al pagina 4 di 6 termine di centoventi giorni, entro il quale il Prefetto deve emettere l'ordinanza, si cumulano, in caso di ricorso presentato direttamente al Prefetto, il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 203 co.
1-bis cds per la richiesta d'istruttoria all'ufficio accertatore e quello di sessanta giorni fissato dall'art. 203 co. 2 cds per la risposta di quest'ultimo al Prefetto. Sicché, in tal caso, il termine complessivo per l'adozione del provvedimento prefettizio è di duecentodieci giorni, decorrente dalla ricezione del ricorso, mentre è di centoottanta giorni nell'ipotesi in cui il ricorso sia stato presentato all'ufficio accertatore - cfr. al riguardo Cass., sez. I, 18.8.2004, n. 16073;
Cass., sez. II, 21.1.2008, n. 1243; Cass., sez. II, 29.2.2008, n. 5589).
(v) da ultimo, le ordinanze ingiunzioni impugnate sono state validamente emesse dal
Vice Prefetto, in quanto secondo la Suprema Corte la previsione normativa di una triade di distinte figure professionali della carriera prefettizia (Prefetto, Vice Prefetto
Vicario, Vice Prefetto Aggiunto) ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di atti singoli, rientranti nelle attribuzioni del soggetto delegante, al funzionario delegato, mentre risulta completamente irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/06/2019, n.15927).
Quanto ai motivi di opposizione proposti “in via subordinata e nel merito” (omessa apposizione di avviso sul parabrezza, infondatezza dell'addebito, deroga normativa per la sosta portatori di invalidità), gli stessi sono parimenti infondati.
L'appellante non ha provato che non sia stato lasciato sul parabrezza dell'autoveicolo il preavviso, il quale in ogni caso non è atto idoneo a fissare le ragioni della sanzione, che sono determinate soltanto dal verbale notificato dall'amministrazione procedente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 25/01/2012, n.1067). Dai verbali di accertamento risulta invero la mancata esposizione del c.d. “contrassegno invalidi”; sul punto si osserva che il diritto a sostare in deroga ai divieti presuppone la esposizione (non la mera titolarità) del contrassegno stesso, essendo proprio il contrassegno - il quale ha carattere personale e non è vincolato ad uno specifico veicolo - che denota la destinazione del veicolo al servizio del disabile, per cui non assume alcun rilievo la circostanza. Del resto, sfornita di prova, che il veicolo venisse utilizzato dal cognato della proprietaria, tale , titolare per Persona_1
l'appunto di un “contrassegno invalidi” (cfr. Cassazione civile sez. I, 04/05/2004, n.8425).
Ne deriva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Attesa la contumacia del nonché della convenuta, non può pronunciarsi CP_2 CP_1
pagina 5 di 6 condanna alle spese in suo favore: “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91
c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e
l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (cfr. Cass. Civ. n. 12897/19 del
15.05.2019).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
Visti gli artt. 2 e 7 D.lgs. 150/2011, 437 e 438-430 c.p.c.,
1) rigetta il ricorso in appello promosso da Parte_1
2) conferma la sentenza nr. n. 643/2018 emessa dal giudice di pace di Velletri nella causa RG n. 3872/2016, pubblicata in data 25.5.2018;
3) nulla sulle spese.
Velletri, 30 ottobre 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 7984/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SOLETO MAURIZIO
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1
e
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
- parte appellata contumace -
Per la riforma della sentenza n. 643/2018 emessa dal giudice di pace di Velletri nella causa RG n. 3872/2016, pubblicata in data 25.5.2018.
CONCLUSIONI: Come da note depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.10.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
pagina 1 di 6 avverso la sentenza n. 643/2018 emessa dal Giudice di Pace di Velletri chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale di Velletri, contrariis reiectis, accogliere il presente appello, e , per l'effetto, in totale riforma della impugnata sentenza di 1^ grado n. 643/18 Giudice Pace Velletri , voglia dichiarare : A) la Nullita' e/o inesistenza e/o infondatezza per vizio di motivazione della sentenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132, n. 4 cpc, 161 cpc, 118 disp. Att. Cpc e 111 costituzione;
B)
Accertare e Dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza delle
Ordinanze Ingiunzioni impugnate per tutte le motivazioni indicate nel ricorso introduttivo di 1^ grado e nel presente atto di appello, e, per l'effetto, Annullare le seguenti Ordinanze- ingiunzioni, tutte emesse dalla Prefettura di in data 7.7.2016: 1) Prot. n. M IT PR CP_1
RMUTG 00985825 7.7.2016 area III ter;
2) Prot. n. M IT PR RMUTG 00985826 7.7.2016 area III ter;
3) Prot. n. M IT PR RMUTG 00985827 7.7.2016 area III ter;
4) Prot. n. M IT
PR 00985828 7.7.2016 area III ter. Tali provvedimenti sono conseguenza del C.F._2 ricorso ai sensi dell'art. 203 Cds presentato presso la Polizia Municipale di in CP_2 data 1.3.2016 , relativamente ed avverso i seguenti Verbali di Accertamento di Violazione al Codice della Strada nn. 1- 33055/D del 16/11/2015 notificato a mezzo posta in data
17/01/2016 (doc. 1). 2- 33099/D del 20/11/2015 notificato a mezzo posta in data
17/01/2016 (doc. 2). 3- 33159/D del 25/11/2015 notificato a mezzo posta in data
17/01/2016 (doc. 3). 4- 33140/D del 30/11/2015 notificato a mezzo posta in data
21/01/2016 (doc. 4) siccome nulle , inesistenti e prive di effetto giuridico, ovvero, quanto meno , infondate in fatto ed in diritto;
3) In via subordinata e nel merito Annullare gli atti impugnati per infondatezza nel merito, giusta quanto dedotto e provato, ovvero , in estremo subordine ed ultima analisi , ridurne l'importo ai minimi di legge;
4) Condannare la
al pagamento delle spese di giudizio di 1^ e 2^ grado, da distrarre in Controparte_1 favore del sottoscritto Avvocato, antistatario ex articolo 93 C.P.C. , come da nota spese che si deposita”.
L'appellante censurava la sentenza di primo grado proponendo un motivo di appello:
Nullità e/o inesistenza e/o infondatezza per vizio di motivazione della sentenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132, n. 4 cpc, 161 cpc, 118 disp. Att. Cpc e 111 costituzione. L'appellante nell'atto di impugnazione reiterava poi i motivi di opposizione già formulati in primo grado, nonché articolava domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
tale istanza è stata, tuttavia, rigettata, dal Giudice in difetto dei presupposti per l'accoglimento.
pagina 2 di 6 Alla prima udienza veniva dichiarata la contumacia della e la causa Controparte_1 veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.7.2024, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per essere rimessa in istruttoria con ordinanza del 28.1.2025 al fine della integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_2 costituitosi nel giudizio di prime cure davanti al giudice di pace di Velletri.
All'udienza del 27.10.2025, dichiarata la contumacia del la Controparte_2 causa è stata trattenuta in decisione senza concessione di termini, attesa l'espressa rinuncia di parte appellante ai termini ex art. 190 c.p.c..
***
Orbene, quanto al motivo d'appello proposto (vizio di motivazione della sentenza), lo stesso è infondato per i motivi che seguono.
Si ricorda che la legge n. 69/2009 ha modificato la lett. d) dell'art. 132 c.p.c., eliminando il riferimento allo svolgimento del processo, che può ora essere omesso, con la conseguenza che il contenuto della sentenza risulta ridotto all'epigrafe; in particolare, con riguardo alla parte motiva, è sufficiente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto. La modifica legislativa deve inoltre essere raccordata con l'art. 118 disp. att., secondo cui la motivazione della sentenza consta nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. In particolare, il giudice del merito non deve dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né deve confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi e circostanze su cui intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. n. 19756/2014).
Nel caso di specie il Giudice di Pace, seppur in modo estremamente succinto e a prescindere dalla correttezza delle sue conclusioni, ha motivato il rigetto dell'opposizione ritenendo che “la sanzione sia scaturita dall'accertamento in atti depositato che, tuttavia, appare privo di reali censure nel fatto” e che “per il resto l'atto impugnato appare formalmente irreprensibile”, con ciò evidentemente disattendendo le doglianze della
Pt_1
Nel merito, tutte le doglianze proposte con il ricorso depositato nel giudizio di prime cure dall'odierno appellante sono infondate per i motivi che seguono.
pagina 3 di 6 In relazione alle doglianze proposte in via pregiudiziale e/o preliminare nel rito si osserva quanto segue, mantenendo, per comodità espositiva, l'ordine dei motivi di opposizione stabilito da parte appellante:
(i) quanto alla asserita nullità della notifica dei verbali di accertamento, gli stessi sono stati tutti regolarmente notificati come risulta dal fascicolo di prime cure (cfr. i docc.
2, 6, 9 e 14 prodotti dal nel giudizio di primo grado, da cui risulta che la CP_2 notifica dei verbale 3305/D, 33099/D, 33159/D e 33140/D si sono tutte perfezionate per compiuta giacenza con immissione in cassetta del relativo CAD);
(ii) l'erronea indicazione nei verbali di accertamento dell'autorità competente, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, non determina di per sé invalidità dell'atto ma, può, al più, dar luogo ad errore scusabile, impedendo la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni mancanti o sbagliate non consentano l'adeguata identificazione dell'Autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/01/2020, n.1740). Nella specie, peraltro, l'appellante ha proposto ricorso innanzi all'ufficio competente con conseguente irrilevanza della erronea indicazione;
(iii) quanto alla asserita carenza di motivazione delle ordinanze ingiunzione impugnate, si ricorda che, come da orientamento giurisprudenziale consolidato, l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (cfr. Cass. n. 16316/2020). Nel caso di specie, la motivazione dell'ordinanza impugnata appare del tutto adeguata, poiché contiene l'elencazione delle diverse fasi del procedimento sanzionatorio, la descrizione del fatto illecito, da completare col richiamo ai relativi verbali di accertamento, nonché la spiegazione, seppur succinta, delle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a disattendere le osservazioni dedotte negli scritti difensivi di parte ricorrente;
(iv) dall'esame delle ordinanze ingiunzione impugnate, emerge poi il rispetto dei termini perentori ex artt. 203 e 204 C.d.S. (si ricorda, infatti, che detti termini si cumulano tra loro ai fini della tempestiva adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Dunque, al pagina 4 di 6 termine di centoventi giorni, entro il quale il Prefetto deve emettere l'ordinanza, si cumulano, in caso di ricorso presentato direttamente al Prefetto, il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 203 co.
1-bis cds per la richiesta d'istruttoria all'ufficio accertatore e quello di sessanta giorni fissato dall'art. 203 co. 2 cds per la risposta di quest'ultimo al Prefetto. Sicché, in tal caso, il termine complessivo per l'adozione del provvedimento prefettizio è di duecentodieci giorni, decorrente dalla ricezione del ricorso, mentre è di centoottanta giorni nell'ipotesi in cui il ricorso sia stato presentato all'ufficio accertatore - cfr. al riguardo Cass., sez. I, 18.8.2004, n. 16073;
Cass., sez. II, 21.1.2008, n. 1243; Cass., sez. II, 29.2.2008, n. 5589).
(v) da ultimo, le ordinanze ingiunzioni impugnate sono state validamente emesse dal
Vice Prefetto, in quanto secondo la Suprema Corte la previsione normativa di una triade di distinte figure professionali della carriera prefettizia (Prefetto, Vice Prefetto
Vicario, Vice Prefetto Aggiunto) ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di atti singoli, rientranti nelle attribuzioni del soggetto delegante, al funzionario delegato, mentre risulta completamente irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/06/2019, n.15927).
Quanto ai motivi di opposizione proposti “in via subordinata e nel merito” (omessa apposizione di avviso sul parabrezza, infondatezza dell'addebito, deroga normativa per la sosta portatori di invalidità), gli stessi sono parimenti infondati.
L'appellante non ha provato che non sia stato lasciato sul parabrezza dell'autoveicolo il preavviso, il quale in ogni caso non è atto idoneo a fissare le ragioni della sanzione, che sono determinate soltanto dal verbale notificato dall'amministrazione procedente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 25/01/2012, n.1067). Dai verbali di accertamento risulta invero la mancata esposizione del c.d. “contrassegno invalidi”; sul punto si osserva che il diritto a sostare in deroga ai divieti presuppone la esposizione (non la mera titolarità) del contrassegno stesso, essendo proprio il contrassegno - il quale ha carattere personale e non è vincolato ad uno specifico veicolo - che denota la destinazione del veicolo al servizio del disabile, per cui non assume alcun rilievo la circostanza. Del resto, sfornita di prova, che il veicolo venisse utilizzato dal cognato della proprietaria, tale , titolare per Persona_1
l'appunto di un “contrassegno invalidi” (cfr. Cassazione civile sez. I, 04/05/2004, n.8425).
Ne deriva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Attesa la contumacia del nonché della convenuta, non può pronunciarsi CP_2 CP_1
pagina 5 di 6 condanna alle spese in suo favore: “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91
c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e
l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (cfr. Cass. Civ. n. 12897/19 del
15.05.2019).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
Visti gli artt. 2 e 7 D.lgs. 150/2011, 437 e 438-430 c.p.c.,
1) rigetta il ricorso in appello promosso da Parte_1
2) conferma la sentenza nr. n. 643/2018 emessa dal giudice di pace di Velletri nella causa RG n. 3872/2016, pubblicata in data 25.5.2018;
3) nulla sulle spese.
Velletri, 30 ottobre 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
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