Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 7332 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale procuratore , con il proc. dom. avv.to Alessandro Ciotola, Parte_2
delega in atti
-appellante- contro
(p.i. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, con il proc. dom. avv.to Maria Napoliello, delega in atti
-appellato-
e
(c.f. ) Controparte_2 C.F._1
e
(c.f. Controparte_3
, in persona del Prefetto pro tempore P.IVA_3
-appellati contumaci- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024 pagina 1 di 6
DECISIONE
L ha appellato la sentenza n. 569/2017 con cui il Giudice di Pace Parte_1
di aveva dichiarato la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione CP_3
ipotecaria nella parte afferente alle seguenti cartelle esattoriali:
n.100200600662250823000; n. 10020070058668682000; n. 1002008002426877300; n.
100200800270009647000; n. 10020120021544815000; n. 10020120021544916000; n.
10020130028507561000.
L'attrice deduceva vari profili di erroneità della sentenza gravata lamentando in particolare la violazione ed errata applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. in relazione al disconoscimento di conformità agli originali delle copie prodotte per avere il giudice di prime cure ritenuto non provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento in oggetto perché i relativi avvisi erano stati prodotti in copia e vi era stato il disconoscimento dell'opponente.
Quest'ultima, infatti, non solo aveva operato un disconoscimento della conformità delle copie agli originali assolutamente generico, ma aveva altresì tardivamente disconosciuto la sottoscrizione apposta ai suddetti avvisi limitatamente alle cartelle n.
10020070058668682000 e n. 100200800270009647000.
Concludeva quindi a che, in totale riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata l'opposizione proposta da avverso la comunicazione preventiva di Controparte_2
iscrizione ipotecaria n. 10076201400003310000.
Gli appellati e , pur regolarmente citati, non si Controparte_2 Controparte_3
costituivano e vanno perciò dichiarati contumaci.
Il ribadiva invece la correttezza del proprio operato, Controparte_1
cioè la regolare notifica dei verbali di violazioni del Codice della Strada, ed instava per l'accoglimento dell'appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024, veniva discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note pagina 2 di 6 all'udienza del 19.3.2025 alla quale il Tribunale riservava, ex art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'appello è fondato e va accolto.
Giova premettere che l'azione promossa da era diretta ad ottenere Controparte_2
l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2014/136756 (numero atto
10076201400003310000) nella parte in cui richiamava cartelle esattoriali, mai notificate e relative ad omessi pagamenti di sanzioni amministrative elevate dal
[...]
e dalla tra il 2002 ed il 2010, i cui crediti Controparte_1 Controparte_3
erano già prescritti alla data del 4.2.2015.
All'atto della propria costituzione in giudizio, l'ente impositore aveva prodotto copia degli avvisi di ricevimento delle cartelle esattoriali in contestazione e alla prima udienza parte opponente aveva dichiarato di impugnare gli avvisi perché prodotti in copia e, quindi, impugnati e disconosciuti ai sensi dell'art. 2719 e 2712 c.c. (cfr. verb. ud.
12.10.2015).
Il Giudice di pace ha accolto l'opposizione rilevando che l'ente pur CP_4
avendo prodotto la copia degli estratti di ruolo e delle relate non ha esibito gli originali delle relate di notifica, così come era stato espressamente richiesto da parte ricorrente nel libello introduttivo e nei verbali di causa. Ha poi aggiunto che soltanto l'avviso di ricevimento prodotto in originale è documento idoneo a comprovare l'avvenuta notifica quando il contribuente abbia espressamente contestato la conformità del documento prodotto in fotocopia
e la eventuale sottoscrizione apposta.
Ebbene, se è corretto affermare che l'efficacia probatoria della copia fotografica – alla quale è equiparata quella fotostatica – è subordinata, alternativamente, all'attestazione di conformità all'originale da parte del pubblico ufficiale competente o all'assenza di espresso disconoscimento della parte contro cui essa è prodotta, va però rilevato che il disconoscimento per essere valido deve essere specifico, motivato e introdotto nella prima udienza o alla prima risposta successiva alla produzione della copia.
Invero, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in pagina 3 di 6 copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione n. 27633/2018).
Non solo, ma il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.c., comma 1, n. 2), giacchè mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ciò con la conseguenza che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa
(Cassazione n. 23046/2016).
Nel caso di specie, quindi, il disconoscimento effettuato dall'opponente all'udienza del
12.10.2015 era evidentemente inefficace in quanto privo di ogni specificità e contenuto, mentre quello relativo alla sottoscrizioni apposte agli avvisi di ricevimento delle cartelle n. 10020070058668682000 e n. 100200800270009647000 era oltremodo tardivo in quanto effettuato all'udienza del 5.4.2016 (nel silenzio della norma sulle modalità e sui termini entro cui i diversi disconoscimenti devono avvenire ed in assenza della previsione di un distinto regime processuale, deve ritenersi applicabile ad entrambi la disciplina dettata dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata, anche nella normativa anteriore alle modifiche apportate all'art. 345 c.p.c. dalla legge del 1990, si deve avere per riconosciuta – sia nella sua conformità all'originale, sia nella scrittura e nella sottoscrizione – se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, cfr. Cassazione n. 1525/2004).
In definitiva, quindi, deve ritenersi fornita la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle pagina 4 di 6 esattoriali in contestazione, nonché della tempestività della medesima, con conseguente rigetto dell'opposizione.
Come si rileva, infatti, dalle rispettive date di notifica (cfr. riepilogo di cui foglio 6 della comparsa di risposta dell'ente della riscossione nel giudizio di primo grado) non
è ravvisabile la prescrizione dedotta dall'opponente la quale, sul presupposto della omessa notifica delle cartelle, ancorava il relativo termine (quinquennale o decennale) alla data di notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria risalente al 4.2.2015.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo per entrambi i gradi del giudizio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n. 569/2017 emessa dal Giudice di
Pace di e, per l'effetto, in totale riforma della stessa, CP_3
rigetta l'opposizione proposta da avverso il preavviso di iscrizione Controparte_2
ipotecaria n. 2014/136756 (numero atto 10076201400003310000); condanna alla refusione in favore di parte appellante delle spese di Controparte_2
lite che si liquidano in € 1.104,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15% ed accessori di legge, quanto al giudizio di primo grado ed in € 2.738,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, quanto al giudizio di secondo grado;
condanna alla refusione in favore del Controparte_2 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 1.104,00 per compensi professionali,
[...]
oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, quanto al giudizio di primo grado ed in € 2.738,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, quanto al giudizio di secondo grado;
condanna alla refusione in favore della delle Controparte_2 Controparte_3
spese di lite relative al primo grado di giudizio che si liquidano in € 1.104,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
pagina 5 di 6 Così deciso in Salerno, lì 8.4.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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