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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 801 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.06.1975,
e
, C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
16.11.1984,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Chiara Parolin e Giulio Farronato
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
le Parti depositano le seguenti note scritte chiedendo:
che il Tribunale di Vicenza Voglia:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Parte_1 Parte_2
Comune di competenza di procedere all'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'emanando provvedimento di omologa e ad ogni altro incombente e per il restante voglia pronunciare provvedimento con le
medesime condizioni della separazione consensuale e pertanto
accogliere le seguenti
CONDIZIONI
2) Assegnare la casa coniugale sita in G. Marconi 29 a Breganze alla sig.ra che vi continuerà ad abitare con i figli, mentre il sig. si Parte_2 Pt_1
trasferirà altrove, entro 30 giorni dall'udienza presidenziale portando con sé i propri effetti personali.
3) Disporre l'affido condiviso di entrambe le figlie minori con collocamento prevalente presso la madre.
4) Entrambi i genitori conservano i loro diritti ed obblighi in relazione
2 all'educazione, all'istruzione ed al mantenimento dei figli.
5) Il padre potrà tenere con sé le figlie un fine settimana alternato dalle 19.00
del venerdì per cena sino alle 19 della domenica, quando le figlie rientreranno per la cena con la madre, salvo diverso accordo tra i genitori, che dovrà
avvenire per iscritto almeno il giorno precedente. Nei weekend di sua spettanza, qualora il sig. ia impossibilitato a tenere le figlie con sé si Pt_1
accorderà con la sig.ra in merito alla possibilità che questa si occupi Parte_2
di accudire le figlie. Tali richieste non pregiudicheranno i seguenti weekend di spettanza della sig.ra Parte_2
Il padre potrà tenere con sé le figlie un giorno infrasettimanale tendenzialmente il mercoledì all'uscita da scuola e provvederà ad accompagnarli a scuola il giorno seguente. Il padre potrà tenere con sé i figli metà delle vacanze natalizie, un anno compreso il Natale ed un anno compreso il Capodanno;
metà delle vacanze pasquali, un anno compresa la
Pasqua e un anno compreso il Lunedì dell'Angelo; due settimane anche non consecutive durante l'estate con l'onere del padre di comunicare entro il giorno
30/5 di ogni anno il periodo prescelto.
6) Il sig. erserà tramite bonifico bancario alla sig.ra entro il Pt_1 Parte_2
giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 680,00 (euro 340,00 per ciascuna figlia) a titolo di concorso al mantenimento ordinario delle figlie minori,
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
7) I genitori contribuiranno alle spese straordinarie sostenute in favore dei figli,
3 individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza nella misura del 50% ciascuno. Dalle predette spese sono escluse le quote dell'attività di pattinaggio frequentato dalle figlie che rimarranno interamente a carico della sig.ra Parte_2
8) Quale elemento funzionale, indispensabile e parte integrante ai fini della composizione della crisi coniugale, i coniugi danno atto che:
A. Il sig. a titolo di restituzione della capitale investito dalla sig.ra Pt_1
nella costruzione della casa coniugale restituirà la somma di euro Parte_2
50.000 (cinquanta/00) in dieci tranche da euro 5.000 (cinquemila/00) ciascuna entro il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31.12.2024 e con termine
31.12.2033;
B. La sig.ra si impegna a lasciare la casa coniugale al pagamento Parte_2
dell'ultima tranche quando le figlie saranno maggiorenni e autosufficienti;
C. Le parti dichiarano di essere al momento economicamente autosufficienti e pertanto non sono previsti attualmente assegni di mantenimento in favore dei coniugi;
9) Ogni altro rapporto economico intercorrente fra gli odierni ricorrenti è già
stato definito dagli stessi con reciproca soddisfazione e, pertanto, gli stessi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
4 Con ricorso congiunto depositato in data 05/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in RA IC (VI) in data 23/10/2011.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n.
140/2024 pubblicata in data 24.05.2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 14.01.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c.) dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 140/2024 del
24.05.2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
5 -risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%. Dalle predette spese sono escluse le quote dell'attività di pattinaggio frequentato dalle figlie che rimarranno interamente a carico della sig.ra
Parte_2
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Breganze (VI), in Via G. Marconi 29 in favore di quale Parte_2
genitore convivente con le figlie minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, a parte quanto pattuito ed avendo già
6 regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in RA IC (VI) il Parte_1 Parte_2
23.10.2011 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RA IC (VI) al n. 13,
parte II, serie A, anno 2011;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
7 Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 801 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.06.1975,
e
, C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
16.11.1984,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Chiara Parolin e Giulio Farronato
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
le Parti depositano le seguenti note scritte chiedendo:
che il Tribunale di Vicenza Voglia:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Parte_1 Parte_2
Comune di competenza di procedere all'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'emanando provvedimento di omologa e ad ogni altro incombente e per il restante voglia pronunciare provvedimento con le
medesime condizioni della separazione consensuale e pertanto
accogliere le seguenti
CONDIZIONI
2) Assegnare la casa coniugale sita in G. Marconi 29 a Breganze alla sig.ra che vi continuerà ad abitare con i figli, mentre il sig. si Parte_2 Pt_1
trasferirà altrove, entro 30 giorni dall'udienza presidenziale portando con sé i propri effetti personali.
3) Disporre l'affido condiviso di entrambe le figlie minori con collocamento prevalente presso la madre.
4) Entrambi i genitori conservano i loro diritti ed obblighi in relazione
2 all'educazione, all'istruzione ed al mantenimento dei figli.
5) Il padre potrà tenere con sé le figlie un fine settimana alternato dalle 19.00
del venerdì per cena sino alle 19 della domenica, quando le figlie rientreranno per la cena con la madre, salvo diverso accordo tra i genitori, che dovrà
avvenire per iscritto almeno il giorno precedente. Nei weekend di sua spettanza, qualora il sig. ia impossibilitato a tenere le figlie con sé si Pt_1
accorderà con la sig.ra in merito alla possibilità che questa si occupi Parte_2
di accudire le figlie. Tali richieste non pregiudicheranno i seguenti weekend di spettanza della sig.ra Parte_2
Il padre potrà tenere con sé le figlie un giorno infrasettimanale tendenzialmente il mercoledì all'uscita da scuola e provvederà ad accompagnarli a scuola il giorno seguente. Il padre potrà tenere con sé i figli metà delle vacanze natalizie, un anno compreso il Natale ed un anno compreso il Capodanno;
metà delle vacanze pasquali, un anno compresa la
Pasqua e un anno compreso il Lunedì dell'Angelo; due settimane anche non consecutive durante l'estate con l'onere del padre di comunicare entro il giorno
30/5 di ogni anno il periodo prescelto.
6) Il sig. erserà tramite bonifico bancario alla sig.ra entro il Pt_1 Parte_2
giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 680,00 (euro 340,00 per ciascuna figlia) a titolo di concorso al mantenimento ordinario delle figlie minori,
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
7) I genitori contribuiranno alle spese straordinarie sostenute in favore dei figli,
3 individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza nella misura del 50% ciascuno. Dalle predette spese sono escluse le quote dell'attività di pattinaggio frequentato dalle figlie che rimarranno interamente a carico della sig.ra Parte_2
8) Quale elemento funzionale, indispensabile e parte integrante ai fini della composizione della crisi coniugale, i coniugi danno atto che:
A. Il sig. a titolo di restituzione della capitale investito dalla sig.ra Pt_1
nella costruzione della casa coniugale restituirà la somma di euro Parte_2
50.000 (cinquanta/00) in dieci tranche da euro 5.000 (cinquemila/00) ciascuna entro il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31.12.2024 e con termine
31.12.2033;
B. La sig.ra si impegna a lasciare la casa coniugale al pagamento Parte_2
dell'ultima tranche quando le figlie saranno maggiorenni e autosufficienti;
C. Le parti dichiarano di essere al momento economicamente autosufficienti e pertanto non sono previsti attualmente assegni di mantenimento in favore dei coniugi;
9) Ogni altro rapporto economico intercorrente fra gli odierni ricorrenti è già
stato definito dagli stessi con reciproca soddisfazione e, pertanto, gli stessi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
4 Con ricorso congiunto depositato in data 05/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in RA IC (VI) in data 23/10/2011.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n.
140/2024 pubblicata in data 24.05.2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 14.01.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c.) dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 140/2024 del
24.05.2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
5 -risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%. Dalle predette spese sono escluse le quote dell'attività di pattinaggio frequentato dalle figlie che rimarranno interamente a carico della sig.ra
Parte_2
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Breganze (VI), in Via G. Marconi 29 in favore di quale Parte_2
genitore convivente con le figlie minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, a parte quanto pattuito ed avendo già
6 regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in RA IC (VI) il Parte_1 Parte_2
23.10.2011 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RA IC (VI) al n. 13,
parte II, serie A, anno 2011;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
7 Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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