Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 571
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Incompetenza territoriale

    Il Giudicante ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, basandosi sull'art. 4, comma 1 del D. Lgs. n. 546/1992 e sulla giurisprudenza di legittimità. Ha ritenuto che, contestandosi il ruolo o atti presupposti emessi da un Ente Impositore diverso dall'Agente della Riscossione, la competenza si radica nel luogo in cui ha sede l'Ente che ha emesso il ruolo. Poiché la Regione Campania ha sede legale in Napoli ed è l'Ente creditore, la competenza spetta alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli. La decisione di incompetenza assorbe ogni altra questione di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 571
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 571
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo