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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 571/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3342/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250007779964000 BOLLO AUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 405/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come riportato in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti della Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione,
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 10020250007779964000, notificata il 09/04/2025, recante un debito complessivo di € 396,27 per omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2019. Il ricorrente ha eccepito preliminarmente l'inesistenza o nullità della notifica degli atti prodromici, l'intervenuta decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/73, nonché la prescrizione del credito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), depositando memorie difensive e documenti in data 03/07/2025. Nelle proprie controdeduzioni, l'Agente della Riscossione ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli. L'AdER ha rilevato, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle contestazioni riguardanti il merito della pretesa e la formazione del ruolo, di competenza dell'Ente Impositore (Regione Campania).
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, sciolta la riserva, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudicante, esaminati gli atti, ritiene di dover accogliere l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
L'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992 stabilisce che: "Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione".
Nel caso di specie, l'atto impugnato è una cartella di pagamento emessa per la riscossione della Tassa
Automobilistica (c.d. bollo auto), tributo di competenza regionale. Dall'esame della documentazione prodotta,
e specificamente dalla cartella di pagamento oggetto di ricorso, emerge inequivocabilmente che:
Il ruolo è stato formato ed emesso dalla Regione Campania, UOD Tasse automobilistiche regionali, con sede presso il Centro Direzionale Isola C5, 80143 Napoli.
Nelle avvertenze della medesima cartella di pagamento, alla sezione "Modalità di presentazione dei ricorsi", viene espressamente indicato al contribuente che "Il contribuente che intenda contestare il ruolo e/o la cartella deve presentare ricorso c/o la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli".
Sebbene il ricorrente abbia notificato il ricorso anche all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Direzione
Regionale Campania) e lo abbia incardinato presso la Corte di Salerno (territorialmente competente per il domicilio del ricorrente o per la sede provinciale dell'Agente della Riscossione che ha notificato l'atto), la giurisprudenza di legittimità e le norme procedurali chiariscono che, qualora si contesti il ruolo o atti presupposti emessi da un Ente Impositore diverso dall'Agente della Riscossione, la competenza si radica nel luogo in cui ha sede l'Ente che ha emesso il ruolo. Essendo la Regione Campania l'Ente creditore ed avendo essa sede legale in Napoli, la competenza territoriale spetta inderogabilmente alla Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Napoli, come correttamente eccepito dalla parte resistente.
Il ricorso è stato dunque erroneamente incardinato dinanzi a questa Corte, disattendendo peraltro la chiara indicazione contenuta nell'atto impugnato stesso.
La dichiarazione di incompetenza assorbe ogni altra questione di merito sollevata dalle parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'errore nella individuazione del giudice competente nonostante le indicazioni presenti in atti.
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di
Napoli. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi € 200,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3342/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250007779964000 BOLLO AUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 405/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come riportato in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti della Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione,
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 10020250007779964000, notificata il 09/04/2025, recante un debito complessivo di € 396,27 per omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2019. Il ricorrente ha eccepito preliminarmente l'inesistenza o nullità della notifica degli atti prodromici, l'intervenuta decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/73, nonché la prescrizione del credito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), depositando memorie difensive e documenti in data 03/07/2025. Nelle proprie controdeduzioni, l'Agente della Riscossione ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli. L'AdER ha rilevato, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle contestazioni riguardanti il merito della pretesa e la formazione del ruolo, di competenza dell'Ente Impositore (Regione Campania).
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, sciolta la riserva, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudicante, esaminati gli atti, ritiene di dover accogliere l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
L'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992 stabilisce che: "Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione".
Nel caso di specie, l'atto impugnato è una cartella di pagamento emessa per la riscossione della Tassa
Automobilistica (c.d. bollo auto), tributo di competenza regionale. Dall'esame della documentazione prodotta,
e specificamente dalla cartella di pagamento oggetto di ricorso, emerge inequivocabilmente che:
Il ruolo è stato formato ed emesso dalla Regione Campania, UOD Tasse automobilistiche regionali, con sede presso il Centro Direzionale Isola C5, 80143 Napoli.
Nelle avvertenze della medesima cartella di pagamento, alla sezione "Modalità di presentazione dei ricorsi", viene espressamente indicato al contribuente che "Il contribuente che intenda contestare il ruolo e/o la cartella deve presentare ricorso c/o la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli".
Sebbene il ricorrente abbia notificato il ricorso anche all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Direzione
Regionale Campania) e lo abbia incardinato presso la Corte di Salerno (territorialmente competente per il domicilio del ricorrente o per la sede provinciale dell'Agente della Riscossione che ha notificato l'atto), la giurisprudenza di legittimità e le norme procedurali chiariscono che, qualora si contesti il ruolo o atti presupposti emessi da un Ente Impositore diverso dall'Agente della Riscossione, la competenza si radica nel luogo in cui ha sede l'Ente che ha emesso il ruolo. Essendo la Regione Campania l'Ente creditore ed avendo essa sede legale in Napoli, la competenza territoriale spetta inderogabilmente alla Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Napoli, come correttamente eccepito dalla parte resistente.
Il ricorso è stato dunque erroneamente incardinato dinanzi a questa Corte, disattendendo peraltro la chiara indicazione contenuta nell'atto impugnato stesso.
La dichiarazione di incompetenza assorbe ogni altra questione di merito sollevata dalle parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'errore nella individuazione del giudice competente nonostante le indicazioni presenti in atti.
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di
Napoli. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi € 200,00, oltre accessori di legge se dovuti.