Sentenza 24 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di appalto di opere pubbliche, in virtù delle disposizioni di cui al primo e all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono nulle tutte le pattuizioni che prevedano particolari modalità o termini dilatori per la corresponsione degli interessi moratori spettanti all'appaltatore, dovendo tali interessi essere computati e corrisposti, senza la necessità di apposite domande o riserve, in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2002, n. 14974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14974 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NT SAGGIO - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE TRA S.P.A. CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO ZI NT E RA S.NC.C, IDROSUD S.P.A., CIUFFREDA & C. S.A.S., ALBINI GIORANNI S.N.C., PADULA GIUSEPPE, SALINARDI GIUDEPPE in persona dell'impresa capogruppo mandataria CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 111, presso l'avvocato PIERINI LORENZO, rappresentata e difesa dall'avvocato QUARTA RA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ENTE AUTUNOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 12429/98 proposto da:
ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE (E.A.A.P.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ATI CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO SPA ZI IN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 48/98 della Corte d'Appello di BARI, emessa il 09/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2002 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UC che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale.
Svolgimento del processo
L'TE autonomo OT ES stipulò due contratti di appalto con l'Associazione temporanea d'imprese (d'ora in avanti A.T.I.), comprendente le imprese Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a., ZI TO e AF s.n.c., Idrosud s.p.a., FR & C. s. a. s., IN OV s.n.c., LA PE e NA PE. I due contratti, in data 2 maggio 1988 ed 8 agosto 1990, seguiti dai rispettivi atti aggiuntivi, erano relativi a lavori di costruzione dell'acquedotto Basento-Camastra.
Insorta controversia tra le parti fu costituito un collegio arbitrale, che - con lodo del 21 giugno/7 luglio 1997 - condannò l'TE autonomo OT ES (d'ora in poi E.A.A.P.) a pagare, in favore della detta A.T.I. in persona dell'impresa capogruppo Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a., la somma di lire 342.880.829, con gli interessi e il maggior danno, per il ritardo nel pagamento dei lavori eseguiti.
Contro tale pronunzia l'E.A.A.P. propose impugnazione per nullità davanti alla Corte di appello di Bari, adducendo: 1) il difetto di giurisdizione e quindi il difetto di potestas iudicandi degli arbitri, trattandosi di materia riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
2) la nullità della clausola compromissoria, in quanto i lavori appaltati dall'ente erano per legge soggetti all'applicazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, avente valenza normativa e non derogabile, onde la detta nullità sussisteva perché, in ordine alla formazione del collegio arbitrale (prevista in tre membri in luogo di cinque), essa derogava al citato D.P.R.; 3) la conformità dei pagamenti eseguiti in corso d'opera alle pattuizioni contrattuali, erroneamente dichiarate nulle dal collegio arbitrale per mancanza di specifica approvazione, in realtà nella specie non richiesta, 4) l'erroneltà del lodo nella parte in cui aveva riconosciuto sulle somme dovute all'A.T.I. gli interesssi e, al tempo stesso, il danno da svalutazione.
Quest'ultima, nel costituirsi, contestò la fondatezza dell'impugnazione chiedendone il rigetto.
La Corte di appello di Bari, con sentenza depositata il 21 gennaio 1998, dichiarò la nullità del lodo e, esaminando in sede rescissoria la domanda proposta davanti agli arbitri, ne pronunciò il rigetto, considerando:
che il primo motivo d'impugnazione non era fondato perché, se realmente il contratto del 2 maggio 1988 recava una concessione di sola costruzione, era pur vero che, nella materia de qua, l'iniziale insussistenza (in base all'art. 5 della L. n. 1034 dei 1971) della potestas iudicandi degli arbitri era venuta meno con l'entrata in vigore dell'art. 31 bis L. n, 109 dell'11 febbraio 1994, introdotto con d.l. n. 101 del 3 aprile 1995, convertito in legge n. 216 del 2 giugno 1995, che aveva soppresso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie in materia di concessioni di lavori pubblici, sottoponendo dette controversie agli ordinari criteri di riparto giurisdizionale e così rendendo ammissibile l'arbitrato nelle ipotesi in cui, come nella specie, si fosse in presenza di questioni attinenti a diritti soggettivi;
che anche il secondo motivo d'impugnazione era infondato, perché la composizione del collegio arbitrale era avvenuta secondo le disposizioni liberamente stabilite tra le parti nei contratti del 2 maggio 1988 e dell'8 agosto 1990, ne' poteva condividersi la tesi propugnata dall'E.A.A.P. circa l'applicabilità nel caso in esame del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, perché questo aveva natura normativa soltanto per i contratti dello Stato, mentre per gli altri enti pubblici le disposizioni del detto capitolato generale valevano (se espressamente richiamate in contratto) come clausole pattizie;
che il terzo motivo d'impugnazione, invece, andava accolto, non essendo conforme a diritto il riconoscimento, da parte del collegio arbitrale, del carattere vessatorio e della conseguente nullità (per difetto di approvazione specifica) delle clausole contrattuali relative alla fissazione dei termini di pagamento delle rate di acconto, pagamenti da eseguire, in base a dette clausole, dalla data di accreditamento dei relativi fondi ad opera del soggetto finanziatore Agensud;
che, infatti, da un lato i contratti in questione, stipulati per atto pubblico, non potevano considerarsi predisposti da uno dei contraenti, come tali soggetti alla disciplina dell'art. 1341 cod. civ., dall'altro le menzionate clausole, per il loro contenuto, non rientravano tra quelle richiamate dal secondo comma della citata norma e, in particolare, tra quelle dirette a stabilire limitazioni di responsabilità a favore del predisponente;
che, pertanto, andava dichiarata la nullità del lodo impugnato;
che, passando all'esame della domanda oggetto del giudizio arbitrale, con essa l'A.T.I. chiedeva nei confronti dell'E.A.A.P. la dichiarazione di nullità delle clausole in questione (contenute nell'art. 10 lett. c del contratto 2 maggio 1988, nell'art. 6 dell'atto aggiuntivo 18 novembre 1989 e nell'art. 9 lett. c del contratto 8 settembre 1990) con conseguente condanna dell'ente al pagamento degli interessi sugli importi corrisposti nei tempi fissati dalle suddette clausole nonché al risarcimento dei danni;
che, alla stregua delle considerazioni già esposte, la domanda andava respinta, dovendosi negare la sussistenza della nullità delle citate clausole ex art. 1341 cod. civile;
che, ad avviso dell'istante (A.T.I.), la nullità derivava dal rilievo che le clausole medesime erano in contrasto con gli artt. 35 e 36 del capitolato generale di appalto approvato con D.P.R. n. 1063 del 1962 e con l'art. 4 della legge n. 741 del 1981, che aveva modificato i detti articoli, ma tale assunto era infondato perché (come già notato) le disposizioni del capitolato non avevano nella specie natura normativa.
Contro la sentenza della Corte territoriale l'A.T.I., in persona dell'impresa capogruppo mandataria Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a. e quindi del suo legale rappresentante p.t., ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L'E.A.A.P. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale adducendo un motivo di annullamento.
Questa Corte, con ordinanza depositata il 27 marzo 2000, rilevato che con il ricorso incidentale l'E.A.A.P. ha proposto di nuovo la questione di giurisdizione del giudice ordinario, ha rimesso gli atti al primo presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni unite, ai fini della pronunzia su detta questione. Questa Corte, pronunziando a sezioni unite con sentenza n. 1556 depositata il 6 febbraio 2002, riuniti i ricorsi, ha respinto il ricorso incidentale, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario ed ha rimesso gli atti alla prima sezione civile per il corso ulteriore.
La causa è stata quindi nuovamente chiamata all'udienza di discussione.
Motivi della decisione
Il ricorso principale e quello incidentale sono stati già riuniti dalla sentenza di questa Corte, pronunziata a sezioni unite e ricordata in narrativa, che ha anche respinto il ricorso incidentale dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Resta da esaminare, dunque, il ricorso principale.
Con il primo mezzo di cassazione l'A.T.I. ricorrente, denunziando omessa motivazione su punto decisivo della controversia e conseguente violazione degli artt. 829 e 830 cod. proc. civ. in rel. agli artt. 360 (nn. 3 e 5) dello stesso codice, sostiene che essa davanti alla Corte di appello di Bari avrebbe sollevato in via preliminare la questione d'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'ente appaltante per difetto d'indicazione specifica dei motivi, in quanto con l'atto d'impugnazione non sarebbe stata chiesta la pronuncia di nullità del lodo per i motivi enunciati dall'art. 829 cod. proc. civ. (in realtà non indicati), bensì un riesame del merito della controversia.
La Corte barese non si sarebbe pronunziata sul punto. Richiamati i principi che governano l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la ricorrente afferma che la sentenza della Corte di merito, omettendo di considerare la questione d'inammissibilità, avrebbe esaminato il merito del lodo impugnato e dopo ne avrebbe dichiarato la nullità, muovendosi in senso opposto rispetto al percorso disciplinato dall'art. 830 cod. proc. civile. La censura non ha fondamento.
La Corte di appello di Bari ha individuato, nell'atto d'impugnazione proposto dall'E.A.A.P., quattro (specifici) motivi di nullità del lodo. Dopo avere respinto i primi due, ha ritenuto fondato il terzo, giudicando "non conforme alle norme di diritto" il riconoscimento, da parte del collegio arbitrale, del carattere vessatorio e della nullità, per difetto di approvazione specifica, delle clausole che fissavano i termini entro i quali l'A.T.I. doveva ricevere il pagamento delle rate di acconto (30 giorni a partire dal momento in cui l'ente finanziatore dei lavori - Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno - aveva messo la provvista a disposizione dell'E.A.A.P.). Il quarto motivo, concernente il cumulo tra interessi e danno da svalutazione, evidentemente è stato considerato assorbito dalla pronunzia di rigetto dell'intera domanda.
In questo quadro, se è vero che nella sentenza impugnata non si trova una pronunzia espressa sull'eccezione d'inammissibilità, è vero del pari che la Corte di merito in modo implicito ma chiaro ha considerato tale eccezione infondata, ponendo in evidenza i motivi di nullità (i primi due riconducibili all'art. 829, primo comma, n. 1 e 2, c.p.c., gli altri al secondo comma dello stesso articolo, in base al quale l'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto). Nè coglie nel segno l'argomento secondo cui la Corte territoriale prima sarebbe entrata nel merito del giudizio proposto e dopo avrebbe dichiarato la nullità del lodo. Come poco sopra si è notato, la sentenza impugnata ha pronunziato la nullità del lodo avendo riscontrato in questo la violazione di una regola di diritto, cioè dell'art. 1341 cod. civile. Così decidendo essa si è mantenuta nell'ambito dell'art. 829, comma secondo, cod. proc. civ., e si è attenuta all'ordine delle questioni disciplinato dall'art. 830 dello stesso codice.
Ne deriva che il primo motivo del ricorso principale deve essere respinto.
Con il secondo mezzo di cassazione la ricorrente denunzia violazione dell'art. 1341 cod. civ., nonché dell'art. 4 della legge n. 741 del 1981, in relazione all'art. 360 (nn. 3 e 5) cod. proc. civile. La
Corte territoriale avrebbe violato il dettato dell'art. 1341 cod. civ. col ritenere che le clausole del contratto di appalto, che esoneravano l'ente dalla responsabilità per il ritardato pagamento, non fossero vessatorie e quindi non fossero soggette ad approvazione specifica.
Essa, inoltre, avrebbe sostenuto che le dette clausole non dovessero considerarsi nulle in forza dell'art. 4, ult. comma, della legge n. 741 del 1981 sulla base di un duplice erroneo presupposto: a) che la citata norma operasse soltanto come disposizione modificativa del capitolato generale di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962; b) che, siccome il detto capitolato non sarebbe applicabile al rapporto contrattuale in esame, neppure l'art. 4 troverebbe applicazione in quanto norma modificatrice del capitolato medesimo. Si dovrebbe invece ritenere la piena applicabilità dell'art. 1341 cod. civ., in forza del quale le clausole de quibus si sarebbero dovute dichiarare nulle perché prive dell'approvazione specifica prevista dalla menzionata norma.
In secondo luogo, e soprattutto, la Corte barese avrebbe violato l'art. 4 della legge n. 741 del 1981, perché detta norma non sarebbe semplicemente modificativa del capitolato generale delle opere pubbliche. Soltanto il secondo comma della citata norma avrebbe modificato (in parte) gli artt. 35 e 36 del capitolato, mentre il primo e il terzo comma sarebbero di applicazione generale. Pertanto, in forza del menzionato art. 4, le clausole dirette a sottrarre l'ente appaltante a responsabilità per il ritardo nel pagamento sarebbero nulle.
Il motivo è inammissibile per la parte relativa alla (asserita) violazione dell'art. 1341 cod. civile. Infatti la Corte di appello, esaminando in sede rescissoria la domanda proposta davanti agli arbitri, ha escluso la nullità delle clausole contrattuali regolanti i termini per il pagamento delle rate di acconto, e quindi ha rigettato la domanda diretta ad ottenere la condanna dell'E.A.A.P. al pagamento degli interessi sugli importi pagati nei tempi stabiliti dalle suddette clausole, nonché al risarcimento dei danni, ritenendo inapplicabile alle clausole stesse l'art. 1341 cod. civ.(cui gli arbitri, invece, si erano richiamati) per le ragioni già esposte trattando della nullità del lodo. Tali ragioni erano le seguenti: 1) i contratti recanti le clausole in questione, essendo stati stipulati per atto pubblico, non rientravano tra quelli predisposti da uno dei contraenti e quindi non erano soggetti alla disciplina dell'art. 1341 cod. civ.; 2) in ogni caso le clausole in questione, per il loro contenuto (fissazione del termine di pagamento delle rate di acconto), non rientravano nelle previsioni del secondo comma della citata norma e, in particolare, nel novero delle clausole dirette a stabilire limitazioni di responsabilità a favore del predisponente.
Orbene, di fronte a questa motivazione l'A.T.I. non ha addotto in ricorso alcuna specifica censura volta a contestarne l'iter argomentativo, limitandosi ad affermare, in modo meramente assertivo, che in primo luogo andava "ritenuta la piena applicabilità dell'art. 1341 c.c." (ricorso, pag. 6). Pertanto la doglianza si rivela in parte qua del tutto generica e quindi inidonea ad esplicare "i motivi per i quali si richiede la cassazione" (art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.). Il motivo, invece, è fondato in ordine all'addotta violazione dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, recante "ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche".
Come risulta dalla sentenza impugnata (pag. 6), l'A.T.I. aveva addotto la nullità delle clausole in questione anche perché in contrasto con gli artt. 35 e 36 del capitolato generale di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962 e con l'art. 4 della legge n. 741 del 1981, "che tali articoli ha modificato" (come si legge nella detta sentenza). La Corte di merito si è limitata a replicare che l'assunto era infondato perché "le disposizioni del suddetto capitolato non hanno nella specie natura normativa". Con tale affermazione, tuttavia, la Corte territoriale ha finito per ignorare il contenuto precettivo completo del citato art. 4, ed è quindi incorsa nella denunziata violazione di tale norma, ragionando come se questa si fosse limitata a modificare gli artt. 35 e 36 del detto capitolato. Il che è certamente inesatto.
Invero, l'art. 4 della legge n. 741 del 1981 nel primo comma dispone che "L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande o riserve.
Il secondo comma aggiunge che "Il termine di novanta giorni previsto negli artt. 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, è ridotto a sessanta giorni".
Il terzo comma, infine, aggiunge che "sono nullì i patti in contrario o in deroga".
Come il testuale dettato della norma rende palese, soltanto il 14 secondo comma concerne le modifiche agli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063 del 1962 (limitate, peraltro, ad una riduzione del termine ivi contemplato). Il primo e il terzo comma hanno invece un contenuto precettivo generale, manifestato dall'ampia formulazione del citato primo comma, concernente la disciplina degli interessi per ritardato pagamento e correlato al terzo comma che, con previsione a sua volta ampia, rende nulli i patti in contrario o in deroga a quella disciplina.
Alla stregua del menzionato contenuto precettivo, in tema di procedure per l'esecuzione di opere pubbliche sono nulle tutte le pattuizioni che prevedano particolari modalità o termini dilatori per la corresponsione degli interessi moratori spettanti all'appaltatore, dovendo tali interessi essere computati e corrisposti, senza la necessità di apposite domande e riserve, in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo (Cass., 14 dicembre 2000, n. 15788; Cass., 4 febbraio 1998, n. 1126). Il che, del resto, è coerente con le finalità acceleratorie perseguite dalla normativa in esame. La Corte di merito ha del tutto trascurato i precetti indicati, ed il principio ora enunciato che ne discende, mentre avrebbe dovuto esaminare la domanda e la (dedotta) nullità delle clausole in questione alla luce dei menzionati parametri normativi di riferimento (art. 4, primo e terzo comma, legge n. 741 del 1981). Ne deriva che - in accoglimento, per quanto di ragione, del secondo motivo del ricorso principale - la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta e la causa va rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che si conformerà ai principi sopra enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie per quanto di ragione il secondo motivo dello stesso ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bari anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2002