Sentenza 13 ottobre 2010
Massime • 1
È abnorme, in quanto completamente estraneo al sistema processuale, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, nel respingere una richiesta di archiviazione in procedimento a carico di ignoti, ordini la formulazione dell'imputazione a carico di soggetti nei confronti dei quali il pubblico ministero non abbia proposto alcuna richiesta.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2010, n. 39283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39283 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 13/10/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2248
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - N. 45272/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL SA, N. IL 16/11/1955;
avverso l'ordinanza n. 1273/2006 GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 18/04/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. Selvaggi Eugenio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. La Corte:
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 18 aprile 2008 il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, investito dalla richiesta di archiviazione del P.M. relativa alla denuncia querela contro ignoti proposta da De RO AN e US UA in relazione al reato di cui all'art. 659 c.p., ordinava al medesimo P.M., ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 5, di formulare l'imputazione a carico di CI
ND in ordine al reato denunciato.
Il Giudice motivava la sua decisione con l'osservazione che tecnici dell'ARPAC avevano rilevato rumori, provenienti dall'insediamento produttivo della ditta CI, con capacità diffusiva verso la confinante proprietà dei querelanti superiore ai limiti posti dalla legge per le emissioni rumorose.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione CI ND, deducendone l'abnormità.
Lamenta, in particolare, il ricorrente che il GIP, nell'ambito di un procedimento a carico di ignoti, in assenza pertanto della individuazione della persona da indagare ed in mancanza altresì della iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome di colui al quale in reato sarebbe imputato, avrebbe irritualmente ordinato al P.M. la formulazione della imputazione a suo carico. Denuncia altresì il ricorrente che per l'udienza camerale all'esito della quale il GIP ha assunto l'impugnata decisione, non risultava citata la persona a carico della quale è stato ordinato al P.M. la imputazione coatta, con palese violazione dei suoi diritti difensivi. Rileva infine l'istante la violazione, altresì, dell'art. 415 c.p.p., nella parte in cui prevede, nella ipotesi in cui il Giudice
sia in grado di attribuire il reato a persona già individuata, di ordinare l'iscrizione nel registro delle persone indagate, iscrizione, per quanto detto, mai disposta.
3. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso.
4. Il ricorso è fondato e fondata, in particolare, è la censura relativa alla violazione dell'art. 415 c.p.p., comma 2. 4.1 Ed invero, stabilisce questa norma che, a fronte della richiesta di archiviazione della notizia criminis a carico di ignoti, il GIP che ritenga di non accoglierla reputando che il reato sia da attribuire a persona già individuata, ne ordina la iscrizione nel registro delle notizie di reato custodito presso l'ufficio del P.M. (art. 335 c.p.p.) e, conseguentemente, dispone la formulazione coatta dell'imputazione (Cass., sez. 4, 26.1.1996,, n. 244; Cass., sez. 5, 16.2.2001, n. 16843). È abnorme, secondo insegnamento di questa Corte, infatti, in quanto completamente estraneo al sistema processuale, il provvedimento con il quale il g.i.p., nel respingere una richiesta di archiviazione in procedimento a carico di ignoti, ordini la formulazione dell'imputazione a carico di soggetti nei confronti dei quali il p.m. non abbia proposto alcuna richiesta. Quando si procede contro ignoti, il g.i.p., nel respingere la richiesta di archiviazione, può solo, come innanzi anticipato, disporre l'iscrizione nel registro degli indagati ex art. 415 c.p.p., comma 2; e, se il p.m. insiste nella richiesta di archiviazione e la parte offesa nella sua opposizione, il g.i.p., nuovamente investito della decisione, deve fissare nuova udienza camerale, al cui esito soltanto può, ex art. 409 c.p.p., comma 5, disporre, nel contraddittorio delle parti, la formulazione dell'imputazione a carico di persona individuata e già iscritta nel registro delle notitiae criminis (Cass., sez. 5, 19/10/2001, n. 5247 Palladino).
4.2 Non fondata è altresì la denuncia relativa alla violazione dell'art. 409 c.p.p., comma 2, pure accreditata motivatamente dal P.G. in sede nella sua requisitoria scritta, dappoiché, in costanza di procedimento contro ignoti, è correttamente instaurato il necessario contraddittorio (Cass., Sez. 1, 27.120.2004, n. 45163, rv. 230011) ancorché non notificato alcun avviso alla persona a carico della quale il GIP intenda ordinare l'imputazione coatta. Se sono infatti ignoti gli indagati, nessun avviso ad essi dell'udienza camerale può concepirsi, mentre in tale ipotesi, come già innanzi chiarito, dovrà dapprima provvedersi alla iscrizione nel registro delle notizie di reato della persona che il GIP assume essere individuabile, e soltanto in un secondo momento si provvedere a fissare, con gli avvisi alle parti, l'udienza camerale, all'esito della quale potrà decidersi il prosieguo delle indagini ovvero l'imputazione coatta.
4.3 Su tali premesse l'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2010