Sentenza 17 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2019, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SP MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2017 del GIUDICE DI PACE di VARALLOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 26 aprile 2017 il Giudice di Pace di Varallo Sesia ha condannato PU AR alla pena di C 600,00 di multa per il delitto di lesioni personali e minaccia ai danni di BO Mattia.
2. Con atto sottoscritto dal difensore ha proposto appello, qualificato come ricorso per cassazione dal Tribunale di Vercelli con ordinanza del 14/12/2017, affidandolo ad un unico articolato motivo. Eccepisce il ricorrente il difetto della condizione di procedibilità relativamente al reato di minaccia, atteso che nella querela presentata in data 28.11.2014 non si fa riferimento alcuno all'espressione "ti mando all'ospedale" proferita dall'imputato alla persona offesa che, secondo il Giudice di Pace, integra gli estremi della minaccia. Tale espressione non è stata quindi riportata nella narrazione dei fatti costituenti ,2 l'atto di querela. Peraltro, il Giudice di Pace non ha preso posizione in ordine a tale eccezione, con conseguente vizio di motivazione della sentenza impugnata. In ordine al delitto di lesioni, lamenta il ricorrente il mancato riconoscimento dell'attenuante dello stato d'ira di cui all'art. 62 n. 2 c.p.. Espone il ricorrente di essere rimasto infastidito per il comportamento tenuto dalla persona offesa nei confronti di una compagna (in occasione di uno scherzo tra studenti) e, a fronte di un suo possibile intervento per riportare la calma, veniva apostrofato dalla stessa persona offesa con l'espressione "ma che cazzo vuoi". Dunque, l'azione del ricorrente era stata causata dal comportamento antigiuridico della persona offesa.,che ha ingenerato nell'imputato uno stato d'ira che l'ha indotto a perdere i freni inibitori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile per genericità. Va osservato che il ricorrente, nel lamentare che la frase "ti mando all'ospedale" non sarebbe stata inserita nella querela presentata dalla persona offesa, non ha avuto cura di allegare al ricorso, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza, la querela - tale documento non rientra neppure tra gli eventuali documenti allegati allo stesso ricorso - con conseguente genericità di tale censura. In ordine al richiesto riconoscimento dell'attenuante dello stato d'ira di cui all'art. 62 n. 2 c.p.., per aver la persona offesa pronunciato al suo indirizzo l'espressione "ma che cazzo vuoi", va osservato che dalla ricostruzione del giudice di pace nella sentenza impugnata non emerge che la persona offesa abbia pronunciato la suddetta frase, con la conseguenza che la suddetta censura si configura come di merito, in quanto finalizzata a sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda processuale. Né il ricorrente ha r3,12.6 e eccepito il travisamento della prova nella forma dell'omessa valutazione di circostanze decisive. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo stabilire nella misura di 3.000,00 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2018 Il con