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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa Rossana Musumeci Giudice rel. dr.ssa Claudia Musola Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2951 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Aurelio Fresia per mandato in atti
ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] Controparte_1 resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 7 ottobre 2024, parte ricorrente concludeva come da note di trattazione scritta ritualmente depositate, e successiva comparsa conclusionale, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, Parte_1 premesso che con sentenza n. 1404 del 2.5.2002, il Tribunale di Bergamo aveva pronunciato la separazione giudiziale tra le parti, disponendo l'affidamento esclusivo alla madre dei due figli all'epoca minori Per_1
1 (nato il [...]) e (nato l'[...]) e previsione di un Persona_2 assegno di mantenimento in loro favore e in favore della coniuge a carico del marito, pari a complessivi € 774,00 mensili (di cui € 413 per i due figli minori ed € 361,00 per la moglie), conveniva in giudizio quest'ultimo, chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il medesimo in Caravaggio (BG) in data 26.10.1996. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1 costituiva.
Il Presidente, esperito inutilmente il tentativo obbligatorio di conciliazione anche per assenza del resistente, con provvedimento del 9 ottobre 2023, rimetteva la causa innanzi all'istruttore all'udienza del
12.2.2024.
La causa, senza svolgimento di alcuna istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 7.10.2024 ove veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
***
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di CP_1 non costituito in giudizio sebbene gli sia stata regolarmente
[...] notificata copia sia del ricorso col pedissequo decreto presidenziale, sia del verbale di udienza presidenziale con indicazione della data fissata per la comparizione dinanzi al giudice istruttore.
Entrando nel merito delle domande proposte dalla parte ricorrente, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorsi oltre venti anni dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione nel giudizio di separazione giudiziale, pronunciata con sentenza n. 1404 del 2 maggio 2002 dal Tribunale di Bergamo, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
2 Nessuna altra statuizione deve essere assunta dal Tribunale, essendo i figli delle parti (nato il [...]) e (nato Per_1 Persona_2
l'8.5.1999), maggiorenni ed economicamente indipendenti, e non avendo formulato domanda di assegno divorzile la ricorrente, dichiaratasi economicamente autosufficiente.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale che le stesse debbano essere dichiarate irripetibili.
Per questi motivi
Il Tribunale di Termini Imerese, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
◦ Dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Caravaggio in data 26 ottobre 1996 da
[...]
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli Atti
[...] di matrimonio del Comune di Caravaggio dell'anno 1996, al N. 102, parte 2, serie A;
◦ dichiara le spese di lite sostenute dalla ricorrente irripetibili.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Termini Imerese il 21 gennaio 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
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