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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3459 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6645/2024, pubblicata il 20/06/2024,
TRA
(C.F. ), residente in [...]14 Parte_1 C.F._1
BOVALINO, con il patrocinio dell'Avv. IARIA FILIPPO (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA DUCA D'AOSTA 217 89030 CONDOFURI presso lo Studio dell'Avv. IARIA FILIPPO giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA GIUSEPPE GREZAR 14 00142 ROMA, con il patrocinio dell'Avv. FERRAU' FRANCESCO (C.F. , C.F._3 elettivamente domiciliata in Messina via Antonello Galleria Vittorio Emanuele III presso lo
Studio dell'Avv. FERRAU FRANCESCO giusta delega in atti;
-APPELLATO-
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI:
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Milano adita, Terza Sezione Parte_1
Civile, contrariis reiectis, riformare la gravata Sentenza n.6645/20204, emessa dal Tribunale
Civile di Milano e conseguentemente in accoglimento del gravame proposto, cosi provvedere: pagina 1 di 4 In via principale e nel merito: In totale riforma della Sentenza n.6645/2024, emessa in data
20.06.2024, pubblicata in pari data, dal Tribunale Ordinario di Milano, I Sezione Civile,
Giudice Dott.ssa Marta Bianca De Costanzo, RGN 27053/2023, mai notificata, ed in accoglimento dei motivi di cui al Capo A) dello spiegato appello: Dichiarare la nullità ed illegittimità dell'atto di comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria per omessa notifica, da parte dell'ente appellato, dell'atto prodromico della cartella esattoriale n.06820170012594948000; Accertare e dichiarare non dovute le somme riportate nella cartella di pagamento sottesa all'atto di comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n.06876202200012700000 opposto per intervenuta prescrizione del credito;
Accertare e dichiarare la insussistenza in capo all'appellante dell'obbligo giuridico di corrispondere le somme oggetto di iscrizione a ruolo e riportate nella cartella n.06820170012594948000, sottesa all'atto di comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria opposto;
Annullare l'atto di comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria opposto e, per l'effetto, dichiarare che il deducente non è tenuto al pagamento della somma intimata nella presupposta cartella;
Condannare l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese e onorari del doppio grado di giudizio da distarsi ex art.93 cpc in favore del procuratore antistatario”.
Per : “1. rigettare l'impugnazione proposta Controparte_1 da , con atto del19 dicembre 2024 per le ragioni ed argomentazioni infra Parte_1 esposte;
2. conseguentemente, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, distinta dal n. 6645/2024, in esito al giudizio iscritto al 27053/2023; 3. Condannare parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi anche del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 6645/24 del Tribunale Parte_1 di Milano, che aveva respinto l'opposizione da lui presentata avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli da Controparte_2 in data 25.5.2023 per il mancato pagamento dell'importo di Euro 28.334,35 di cui alla cartella esattoriale n.06820170012594948000, emessa per il recupero di spese processuali maturate nel
2011 sulla base di iscrizione a ruolo della Corte d'Appello di Reggio Calabria. In particolare il
Tribunale, confermata la giurisdizione del Giudice Ordinario (eccepita da in favore del CP_2
Giudice Tributario) rilevando come il avesse contestato il diritto di controparte a Pt_1 procedere ad esecuzione forzata solo per l'importo (rispetto a quello maggiore per il quale era stato iscritta ipoteca) preteso a titolo di spese di giustizia, e non per quello preteso a titolo di pagina 2 di 4 tasse automobilistiche, ha chiarito la necessità della notifica preventiva di iscrizione di ipoteca al fine della validità dell'iscrizione stessa, riconoscendo tuttavia che questa fosse stata ritualmente eseguita in data 18.11.2017, con ciò interrompendo anche il termine di prescrizione decennale.
ha censurato l'appellata sentenza per aver erroneamente: - considerato valida Parte_1 la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, nonostante questa fosse stata eseguita con il rito degli irreperibili senza dare atto, mediante prova delle avvenute ricerche, degli accertamenti eseguiti presso il domicilio fiscale;
- ritenuto (implicitamente) irrilevante la mancata allegazione dell'originale della cartella esattoriale;
- omesso di valutare la coincidenza del plico consegnato con la cartella esattoriale azionata.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
La notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è stata ritualmente eseguita dal messo comunale in data 18.11.2017, all'esito della procedura di cui lo stesso soggetto notificante ha dato atto nella sua relata, cui va riconosciuto valore di atto pubblico ex art.2700 c.c.. Da tale relata risulta un primo accesso del messo al domicilio fiscale del in data 13.7.17, ove sarebbe risultato sconosciuto: risulta Pt_1 altresì attestata l'esecuzione di “visura” e quindi il deposito del plico presso la casa comunale in data 17.11.17, con avviso mediante affissione nell'albo del Comune di Vanzago (doc.5 e 5.1
. Nessuna ulteriore ricerca, del resto, deve ritenersi fosse necessaria per qualificare come CP_2 irreperibile il atteso che nell'ambito della procedura esattoriale il destinatario dell'atto Pt_1 va ricercato presso il suo dichiarato domicilio fiscale, il cui mutamento deve essere comunicato dal contribuente stesso, con la conseguenza che il mancato adempimento di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche nel domicilio fiscale per ultimo noto (cfr. ord. Cass. n. 5576 del 3.3.2025).
Va escluso, poi, che ai fini della prova del procedimento di notificazione sia necessaria la produzione dell'originale (o di copia autentica) della cartella esattoriale, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relata di notifica (Cass. n. 20769/21; Cass. ord. n. 21590/25). Nella specie l'avviso di ricevimento riporta il numero identificativo della cartella, che poi l'appellata ha prodotto in copia sub doc.6, indicazione che sicuramente è sufficiente per riferire con certezza la notifica al suo preteso contenuto, considerato che “in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di pagina 3 di 4 prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima” (Cass. n. 17841/23). In proposito l'appellante, invece, ha solo adombrato una eventuale non conformità del contenuto del plico notificato rispetto alla cartella n.06820170012594948000, con una ambigua contestazione svolta – peraltro – per la prima volta solo in sede d'appello.
L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, consistita nella sola udienza di comparizione, ma da liquidarsi necessariamente: Cass. n. 30219/23) di cui al DM n.147/22, considerato il valore della causa e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 6645/24;
2. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Parte_1
Euro 8.469,00 (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva,
Euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed Euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nonché oneri fiscali secondo legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti ex art.13, I co. quater DPR n.115/02 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano il 9.12.2025
Il Consigliere est dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr.ssa Maria Grazia Federici
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6645/2024, pubblicata il 20/06/2024,
TRA
(C.F. ), residente in [...]14 Parte_1 C.F._1
BOVALINO, con il patrocinio dell'Avv. IARIA FILIPPO (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA DUCA D'AOSTA 217 89030 CONDOFURI presso lo Studio dell'Avv. IARIA FILIPPO giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA GIUSEPPE GREZAR 14 00142 ROMA, con il patrocinio dell'Avv. FERRAU' FRANCESCO (C.F. , C.F._3 elettivamente domiciliata in Messina via Antonello Galleria Vittorio Emanuele III presso lo
Studio dell'Avv. FERRAU FRANCESCO giusta delega in atti;
-APPELLATO-
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI:
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Milano adita, Terza Sezione Parte_1
Civile, contrariis reiectis, riformare la gravata Sentenza n.6645/20204, emessa dal Tribunale
Civile di Milano e conseguentemente in accoglimento del gravame proposto, cosi provvedere: pagina 1 di 4 In via principale e nel merito: In totale riforma della Sentenza n.6645/2024, emessa in data
20.06.2024, pubblicata in pari data, dal Tribunale Ordinario di Milano, I Sezione Civile,
Giudice Dott.ssa Marta Bianca De Costanzo, RGN 27053/2023, mai notificata, ed in accoglimento dei motivi di cui al Capo A) dello spiegato appello: Dichiarare la nullità ed illegittimità dell'atto di comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria per omessa notifica, da parte dell'ente appellato, dell'atto prodromico della cartella esattoriale n.06820170012594948000; Accertare e dichiarare non dovute le somme riportate nella cartella di pagamento sottesa all'atto di comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n.06876202200012700000 opposto per intervenuta prescrizione del credito;
Accertare e dichiarare la insussistenza in capo all'appellante dell'obbligo giuridico di corrispondere le somme oggetto di iscrizione a ruolo e riportate nella cartella n.06820170012594948000, sottesa all'atto di comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria opposto;
Annullare l'atto di comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria opposto e, per l'effetto, dichiarare che il deducente non è tenuto al pagamento della somma intimata nella presupposta cartella;
Condannare l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese e onorari del doppio grado di giudizio da distarsi ex art.93 cpc in favore del procuratore antistatario”.
Per : “1. rigettare l'impugnazione proposta Controparte_1 da , con atto del19 dicembre 2024 per le ragioni ed argomentazioni infra Parte_1 esposte;
2. conseguentemente, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, distinta dal n. 6645/2024, in esito al giudizio iscritto al 27053/2023; 3. Condannare parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi anche del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 6645/24 del Tribunale Parte_1 di Milano, che aveva respinto l'opposizione da lui presentata avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli da Controparte_2 in data 25.5.2023 per il mancato pagamento dell'importo di Euro 28.334,35 di cui alla cartella esattoriale n.06820170012594948000, emessa per il recupero di spese processuali maturate nel
2011 sulla base di iscrizione a ruolo della Corte d'Appello di Reggio Calabria. In particolare il
Tribunale, confermata la giurisdizione del Giudice Ordinario (eccepita da in favore del CP_2
Giudice Tributario) rilevando come il avesse contestato il diritto di controparte a Pt_1 procedere ad esecuzione forzata solo per l'importo (rispetto a quello maggiore per il quale era stato iscritta ipoteca) preteso a titolo di spese di giustizia, e non per quello preteso a titolo di pagina 2 di 4 tasse automobilistiche, ha chiarito la necessità della notifica preventiva di iscrizione di ipoteca al fine della validità dell'iscrizione stessa, riconoscendo tuttavia che questa fosse stata ritualmente eseguita in data 18.11.2017, con ciò interrompendo anche il termine di prescrizione decennale.
ha censurato l'appellata sentenza per aver erroneamente: - considerato valida Parte_1 la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, nonostante questa fosse stata eseguita con il rito degli irreperibili senza dare atto, mediante prova delle avvenute ricerche, degli accertamenti eseguiti presso il domicilio fiscale;
- ritenuto (implicitamente) irrilevante la mancata allegazione dell'originale della cartella esattoriale;
- omesso di valutare la coincidenza del plico consegnato con la cartella esattoriale azionata.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
La notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è stata ritualmente eseguita dal messo comunale in data 18.11.2017, all'esito della procedura di cui lo stesso soggetto notificante ha dato atto nella sua relata, cui va riconosciuto valore di atto pubblico ex art.2700 c.c.. Da tale relata risulta un primo accesso del messo al domicilio fiscale del in data 13.7.17, ove sarebbe risultato sconosciuto: risulta Pt_1 altresì attestata l'esecuzione di “visura” e quindi il deposito del plico presso la casa comunale in data 17.11.17, con avviso mediante affissione nell'albo del Comune di Vanzago (doc.5 e 5.1
. Nessuna ulteriore ricerca, del resto, deve ritenersi fosse necessaria per qualificare come CP_2 irreperibile il atteso che nell'ambito della procedura esattoriale il destinatario dell'atto Pt_1 va ricercato presso il suo dichiarato domicilio fiscale, il cui mutamento deve essere comunicato dal contribuente stesso, con la conseguenza che il mancato adempimento di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche nel domicilio fiscale per ultimo noto (cfr. ord. Cass. n. 5576 del 3.3.2025).
Va escluso, poi, che ai fini della prova del procedimento di notificazione sia necessaria la produzione dell'originale (o di copia autentica) della cartella esattoriale, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relata di notifica (Cass. n. 20769/21; Cass. ord. n. 21590/25). Nella specie l'avviso di ricevimento riporta il numero identificativo della cartella, che poi l'appellata ha prodotto in copia sub doc.6, indicazione che sicuramente è sufficiente per riferire con certezza la notifica al suo preteso contenuto, considerato che “in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di pagina 3 di 4 prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima” (Cass. n. 17841/23). In proposito l'appellante, invece, ha solo adombrato una eventuale non conformità del contenuto del plico notificato rispetto alla cartella n.06820170012594948000, con una ambigua contestazione svolta – peraltro – per la prima volta solo in sede d'appello.
L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, consistita nella sola udienza di comparizione, ma da liquidarsi necessariamente: Cass. n. 30219/23) di cui al DM n.147/22, considerato il valore della causa e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 6645/24;
2. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Parte_1
Euro 8.469,00 (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva,
Euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed Euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nonché oneri fiscali secondo legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti ex art.13, I co. quater DPR n.115/02 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano il 9.12.2025
Il Consigliere est dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr.ssa Maria Grazia Federici
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