TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 26/05/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 313/2019 R.G., avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc
(ivi compresa l'azione ex 1669cc);
TRA
(p.iva ), in persona del l.r.p.t., con sede in Roma alla Via F. Parte_1 P.IVA_1
Carrara n. 24, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Gaetano ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo, sito in Paola (CS), al Corso Roma n.3, giusta procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
, (c.f. ) in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Francesco Grossi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in
Paola (CS), al Corso Roma n.3, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti per l'udienza del 2.02.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario addetto all' UNEP, in data 14.02.19, la conveniva in giudizio il in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco in carica, deducendo che: in data 18.06.2009 l'attrice, sottoscriveva contratto di appalto, rep. n. 398/2009, con il relativo al servizio di realizzazione, manutenzione e Controparte_1
gestione delle pubbliche affissioni sulle aree di proprietà del;
che il contratto CP_1 CP_1
aveva la durata di anni sei, decorrenti dalla sottoscrizione, con previsione di rinnovo alla scadenza per altri due anni su istanza di parte e con possibilità di revoca del servizio affidato per ragioni di convenienza e pubblico interesse;
che con apposite schede tecniche facenti parte del contratto predetto, il determinava la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, la Controparte_1
metratura complessiva da distribuire sul territorio, individuando, altresì, i luoghi dove installare gli impianti aggiudicati e contrattualizzati;
che in esecuzione di quanto previsto nel contratto citato la commissionava la produzione degli impianti previsti dal bando di gara, Parte_1
attenendosi al relativo capitolato;
che in palese violazione dei proprio obblighi contrattuali, il autorizzava la Ditta Idea Viva Comunicazione di Carmelo Meo ad installare una Controparte_1
serie di impianti pubblicitari negli stessi siti assegnati con gara e contrattualizzati con la ricorrente;
che con provvedimento prot. 13567 del 23.06.2009, il Comune di rilasciava autorizzazione, CP_1
ad altri operatori pubblicitari, ad installare ulteriori impianti su altri siti già negoziati con parta attrice, con ciò precludendo alla ricorrente l'installazione di tutti gli impianti del contratto sopra citato;
che le rimostranze della ricorrente, avvenute anche a mezzo difensori, e con note prot. N.
15581 del 17.07.2009 e prot. N. 15704 del 20.07.2009, rimanendo inevase;
che dai fatti sopra riportati è, dunque, evidente che l'ente resistente non dava esecuzione ai propri obblighi contrattuali ed anzi concedendo a terzi l'utilizzo per le affissioni pubblicitarie delle stesse aree oggetto di gara ad evidenza pubblica, creava un grave danno;
che poiché sono stati vani i tentativi bonari al rispetto degli obblighi negoziali, la società, anche al fine di limitare gli ingenti danni subiti dal Comune di presentava domanda di permesso a costruire, con successiva autorizzazione comunale prot. CP_1
N. 24074 del 23.11.2000, per l'installazione di n. 24 impianti pubblicitari su siti diversi da quelli contrattualizzati ed occupati, previa autorizzazione comunale, della Idea Viva di Meo Carmelo;
che in forza di ciò la versava la relativa imposta di pubblicità pari a €5399,67 per Parte_1
cinque annualità.
Parte attrice, pertanto, domandava: dichiararsi l'inadempimento del rispetto agli Controparte_1 obblighi assunti nei confronti della e, per l'effetto, condannarsi lo stesso ente Parte_1 comunale al risarcimento dei danni, patrimoniali, all'immagine aziendale, da lucro cessante e/o ogni altro danno emergente, da quantificarsi nella somma che riterrà dovuta, risultante dall'istruttoria o che di giustizia si riterrà, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi.
Con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata in data 31.05.29, si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco in carica, domandando: in via principale, Controparte_1
respingersi tutte le avverse domande proposte temerariamente dalla Società Parte_1
siccome manifestamente infondate in fatto e in diritto;
in accoglimento della spiegata riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità e l'inadempimento grave e colpevole della società attrice nello svolgimento del pregresso rapporto contrattuale e, per l'effetto, condannarsi la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore: al Parte_1
pagamento in favore del convenuto in persona del Sindaco e legale Controparte_1
rappresentante p.t., della somma di Euro 150.796,80 a titolo di canone dovuto per i sei anni di durata del contratto stipulato il 18 giugno 2009, rep. n. 398, ai sensi dell'art. 6 del contratto stesso
(canone annuo di € 25.132,80 soggetto a rivalutazione automatica annuale pari al 100% dell'aumento del costo della vita desunto dagli indici ISTAT riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente), oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi anche per effetto della citata disposizione contrattuale, sino al saldo effettivo;
al pagamento in favore del convenuto CP_1
in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., della somma complessiva di € 11.680,05
[...] dovuta a titolo di imposta comunale sulla pubblicità, calcolata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.
15/11/1993, n. 507 e s.m.i. sugli impianti pubblicitari realizzati: 16 impianti x € 483,48 x 5 anni = €
38.678,40 al netto di quanto già versato a tale titolo: € 5.399,67 x 5 anni = € 26.998,35 (€ 38.678,40
– € 26.998,35 = € 11.680,05), oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino al saldo effettivo;
al risarcimento dei danni patrimoniali arrecati al per le gravi e reiterate Controparte_1
inadempienze contrattuali nello svolgimento del pregresso rapporto, consistenti nel mancato introito dell'imposta comunale sulla pubblicità su 16 impianti realizzati e su 8 impianti pubblicitari non realizzati «entro e non oltre 3 mesi dalla stipulazione del contratto» del 18 giugno 2009, rep. n. 398, come previsto dall'art. 5 di tale contratto, i.e. a partire dal 18 settembre 2009 (tre mesi dopo) sino al
17 giugno 2015 (data di scadenza del rapporto contrattuale), per complessivi Euro 28.041,84 così calcolati: mesi 9 oltre i 5 anni sopra già conteggiati sui 16 impianti realizzati € 5.801,76 (€ 644,64 x
9 mesi); mesi 69 su 8 impianti pubblicitari non realizzati € 22.240,08 (€ 322,32 x 69 mesi), oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto fino al soddisfo;
nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali per il danno all'immagine arrecato al e alla credibilità Controparte_1 dell'Ente pubblico per il clamore mediatico che la vicenda ha avuto sulla stampa locale, da liquidarsi in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia;
al risarcimento di tutti i danni da fatto illecito, patrimoniali e non, subiti e subendi, per l'indebita prosecuzione del servizio, in via di fatto, oltre il termine di scadenza contrattualmente previsto, da liquidarsi con criterio equitativo, secondo la previsione dell'art. 1226 c.c., che tenga conto, in particolare, del canone del pregresso rapporto contrattuale e dell'imposta comunale sulla pubblicità dovuta ex lege, dalla data del 18 giugno 2015 sino alla cessazione della predetta condotta dannosa;
accertarsi e riconoscersi la titolarità in capo al della proprietà degli impianti installati nel territorio comunale di dalla Controparte_1 CP_1 società in forza dell'art. 20 del contratto inter partes del 18 giugno 2009, rep. n. 398, Parte_1
di seguito trascritto: «Art. 20 – (proprietà degli impianti). Alla scadenza del contratto, gli impianti installati dalla Società rimarranno di proprietà del;
in estremo subordine, condannarsi la CP_1
società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Parte_1
favore del in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., di un indennizzo ex Controparte_1
2041 c.c., per la diminuzione patrimoniale subita e subenda per effetto del permanere della società
dopo la naturale scadenza del rapporto contrattuale (i.e., dopo il 17 giugno 2015), Parte_1
nella gestione delle pubbliche affissioni avvalendosi abusivamente degli impianti installati nel territorio comunale di ormai di proprietà del ex art. 20 del contratto citato, senza CP_1 CP_1
averne più titolo e senza pagare al alcun corrispettivo e la relativa imposta di pubblicità; CP_1
condannarsi, infine, la società in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore del in persona del Sindaco e legale Controparte_1
rappresentante p.t., di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., emergendo chiaramente che la domanda proposta con la citazione introduttiva del presente giudizio
è del tutto destituita di fondamento e palesemente pretestuosa e meramente dilatoria, in quanto basata su falsi presupposti di fatto e su ragioni che integrano i presupposti applicativi della norma citata;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con gli accessori di legge.
Instaurato il contraddittorio, espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione ed assunta prova testimoniale, sulle conclusioni precisate con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, la domanda appare meritevole di accoglimento per quanto di ragione, e, conseguenzialmente è da ritenersi infondata la domanda riconvenzionale proposta dal CP_1
con la comparsa di costituzione e risposta.
[...]
È noto invero che le amministrazioni possono stipulare contratti di concessione di spazi pubblicitari con imprese operanti nel settore. Secondo consolidata giurisprudenza, «nel caso di affidamento della gestione degli spazi pubblicitari si realizza un rapporto trilaterale tra amministrazione concedente, concessionario ed utenti, nel quale il concessionario agisce in luogo dell'amministrazione cedendo gli spazi a terzi, dietro compenso, e, nei confronti dell'amministrazione, è tenuto al pagamento di un canone, al quale, nella specie, si aggiunge la fornitura ed il servizio di manutenzione suddetti» (Cons. Stato, sez. V, 1 agosto 2007, n. 4270).
Intanto occorre premettere che nella giurisprudenza “Si è anche osservato che “lo sfruttamento pubblicitario di beni o spazi pubblici finalizzato all'esercizio di attività di impresa avente ad oggetto la prestazione di servizi, debba necessariamente essere sottoposto a una procedura di evidenza pubblica o, comunque sia, ad una procedura competitiva secondo le previsioni dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (cd. Direttiva Bolkenstein) quando, in presenza di un numero limitato di autorizzazioni disponibili per una determinata attività, correlato alla scarsità delle risorse naturali, sia necessario garantire la concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi fra operatori economici tutti parimenti interessati a trarre profitto dall'esercizio di quella determinata attività di impresa. (…) Aldilà, infatti, delle differenze nominalistiche che possono caratterizzare gli istituti e le fattispecie giuridiche disciplinate dal diritto interno, ciò che in definitiva rileva per il diritto dell'Unione è “l'effetto economico del provvedimento di concessione, il quale, nella misura in cui si traduce nell'attribuzione del diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata al fine di svolgere un'attività economica, diventa una fattispecie che, a prescindere dalla qualificazione giuridica che riceve nell'ambito dell'ordinamento nazionale, procura al titolare vantaggi economicamente rilevanti in grado di incidere sensibilmente sull'assetto concorrenziale del mercato e sulla libera circolazione dei servizi” (Cons. Stato, Sez. VII, Sent., 13/09/2023, n. 8311). Sulla stessa linea si è affermato che
“il mercato degli impianti pubblicitari, in quanto contingentato, determina l'instaurazione tra
l'ente locale ed il privato di un rapporto non già autorizzativo (“id est”, rimozione di un limite all'esercizio di potere di cui si è già titolari) quanto piuttosto di tipo concessorio (“id est”, attribuzione di un potere di cui non si è in precedenza titolari) con la conseguenza che è “corretto allocare l'uso degli spazi pubblici contingentati con gara, dovendosi altrimenti ricorrere all'unico criterio alternativo dell'ordine cronologico di presentazione delle domande accoglibili, che è di certo meno idoneo ad assicurare l'interesse pubblico all'uso più efficiente del suolo pubblico e quello dei privati al confronto concorrenziale”. Da quanto riportato ne consegue, in via generale,
l'interpretazione complessiva, che questo Collegio condivide, per cui il rilascio di nuovi provvedimenti di assegnazione di impianti pubblicitari – sia se nuovi perché in precedenza non assegnati, sia se nuovi a seguito di pronunce giurisdizionali di annullamento di precedenti provvedimenti – presuppone la piena ricorrenza di entrambi i seguenti requisiti: l'assegnazione ex ante delle concessioni esclusivamente mediante gara, quanto alle modalità di selezione dell'operatore beneficiario della “concessione”, in quanto unico modello che garantisce la concorrenzialità , e la conformità ex post dei singoli siti da destinarsi a impianti pubblicitari rispetto a quanto previsto dal P.G.I. nonché dal codice della strada.” (T.A.R. Sicilia – Catania, sez.
II, 04/05/2017, n. 946).
Orbene, fatta questa premessa, a chiarimento del fatto che il contratto va dunque correttamente inquadrato nell'ambito della concessione, l'inadempimento contrattuale lamentato trova la sua ragione di fondamento proprio nella stipula del contratto sottoscritto il 18 giugno 2009 e nel successivo rilascio di autorizzazione, per i medesimi spazi di cui al contratto, di installazione di manifesti pubblicitari ad altro operatore del settore, nello specifico ad Idea Viva Comunicazione di
Carmelo Meo, avvenuta alcuni giorni dopo e, precisamente, il 23 giugno 2009.
In sostanza, il ha autorizzato, dopo la sottoscrizione del contratto di appalto con la Controparte_1
Idea Viva Comunicazione di Carmelo Meo ad installare e gestire impianti Parte_1 pubblicitari sul suolo comunale negli stessi spazi che hanno formato oggetto di gara, quest'ultima aggiudicata appunto a (autorizzazione prot. n. 13567 del Parte_1 Controparte_1
23.06.2009 – doc. H -mentre leggendo l'autorizzazione si nota che le zone di Paola (CS), ove Idea
Viva Comunicazione poteva installare gli impianti pubblicitari, erano: Via S. Agata, Via Ippocrate
(già Via Madonna delle Grazie), Via Nazionale e Via dei Pignatari (stessi siti messi a gara
– doc. L - sebbene non con manifesti 4 X 3. Parte_1
Inoltre la sussistenza di profili di illegittimità di tale autorizzazione è evincibile proprio dal provvedimento di revoca della stessa (provvedimento n.16456 del 28.7.2009), poiché dal “riesame della pratica è emerso quanto segue: A) La mancanza del titolo concessorio sul suolo pubblico…” a cui si aggiunge anche “B) La tipologia di impianti pubblicitari, aventi dimensioni di m.4,00x3,00 non previsti nell'atto deliberativo del Consiglio Comunale n°21 del 29/07/2008”.
E' da sottolineare, inoltre, che tale atto di revoca sia stato oggetto di impugnazione da parte di Idea
Viva Comunicazione di Carmelo Meo, con richiesta di sospensiva al Tribunale Amministrativo
Regionale della Calabria di Catanzaro, successivamente accolta, salvo dichiarare, in seguito, perento il giudizio per mancata deposito di istanza di fissazione di udienza di discussione nei termini prescritti. Ciò ha comportato che, non essendo stata valutata dal TAR la legittimità o meno dell'atto impugnato, ha continuato a permanere la situazione di illegittimità di tale provvedimento, con evidenti ripercussioni su tutta la durata del contratto di appalto aggiudicato alla Parte_1
Appare evidente, diversamente da quanto affermato dal che si è trattato di una Controparte_1
palese violazione degli obblighi contrattuali sottoscritti.
In merito alla richiesta avanzata dalla al Comune di , di “un progetto per Parte_1 CP_1
l'installazione di n.24 impianti pubblicitari di formato poster 6x3 da ubicare sul territorio comunale di Paola….” al fine di ottenere il rilascio del permesso a costruire su siti diversi da quelli contrattualizzati ed occupati da Idea Viva Comunicazione di Carmelo Meo, si può osservare che, diversamente da quanto sostenuto dal si trattava di siti in parte occupati da Idea Controparte_1
Viva, come si evince sostanzialmente anche dall'interrogatorio formale del Sindaco pro-tempore all'udienza del 16.06.2022.
Al riguardo occorre precisare che, come ancora precisato dal Sindaco “nella convenzione a era scritto che, qualora ci fossero stati problemi di ubicazione, il Comune poteva Parte_1
scegliere, a propria insindacabile volontà, il luogo dove mettere tali supporti pubblicitari. Preciso, inoltre, che prima che venisse data la possibilità ad Idea Viva di installare i suoi supporti la aveva presentato un'istanza con la quale chiedeva n.24 nuove posizioni non previste.” Parte_1
Né al riguardo appare dirimente quanto riferito in ordine dallo stesso “qualora ci fossero stati problemi di ubicazione, il poteva scegliere, a propria insindacabile volontà, il luogo dove CP_1
mettere tali supporti pubblicitari” con ciò implicitamente richiamando l'art. 17 del capitolato d'oneri – cfr. allegato atto di citazione – che testualmente statuisce “L'Amministrazione garantisce all'aggiudicatario il diritto di installare il numero e la tipologia degli impianti messi a bando. Nei casi d'impossibilità giuridica o materiale di istallare taluni degli impianti previsti dal Piano degli impianti pubblicitari ed individuati negli atti di gara, l'Amministrazione si impegna ad individuare altro luogo idoneo, a proprio insindacabile giudizio, ove situare gli impianti residui”; invero nella fattispecie di cui è causa l'impossibilità materiale e/o giuridica è stata determinata dalla stessa amministrazione di talchè la possibilità di individuare a proprio insindacabile giudizio altri luoghi idonei risulta consumato dall'inadempimento imputabile alla medesima.
La richiesta di permesso a costruire è stata necessitata dal fatto che occorreva adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di rispettare il termine dei tre mesi stabiliti per l'installazione degli impianti in considerazione che gli spazi contrattualizzati risultavano in parte occupati da altro operatore del settore. Che gli spazi aggiudicati risultavano occupati da altro operatore è provato anche dalla sospensione dell'autorizzazione paesaggistica della Provincia di Cosenza nota n.78338 del 07.08.2009) che ha riscontrato, dopo aver effettuato apposito sopralluogo, che “i lavori in oggetto risultano parzialmente eseguiti, significando che in alcuni siti risultano già installati dei pannelli pubblicitari”. Tra l'altro, in base all'art. 17 del Capitolato d'appalto il Controparte_1 avrebbe dovuto “nei casi d'impossibilità giuridica o materiale di installare taluni degli impianti previsti da Piano degli impianti pubblicitari ed individuati negli atti di gara…individuare altro luogo idoneo, a proprio insindacabile giudizio, ove situare gli impianti” e sempre nello stesso articolo 17 viene previsto che “l'Amministrazione garantisce all'aggiudicatario il diritto di installare il numero e la tipologia degli impianti messi a bando”. Non risulta che tutto ciò sia stato compiuto dal e a nulla rilevando la successiva intervenuta autorizzazione comunale (n.13567 Controparte_1 del 23.06.2009) ad installare impianti pubblicitari su porzioni di muro di proprietà dell'Ente.
La ha realizzato gli impianti pubblicitari, quindi, in luoghi diversi da quelli messi a Parte_1
bando, in un numero inferiore rispetto a quello richiesto, e precisamente n.17 impianti. Gli impianti messi a bando non risultano essere stati realizzati perché gli spazi erano occupati da Idea Viva
Comunicazione di Carmelo Meo.
Quanto sopra porta ad altra conclusione, nel senso che trattandosi di luoghi diversi da quelli messi a bando ove allocare gli impianti pubblicitari non può essere accolta la domanda riconvenzionale del che ha richiesto il pagamento della somma di €150.000,00 a titolo di canone Controparte_1
dovuto per i sei anni di durata del contratto stipulato il 18.06.2009, rep.398, nonché il pagamento, a titolo di imposta comunale sulla pubblicità per € 11.680,00.
Parimenti, non potendo essere addebitata alla la causa di inadempimento Parte_1
contrattuale per le motivazioni sopra riportate non può essere riconosciuto in favore del CP_1
alcun risarcimento del danno.
[...]
Per converso, la domanda della va accolta e, per l'effetto, va riconosciuta la Parte_1
responsabilità per inadempimento contrattuale del Controparte_1
In merito è sufficiente richiamare il principio enunciato dalla S.C. con la nota sentenza n.13533 del
2001 resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Pertanto, rilevata l'imputabilità dell'inadempimento, in accoglimento della domanda, dev'essere condannato il convenuto al risarcimento del danno. CP_1
Parte attrice, confidando nel legittimo affidamento sulla validità del contratto, ha subito un danno economico concretizzatosi nella realizzazione degli impianti pubblicitari aventi le caratteristiche tecniche ed estetiche richieste dal bando di gara, che per tale ragioni è presumibile che gli stessi non possano essere utilizzati in forma standard presso altri comuni, e nel mancato guadagno derivante dalla mancata installazione di detti impianti nei siti contrattualizzati e risultati, poi, occupati da Idea
Viva Comunicazione di Carmelo Meo.
Il oltre ad essere stato inadempiente ha, altresì, violando i principi di buona fede e Controparte_1
correttezza ha causato un danno economico alla Parte_1
Passando al quantum non può tuttavia essere accolta la prospettazione attorea – cfr. ctp – dovendo necessariamente fare ricorso ad un criterio equitativo ex art. 1226 c.c. atteso che qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimarne con precisione l'entità, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa“ (Cass. 17483/06); ed ancora “Il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno patrimoniale previsto dall'art. 1226 cod. civ. (e nel rito del lavoro anche dall'art. 432 cod. proc. civ.) presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento sia certo nella sua esistenza ed è consentito al giudice soltanto in presenza di una impossibilità ovvero di una oggettiva difficoltà per la parte interessata di provare l'esatto ammontare del danno. Peraltro, per quanto, nell'operare in concreto la valutazione equitativa, il giudice di merito non sia tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata dell'ammontare del danno liquidato, egli è tenuto tuttavia a fornire adeguata indicazione del procedimento logico attraverso il quale è pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento ed a precisare i criteri assunti a base del procedimento valutativo, restando in ogni caso escluso che la valutazione del danno così operata possa essere palesemente sproporzionata per difetto o per eccesso.” (Cass. 16992/05).
Non può ritenersi adeguatamente provato nè sussistente, come dedotto, il danno all'immagine in considerazione che la mancata realizzazione degli stessi era oggettivamente riconducibile all'amministrazione; parimenti, il danno da mancato guadagno deve essere valutato nell'ottica dell'oggettiva alea che lo stesso presenta atteso che, inquadrata la fattispecie nell'ambito della concessione, la remunerazione dell'odierno istante viene corrisposta dagli utilizzatori dello spazio.
Pertanto, può essere riconosciuta la somma di € 144.000,00 per costi di realizzazione degli impianti pubblicitari – cfr. documentazione allegata, mentre per quanto riguarda il mancato guadagno alla luce dei criteri sopra indicati deve essere riconosciuta la somma di € 80.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda.
Riguardo alla domanda ex art. 96 c.p.c., occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982); orbene nella fattispecie per cui è causa detti presupposti non risultano provati, attesa del resto la fondatezza della domanda attorea, con la derivante conseguenza che la domanda deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 313/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda prodotta da e per l'effetto, condanna il al Parte_1 Controparte_1 pagamento in favore della nella misura di €144.000,00 per costi di realizzazione Parte_1
degli impianti pubblicitari ed € 80.000,00 per mancato guadagno, oltre interessi come per legge;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale e la domanda ex art. 96 c.p.c. richiesta di risarcimento del danno all'immagine per non avere la Pubbliemme fornito compiutamente prova a riguardo;
Pt_1
3) Condanna il al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € Controparte_1
11,400,00 oltre iva e cpa come per legge;
Paola, lì 26 maggio 2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 313/2019 R.G., avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc
(ivi compresa l'azione ex 1669cc);
TRA
(p.iva ), in persona del l.r.p.t., con sede in Roma alla Via F. Parte_1 P.IVA_1
Carrara n. 24, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Gaetano ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del medesimo, sito in Paola (CS), al Corso Roma n.3, giusta procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
, (c.f. ) in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Francesco Grossi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in
Paola (CS), al Corso Roma n.3, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti per l'udienza del 2.02.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario addetto all' UNEP, in data 14.02.19, la conveniva in giudizio il in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco in carica, deducendo che: in data 18.06.2009 l'attrice, sottoscriveva contratto di appalto, rep. n. 398/2009, con il relativo al servizio di realizzazione, manutenzione e Controparte_1
gestione delle pubbliche affissioni sulle aree di proprietà del;
che il contratto CP_1 CP_1
aveva la durata di anni sei, decorrenti dalla sottoscrizione, con previsione di rinnovo alla scadenza per altri due anni su istanza di parte e con possibilità di revoca del servizio affidato per ragioni di convenienza e pubblico interesse;
che con apposite schede tecniche facenti parte del contratto predetto, il determinava la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, la Controparte_1
metratura complessiva da distribuire sul territorio, individuando, altresì, i luoghi dove installare gli impianti aggiudicati e contrattualizzati;
che in esecuzione di quanto previsto nel contratto citato la commissionava la produzione degli impianti previsti dal bando di gara, Parte_1
attenendosi al relativo capitolato;
che in palese violazione dei proprio obblighi contrattuali, il autorizzava la Ditta Idea Viva Comunicazione di Carmelo Meo ad installare una Controparte_1
serie di impianti pubblicitari negli stessi siti assegnati con gara e contrattualizzati con la ricorrente;
che con provvedimento prot. 13567 del 23.06.2009, il Comune di rilasciava autorizzazione, CP_1
ad altri operatori pubblicitari, ad installare ulteriori impianti su altri siti già negoziati con parta attrice, con ciò precludendo alla ricorrente l'installazione di tutti gli impianti del contratto sopra citato;
che le rimostranze della ricorrente, avvenute anche a mezzo difensori, e con note prot. N.
15581 del 17.07.2009 e prot. N. 15704 del 20.07.2009, rimanendo inevase;
che dai fatti sopra riportati è, dunque, evidente che l'ente resistente non dava esecuzione ai propri obblighi contrattuali ed anzi concedendo a terzi l'utilizzo per le affissioni pubblicitarie delle stesse aree oggetto di gara ad evidenza pubblica, creava un grave danno;
che poiché sono stati vani i tentativi bonari al rispetto degli obblighi negoziali, la società, anche al fine di limitare gli ingenti danni subiti dal Comune di presentava domanda di permesso a costruire, con successiva autorizzazione comunale prot. CP_1
N. 24074 del 23.11.2000, per l'installazione di n. 24 impianti pubblicitari su siti diversi da quelli contrattualizzati ed occupati, previa autorizzazione comunale, della Idea Viva di Meo Carmelo;
che in forza di ciò la versava la relativa imposta di pubblicità pari a €5399,67 per Parte_1
cinque annualità.
Parte attrice, pertanto, domandava: dichiararsi l'inadempimento del rispetto agli Controparte_1 obblighi assunti nei confronti della e, per l'effetto, condannarsi lo stesso ente Parte_1 comunale al risarcimento dei danni, patrimoniali, all'immagine aziendale, da lucro cessante e/o ogni altro danno emergente, da quantificarsi nella somma che riterrà dovuta, risultante dall'istruttoria o che di giustizia si riterrà, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi.
Con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata in data 31.05.29, si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco in carica, domandando: in via principale, Controparte_1
respingersi tutte le avverse domande proposte temerariamente dalla Società Parte_1
siccome manifestamente infondate in fatto e in diritto;
in accoglimento della spiegata riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità e l'inadempimento grave e colpevole della società attrice nello svolgimento del pregresso rapporto contrattuale e, per l'effetto, condannarsi la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore: al Parte_1
pagamento in favore del convenuto in persona del Sindaco e legale Controparte_1
rappresentante p.t., della somma di Euro 150.796,80 a titolo di canone dovuto per i sei anni di durata del contratto stipulato il 18 giugno 2009, rep. n. 398, ai sensi dell'art. 6 del contratto stesso
(canone annuo di € 25.132,80 soggetto a rivalutazione automatica annuale pari al 100% dell'aumento del costo della vita desunto dagli indici ISTAT riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente), oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi anche per effetto della citata disposizione contrattuale, sino al saldo effettivo;
al pagamento in favore del convenuto CP_1
in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., della somma complessiva di € 11.680,05
[...] dovuta a titolo di imposta comunale sulla pubblicità, calcolata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.
15/11/1993, n. 507 e s.m.i. sugli impianti pubblicitari realizzati: 16 impianti x € 483,48 x 5 anni = €
38.678,40 al netto di quanto già versato a tale titolo: € 5.399,67 x 5 anni = € 26.998,35 (€ 38.678,40
– € 26.998,35 = € 11.680,05), oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino al saldo effettivo;
al risarcimento dei danni patrimoniali arrecati al per le gravi e reiterate Controparte_1
inadempienze contrattuali nello svolgimento del pregresso rapporto, consistenti nel mancato introito dell'imposta comunale sulla pubblicità su 16 impianti realizzati e su 8 impianti pubblicitari non realizzati «entro e non oltre 3 mesi dalla stipulazione del contratto» del 18 giugno 2009, rep. n. 398, come previsto dall'art. 5 di tale contratto, i.e. a partire dal 18 settembre 2009 (tre mesi dopo) sino al
17 giugno 2015 (data di scadenza del rapporto contrattuale), per complessivi Euro 28.041,84 così calcolati: mesi 9 oltre i 5 anni sopra già conteggiati sui 16 impianti realizzati € 5.801,76 (€ 644,64 x
9 mesi); mesi 69 su 8 impianti pubblicitari non realizzati € 22.240,08 (€ 322,32 x 69 mesi), oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto fino al soddisfo;
nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali per il danno all'immagine arrecato al e alla credibilità Controparte_1 dell'Ente pubblico per il clamore mediatico che la vicenda ha avuto sulla stampa locale, da liquidarsi in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia;
al risarcimento di tutti i danni da fatto illecito, patrimoniali e non, subiti e subendi, per l'indebita prosecuzione del servizio, in via di fatto, oltre il termine di scadenza contrattualmente previsto, da liquidarsi con criterio equitativo, secondo la previsione dell'art. 1226 c.c., che tenga conto, in particolare, del canone del pregresso rapporto contrattuale e dell'imposta comunale sulla pubblicità dovuta ex lege, dalla data del 18 giugno 2015 sino alla cessazione della predetta condotta dannosa;
accertarsi e riconoscersi la titolarità in capo al della proprietà degli impianti installati nel territorio comunale di dalla Controparte_1 CP_1 società in forza dell'art. 20 del contratto inter partes del 18 giugno 2009, rep. n. 398, Parte_1
di seguito trascritto: «Art. 20 – (proprietà degli impianti). Alla scadenza del contratto, gli impianti installati dalla Società rimarranno di proprietà del;
in estremo subordine, condannarsi la CP_1
società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Parte_1
favore del in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., di un indennizzo ex Controparte_1
2041 c.c., per la diminuzione patrimoniale subita e subenda per effetto del permanere della società
dopo la naturale scadenza del rapporto contrattuale (i.e., dopo il 17 giugno 2015), Parte_1
nella gestione delle pubbliche affissioni avvalendosi abusivamente degli impianti installati nel territorio comunale di ormai di proprietà del ex art. 20 del contratto citato, senza CP_1 CP_1
averne più titolo e senza pagare al alcun corrispettivo e la relativa imposta di pubblicità; CP_1
condannarsi, infine, la società in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento in favore del in persona del Sindaco e legale Controparte_1
rappresentante p.t., di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., emergendo chiaramente che la domanda proposta con la citazione introduttiva del presente giudizio
è del tutto destituita di fondamento e palesemente pretestuosa e meramente dilatoria, in quanto basata su falsi presupposti di fatto e su ragioni che integrano i presupposti applicativi della norma citata;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con gli accessori di legge.
Instaurato il contraddittorio, espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione ed assunta prova testimoniale, sulle conclusioni precisate con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, la domanda appare meritevole di accoglimento per quanto di ragione, e, conseguenzialmente è da ritenersi infondata la domanda riconvenzionale proposta dal CP_1
con la comparsa di costituzione e risposta.
[...]
È noto invero che le amministrazioni possono stipulare contratti di concessione di spazi pubblicitari con imprese operanti nel settore. Secondo consolidata giurisprudenza, «nel caso di affidamento della gestione degli spazi pubblicitari si realizza un rapporto trilaterale tra amministrazione concedente, concessionario ed utenti, nel quale il concessionario agisce in luogo dell'amministrazione cedendo gli spazi a terzi, dietro compenso, e, nei confronti dell'amministrazione, è tenuto al pagamento di un canone, al quale, nella specie, si aggiunge la fornitura ed il servizio di manutenzione suddetti» (Cons. Stato, sez. V, 1 agosto 2007, n. 4270).
Intanto occorre premettere che nella giurisprudenza “Si è anche osservato che “lo sfruttamento pubblicitario di beni o spazi pubblici finalizzato all'esercizio di attività di impresa avente ad oggetto la prestazione di servizi, debba necessariamente essere sottoposto a una procedura di evidenza pubblica o, comunque sia, ad una procedura competitiva secondo le previsioni dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (cd. Direttiva Bolkenstein) quando, in presenza di un numero limitato di autorizzazioni disponibili per una determinata attività, correlato alla scarsità delle risorse naturali, sia necessario garantire la concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi fra operatori economici tutti parimenti interessati a trarre profitto dall'esercizio di quella determinata attività di impresa. (…) Aldilà, infatti, delle differenze nominalistiche che possono caratterizzare gli istituti e le fattispecie giuridiche disciplinate dal diritto interno, ciò che in definitiva rileva per il diritto dell'Unione è “l'effetto economico del provvedimento di concessione, il quale, nella misura in cui si traduce nell'attribuzione del diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata al fine di svolgere un'attività economica, diventa una fattispecie che, a prescindere dalla qualificazione giuridica che riceve nell'ambito dell'ordinamento nazionale, procura al titolare vantaggi economicamente rilevanti in grado di incidere sensibilmente sull'assetto concorrenziale del mercato e sulla libera circolazione dei servizi” (Cons. Stato, Sez. VII, Sent., 13/09/2023, n. 8311). Sulla stessa linea si è affermato che
“il mercato degli impianti pubblicitari, in quanto contingentato, determina l'instaurazione tra
l'ente locale ed il privato di un rapporto non già autorizzativo (“id est”, rimozione di un limite all'esercizio di potere di cui si è già titolari) quanto piuttosto di tipo concessorio (“id est”, attribuzione di un potere di cui non si è in precedenza titolari) con la conseguenza che è “corretto allocare l'uso degli spazi pubblici contingentati con gara, dovendosi altrimenti ricorrere all'unico criterio alternativo dell'ordine cronologico di presentazione delle domande accoglibili, che è di certo meno idoneo ad assicurare l'interesse pubblico all'uso più efficiente del suolo pubblico e quello dei privati al confronto concorrenziale”. Da quanto riportato ne consegue, in via generale,
l'interpretazione complessiva, che questo Collegio condivide, per cui il rilascio di nuovi provvedimenti di assegnazione di impianti pubblicitari – sia se nuovi perché in precedenza non assegnati, sia se nuovi a seguito di pronunce giurisdizionali di annullamento di precedenti provvedimenti – presuppone la piena ricorrenza di entrambi i seguenti requisiti: l'assegnazione ex ante delle concessioni esclusivamente mediante gara, quanto alle modalità di selezione dell'operatore beneficiario della “concessione”, in quanto unico modello che garantisce la concorrenzialità , e la conformità ex post dei singoli siti da destinarsi a impianti pubblicitari rispetto a quanto previsto dal P.G.I. nonché dal codice della strada.” (T.A.R. Sicilia – Catania, sez.
II, 04/05/2017, n. 946).
Orbene, fatta questa premessa, a chiarimento del fatto che il contratto va dunque correttamente inquadrato nell'ambito della concessione, l'inadempimento contrattuale lamentato trova la sua ragione di fondamento proprio nella stipula del contratto sottoscritto il 18 giugno 2009 e nel successivo rilascio di autorizzazione, per i medesimi spazi di cui al contratto, di installazione di manifesti pubblicitari ad altro operatore del settore, nello specifico ad Idea Viva Comunicazione di
Carmelo Meo, avvenuta alcuni giorni dopo e, precisamente, il 23 giugno 2009.
In sostanza, il ha autorizzato, dopo la sottoscrizione del contratto di appalto con la Controparte_1
Idea Viva Comunicazione di Carmelo Meo ad installare e gestire impianti Parte_1 pubblicitari sul suolo comunale negli stessi spazi che hanno formato oggetto di gara, quest'ultima aggiudicata appunto a (autorizzazione prot. n. 13567 del Parte_1 Controparte_1
23.06.2009 – doc. H -mentre leggendo l'autorizzazione si nota che le zone di Paola (CS), ove Idea
Viva Comunicazione poteva installare gli impianti pubblicitari, erano: Via S. Agata, Via Ippocrate
(già Via Madonna delle Grazie), Via Nazionale e Via dei Pignatari (stessi siti messi a gara
– doc. L - sebbene non con manifesti 4 X 3. Parte_1
Inoltre la sussistenza di profili di illegittimità di tale autorizzazione è evincibile proprio dal provvedimento di revoca della stessa (provvedimento n.16456 del 28.7.2009), poiché dal “riesame della pratica è emerso quanto segue: A) La mancanza del titolo concessorio sul suolo pubblico…” a cui si aggiunge anche “B) La tipologia di impianti pubblicitari, aventi dimensioni di m.4,00x3,00 non previsti nell'atto deliberativo del Consiglio Comunale n°21 del 29/07/2008”.
E' da sottolineare, inoltre, che tale atto di revoca sia stato oggetto di impugnazione da parte di Idea
Viva Comunicazione di Carmelo Meo, con richiesta di sospensiva al Tribunale Amministrativo
Regionale della Calabria di Catanzaro, successivamente accolta, salvo dichiarare, in seguito, perento il giudizio per mancata deposito di istanza di fissazione di udienza di discussione nei termini prescritti. Ciò ha comportato che, non essendo stata valutata dal TAR la legittimità o meno dell'atto impugnato, ha continuato a permanere la situazione di illegittimità di tale provvedimento, con evidenti ripercussioni su tutta la durata del contratto di appalto aggiudicato alla Parte_1
Appare evidente, diversamente da quanto affermato dal che si è trattato di una Controparte_1
palese violazione degli obblighi contrattuali sottoscritti.
In merito alla richiesta avanzata dalla al Comune di , di “un progetto per Parte_1 CP_1
l'installazione di n.24 impianti pubblicitari di formato poster 6x3 da ubicare sul territorio comunale di Paola….” al fine di ottenere il rilascio del permesso a costruire su siti diversi da quelli contrattualizzati ed occupati da Idea Viva Comunicazione di Carmelo Meo, si può osservare che, diversamente da quanto sostenuto dal si trattava di siti in parte occupati da Idea Controparte_1
Viva, come si evince sostanzialmente anche dall'interrogatorio formale del Sindaco pro-tempore all'udienza del 16.06.2022.
Al riguardo occorre precisare che, come ancora precisato dal Sindaco “nella convenzione a era scritto che, qualora ci fossero stati problemi di ubicazione, il Comune poteva Parte_1
scegliere, a propria insindacabile volontà, il luogo dove mettere tali supporti pubblicitari. Preciso, inoltre, che prima che venisse data la possibilità ad Idea Viva di installare i suoi supporti la aveva presentato un'istanza con la quale chiedeva n.24 nuove posizioni non previste.” Parte_1
Né al riguardo appare dirimente quanto riferito in ordine dallo stesso “qualora ci fossero stati problemi di ubicazione, il poteva scegliere, a propria insindacabile volontà, il luogo dove CP_1
mettere tali supporti pubblicitari” con ciò implicitamente richiamando l'art. 17 del capitolato d'oneri – cfr. allegato atto di citazione – che testualmente statuisce “L'Amministrazione garantisce all'aggiudicatario il diritto di installare il numero e la tipologia degli impianti messi a bando. Nei casi d'impossibilità giuridica o materiale di istallare taluni degli impianti previsti dal Piano degli impianti pubblicitari ed individuati negli atti di gara, l'Amministrazione si impegna ad individuare altro luogo idoneo, a proprio insindacabile giudizio, ove situare gli impianti residui”; invero nella fattispecie di cui è causa l'impossibilità materiale e/o giuridica è stata determinata dalla stessa amministrazione di talchè la possibilità di individuare a proprio insindacabile giudizio altri luoghi idonei risulta consumato dall'inadempimento imputabile alla medesima.
La richiesta di permesso a costruire è stata necessitata dal fatto che occorreva adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di rispettare il termine dei tre mesi stabiliti per l'installazione degli impianti in considerazione che gli spazi contrattualizzati risultavano in parte occupati da altro operatore del settore. Che gli spazi aggiudicati risultavano occupati da altro operatore è provato anche dalla sospensione dell'autorizzazione paesaggistica della Provincia di Cosenza nota n.78338 del 07.08.2009) che ha riscontrato, dopo aver effettuato apposito sopralluogo, che “i lavori in oggetto risultano parzialmente eseguiti, significando che in alcuni siti risultano già installati dei pannelli pubblicitari”. Tra l'altro, in base all'art. 17 del Capitolato d'appalto il Controparte_1 avrebbe dovuto “nei casi d'impossibilità giuridica o materiale di installare taluni degli impianti previsti da Piano degli impianti pubblicitari ed individuati negli atti di gara…individuare altro luogo idoneo, a proprio insindacabile giudizio, ove situare gli impianti” e sempre nello stesso articolo 17 viene previsto che “l'Amministrazione garantisce all'aggiudicatario il diritto di installare il numero e la tipologia degli impianti messi a bando”. Non risulta che tutto ciò sia stato compiuto dal e a nulla rilevando la successiva intervenuta autorizzazione comunale (n.13567 Controparte_1 del 23.06.2009) ad installare impianti pubblicitari su porzioni di muro di proprietà dell'Ente.
La ha realizzato gli impianti pubblicitari, quindi, in luoghi diversi da quelli messi a Parte_1
bando, in un numero inferiore rispetto a quello richiesto, e precisamente n.17 impianti. Gli impianti messi a bando non risultano essere stati realizzati perché gli spazi erano occupati da Idea Viva
Comunicazione di Carmelo Meo.
Quanto sopra porta ad altra conclusione, nel senso che trattandosi di luoghi diversi da quelli messi a bando ove allocare gli impianti pubblicitari non può essere accolta la domanda riconvenzionale del che ha richiesto il pagamento della somma di €150.000,00 a titolo di canone Controparte_1
dovuto per i sei anni di durata del contratto stipulato il 18.06.2009, rep.398, nonché il pagamento, a titolo di imposta comunale sulla pubblicità per € 11.680,00.
Parimenti, non potendo essere addebitata alla la causa di inadempimento Parte_1
contrattuale per le motivazioni sopra riportate non può essere riconosciuto in favore del CP_1
alcun risarcimento del danno.
[...]
Per converso, la domanda della va accolta e, per l'effetto, va riconosciuta la Parte_1
responsabilità per inadempimento contrattuale del Controparte_1
In merito è sufficiente richiamare il principio enunciato dalla S.C. con la nota sentenza n.13533 del
2001 resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Pertanto, rilevata l'imputabilità dell'inadempimento, in accoglimento della domanda, dev'essere condannato il convenuto al risarcimento del danno. CP_1
Parte attrice, confidando nel legittimo affidamento sulla validità del contratto, ha subito un danno economico concretizzatosi nella realizzazione degli impianti pubblicitari aventi le caratteristiche tecniche ed estetiche richieste dal bando di gara, che per tale ragioni è presumibile che gli stessi non possano essere utilizzati in forma standard presso altri comuni, e nel mancato guadagno derivante dalla mancata installazione di detti impianti nei siti contrattualizzati e risultati, poi, occupati da Idea
Viva Comunicazione di Carmelo Meo.
Il oltre ad essere stato inadempiente ha, altresì, violando i principi di buona fede e Controparte_1
correttezza ha causato un danno economico alla Parte_1
Passando al quantum non può tuttavia essere accolta la prospettazione attorea – cfr. ctp – dovendo necessariamente fare ricorso ad un criterio equitativo ex art. 1226 c.c. atteso che qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimarne con precisione l'entità, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa“ (Cass. 17483/06); ed ancora “Il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno patrimoniale previsto dall'art. 1226 cod. civ. (e nel rito del lavoro anche dall'art. 432 cod. proc. civ.) presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento sia certo nella sua esistenza ed è consentito al giudice soltanto in presenza di una impossibilità ovvero di una oggettiva difficoltà per la parte interessata di provare l'esatto ammontare del danno. Peraltro, per quanto, nell'operare in concreto la valutazione equitativa, il giudice di merito non sia tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata dell'ammontare del danno liquidato, egli è tenuto tuttavia a fornire adeguata indicazione del procedimento logico attraverso il quale è pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento ed a precisare i criteri assunti a base del procedimento valutativo, restando in ogni caso escluso che la valutazione del danno così operata possa essere palesemente sproporzionata per difetto o per eccesso.” (Cass. 16992/05).
Non può ritenersi adeguatamente provato nè sussistente, come dedotto, il danno all'immagine in considerazione che la mancata realizzazione degli stessi era oggettivamente riconducibile all'amministrazione; parimenti, il danno da mancato guadagno deve essere valutato nell'ottica dell'oggettiva alea che lo stesso presenta atteso che, inquadrata la fattispecie nell'ambito della concessione, la remunerazione dell'odierno istante viene corrisposta dagli utilizzatori dello spazio.
Pertanto, può essere riconosciuta la somma di € 144.000,00 per costi di realizzazione degli impianti pubblicitari – cfr. documentazione allegata, mentre per quanto riguarda il mancato guadagno alla luce dei criteri sopra indicati deve essere riconosciuta la somma di € 80.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda.
Riguardo alla domanda ex art. 96 c.p.c., occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982); orbene nella fattispecie per cui è causa detti presupposti non risultano provati, attesa del resto la fondatezza della domanda attorea, con la derivante conseguenza che la domanda deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 313/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda prodotta da e per l'effetto, condanna il al Parte_1 Controparte_1 pagamento in favore della nella misura di €144.000,00 per costi di realizzazione Parte_1
degli impianti pubblicitari ed € 80.000,00 per mancato guadagno, oltre interessi come per legge;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale e la domanda ex art. 96 c.p.c. richiesta di risarcimento del danno all'immagine per non avere la Pubbliemme fornito compiutamente prova a riguardo;
Pt_1
3) Condanna il al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € Controparte_1
11,400,00 oltre iva e cpa come per legge;
Paola, lì 26 maggio 2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli