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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 418/2025
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE P1
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Seconda Civile, in persona del Presidente di Sezione delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 418/2025 promossa da:
Avv. (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 in proprio
OPPONENTE
contro
Controparte_1
OPPOSTO CONTUMACE avverso il decreto di liquidazione onorari del difensore emesso dalla Prima Sezione penale della Corte d'Appello di Firenze depositato in data 18.02.2025;
CONCLUSIONI
Per l'opponente: nel merito, “che la S.V., in accoglimento della presente opposizione, previa sospensione del decreto di pagamento, disponga la liquidazione degli onorari, secondo l'importo richiesto da questo difensore, o in ogni caso secondo l'importo totale di euro 1.130,00, oltre accessori di legge, stabilito dalla Corte di Appello di Firenze, Sezione I penale, con integrazione della somma prevista per la fase decisoria di euro 600,00”, nonché, per l'effetto, disponga provvedersi alla correzione dell'errore materiale riportato nella sentenza n. 2731/2024, emessa in
pagina 1 di 5 data 18.06.2024 dalla Prima Sezione Penale della Corte di Firenze, nella parte relativa alle conclusioni delle parti, più nel dettaglio “-Difensore: non ha concluso”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2025, l'Avv. ha adito Parte_1 questa Corte di Appello, chiedendo l'evocazione in giudizio del Controparte_1
, proponendo opposizione avverso il decreto di liquidazione di cui in
[...] epigrafe.
Con provvedimento del 12.06.2025 questo Presidente delegato ha dichiarato la nullità del ricorso introduttivo, in quanto carente degli avvertimenti di cui all'art. 281 undecies comma 1 c.p.c.
Rinnovato l'atto e disposta la sua notifica, nonostante la sua rituale evocazione in giudizio, il non si è costituito e ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia.
In data 25.09.2025, con ordinanza emessa a scioglimento di riserva all'esito dell'udienza del 23.09.2025 sostituita dal termine perentorio per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con riserva di emissione della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies co. 3
c.p.c.
***
Il ricorso in opposizione è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Con il decreto di liquidazione opposto, di cui in epigrafe, è stata liquidata alla
RICORRENTE, la somma di € 530,00 oltre alle maggiorazioni per spese forfettarie,
IVA e CAP come per legge, quale compenso alla stessa spettante in qualità di difensore di ammesso al patrocinio a spese dello Stato Persona_1 con decreto del 08.04.2024 n. 67/2024 R.G.P., a fronte, invece, della cifra richiesta di € 946,00, oltre 15% spese forfettarie, CAP come per legge, come da istanza di liquidazione inserita in SIAMM, in data 18.06.2024.
pagina 2 di 5 L'Avv. contesta il decreto precitato, non essendole stato liquidato il Pt_1 compenso di € 600,00 per la fase decisoria, per il fatto che non avrebbe trasmesso memorie conclusionali, mentre invece, ella avrebbe proceduto al deposito delle conclusioni scritte, presso l'indirizzo di posta certificata in data 12.06.2024, in vista Email_1 dell'udienza camerale del 18.06.2024.
Tanto premesso, la RICORRENTE ha chiesto, in accoglimento della opposizione, previa sospensione del decreto di pagamento, di disporre la liquidazione degli onorari, secondo l'importo da lei richiesto o, in ogni caso, secondo l'importo totale di € 1.130,00, oltre accessori di legge, integrando, quindi, il decreto opposto con la liquidazione della somma di € 600,00, prevista per la fase decisoria.
Osserva il Presidente delegato che come documentato dalla RICORRENTE il deposito delle conclusioni scritte risulta effettivamente avvenuto a mezzo PEC come dalla stessa sostenuto:
pagina 3 di 5 A fronte dell'effettivo svolgimento dell'attività difensiva per la fase decisoria, ne consegue l'accoglimento del ricorso, dovendo riconoscersi alla RICORRENTE
l'ulteriore importo di € 600,00, quale compenso defensionale per la fase decisoria
Tuttavia, in riforma del decreto impugnato, non va liquidato a favore dell'Avv.
l'integrale compenso di € 1.130,00, previsto nella tabella A del Protocollo Pt_1
d'intesa siglato dalla Corte di Appello di Firenze, con la Procura Generale della Contr Repubblica, l' , il di Controparte_2
Firenze, la Penale di Firenze ed il CP_4 Controparte_5
.
[...]
L'Avv. aveva infatti, chiesto la minor somma di € 946,00, ottenuta a Pt_1 seguito della riduzione di 1/3, ex art. 106 bis DPR 115/2002, dell'importo di €
1.419,00, oltre rimborso forfettario oltre spese generali al 15% e Cap come per legge.
In applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, va quindi liquidato a favore della OPPONENTE l'importo di € 946,00, oltre spese generali al
15%, Iva e Cap come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia (scaglione fino a
€ 1.100,00) ed all'attività svolta, con applicazione dei valori medi, escluse le fasi istruttoria e decisoria, essendo inesistente la prima e senza espletamento di memorie conclusionali scritte la seconda (considerato che nelle note conclusionali parte ricorrente si è limitata a precisare le proprie conclusioni).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione così provvede:
ACCOGLIE il ricorso presentato dall'Avv. e per l'effetto Parte_1
REVOCA il decreto di liquidazione opposto, emesso dalla Prima Sezione penale della Corte d'Appello di Firenze e depositato in data 18.02.2025 e LIQUIDA a pagina 4 di 5 favore della stessa RICORRENTE l'importo di € 946,00 per le prestazioni rese in qualità di difensore di ammesso al patrocinio a spese Persona_1 dello Stato con decreto del 08.04.2024 n. 67/2024 R.G.P., come indicate in parte motiva, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cap come per legge;
CONDANNA il alla rifusione a favore di parte Controparte_1 ricorrente delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi €
284,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 8 ottobre 2025
Il Presidente delegato
Dott. Anna ER
Nota. La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito processuale è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
pagina 5 di 5
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE P1
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Seconda Civile, in persona del Presidente di Sezione delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 418/2025 promossa da:
Avv. (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 in proprio
OPPONENTE
contro
Controparte_1
OPPOSTO CONTUMACE avverso il decreto di liquidazione onorari del difensore emesso dalla Prima Sezione penale della Corte d'Appello di Firenze depositato in data 18.02.2025;
CONCLUSIONI
Per l'opponente: nel merito, “che la S.V., in accoglimento della presente opposizione, previa sospensione del decreto di pagamento, disponga la liquidazione degli onorari, secondo l'importo richiesto da questo difensore, o in ogni caso secondo l'importo totale di euro 1.130,00, oltre accessori di legge, stabilito dalla Corte di Appello di Firenze, Sezione I penale, con integrazione della somma prevista per la fase decisoria di euro 600,00”, nonché, per l'effetto, disponga provvedersi alla correzione dell'errore materiale riportato nella sentenza n. 2731/2024, emessa in
pagina 1 di 5 data 18.06.2024 dalla Prima Sezione Penale della Corte di Firenze, nella parte relativa alle conclusioni delle parti, più nel dettaglio “-Difensore: non ha concluso”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2025, l'Avv. ha adito Parte_1 questa Corte di Appello, chiedendo l'evocazione in giudizio del Controparte_1
, proponendo opposizione avverso il decreto di liquidazione di cui in
[...] epigrafe.
Con provvedimento del 12.06.2025 questo Presidente delegato ha dichiarato la nullità del ricorso introduttivo, in quanto carente degli avvertimenti di cui all'art. 281 undecies comma 1 c.p.c.
Rinnovato l'atto e disposta la sua notifica, nonostante la sua rituale evocazione in giudizio, il non si è costituito e ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia.
In data 25.09.2025, con ordinanza emessa a scioglimento di riserva all'esito dell'udienza del 23.09.2025 sostituita dal termine perentorio per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con riserva di emissione della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies co. 3
c.p.c.
***
Il ricorso in opposizione è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Con il decreto di liquidazione opposto, di cui in epigrafe, è stata liquidata alla
RICORRENTE, la somma di € 530,00 oltre alle maggiorazioni per spese forfettarie,
IVA e CAP come per legge, quale compenso alla stessa spettante in qualità di difensore di ammesso al patrocinio a spese dello Stato Persona_1 con decreto del 08.04.2024 n. 67/2024 R.G.P., a fronte, invece, della cifra richiesta di € 946,00, oltre 15% spese forfettarie, CAP come per legge, come da istanza di liquidazione inserita in SIAMM, in data 18.06.2024.
pagina 2 di 5 L'Avv. contesta il decreto precitato, non essendole stato liquidato il Pt_1 compenso di € 600,00 per la fase decisoria, per il fatto che non avrebbe trasmesso memorie conclusionali, mentre invece, ella avrebbe proceduto al deposito delle conclusioni scritte, presso l'indirizzo di posta certificata in data 12.06.2024, in vista Email_1 dell'udienza camerale del 18.06.2024.
Tanto premesso, la RICORRENTE ha chiesto, in accoglimento della opposizione, previa sospensione del decreto di pagamento, di disporre la liquidazione degli onorari, secondo l'importo da lei richiesto o, in ogni caso, secondo l'importo totale di € 1.130,00, oltre accessori di legge, integrando, quindi, il decreto opposto con la liquidazione della somma di € 600,00, prevista per la fase decisoria.
Osserva il Presidente delegato che come documentato dalla RICORRENTE il deposito delle conclusioni scritte risulta effettivamente avvenuto a mezzo PEC come dalla stessa sostenuto:
pagina 3 di 5 A fronte dell'effettivo svolgimento dell'attività difensiva per la fase decisoria, ne consegue l'accoglimento del ricorso, dovendo riconoscersi alla RICORRENTE
l'ulteriore importo di € 600,00, quale compenso defensionale per la fase decisoria
Tuttavia, in riforma del decreto impugnato, non va liquidato a favore dell'Avv.
l'integrale compenso di € 1.130,00, previsto nella tabella A del Protocollo Pt_1
d'intesa siglato dalla Corte di Appello di Firenze, con la Procura Generale della Contr Repubblica, l' , il di Controparte_2
Firenze, la Penale di Firenze ed il CP_4 Controparte_5
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L'Avv. aveva infatti, chiesto la minor somma di € 946,00, ottenuta a Pt_1 seguito della riduzione di 1/3, ex art. 106 bis DPR 115/2002, dell'importo di €
1.419,00, oltre rimborso forfettario oltre spese generali al 15% e Cap come per legge.
In applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, va quindi liquidato a favore della OPPONENTE l'importo di € 946,00, oltre spese generali al
15%, Iva e Cap come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia (scaglione fino a
€ 1.100,00) ed all'attività svolta, con applicazione dei valori medi, escluse le fasi istruttoria e decisoria, essendo inesistente la prima e senza espletamento di memorie conclusionali scritte la seconda (considerato che nelle note conclusionali parte ricorrente si è limitata a precisare le proprie conclusioni).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione così provvede:
ACCOGLIE il ricorso presentato dall'Avv. e per l'effetto Parte_1
REVOCA il decreto di liquidazione opposto, emesso dalla Prima Sezione penale della Corte d'Appello di Firenze e depositato in data 18.02.2025 e LIQUIDA a pagina 4 di 5 favore della stessa RICORRENTE l'importo di € 946,00 per le prestazioni rese in qualità di difensore di ammesso al patrocinio a spese Persona_1 dello Stato con decreto del 08.04.2024 n. 67/2024 R.G.P., come indicate in parte motiva, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cap come per legge;
CONDANNA il alla rifusione a favore di parte Controparte_1 ricorrente delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi €
284,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 8 ottobre 2025
Il Presidente delegato
Dott. Anna ER
Nota. La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito processuale è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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