TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg11981 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11981 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
DI rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. BIANCO ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. BIANCO ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/06/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto Controparte_1
matrimonio in Napoli il 20/03/2010 e che dalla loro unione nascevano tre figli minori: il 07.08.2010, il 25.09.2013 e Per_1
1 il 22.11.2020, rappresentavano la volontà di separarsi in Per_3
quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi liberamente ed espressamente consentono alla loro separazione personale, per la qual cosa vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro 30 giorni dall'accordo CP_1
prorogabili per altri 15 giorni ulteriori con ritiro dei propri effetti personali;
2) i figli minori ed sono affidati ad entrambi i genitori. I Per_1 Per_3
minori avranno la residenza e il domicilio privilegiato presso la madre e vivranno stabilmente con la stessa, nella casa coniugale in Napoli alla Traversa 6 Villa
Bisignano n. 65.
Il sig. salvo diverso accordo con la sig.ra avrà facoltà di tenere CP_1 Pt_1
con sé i figli secondo il seguente progetto di condivisione di vita:
- OGNI SETTIMANA:
2.a) due giorni infrasettimanali compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig.
e con gli impegni dei figli, dall'uscita di scuola e sino alle ore 19,00 CP_1
allorquando i figli saranno accompagnati presso la madre;
tale giorno sarà concordato entro il venerdì della settimana precedente;
- A : Controparte_2
2.b) dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica allorquando il padre provvederà ad accompagnare i minori presso l'abitazione materna alle ore 19,00; in tale ipotesi i figli pernotteranno presso l'abitazione del sig. sita al CP_1
Corso Sirena n.85, isolato q 404 all'interno della quale vive anche la madre del
2 sig. CP_1
2.c) ad anni alterni:
- durante le festività natalizie, dal 23 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- durante le festività pasquali, dal Giovedì Santo al martedì mattina allorquando il sig. accompagnerà i figli per il rientro a scuola;
CP_1
- il giorno del compleanno dei minori nonché le festività infrasettimanali (ad es: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre);
2.d) tutti gli anni:
- il giorno del compleanno e dell'onomastico del sig. nonché il giorno della CP_1
Festa del Papà (19 marzo) laddove i figli trascorreranno, con la sig.ra il Pt_1
giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultima nonché la Festa della
Mamma.
- per le ferie estive il sig. potrà tenere con sé i figli per almeno 15 gg. che CP_1
potranno anche essere frazionati tra il mese di luglio ed agosto e precisamente per n.7 giorni consecutivi il mese di luglio e n.8 giorni consecutivi il mese di agosto (o viceversa); l'esatto periodo (data inizio e data fine) dovrà essere comunque concordato entro il mese di maggio.
Tale progetto di condivisione di vita padre-figli potrà prevedere eventuali variazioni che saranno concordate tra il sig. e la sig.ra e che dovranno CP_1 Pt_1
sempre assicurare un'ampia e costruttiva partecipazione del padre alle scelte di vita di quest'ultimi.
3) la sig.ra continuerà ad abitare unitamente ai propri figli Pt_1 Per_1
ed presso l'abitazione costituente residenza familiare sita in Napoli Per_3
alla Traversa 6 Villa Bisignano 65, laddove il marito trasferirà la residenza presso l'abitazione dei propri genitori, in Napoli al Corso Sirena n.85, isolato q
404;
4) Il sig. provvederà direttamente al mantenimento dei figli sino a che non CP_1
saranno economicamente autosufficienti;
5) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra in favore dei figli, CP_1 Pt_1
3 l'assegno mensile di euro 600,00 (seicento/00) nonché ad accollarsi il pagamento dell'intera rata di mutuo – pari ad €. 580,00 mensili - erogato dalla banca per l'acquisto dell'immobile sito in Napoli alla Traversa 6 Villa Bisignano n. 65.
L'assegno - rivalutabile annualmente secondo gli indici di svalutazione della moneta elaborati dall'ISTAT e pubblicati ogni anno sulla G.U., anche in assenza di esplicita richiesta dell'avente diritto - dovrà essere versato, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese;
6) il sig. quale ulteriore mantenimento della moglie e dei figli, si obbliga, CP_1
entro e non oltre tre mesi dal provvedimento di omologa della presente separazione,
a trasferire a titolo gratuito alla signora il diritto di proprietà (pari Parte_1
ad ½) dallo stesso vantato sull'immobile sito in Napoli, alla Via Villa Bisignano
VI traversa n. 65 riportato nel Catasto Fabbricati del detto Comune con i seguenti dati: Sez. Foglio 10 n.571, sub. 6, zc 9, Cat. A/2, Classe 4,
Vani 5,5, Rendita catastale €.610,71.
7) il marito si obbliga altresì al pagamento, in forma diretta, nella misura del
100% delle spese straordinarie necessarie per i figli (spese di istruzione, spese mediche non coperte dal S.S.N.) previamente concordate e documentate.
I coniugi concordano, fatti salvi i casi di urgenza, di prendere di comune accordo tutte le decisioni relative allo stato di salute dei figli ed alle eventuali terapie da praticare.
8) ciascun coniuge si obbliga a portare a conoscenza dell'altro, almeno con trenta giorni di preavviso, eventuale cambio di residenza e/o domicilio;
9) i coniugi espressamente autorizzano la competente Autorità amministrativa a mantenere, rilasciare, rinnovare o prorogare il passaporto o altro documento valido per l'espatrio, obbligandosi per l'effetto a compiere ogni attività o esprimere ulteriore consenso eventualmente necessario.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di
4 visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori e , non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori Per_1
conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.3, parte II, s. A, Parte_3
ufficio 22, reg. Atti Matrimonio anno 2010);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 5/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
5 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11981 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
DI rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. BIANCO ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. BIANCO ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/06/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto Controparte_1
matrimonio in Napoli il 20/03/2010 e che dalla loro unione nascevano tre figli minori: il 07.08.2010, il 25.09.2013 e Per_1
1 il 22.11.2020, rappresentavano la volontà di separarsi in Per_3
quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi liberamente ed espressamente consentono alla loro separazione personale, per la qual cosa vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro 30 giorni dall'accordo CP_1
prorogabili per altri 15 giorni ulteriori con ritiro dei propri effetti personali;
2) i figli minori ed sono affidati ad entrambi i genitori. I Per_1 Per_3
minori avranno la residenza e il domicilio privilegiato presso la madre e vivranno stabilmente con la stessa, nella casa coniugale in Napoli alla Traversa 6 Villa
Bisignano n. 65.
Il sig. salvo diverso accordo con la sig.ra avrà facoltà di tenere CP_1 Pt_1
con sé i figli secondo il seguente progetto di condivisione di vita:
- OGNI SETTIMANA:
2.a) due giorni infrasettimanali compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig.
e con gli impegni dei figli, dall'uscita di scuola e sino alle ore 19,00 CP_1
allorquando i figli saranno accompagnati presso la madre;
tale giorno sarà concordato entro il venerdì della settimana precedente;
- A : Controparte_2
2.b) dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica allorquando il padre provvederà ad accompagnare i minori presso l'abitazione materna alle ore 19,00; in tale ipotesi i figli pernotteranno presso l'abitazione del sig. sita al CP_1
Corso Sirena n.85, isolato q 404 all'interno della quale vive anche la madre del
2 sig. CP_1
2.c) ad anni alterni:
- durante le festività natalizie, dal 23 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- durante le festività pasquali, dal Giovedì Santo al martedì mattina allorquando il sig. accompagnerà i figli per il rientro a scuola;
CP_1
- il giorno del compleanno dei minori nonché le festività infrasettimanali (ad es: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre);
2.d) tutti gli anni:
- il giorno del compleanno e dell'onomastico del sig. nonché il giorno della CP_1
Festa del Papà (19 marzo) laddove i figli trascorreranno, con la sig.ra il Pt_1
giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultima nonché la Festa della
Mamma.
- per le ferie estive il sig. potrà tenere con sé i figli per almeno 15 gg. che CP_1
potranno anche essere frazionati tra il mese di luglio ed agosto e precisamente per n.7 giorni consecutivi il mese di luglio e n.8 giorni consecutivi il mese di agosto (o viceversa); l'esatto periodo (data inizio e data fine) dovrà essere comunque concordato entro il mese di maggio.
Tale progetto di condivisione di vita padre-figli potrà prevedere eventuali variazioni che saranno concordate tra il sig. e la sig.ra e che dovranno CP_1 Pt_1
sempre assicurare un'ampia e costruttiva partecipazione del padre alle scelte di vita di quest'ultimi.
3) la sig.ra continuerà ad abitare unitamente ai propri figli Pt_1 Per_1
ed presso l'abitazione costituente residenza familiare sita in Napoli Per_3
alla Traversa 6 Villa Bisignano 65, laddove il marito trasferirà la residenza presso l'abitazione dei propri genitori, in Napoli al Corso Sirena n.85, isolato q
404;
4) Il sig. provvederà direttamente al mantenimento dei figli sino a che non CP_1
saranno economicamente autosufficienti;
5) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra in favore dei figli, CP_1 Pt_1
3 l'assegno mensile di euro 600,00 (seicento/00) nonché ad accollarsi il pagamento dell'intera rata di mutuo – pari ad €. 580,00 mensili - erogato dalla banca per l'acquisto dell'immobile sito in Napoli alla Traversa 6 Villa Bisignano n. 65.
L'assegno - rivalutabile annualmente secondo gli indici di svalutazione della moneta elaborati dall'ISTAT e pubblicati ogni anno sulla G.U., anche in assenza di esplicita richiesta dell'avente diritto - dovrà essere versato, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese;
6) il sig. quale ulteriore mantenimento della moglie e dei figli, si obbliga, CP_1
entro e non oltre tre mesi dal provvedimento di omologa della presente separazione,
a trasferire a titolo gratuito alla signora il diritto di proprietà (pari Parte_1
ad ½) dallo stesso vantato sull'immobile sito in Napoli, alla Via Villa Bisignano
VI traversa n. 65 riportato nel Catasto Fabbricati del detto Comune con i seguenti dati: Sez. Foglio 10 n.571, sub. 6, zc 9, Cat. A/2, Classe 4,
Vani 5,5, Rendita catastale €.610,71.
7) il marito si obbliga altresì al pagamento, in forma diretta, nella misura del
100% delle spese straordinarie necessarie per i figli (spese di istruzione, spese mediche non coperte dal S.S.N.) previamente concordate e documentate.
I coniugi concordano, fatti salvi i casi di urgenza, di prendere di comune accordo tutte le decisioni relative allo stato di salute dei figli ed alle eventuali terapie da praticare.
8) ciascun coniuge si obbliga a portare a conoscenza dell'altro, almeno con trenta giorni di preavviso, eventuale cambio di residenza e/o domicilio;
9) i coniugi espressamente autorizzano la competente Autorità amministrativa a mantenere, rilasciare, rinnovare o prorogare il passaporto o altro documento valido per l'espatrio, obbligandosi per l'effetto a compiere ogni attività o esprimere ulteriore consenso eventualmente necessario.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di
4 visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori e , non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori Per_1
conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.3, parte II, s. A, Parte_3
ufficio 22, reg. Atti Matrimonio anno 2010);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 5/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
5 6