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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/12/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor AN IN, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1551/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Sonia Sicoli Parte_1
-RICORRENTE- contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Marcello Carnovale
-RESISTENTE-
e in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Panza
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 27.10.2023, tempestivamente riassunto dal Tribunale di Cosenza
(Ordinanza di incompetenza territoriale resa dal giudice del lavoro di Cosenza è del
21.10.2023), il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 [...] proponendo opposizione avverso il preavviso di Controparte_3 fermo amministrativo n. 03480202200004856000 notificatogli il 10.03.2023 per il mancato pagamento, tra gli altri, di contributi previdenziali recati dall'avviso di CP_1 addebito n. 33420170002502873000 notificato il 05.10.2017.
1 Eccepiva la mancata notifica del citato avviso di addebito e nel merito la prescrizione quinquennale del credito maturata in epoca successiva alla data di notifica indicata dall'esattore, atteso che nessun atto interruttivo era intervenuto prima del preavviso opposto, concludendo per la declaratoria di prescrizione dei crediti e l'annullamento del provvedimento impugnato, vinte le spese di lite da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio, le parti convenute si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deducevano variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
2.1. Va premesso che avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta pertanto al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
2.2. Quanto all'omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto, l'eccezione costituisce oggetto di opposizione agli atti esecutivi, che risulta inammissibile perché spiegata oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c..
In particolare, il ricorso giurisdizionale è stato incardinato dinanzi al Tribunale di Cosenza in data 05.04.2023, ben oltre il termine di venti giorni decorrente dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo avvenuta il 10.03.2023.
2 2.3. Nel merito l'opposizione è infondata, non essendo maturata alcuna prescrizione quinquennale del credito previdenziale recato dall'avviso di addebito n.
33420170002502873000 notificato il 05.10.2017.
Si premette che, secondo quanto stabilito dalla Cassazione civile sez. VI, con Sentenza n.
5469 del 25/02/2019, “il preavviso di fermo amministrativo, essendo funzionale a portare
a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, e valendo altresì come richiesta di pagamento a garanzia della quale si avvisa il contribuente che sarà iscritto il fermo in caso di inadempimento, è idoneo ad interrompere la prescrizione, stante il suo contenuto informativo della pretesa tributaria”.
Orbene, nel caso di specie - al netto di possibili atti intermedi interruttivi della prescrizione - dalla data di notifica dell'avviso di addebito de qua alla data di notifica del preavviso opposto non è decorso un quinquennio utile al maturare della prescrizione.
In particolare, nel caso de quo occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali. Il primo previsto dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, che dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per
182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
3 Ne consegue, quanto all'avviso di addebito 33420170002502873000 notificato il
05.10.2017, che nessuna prescrizione quinquennale può dirsi maturata successivamente alla sua notifica, considerato, in particolare, che il termine di prescrizione sarebbe maturato il 05 ottobre 2022 ma a tale quinquennio occorre aggiungere un ulteriore periodo per complessivi 311 giorni di sospensione (per come innanzi precisato), sicchè la prescrizione si sarebbe perfezionata soltanto il 12.08.2023, ma è stata validamente interrotta con la notifica del preavviso di fermo amministrativo oggi opposto, n.
03480202200004856000, avvenuta il 10.03.2023.
Alla luce di tali premesse, consegue il rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di previdenza sociale), del valore della controversia (scaglione 1.101 – 5.200 €) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' e CP_2 dell' , che liquida, per ciascuna, in € 886,00 per compensi, oltre spese generali, CP_1
IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Paola, 06.12.2025.
Il Giudice
AN IN
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