TRIB
Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/02/2024, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Maria Gabriella Perrone Giudice dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 6917/2023, avente ad oggetto “separazione consensuale”
T R A
e rappresentati e difesi dall' avv. Luigi Cosimo Bruno, come da Parte_1 Parte_2 mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.1.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2023 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 2.5.1992;
− di aver generato un figlio, nato in data [...];
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.1.2024 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento. Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo, da intendersi di seguito riportate e trascritte, appaiono consone agli interessi delle medesime, sicchè non v'è ragione di discostarsene.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 2.5.1992 in
RA (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 21 parte II, Serie A anno 1992), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate nel ricorso introduttivo;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 12.2.2024
Il giudice estensore La Presidente dott. ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore