Art. 2.
Alla spesa di lire 269.957.559.000 di cui al primo comma dell'articolo 1 sara' provveduto:
a) quanto a lire 220.000.000.000 col ricavo della emissione di speciali certificati di credito alla quale il Ministro per il tesoro e' autorizzato. Tale emissione sara' effettuata in ragione di lire 40.000.000.000 in ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63 e di lire 35.000.000.000 annue negli esercizi dal 1963-64 al 1966-67.
I certificati saranno ammortizzati in dieci anni a decorrere dal 1 luglio 1965, e frutteranno gli interessi pagabili in rate semestrali anticipate il 1 gennaio e il 1 luglio di ogni anno.
Con decreti del Ministro per il tesoro saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi mediante estrazione a sorte, nonche' ogni altra condizione e modalita' relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento dei titoli stessi.
Ai predetti certificati, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 ed 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2256 .
I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti;
b) quanto a lire 49.957.559.000, in ragione di lire 9.000.000.000 in ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63, di lire 8.000.000.000 annue negli esercizi dal 1963-64 al 1965-66 e di lire 7.957.559.000 nell'esercizio 1966-67.
Alla spesa di lire 269.957.559.000 di cui al primo comma dell'articolo 1 sara' provveduto:
a) quanto a lire 220.000.000.000 col ricavo della emissione di speciali certificati di credito alla quale il Ministro per il tesoro e' autorizzato. Tale emissione sara' effettuata in ragione di lire 40.000.000.000 in ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63 e di lire 35.000.000.000 annue negli esercizi dal 1963-64 al 1966-67.
I certificati saranno ammortizzati in dieci anni a decorrere dal 1 luglio 1965, e frutteranno gli interessi pagabili in rate semestrali anticipate il 1 gennaio e il 1 luglio di ogni anno.
Con decreti del Ministro per il tesoro saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi mediante estrazione a sorte, nonche' ogni altra condizione e modalita' relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento dei titoli stessi.
Ai predetti certificati, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 ed 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2256 .
I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti;
b) quanto a lire 49.957.559.000, in ragione di lire 9.000.000.000 in ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63, di lire 8.000.000.000 annue negli esercizi dal 1963-64 al 1965-66 e di lire 7.957.559.000 nell'esercizio 1966-67.