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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/04/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 14899/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14899/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. BONAZZOLI ROBERTA Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. VENEZIANI MARIA LAURA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Lumezzane (BS) di provvedere alle annotazioni di legge.
2) Quanto all'affidamento della prole, il figlio minore viene congiuntamente affidato ad Persona_1 entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, attualmente sita in 25065 Lumezzane (BS), alla Via Cavaliere del Lavoro Umberto Gnutti n. 95. Nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità, in ossequio alla normativa afferente all'affidamento condiviso, le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto
1 conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. In ragione di ciò, sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio stesso.
3) Entrambi i genitori si occuperanno, autonomamente, dell'ordinaria amministrazione del figlio per il tempo in cui il medesimo sarà collocato presso di loro. Sul punto, si precisa che il vestiario del minore verrà acquistato e gestito da ciascun genitore in autonomia, con sopportazione dei relativi costi per intero a carico del genitore acquirente (no divisione al 50%).
4) Quanto ai diritti di visita, le parti concordemente stabiliscono che il IG. potrà frequentare il Pt_1
figlio, in conformità alle proprie esigenze lavorative ed alla volontà ed impegni del figlio stesso, con le seguenti modalità:
- il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 18.30 fino alle ore 21.30, con rientro presso la casa della madre (salvo variazioni concordate);
- il venerdì, dalle ore 18.30 fino alla mattina del sabato (9.00), con pernottamento nelle settimane in cui il minore non trascorrerà con il padre il weekend;
laddove il minore trascorra il week end con il padre, senza pernottamento, dalle 18.30 fino al dopo cena, con rientro presso la casa della madre alle 21.30 (salvo variazioni concordate);
- weekend alternati dalla mattina del sabato (ore 9.00) alla domenica alle ore 21.30, con rientro presso la casa della madre (salvo variazioni concordate);
- durante le vacanze natalizie i genitori potranno tenere con sé il figlio per 7 giorni consecutivi, alternando di anno in anno il periodo 23.12/30.12 al periodo 31.12/06.01;
- le altre festività e gli eventuali periodi di vacanze connessi saranno trascorsi dal minore con ciascun genitore ad anni alterni, salvo variazioni preventivamente concordate, tenuto conto degli impegni delle parti e dell'interesse del minore stesso. Per quanto riguarda le altre festività minori, nonché il giorno del compleanno, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso miglior accordo tra le parti;
- quanto alle vacanze estive, il IG. trascorrerà con il figlio almeno due settimane, anche non Pt_1
consecutive, da stabilirsi concordemente entro il mese di maggio di ogni anno, salvo diverso accordo, tenuto conto degli impegni delle parti e del figlio;
6) Fermo quanto sopra, il IG. potrà tenere con sé il figlio anche in altri momenti, compatibilmente Pt_1 con le esigenze del medesimo, previo accordo con l'altro genitore.
7) Quanto alle questioni patrimoniali, considerate le attuali risorse economiche di entrambi i genitori, le esigenze del figlio e la maggiore permanenza dello stesso presso la madre, le parti concordemente stabiliscono quanto segue:
- il IG. si impegna a versare alla IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 CP_1 ordinario del figlio, a far data dal deposito del presente ricorso, la somma mensile di € 400,00, entro e non oltre il giorno 12 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , CP_1
2 somma da rivalutarsi annualmente nella misura del 100% secondo gli indici ISTAT. Tale contributo al mantenimento sarà corrisposto alla madre finché il figlio non sarà economicamente autosufficiente;
- quanto alle spese straordinarie, per la cui individuazione e modalità di rimborso le parti rinviano per relationem al Protocollo di Intesa del 14.07.16 sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli, stipulato fra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, le stesse saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, oltre ad eventuali spese relative ad attività e/o grest estivi;
- l'assegno unico figli verrà percepito nella misura del 100 % dalla IG.ra , in quanto genitore CP_1
collocatario e, per lo stesso motivo, il figlio sarà fiscalmente a suo carico nella misura del 100%.
- eventuali finanziamenti personali, contratti dai coniugi in costanza di matrimonio, resteranno a carico di chi li ha accessi;
- le parti concordemente stabiliscono che il veicolo Fiat 500 L targato FC983GG, intestato alla IG.ra
, verrà ceduto a titolo gratuito al IG. , che sopporterà i relativi costi di passaggio;
CP_1 Pt_1
- le parti concordemente stabiliscono che i mobili dell'ex casa famigliare non ricollocati nelle nuove abitazioni verranno venduti ed il ricavato verrà equamente diviso tra loro, salvo diverso accordo;
8) Le parti, in quanto genitori, si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione e collaborazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi. Entrambi i genitori si impegnano, altresì, a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'un dell'altro alla presenza del figlio.
9) Coscienti della propria responsabilità genitoriale, le parti si impegnano a presentare e ad inserire eventuali nuovi compagni nella quotidianità della prole con gradualità, con il riguardo e la premura necessari al fine di tutelare la serenità, l'equilibrio ed il benessere del minore.
10) Entrambi prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio, nonché al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio per il figlio minore, in modo che possa espatriare anche accompagnato da un solo genitore, previo consenso a tal fine dell'altro.
11) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, non viene previsto alcun assegno di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro coniuge.
12) Da ultimo, le parti dichiarano di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emanando decreto di omologa della separazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 04/06/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Lumezzane (atto n. 24, parte II, serie A). 3 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio minore
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14899/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. BONAZZOLI ROBERTA Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. VENEZIANI MARIA LAURA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Lumezzane (BS) di provvedere alle annotazioni di legge.
2) Quanto all'affidamento della prole, il figlio minore viene congiuntamente affidato ad Persona_1 entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, attualmente sita in 25065 Lumezzane (BS), alla Via Cavaliere del Lavoro Umberto Gnutti n. 95. Nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità, in ossequio alla normativa afferente all'affidamento condiviso, le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto
1 conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. In ragione di ciò, sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio stesso.
3) Entrambi i genitori si occuperanno, autonomamente, dell'ordinaria amministrazione del figlio per il tempo in cui il medesimo sarà collocato presso di loro. Sul punto, si precisa che il vestiario del minore verrà acquistato e gestito da ciascun genitore in autonomia, con sopportazione dei relativi costi per intero a carico del genitore acquirente (no divisione al 50%).
4) Quanto ai diritti di visita, le parti concordemente stabiliscono che il IG. potrà frequentare il Pt_1
figlio, in conformità alle proprie esigenze lavorative ed alla volontà ed impegni del figlio stesso, con le seguenti modalità:
- il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 18.30 fino alle ore 21.30, con rientro presso la casa della madre (salvo variazioni concordate);
- il venerdì, dalle ore 18.30 fino alla mattina del sabato (9.00), con pernottamento nelle settimane in cui il minore non trascorrerà con il padre il weekend;
laddove il minore trascorra il week end con il padre, senza pernottamento, dalle 18.30 fino al dopo cena, con rientro presso la casa della madre alle 21.30 (salvo variazioni concordate);
- weekend alternati dalla mattina del sabato (ore 9.00) alla domenica alle ore 21.30, con rientro presso la casa della madre (salvo variazioni concordate);
- durante le vacanze natalizie i genitori potranno tenere con sé il figlio per 7 giorni consecutivi, alternando di anno in anno il periodo 23.12/30.12 al periodo 31.12/06.01;
- le altre festività e gli eventuali periodi di vacanze connessi saranno trascorsi dal minore con ciascun genitore ad anni alterni, salvo variazioni preventivamente concordate, tenuto conto degli impegni delle parti e dell'interesse del minore stesso. Per quanto riguarda le altre festività minori, nonché il giorno del compleanno, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso miglior accordo tra le parti;
- quanto alle vacanze estive, il IG. trascorrerà con il figlio almeno due settimane, anche non Pt_1
consecutive, da stabilirsi concordemente entro il mese di maggio di ogni anno, salvo diverso accordo, tenuto conto degli impegni delle parti e del figlio;
6) Fermo quanto sopra, il IG. potrà tenere con sé il figlio anche in altri momenti, compatibilmente Pt_1 con le esigenze del medesimo, previo accordo con l'altro genitore.
7) Quanto alle questioni patrimoniali, considerate le attuali risorse economiche di entrambi i genitori, le esigenze del figlio e la maggiore permanenza dello stesso presso la madre, le parti concordemente stabiliscono quanto segue:
- il IG. si impegna a versare alla IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 CP_1 ordinario del figlio, a far data dal deposito del presente ricorso, la somma mensile di € 400,00, entro e non oltre il giorno 12 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , CP_1
2 somma da rivalutarsi annualmente nella misura del 100% secondo gli indici ISTAT. Tale contributo al mantenimento sarà corrisposto alla madre finché il figlio non sarà economicamente autosufficiente;
- quanto alle spese straordinarie, per la cui individuazione e modalità di rimborso le parti rinviano per relationem al Protocollo di Intesa del 14.07.16 sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli, stipulato fra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, le stesse saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, oltre ad eventuali spese relative ad attività e/o grest estivi;
- l'assegno unico figli verrà percepito nella misura del 100 % dalla IG.ra , in quanto genitore CP_1
collocatario e, per lo stesso motivo, il figlio sarà fiscalmente a suo carico nella misura del 100%.
- eventuali finanziamenti personali, contratti dai coniugi in costanza di matrimonio, resteranno a carico di chi li ha accessi;
- le parti concordemente stabiliscono che il veicolo Fiat 500 L targato FC983GG, intestato alla IG.ra
, verrà ceduto a titolo gratuito al IG. , che sopporterà i relativi costi di passaggio;
CP_1 Pt_1
- le parti concordemente stabiliscono che i mobili dell'ex casa famigliare non ricollocati nelle nuove abitazioni verranno venduti ed il ricavato verrà equamente diviso tra loro, salvo diverso accordo;
8) Le parti, in quanto genitori, si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione e collaborazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi. Entrambi i genitori si impegnano, altresì, a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'un dell'altro alla presenza del figlio.
9) Coscienti della propria responsabilità genitoriale, le parti si impegnano a presentare e ad inserire eventuali nuovi compagni nella quotidianità della prole con gradualità, con il riguardo e la premura necessari al fine di tutelare la serenità, l'equilibrio ed il benessere del minore.
10) Entrambi prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio, nonché al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio per il figlio minore, in modo che possa espatriare anche accompagnato da un solo genitore, previo consenso a tal fine dell'altro.
11) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, non viene previsto alcun assegno di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro coniuge.
12) Da ultimo, le parti dichiarano di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emanando decreto di omologa della separazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 04/06/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Lumezzane (atto n. 24, parte II, serie A). 3 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio minore
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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