Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 25/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1572/2022 RGAC
Il Tribunale, nella persona dei Magistrati:
Dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott. Pasquale Perfetti Giudice Relatore ed estensore
Ha emesso sentenza sul ricorso di
, nata in [...], il [...], residente in [...], C.F. Parte_1
che ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Cristofori, con studio in via Piave 28, 12048 Sommariva del Bosco
(CN), C.F. , fax 0172 560784, P.E.C. , in virtù di C.F._2 Email_1 procura speciale
Avverso
C.F. nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._3
Careddu, n. 4, elettivamente domiciliato in Asti (AT) corso Vittorio Alfieri n. 185, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe VERTUCCI (C.F. e in particolare presso l'indirizzo pec C.F._4
, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti Email_2
Con la costituzione di
(C.F.: ) in qualità di curatore speciale della minore , nata CP_2 C.F._5 Persona_1 il 02.02.2018 a Casale FE (C.F.: come da provvedimento del Tribunale per i C.F._6
Minorenni di Torino del 15.01.2020 - provvedimento del Tribunale di Asti 2.03.2023,
Conclusioni di parte attrice:
“CONCLUSIONI
Disporre l'affido condiviso della minore ai genitori con collocamento principale e Persona_1 residenza presso la madre.
Disporre la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi Sociali competenti e della NPI per la minore, lasciando in capo ai Servizi la valutazione di una graduale liberalizzazione degli incontri padre- LI.
Disporre la percezione dell'assegno unico da parte della madre.
Disporre la contribuzione al 50% a carico del padre per le spese straordinarie da rimborsare entro il mese successivo alla madre, ove anticipataria. Per le spese non strettamente necessarie queste devono essere documentate e preventivamente concordate con l'altro genitore, quali, a titolo esemplificativo: spese mediche non coperte dal SSN (visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure odontoiatriche); spese scolastiche, di istruzione e formazione;
sportive e ricreative. Con richiamo al Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Asti.
Con il favore delle spese di lite, rimborso forfettario 15% e CPA.
Conclusioni di parte resistente:
“CONCLUSIONI
regolare i rapporti tra i genitori e la LI minore, provvedendo a:
- Disporre l'affidamento congiunto della minore con collocazione preferenziale presso la madre;
- Disporre la liberalizzazione degli incontri padre-LI rispetto al cui ampliamento esprime massima disponibilità compatibilmente con l'interesse della minore, prevedendo idoneo calendario che regoli il diritto di visita, oppure, in subordine, che gli incontri padre-LI siano modificati in melius sia con riguardo ai tempi di permanenza della piccola col padre sia in ordine ai modi di frequentazione, e possano tenersi anche al di fuori dei luoghi neutri, sempre nel rispetto della valutazione dei Servizi e ferma la previsione di idoneo calendario;
- Disporre il graduale avvicinamento del nuovo compagno della donna alla minore, di modo che l'interazione sia marginale rispetto a quella paterna, con indicazione di vietare alla madre di tenere condotte che conducano alla confusione del ruolo paterno, prevedendo idonea sanzione per il caso di violazione;
- Disporre, se del caso, la prosecuzione della presa in carico dei Servizi sociali competenti a favore del nucleo con l'attuazione di tutti gli opportuni provvedimenti educativi, anche domiciliari, e di sostegno ritenuti utili nell'interesse della minore e, se del caso, di interventi di supporto alla genitorialità e di facilitazione della comunicazione tra le parti, nonché del Servizio di NPI;
- Disporre un aggiornamento motivato dei Servizi sulla relazione della minore con il compagno della madre, riferendo inoltre, eventualmente in congiunta con il Servizio di NPI, sui rimedi da adottarsi per evitare la confusione dei ruoli genitoriali (compagno / padre-LI);
- Disporre a carico del padre il versamento mensile della somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della LI minore , da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese;
Per_1
- Disporre che resti a favore della madre, genitore collocatario, la percezione degli assegni familiari/assegno unico e che la minore sia fiscalmente a suo carico;
- Disporre la contribuzione alle spese straordinarie in misura del 50% a carico di ciascun genitore, da individuarsi secondo i criteri del Protocollo d'Intesa raggiunto tra il Tribunale di Asti e l'Ordine degli Avvocati di Asti;
- Disporre che ogni mutamento di dimora e/o residenza della minore, sia in Italia che all'estero, debba essere concordato tra i genitori;
- Disporre il reciproco impegno di ciascun genitore a non impedire le comunicazioni con l'altro quando la piccola è loro affidata e ad agevolare la positiva percezione da parte della minore dell'altra figura genitoriale;
- Disporre che ciascun genitore, a prescindere dalla comunicazione della propria reperibilità telefonica, debba mantenere l'altro genitore costantemente informato circa lo stato di salute della minore quando affidata alla propria cura;
- Disporre che i genitori si impegnino vicendevolmente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della LI con ciascuno di essi, e si impegnino inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della piccola;
- Disporre che ciascun genitore, laddove intendesse iniziare una propria relazione sentimentale, debba adottare le opportune cautele, anche di carattere psicologico, nel coinvolgere la minore in detta relazione al fine di evitare che s'ingenerino confusioni in ordine ai ruoli genitoriali o che ciò osti alla frequentazione padre-LI o madre-LI, e in ogni caso sempre che tale frequentazione non leda il superiore interesse della minore.”
Conclusioni del Curatore Speciale:
“CONCLUSIONI
Disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della Per_1 responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
Disporre la graduale liberalizzazione degli incontri padre-LI, rimettendo alla rete dei Servizi
l'individuazione di tempi e modalità, osservare un calendario adeguato ad una bambina della sua età;
Disporre la prosecuzione per il tempo che sarà ritenuto necessario delle prese in carico da parte del
Servizio Sociale e di NPI/servizio di psicologia, con l'attuazione di interventi di educativa domiciliare anche presso il papà e di ogni ulteriore intervento ritenuto più opportuno in favore della minore;
Prescrivere ad entrambi i genitori di collaborare con i Servizi;
Invitare i genitori a proseguire il percorso di gestione del conflitto;
Invitare i genitori a proseguire i percorsi psicologici personali;
Disporre a carico del signor il contributo al mantenimento di nella misura che sarà CP_1 Per_1 ritenuta di giustizia, tenendo conto dell'eventuale disponibilità di quest'ultimo di lasciare l'intero ammontare dell'AU alla madre collocataria, ferma la contribuzione al 50% delle spese straordinarie relative alla minore.
Disporre che i Servizi segnalino alla Procura Minorile ogni eventuale situazione di pregiudizio.
Con vittoria di spese da porsi in via anticipata a carico dell'Erario.” OSSERVATO
La coppia, qui in contenzioso,
appare aver intrattenuto una relazione connotata da forti elementi di turbolenza.
Culminati nella formulazione di reciproche accuse, in sede penale (poi risoltesi con remissioni di querela)
e che davano luogo anche a pregresso giudizio presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte, in forza delle cui statuizioni:
a) Madre e LI (oggi di anni sette) venivano in via temporanea collocate presso comunità;
b) All'esito, tuttavia, la autorità in allora adita dava luogo ad un percorso di assistenza e monitoraggio, da parte dei Servizi Sociali, che risulta avere prodotto buoni risultati, tanto è vero che, da ultimo, le figure professionali, che hanno preso in carico il nucleo, hanno svolto considerazioni, che paiono di buon auspicio per il futuro.
Cfr. sul punto, Decreto Tribunale per i Minorenni del Piemonte, in data 26.4.2022, ove, autorizzate le dimissioni della diade mamma-bambina dalla comunità ospitante, da un lato si disponeva la prosecuzione delle prese in carico, sociali e psicologiche, in favore del nucleo;
dall'altro, si rimetteva ai Servizi di organizzare gli incontri tra la bimba ed il padre, anche nell'ottica di un graduale ampliamento, ivi compresi incontri al di fuori dei luoghi neutri.
Il percorso sin da allora svolto sembra aver prodotto risultati significativi.
In particolare, nella relazione 17.10.2024, Città di Asti, e per essa la Assistente Sociale , ha Testimone_1 riportato:
“Nello specifico, continua ad essere collocata principalmente presso l'abitazione materna e vede il Per_1 padre ed i nonni paterni, alla presenza dell'educatrice professionale, con incontri aperti che vengono calendarizzati dal Servizio scrivente.
Tali appuntamenti sono stati incrementati soltanto a partire dal mese di Settembre u.s.
Attualmente la minore vede il padre due volte alla settimana, in occasione di uno di questo partecipa anche la nonna paterna e talvolta il nonno. Padre e nonna si recano ad incontri alterni a prelevare all'uscita Per_1 da scuola (poiché l'uomo è impossibilitato a chiedere un permesso di uscita anticipata dal lavoro per entrambe le volte).
Gli incontri vengono svolti in spazi aperti sul territorio di Asti e talvolta presso la casa della nonna paterna
(ove vive attualmente anche il padre). La scelta dei luoghi e delle attività da svolgere con la LI è lasciata al sig. CP_1
Dall'osservazione educativa, che si inoltra in allegato con Prot. 131073 del 17.10.2024, si evince che questi procedono positivamente e la relazione tra loro è migliorata notevolmente, infatti non pone più in Per_1 essere agiti di irriverenza ed opposizione nei confronti del padre, ma lo accetta, lo cerca e condivide con l'uomo momenti di gioco ed affettuosità.
Nel tempo il sig. ha imparato a seguire le indicazioni dell'operatrice ed usare tale supporto come CP_1 accompagnamento e guida nella strutturazione e consolidamento del rapporto con la LI. Tuttavia, durante i colloqui con la scrivente, ha più volte ribadito di essere stanco della presenza della figura educativa e più in generale della presenza dell'intero Servizio.
A tal proposito ha asserito di volersi comportare come un “genitore normale”, chiedendo di poter vedere la LI senza intermediari e per più tempo. Ha proposto la definizione di un calendario, per poter trascorrere con la piccola alcuni week end ed alcuni giorni della settimana, chiedendo che però questo venga definito dal Servizio scrivente o dal Tribunale, viste le sue difficoltà a trovare un accordo con la sig.ra Pt_1
Ha infatti ribadito di non riuscire a creare un dialogo significativo con la donna e di sentirsi spesso da lei
“messo da parte”. Nel dire ciò ha precisato che la signora è solita assumere decisioni in autonomia relativamente alla quotidianità della minore, non coinvolgendolo, ma avvisandolo soltanto a decisioni già prese. A tal proposito ha portato come esempio l'organizzazione delle vacanze estive e l'iscrizione alla
Scuola Elementare, ove l'uomo è stato soltanto informato delle scelte, già assunte dalla donna.
La signora , ha ribadito nel tempo la sua perplessità relativamente agli incontri padre-LI, Pt_1 asserendo che a casa non ha mai parlato o chiesto del padre e, anche durante le sedute con la Per_1
Dott.ssa (psicologa del Servizio NPI), non ha voluto parlare della figura paterna. Tes_2
Ha invece raccontato del buon rapporto affettivo instaurato tra ed il suo compagno, il sig. Per_1 CP_3
, il quale ad oggi vive stabilmente presso la loro abitazione.
[...]
Rispetto al sig. la stessa lo ha dichiarato “non affidabile”. Nel dire ciò ha fatto riferimento ai CP_1 limitati permessi che il padre può chiedere sul posto di lavoro, di fatto delegando la nonna paterna a recuperare a scuola (per uno dei due incontri che si svolgono a cadenza settimanale). A suo dire, “io Per_1 ho sempre fatto sacrifici, adesso voglio al dimostrazione che lui può fare il padre anche senza l'aiuto di altre persone”.
Ha continuato inoltre a sostenere di non esser d'accordo con la progettualità del Servizio, facendo riferimento in tal senso all'ampliamento degli incontri, nonostante ciò ha comunque sempre rispettato le indicazioni, acconsentendo – non senza fatica - agli incontri padre-LI così come pattuiti.
Rispetto alla situazione lavorativa, la donna ha iniziato a lavorare su turni presso l'Azienda Ferrero, facendosi aiutare dal compagno nella gestione quotidiana della LI.
Considerando la conflittualità che ancora si evince tra le parti, questo Servizio aveva indirizzato i signori ad intraprendere un percorso specifico di gestione del conflitto, offerto dal Centro per le Famiglie di questo
Ente, al fine di supportarli nel superamento delle loro ostilità ed aiutarli a trovare degli accordi per la gestione della LI.
Le professioniste, la psicologa, Dott.ssa e l'Assistente Sociale, Dott.ssa che hanno Per_2 Persona_3 incontrato i signori, hanno redatto una relazione che si invia in allegato per una maggiore completezza delle informazioni (Prot. 131253 del 17/10/2024).
Osservazioni professionali
Per quanto sin qui riportato, i rimandi educativi rispetto agli incontri tra il padre ed i nonni paterni, Per_1 sono positivi. Il padre ha appreso nuove strategie di comunicazione e di relazione con la LI e saputo cogliere le indicazioni dell'educatrice professionale. Anche le figure dei nonni paterni paiono essere positive, in particolare quella della nonna che, come si evince dalla relazione educativa, cerca e con la quale Per_1 condivide momenti di affettuosità e quotidianità.
La madre, manifesta ancora un atteggiamento resistente a qualsivoglia ampliamento o cambiamento nella progettualità di riavvicinamento padre-LI, rendendo quindi faticoso progettare, in un ottica di condivisione e collaborazione, la liberalizzazione degli stessi.
In conclusione, si ritiene che gli incontri tra il padre ed potrebbero sin da ora procedere senza la Per_1 presenza dell'educatrice, tuttavia, considerate la difficoltà di comunicazione tra i genitori e l'alta conflittualità tra le parti, si ritiene ancora necessaria la presenza della suddetta professionista. Si ravvisa inoltre opportuno, che i genitori continuino il percorso relativo alla gestione del conflitto, al fine di poter strutturare un assetto comunicativo stabile, per accordarsi relativamente alla quotidianità della minore.”
Il Servizio di NPI (vedi relazione 19.11.2024) ha relazionato in senso conforme, prevedendo la prosecuzione della attuale presa in carico, nell'ottica di una finale liberalizzazione degli incontri tra la bimba ed il padre.
Non essendo invero neppure controversa, alla luce delle conclusioni definitive infine assunte dalle difese, la previsione di un affido congiunto, che invero è richiesto da tutte le difese costituite,
il maggiore punto di contrasto residuante pare aversi a rinvenire nelle conseguenti statuizioni di carattere economico.
A tale proposito, si evidenzia che il convenuto gode di un trattamento da reddito da lavoro dipendente, per circa € 1.700 mensili, su cui incombe tuttavia un mutuo per acquisto prima casa, nella misura di mensili €
578,81 – acquisto che certamente sarà di beneficio al rapporto con la bimba, in quanto offrirà alla stessa un ambiente abitativo adeguato, ove gli incontri giungano ad una liberalizzazione;
allo stesso tempo, è palese che l'onere periodico gravante sul padre (per spesa, certamente non voluttuaria) vale ad incidere in modo forte sulla effettiva possanza reddituale di questi.
La attrice, per contro, è persona di giovane età, ed idonea al lavoro, onde sarà certamente in grado di perseguire una attività lavorativa, al fine di far fronte ai propri doveri nei confronti della prole.
Sebbene, tanto si rileva per via documentale, il profilo professionale della madre appaia di minor pregio, rispetto all'altro genitore.
La Certificazione Unica 2022, in atti, dà conto di un reddito da lavoro dipendente pari a complessivi €
9.417,38. Le Certificazioni precedenti (2021 e 2020) riportano introiti ancora inferiori (rispettivamente, €
2.861,83 ed € 1.481,76) pur avendo da ultimo la ricorrente, con nota del 19.11.2024, prodotto dichiarazione di rinunzia al beneficio del gratuito patrocinio.
Sussiste certamente una disparità nelle posizioni e nei curricola professionali dei genitori, di talché sembra congruo apporre a carico del padre un assegno mensile, per € 300,00 mensili;
tenuto conto peraltro avere i genitori aderito alla ipotesi di attribuzione, per l'intero, alla sola madre, degli assegni familiari, il che pare ragionevole, gravando soprattutto sulla madre l'onere del mantenimento diretto della bambina;
assegno familiare che certamente viene ad integrare in misura non irrilevante le possibilità della madre.
Sulla scorta dei medesimi criteri, visto il plus ricadente nella sfera della attrice in forza degli emolumenti pubblici legati alla prole, possono altresì allocarsi al 50% su ciascuno dei genitori le spese straordinarie, secondo il vigente protocollo tribunale di Asti, ciò su cui oltretutto vi è domanda conforme di tutte le difese.
Spese compensate, sussistendo reciproca soccombenza, in ordine al complessivo thema decidendum.
PQM
Il Tribunale di Asti,
Definitivamente pronunziando,
ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa,
Così statuisce:
Dispone l'affido condiviso di , con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la Per_1 madre;
Il padre vedrà la bambina secondo le indicazioni che verranno date dai Servizi, cui è demandato di operare per una graduale liberalizzazione degli incontri padre-LI, previo assenso del Servizio di NPI, che continuerà la presa in carico della bimba;
avranno dunque prosecuzione per il tempo che sarà ritenuto necessario le attività del Servizio Sociale e del servizio NPI/Psicologia, con l'attuazione anche di interventi di educativa domiciliare;
Invitandosi qui i genitori a proseguire i percorsi psicologici personali;
Il padre, entro il giorno 25 di ogni mese, verserà alla ricorrente, per il mantenimento di , € 300,00, Per_1 somma rivalutanda annualmente ex ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il vigente protocollo del Tribunale di Asti;
La madre percepirà al 100% gli assegni familiari, ed ogni altro assegno afferente alla prole;
Spese di lite integralmente compensate, per come in parte motiva.
Infine, visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
dispone che sia apposto, a cura della Cancelleria, il divieto di indicazione delle generalità, e di ogni altro dato identificativo, degli interessati, in caso di riproduzione della presente sentenza, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati medesimi.
Asti, camera di consiglio tenutasi il 19.3.2025
Presidente dott.ssa Ombretta Salvetti
Giudice Relatore Estensore dott. Pasquale Perfetti