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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/04/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 4773/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Giulia Civiero Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4773/2024 V.G., introdotta con ricorso depositato in data 9.8.2024 da:
(CF CP_1 C.F._1 con l'avv. ZARDO EMANUELA
e:
(CF ) Email_1 C.F._2 con l'avv. ZARDO EMANUELA
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: cumulo della domanda di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
La separazione tra le parti è stata pronunciata con sentenza del 24.9.2024, all'esito della pronuncia della quale la causa è stata rimessa sul ruolo vista la domanda di divorzio proposta cumulativamente ex art. 473 bis.49 c.p.c. Trascorso il termine di legge, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate il
14.4.25, in sostituzione dell'udienza del 22.4.25 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, precisando che non sussistono possibilità di riconciliazione e dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
RG n. 4773/2024 V.G.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 20/04/2013 da (n. a Treviso CP_1
(TV) il 10.2.1969) e (n. a Lipari (ME), il 26.3.1964), trascritto al n. 5, parte I, anno Parte_1
2013 del registro degli atti di matrimonio del Comune di PAESE (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
La casa familiare ubicata in Paese (TV), Via L. Bavaresco 8/2, unitamente a tutti gli arredi e corredi che la compongono viene assegnata alla SI.ra che continuerà ad abitarvi con i figli minori e CP_1 Per_1 Persona_2
2) MODALITA' DI AFFIDAMENTO
I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1 Persona_2 responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, tenendo conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni degli stessi. Ciascuno dei genitori eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione da assumere nell'ambito e nei periodi di convivenza con i figli, come da piano genitoriale che dimesso sub doc. 19).
3) RESIDENZA DEI MINORI
e saranno collocati prevalentemente presso la madre, presso l'abitazione sita Paese (TV), Via L. Per_1 Persona_2
Bavaresco 8/2 ove manterranno la loro residenza.
4) TURNI DI FREQUENTAZIONE
a) turni settimanali
In ragione della tipologia di lavoro svolto dal SI. quest'ultimo trascorre sei mesi lontano dall'abitazione familiare Pt_1
e, precisamente, in Sicilia. Durante questo periodo, i turni di lavoro sono tali da non permettergli di rientrare – neppure per un fine settimana – in Veneto. Il SI. durante i sei mesi in cui si troverà in Veneto, avrà facoltà di vedere Parte_1 e tenere con sé i figli quando lo vorrà, previo preavviso e compatibilmente con gli impegni scolasti e ricreativi dei minori e con gli impegni lavorativi della madre.
In ogni caso, durante i predetti sei mesi, i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi degli stessi, trascorreranno con il padre:
- un fine settimana (dal venerdì dalle ore 18.30 fino alla domenica sera alle ore 20.30) ogni quindici giorni;
- nelle settimane in cui il padre trascorrerà con i figli il fine settimana, potrà stare con loro anche il martedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30;
- nelle settimane in cui il padre non trascorrerà con i figli il fine settimana, potrà stare con loro dal martedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì sera alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
b) ferie estive, vacanze natalizie, pasquali, ponti
Ciascun genitore trascorrerà con i figli:
- le ferie estive, per un periodo di 15 (quindici) giorni anche non consecutivi.
A tal fine, i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente, con congruo preavviso e comunque entro il 31 maggio di ogni anno, i relativi periodi di vacanza.
- le vacanze di Natale per un periodo di sette giorni, comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno
e così un anno dalla mattina del 23 dicembre sino alle ore 21 del 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre dalle ore
21.00 sino alle ore 21.00 del 06 di gennaio;
- le vacanze pasquali per un periodo di tre giorni alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
- a prescindere dal calendario visite, ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno del rispettivo compleanno, mentre il giorno di compleanno dei figli verrà equamente condiviso tra i due genitori, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
- i ponti in maniera alternata, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
5) COMUNICAZIONE TRA I GENITORI – LINEE GUIDA
Entrambi i genitori si impegnano fattivamente a cooperare nell'interesse di e prestandosi aiuto Per_1 Persona_2 reciproco. In tale ottica, ciascuno dei genitori si impegna a:
- comunicare tempestivamente all'altro ogni notizia (scolastica/sanitaria/sportiva/ludica) riguardante i figli minori, condividendo eventuali credenziali di accesso ai portali della scuola, aggiungendo il recapito telefonico dell'altro ai gruppi dei genitori ecc ecc;
- in caso di viaggi/gite/uscite, comunicare tempestivamente all'altro, entro una settimana dalla partenza, la destinazione con i relativi recapiti;
- entrambi i genitori si impegnano a consentire la presenza dell'altro genitore a tutti gli eventi, cerimonie e manifestazioni che riguardano e a prescindere dal calendario di visita;
Per_1 Persona_2
- i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi.
6) ASSEGNO DI MANTENIMENTO Il OR verserà alla SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento del figli la complessiva Parte_1 CP_1 somma di € 600,00 (pari ad € 300,00 ciascuno), da corrispondersi, entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note alle parti, somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Treviso, noto alle parti.
7) ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
L'assegno unico universale, verrà trattenuto per intero dalla SI.ra . CP_1
8) DICHIARAZIONE DI AUTOSUFFICIENZA DELLE PARTI.
Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver, pertanto, più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo, neppure a titolo di concorso nel reciproco mantenimento.
9) TRASFERIMENTI E OBBLIGAZIONI.
Al fine di regolamentare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, le parti si impegnano a cambiare l'intestazione delle autovetture, permettendo che la SI.ra intesti a sé il veicolo di proprietà del marito, mentre il SI. procederà CP_1 Pt_1 ad intestare a sé il veicolo formalmente di proprietà della moglie.
Le parti si impegnano a sostenere, nella misura del 50% ciascuno la rata del mutuo relativo all'abitazione di Paese (TV),
Via Marongelli sino all'estinzione dello stesso.
10) DICHIARAZIONE DI ACQUIESCENZA DEL SENTENZA DI CP_2
DIVORZIO
Le parti dichiarano altresì di prestare acquiescenza avverso l'emananda sentenza di divorzio, rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di PAESE (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di ConSIlio del 22/04/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera