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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1325/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1325/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...],
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Davoli (CZ) al viale Cassiodoro n. 114, entrambi rappresentati e difesi, come da procure allegate in atti, dall'Avv. Pasquale De Paola (C.F.
), del foro di Catanzaro, presso il cui Studio, sito in Badolato (CZ) alla via C.F._3
Nazionale n. 99, sono elettivamente domiciliati.
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, all'udienza del 6 novembre 2025, sostituita dallo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto. FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 7 agosto 2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio in data 10 luglio 2010, a Davoli (CZ), iscritto nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 2010, al n. 3, parte II, scegliendo il regime della separazione dei beni, e che dalla loro unione è nato un figlio: il 22.07.2011. Per_1
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, a causa di incompatibilità caratteriale, e che, da circa dieci anni, non vivevano più sotto lo stesso tetto;
per tale motivo, venuta meno la comunione spirituale e materiale, oltre all'affectio coniugalis che caratterizza la vita matrimoniale, i coniugi si determinavano a chiedere congiuntamente la separazione.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo reciproco di mutuo rispetto.
2) il figlio minore, è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 paritaria, continuando ad avere dei legami forti sia con la madre che con il padre;
quanto al suo mantenimento, ciascun genitore provvederà al mantenimento in modo diretto quando tiene il figlio con sé. Quindi, ciascuno dei genitori fornirà vitto e alloggio nel tempo in cui avrà il figlio con sé e coprirà anche ogni sua spesa legata alla convivenza.
I genitori continueranno a gestire di comune accordo i tempi e le modalità di permanenza del figlio presso ciascuno di loro, come avviene ormai da circa dieci anni, nel pieno rispetto delle esigenze, degli impegni e della volontà del minore, ormai quattordicenne. Eventuali richieste o esigenze espresse dal minore non dovranno costituire motivo di conflitto tra i genitori, che continueranno a collaborare nell'interesse esclusivo del figlio.
La permanenza del minore presso ciascun genitore dovrà essere comunicata all'altro con un preavviso di almeno un giorno, al fine di garantire una gestione organizzata e serena.
Nei fine settimana, l'affidamento del minore avverrà secondo il criterio di alternanza tra i genitori, in modo che ciascuno di essi trascorra con il figlio un intero fine settimana a settimane alterne.
Per quanto riguardo le festività, il minore trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre e il giorno di
Natale con la madre, la vigilia di Capodanno con il padre e il giorno di Capodanno con la madre.
La vigilia di Pasqua sarà trascorsa con il padre mentre la domenica di Pasqua con la madre. Resta comunque salva la possibilità per il minore di esprimere un desiderio diverso rispetto a quanto stabilito, e tale eventuale scelta dovrà essere accolta con spirito collaborativo da entrambe le parti, senza che ciò costituisca motivo di conflitto tra i genitori, i quali si impegnano a rispettare la volontà del figlio e a tutelare il suo benessere emotivo e relazionale. 3) la residenza del minore è fissata attualmente presso l'abitazione del sig. , Per_1 Parte_1 sita in Davoli (CZ), al viale Cassiodoro n. 114.
4) il sig. e la sig.ra contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, Parte_1 Parte_2 alle spese straordinarie del figlio che comprendono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 5) al fine di attuare l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, le decisioni di maggiore importanza, riguardanti istruzione, educazione e salute del figlio, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Inoltre, ogni genitore si impegna a comunicare tempestivamente all'altro qualsiasi spostamento fuori
Regione effettuato insieme al figlio, specificando la destinazione, la durata del soggiorno e i recapiti utili per eventuali necessità.
6) l'assegno unico sarà corrisposto nella misura del 50% a ciascun genitore.
7) le donazioni effettuate da un genitore a favore del proprio figlio prima che quest'ultimo raggiunga la maggiore età, nel caso in cui il genitore donante venga a mancare, saranno amministrate, ai sensi dell'art. 356 c.c., da un curatore speciale nominato dallo stesso genitore donante, che avrà il compito di gestire i beni oggetto della donazione nell'esclusivo interesse del minore fino al raggiungimento della sua maggiore età.
8) la casa coniugale, di proprietà del sig. , rimarrà nella piena disponibilità e nel Parte_1 possesso del sig. . Parte_1
9) a seguito della separazione, la sig.ra trasferirà la propria residenza in Sant'Andrea Parte_2
Apostolo dello Ionio (CZ) alla Contrada Malarra.
10) a definitiva e tombale definizione dei rapporti patrimoniali e di dare e avere tra le parti, il sig.
verserà alla sig.ra la somma di euro 11.000,00 (undici mila/00) a Parte_1 Parte_2 titolo di rimborso per aver acquistato, prima del matrimonio, i mobili, i sanitari dei bagni, gli elettrodomestici (lavatrice, lavastoviglie, piano cottura, frigorifero e forno) e la
contro
-soffittatura della casa coniugale, pagati dalla sig.ra . Detta somma verrà corrisposta dal sig. Parte_2
con il supporto economico dei suoi genitori, secondo le seguenti modalità: Pt_1
- euro 4.000,00 (quattro mila/00) al momento dell'omologa della separazione da parte del Giudice;
- rate mensili di euro 250,00 (duecento cinquanta/00), entro il trenta di ogni mese, fino al raggiungimento dell'importo complessivo di euro 11.000,00 (undici mila/00).
11) la sig.ra si riprenderà dalla casa coniugale la dote, il forno microonde e l'album Parte_2 fotografico del matrimonio.
12) i sig.ri e dichiarano che detti trasferimenti sono connessi e Parte_1 Parte_2 funzionali alla definizione dei rapporti tra i coniugi.
13) entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa così compreso l'assegno di mantenimento e di essere economicamente autosufficienti”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 6 novembre 2025, all'esito della quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e della prole.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e , i quali hanno contratto matrimonio in Davoli Parte_1 Parte_2
(CZ), il 10 luglio 2010, iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno n. 2010,
n. 3, parte II, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], autorizzando gli stessi a vivere C.F._2 separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Davoli (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74; 4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1325/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...],
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Davoli (CZ) al viale Cassiodoro n. 114, entrambi rappresentati e difesi, come da procure allegate in atti, dall'Avv. Pasquale De Paola (C.F.
), del foro di Catanzaro, presso il cui Studio, sito in Badolato (CZ) alla via C.F._3
Nazionale n. 99, sono elettivamente domiciliati.
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, all'udienza del 6 novembre 2025, sostituita dallo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto. FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 7 agosto 2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio in data 10 luglio 2010, a Davoli (CZ), iscritto nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 2010, al n. 3, parte II, scegliendo il regime della separazione dei beni, e che dalla loro unione è nato un figlio: il 22.07.2011. Per_1
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, a causa di incompatibilità caratteriale, e che, da circa dieci anni, non vivevano più sotto lo stesso tetto;
per tale motivo, venuta meno la comunione spirituale e materiale, oltre all'affectio coniugalis che caratterizza la vita matrimoniale, i coniugi si determinavano a chiedere congiuntamente la separazione.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo reciproco di mutuo rispetto.
2) il figlio minore, è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 paritaria, continuando ad avere dei legami forti sia con la madre che con il padre;
quanto al suo mantenimento, ciascun genitore provvederà al mantenimento in modo diretto quando tiene il figlio con sé. Quindi, ciascuno dei genitori fornirà vitto e alloggio nel tempo in cui avrà il figlio con sé e coprirà anche ogni sua spesa legata alla convivenza.
I genitori continueranno a gestire di comune accordo i tempi e le modalità di permanenza del figlio presso ciascuno di loro, come avviene ormai da circa dieci anni, nel pieno rispetto delle esigenze, degli impegni e della volontà del minore, ormai quattordicenne. Eventuali richieste o esigenze espresse dal minore non dovranno costituire motivo di conflitto tra i genitori, che continueranno a collaborare nell'interesse esclusivo del figlio.
La permanenza del minore presso ciascun genitore dovrà essere comunicata all'altro con un preavviso di almeno un giorno, al fine di garantire una gestione organizzata e serena.
Nei fine settimana, l'affidamento del minore avverrà secondo il criterio di alternanza tra i genitori, in modo che ciascuno di essi trascorra con il figlio un intero fine settimana a settimane alterne.
Per quanto riguardo le festività, il minore trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre e il giorno di
Natale con la madre, la vigilia di Capodanno con il padre e il giorno di Capodanno con la madre.
La vigilia di Pasqua sarà trascorsa con il padre mentre la domenica di Pasqua con la madre. Resta comunque salva la possibilità per il minore di esprimere un desiderio diverso rispetto a quanto stabilito, e tale eventuale scelta dovrà essere accolta con spirito collaborativo da entrambe le parti, senza che ciò costituisca motivo di conflitto tra i genitori, i quali si impegnano a rispettare la volontà del figlio e a tutelare il suo benessere emotivo e relazionale. 3) la residenza del minore è fissata attualmente presso l'abitazione del sig. , Per_1 Parte_1 sita in Davoli (CZ), al viale Cassiodoro n. 114.
4) il sig. e la sig.ra contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, Parte_1 Parte_2 alle spese straordinarie del figlio che comprendono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 5) al fine di attuare l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, le decisioni di maggiore importanza, riguardanti istruzione, educazione e salute del figlio, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Inoltre, ogni genitore si impegna a comunicare tempestivamente all'altro qualsiasi spostamento fuori
Regione effettuato insieme al figlio, specificando la destinazione, la durata del soggiorno e i recapiti utili per eventuali necessità.
6) l'assegno unico sarà corrisposto nella misura del 50% a ciascun genitore.
7) le donazioni effettuate da un genitore a favore del proprio figlio prima che quest'ultimo raggiunga la maggiore età, nel caso in cui il genitore donante venga a mancare, saranno amministrate, ai sensi dell'art. 356 c.c., da un curatore speciale nominato dallo stesso genitore donante, che avrà il compito di gestire i beni oggetto della donazione nell'esclusivo interesse del minore fino al raggiungimento della sua maggiore età.
8) la casa coniugale, di proprietà del sig. , rimarrà nella piena disponibilità e nel Parte_1 possesso del sig. . Parte_1
9) a seguito della separazione, la sig.ra trasferirà la propria residenza in Sant'Andrea Parte_2
Apostolo dello Ionio (CZ) alla Contrada Malarra.
10) a definitiva e tombale definizione dei rapporti patrimoniali e di dare e avere tra le parti, il sig.
verserà alla sig.ra la somma di euro 11.000,00 (undici mila/00) a Parte_1 Parte_2 titolo di rimborso per aver acquistato, prima del matrimonio, i mobili, i sanitari dei bagni, gli elettrodomestici (lavatrice, lavastoviglie, piano cottura, frigorifero e forno) e la
contro
-soffittatura della casa coniugale, pagati dalla sig.ra . Detta somma verrà corrisposta dal sig. Parte_2
con il supporto economico dei suoi genitori, secondo le seguenti modalità: Pt_1
- euro 4.000,00 (quattro mila/00) al momento dell'omologa della separazione da parte del Giudice;
- rate mensili di euro 250,00 (duecento cinquanta/00), entro il trenta di ogni mese, fino al raggiungimento dell'importo complessivo di euro 11.000,00 (undici mila/00).
11) la sig.ra si riprenderà dalla casa coniugale la dote, il forno microonde e l'album Parte_2 fotografico del matrimonio.
12) i sig.ri e dichiarano che detti trasferimenti sono connessi e Parte_1 Parte_2 funzionali alla definizione dei rapporti tra i coniugi.
13) entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa così compreso l'assegno di mantenimento e di essere economicamente autosufficienti”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 6 novembre 2025, all'esito della quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e della prole.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e , i quali hanno contratto matrimonio in Davoli Parte_1 Parte_2
(CZ), il 10 luglio 2010, iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno n. 2010,
n. 3, parte II, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], autorizzando gli stessi a vivere C.F._2 separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Davoli (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74; 4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo