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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/08/2025, n. 3419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3419 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa AN NI, in funzione di giudice monocratico del Lavoro,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado n. 1613/2025 promossa da
e Parte_1 [...]
Parte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Ghidoni, Elisabetta Toccalli e Carlo
AM NI, domicilio eletto in Milano, viale Premuda n. 14,
- RICORRENTI -
contro
CP_1 CP_2
- RESISTENTE CONTUMACE-
Oggetto: pagamento somme.
All'udienza di discussione il procuratore della ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, i sigg.ri Parte_1
e hanno convenuto in
[...] Parte_2
Contro giudizio vanzando le seguenti domande: CP_2
“1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento delle seguenti somme, per i titoli di seguito specificati, o delle diverse somme ritenute di giustizia: - quanto
al sig. Euro 3.410,41 lordi a titolo di Parte_1
retribuzioni arretrate e Euro 332,27 lordi a titolo di TFR;
- quanto al sig.
[...]
Euro 2.045,88 lordi a titolo di retribuzioni arretrate e Euro 158,59 Parte_2
lordi a titolo di TFR;
e, per l'effetto,
2) condannare UNI. (c.f. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in 20137 – Milano (MI), viale Molise, 5,
alla corresponsione degli importi di cui al punto che precede, per i titoli indicati, pari
complessivamente ad € 3.742,68 lordi in favore del Sig. e ad € 2.204,47 Pt_1
lordi in favore del Sig. (o le diversa somma ritenuta di giustizia); Parte_2
3) con aggravio di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, da
determinarsi, dalla data di proposizione della domanda giudiziale, nella misura del
saggio di interesse previsto per il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali
(art. 1284, 4° comma, c.c.) o, in subordine, al tasso legale;
4) con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso
forfettario (15% ex art. 2, comma 2 D.M. n. 55/2014), CPA e IVA in misura di
legge.
5) con sentenza esecutiva”.
Malgrado la rituale notifica, la società resistente non si è costituita,
rimanendo contumace per l'intera durata del giudizio.
La difesa attorea, con riferimento alla posizione del ricorrente , Parte_3
dichiarava di rinunciare ad ogni pretesa con riferimenti ai giorni 12, 13 e 14
febbraio 2024; riduceva la relativa domanda in proporzione, decurtando anche, dal totale, 250,00 euro di cui al punto n. 13 pag. 3 del ricorso, di cui non era stato tenuto conto nei conteggi (rif. verbale udienza del 16 luglio
2025).
La causa, di natura documentale, è stata discussa e decisa da remoto.
2 Ciò posto, le pretese avanzate dai ricorrenti possono trovare accoglimento.
Risulta provate in causa la sussistenza dei rapporti di lavoro.
In particolare:
- il sig. è stato assunto alle dipendenze di a far data dal Pt_1 CP_1 CP_2
10 gennaio 2024 in forza di contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato (scadenza al 10/02/2024), inquadramento al 2° livello CCNL
Edilizia Industria e qualifica di muratore (v. doc. 2).
- Il sig. è stato contrattualizzato formalmente dal 14 febbraio 2024, Parte_2
con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato (scadenza al 29/02/2024), inquadramento al 2° livello CCNL Edilizia Industria e qualifica di muratore (doc. 4).
Risultano consegnate al sig. , una comunicazione UNILAV da cui si Pt_1
evince la sussistenza del contratto di lavoro sopra indicato (cfr. doc. 2) e al sig. , il tesserino di riconoscimento da cui si evince la data di Parte_2
assunzione (doc. 3). Detto ricorrente ha, in seguito, verificato la formalizzazione del rapporto di lavoro tramite la richiesta di scheda professionale al Centro per l'Impiego (cfr. docc. 3-4).
I rapporti di lavoro sono cessati alla scadenza dei contratti a tempo determinato, ovvero in data 29.02.2024 per entrambi i lavoratori.
I ricorrenti lamentato, in questa sede, il mancato pagamento della retribuzione e del TFR oltre alla omessa consegna delle buste paga.
Si afferma, inoltre, che i ricorrenti hanno ricevuto meri acconti sul trattamento retributivo spettante;
in particolare:
- € 1.400,00, in contanti, in acconto sul maggior dovuto, quanto al sig.
[...]
; Pt_1
- € 250,00, a mezzo ricarica Postepay, in acconto sul maggior dovuto, quanto al sig. . Parte_2
3 Con missiva del 3 giugno 2024, i lavoratori hanno rivendicato il pagamento dei crediti retributivi maturati, nonché la consegna delle buste paga oltre al cedolino c.d. “di fine rapporto”, contenente la quantificazione del TFR (v.
doc. 6).
Tale comunicazione è rimasta priva di riscontro come anche la successiva,
proveniente dagli odierni difensori di fiducia (doc. 7), rendendosi necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
A fronte di ciò, stante la pacifica sussistenza dei rapporti di lavoro, va riconosciuto il diritto dei ricorrenti al pagamento delle retribuzioni contrattualmente pattuite ai sensi del CCNL applicato (Edilizia Industria,
doc. 2) da integrare con il Contratto Provinciale di Settore, ivi espressamente richiamato (art 38 del CCNL che richiama l'art. 46 del CCPL).
Tenuto conto di tali parametri, i conteggi prodotti in causa risultano effettuati proprio in applicazione delle norme di legge e di contratti applicabile ai rapporti.
In particolare, è chiarito in ricorso che gli importi richiesti sono quelli a titolo di minimo, indennità di contingenza, EDR e indennità territoriale previsti dal relativo CCNL e dalle tabelle retributive in vigore al momento del rapporto di lavoro per cui è causa (CCNL, doc. 12).
La paga minima per gli operai di 2° livello, indicata nelle tabelle allegate all'ultimo accordo di rinnovo, è di euro 1.155,21 a titolo di paga base, di euro
516,43 a titolo di contingenza, di euro 10,33 a titolo di EDR, di euro 233,55 a titolo di indennità territoriale di settore, per un totale di euro 1.915,52 lordi.
L'indennità territoriale di settore, ai sensi dell'art. 2 del rinnovo CCPL (v.
doc. 12c) per operai di 2° livello è pari a euro 1,35 orari per tutti i Comuni
delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
4 Moltiplicando tale importo per il divisore contrattuale (173) si ottiene l'indennità territoriale lorda mensile pari ad euro 233,55.
Nella ricostruzione delle buste paga, inoltre, come previsto dagli artt. 5 e 18
del CCNL applicato, i conteggi riportano gli importi dovuti per le maggiorazioni sulla retribuzione nella misura del 4,95% (art. 5 per riposi annui) e del 18,5% (art. 18, di cui 8,50% per ferie e 10% per gratifica natalizia).
Si perviene quindi ai seguenti importi:
- quanto al sig. : € 4.810,41 lordi (di cui € 2.514,53 a titolo di Pt_1
retribuzioni per il mese di gennaio 2024 ed € 2.295,88 a titolo di retribuzioni per il mese di febbraio 2024);
- quanto al Sig. : € 2.295,88 a titolo di retribuzioni per il mese di Parte_4
febbraio 2024.
per il sig. : euro 4.810,41 – euro 1.400,00 (acconto ricevuto) = euro Pt_1
3.410,41 lordi;
per il sig. : euro 1.311.92 lordi - euro 250,00 (acconto ricevuto) = Parte_2
euro 1.61,92 lordi
Il TFR risulta calcolato facendo applicazione di quanto previsto dall'art. 2120
c.c.
A tali importi vanno sottratti gli acconti ricevuti in costanza di rapporto di lavoro dai ricorrenti.
Appare condivisibile la scelta della difesa attorea di imputare alle retribuzioni più risalenti gli importi netti ricevuti, sottraendoli progressivamente dai lordi dovuti (per come quantificati e calcolati, in applicazione delle norme di legge e contrattuali, nei conteggi), così
risultando:
art. 33 CCNL applicato, considerando una base di calcolo costituita dalla retribuzione a tempo pieno per il periodo del rapporto di lavoro e dunque:
5 - quanto al Sig. (rapporto di lavoro dal 10/01/2024 al 29/02/2024): Pt_1
euro 332,27 lordi;
- quanto al Sig. (rapporto di lavoro dal 14/02/2024 al 29/02/2024): Parte_2
euro 90,62 lordi.
Il tutto con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna la società resistente al pagamento, delle seguenti somme:
- in favore di : euro 3.410,41 lordi, oltre a euro 332,27 lordi a titolo di Pt_1
TFR, per totali euro 3.742,68;
- al sig. : euro 1.061,92 lordi, oltre a euro 90,62 lordi a titolo di TFR, Parte_2
per totali euro 1.152,54;
con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, liquidate in euro 3.500,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 16/07/2025
Il giudice
AN NI
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa AN NI, in funzione di giudice monocratico del Lavoro,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado n. 1613/2025 promossa da
e Parte_1 [...]
Parte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Ghidoni, Elisabetta Toccalli e Carlo
AM NI, domicilio eletto in Milano, viale Premuda n. 14,
- RICORRENTI -
contro
CP_1 CP_2
- RESISTENTE CONTUMACE-
Oggetto: pagamento somme.
All'udienza di discussione il procuratore della ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, i sigg.ri Parte_1
e hanno convenuto in
[...] Parte_2
Contro giudizio vanzando le seguenti domande: CP_2
“1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento delle seguenti somme, per i titoli di seguito specificati, o delle diverse somme ritenute di giustizia: - quanto
al sig. Euro 3.410,41 lordi a titolo di Parte_1
retribuzioni arretrate e Euro 332,27 lordi a titolo di TFR;
- quanto al sig.
[...]
Euro 2.045,88 lordi a titolo di retribuzioni arretrate e Euro 158,59 Parte_2
lordi a titolo di TFR;
e, per l'effetto,
2) condannare UNI. (c.f. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in 20137 – Milano (MI), viale Molise, 5,
alla corresponsione degli importi di cui al punto che precede, per i titoli indicati, pari
complessivamente ad € 3.742,68 lordi in favore del Sig. e ad € 2.204,47 Pt_1
lordi in favore del Sig. (o le diversa somma ritenuta di giustizia); Parte_2
3) con aggravio di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, da
determinarsi, dalla data di proposizione della domanda giudiziale, nella misura del
saggio di interesse previsto per il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali
(art. 1284, 4° comma, c.c.) o, in subordine, al tasso legale;
4) con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso
forfettario (15% ex art. 2, comma 2 D.M. n. 55/2014), CPA e IVA in misura di
legge.
5) con sentenza esecutiva”.
Malgrado la rituale notifica, la società resistente non si è costituita,
rimanendo contumace per l'intera durata del giudizio.
La difesa attorea, con riferimento alla posizione del ricorrente , Parte_3
dichiarava di rinunciare ad ogni pretesa con riferimenti ai giorni 12, 13 e 14
febbraio 2024; riduceva la relativa domanda in proporzione, decurtando anche, dal totale, 250,00 euro di cui al punto n. 13 pag. 3 del ricorso, di cui non era stato tenuto conto nei conteggi (rif. verbale udienza del 16 luglio
2025).
La causa, di natura documentale, è stata discussa e decisa da remoto.
2 Ciò posto, le pretese avanzate dai ricorrenti possono trovare accoglimento.
Risulta provate in causa la sussistenza dei rapporti di lavoro.
In particolare:
- il sig. è stato assunto alle dipendenze di a far data dal Pt_1 CP_1 CP_2
10 gennaio 2024 in forza di contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato (scadenza al 10/02/2024), inquadramento al 2° livello CCNL
Edilizia Industria e qualifica di muratore (v. doc. 2).
- Il sig. è stato contrattualizzato formalmente dal 14 febbraio 2024, Parte_2
con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato (scadenza al 29/02/2024), inquadramento al 2° livello CCNL Edilizia Industria e qualifica di muratore (doc. 4).
Risultano consegnate al sig. , una comunicazione UNILAV da cui si Pt_1
evince la sussistenza del contratto di lavoro sopra indicato (cfr. doc. 2) e al sig. , il tesserino di riconoscimento da cui si evince la data di Parte_2
assunzione (doc. 3). Detto ricorrente ha, in seguito, verificato la formalizzazione del rapporto di lavoro tramite la richiesta di scheda professionale al Centro per l'Impiego (cfr. docc. 3-4).
I rapporti di lavoro sono cessati alla scadenza dei contratti a tempo determinato, ovvero in data 29.02.2024 per entrambi i lavoratori.
I ricorrenti lamentato, in questa sede, il mancato pagamento della retribuzione e del TFR oltre alla omessa consegna delle buste paga.
Si afferma, inoltre, che i ricorrenti hanno ricevuto meri acconti sul trattamento retributivo spettante;
in particolare:
- € 1.400,00, in contanti, in acconto sul maggior dovuto, quanto al sig.
[...]
; Pt_1
- € 250,00, a mezzo ricarica Postepay, in acconto sul maggior dovuto, quanto al sig. . Parte_2
3 Con missiva del 3 giugno 2024, i lavoratori hanno rivendicato il pagamento dei crediti retributivi maturati, nonché la consegna delle buste paga oltre al cedolino c.d. “di fine rapporto”, contenente la quantificazione del TFR (v.
doc. 6).
Tale comunicazione è rimasta priva di riscontro come anche la successiva,
proveniente dagli odierni difensori di fiducia (doc. 7), rendendosi necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
A fronte di ciò, stante la pacifica sussistenza dei rapporti di lavoro, va riconosciuto il diritto dei ricorrenti al pagamento delle retribuzioni contrattualmente pattuite ai sensi del CCNL applicato (Edilizia Industria,
doc. 2) da integrare con il Contratto Provinciale di Settore, ivi espressamente richiamato (art 38 del CCNL che richiama l'art. 46 del CCPL).
Tenuto conto di tali parametri, i conteggi prodotti in causa risultano effettuati proprio in applicazione delle norme di legge e di contratti applicabile ai rapporti.
In particolare, è chiarito in ricorso che gli importi richiesti sono quelli a titolo di minimo, indennità di contingenza, EDR e indennità territoriale previsti dal relativo CCNL e dalle tabelle retributive in vigore al momento del rapporto di lavoro per cui è causa (CCNL, doc. 12).
La paga minima per gli operai di 2° livello, indicata nelle tabelle allegate all'ultimo accordo di rinnovo, è di euro 1.155,21 a titolo di paga base, di euro
516,43 a titolo di contingenza, di euro 10,33 a titolo di EDR, di euro 233,55 a titolo di indennità territoriale di settore, per un totale di euro 1.915,52 lordi.
L'indennità territoriale di settore, ai sensi dell'art. 2 del rinnovo CCPL (v.
doc. 12c) per operai di 2° livello è pari a euro 1,35 orari per tutti i Comuni
delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
4 Moltiplicando tale importo per il divisore contrattuale (173) si ottiene l'indennità territoriale lorda mensile pari ad euro 233,55.
Nella ricostruzione delle buste paga, inoltre, come previsto dagli artt. 5 e 18
del CCNL applicato, i conteggi riportano gli importi dovuti per le maggiorazioni sulla retribuzione nella misura del 4,95% (art. 5 per riposi annui) e del 18,5% (art. 18, di cui 8,50% per ferie e 10% per gratifica natalizia).
Si perviene quindi ai seguenti importi:
- quanto al sig. : € 4.810,41 lordi (di cui € 2.514,53 a titolo di Pt_1
retribuzioni per il mese di gennaio 2024 ed € 2.295,88 a titolo di retribuzioni per il mese di febbraio 2024);
- quanto al Sig. : € 2.295,88 a titolo di retribuzioni per il mese di Parte_4
febbraio 2024.
per il sig. : euro 4.810,41 – euro 1.400,00 (acconto ricevuto) = euro Pt_1
3.410,41 lordi;
per il sig. : euro 1.311.92 lordi - euro 250,00 (acconto ricevuto) = Parte_2
euro 1.61,92 lordi
Il TFR risulta calcolato facendo applicazione di quanto previsto dall'art. 2120
c.c.
A tali importi vanno sottratti gli acconti ricevuti in costanza di rapporto di lavoro dai ricorrenti.
Appare condivisibile la scelta della difesa attorea di imputare alle retribuzioni più risalenti gli importi netti ricevuti, sottraendoli progressivamente dai lordi dovuti (per come quantificati e calcolati, in applicazione delle norme di legge e contrattuali, nei conteggi), così
risultando:
art. 33 CCNL applicato, considerando una base di calcolo costituita dalla retribuzione a tempo pieno per il periodo del rapporto di lavoro e dunque:
5 - quanto al Sig. (rapporto di lavoro dal 10/01/2024 al 29/02/2024): Pt_1
euro 332,27 lordi;
- quanto al Sig. (rapporto di lavoro dal 14/02/2024 al 29/02/2024): Parte_2
euro 90,62 lordi.
Il tutto con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna la società resistente al pagamento, delle seguenti somme:
- in favore di : euro 3.410,41 lordi, oltre a euro 332,27 lordi a titolo di Pt_1
TFR, per totali euro 3.742,68;
- al sig. : euro 1.061,92 lordi, oltre a euro 90,62 lordi a titolo di TFR, Parte_2
per totali euro 1.152,54;
con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, liquidate in euro 3.500,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 16/07/2025
Il giudice
AN NI
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