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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/08/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 886/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 866/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Simone Bazzoli
contro
:
e CP_1 Controparte_2
[...]
Avv.ti Andrea Girardi e Gabriella Cesari
Salus Hospital s.r.l.
Avv.ti Francesca Di Marco e Sonia Selletti
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adì il Tribunale di Reggio Emilia esponendo di Parte_1 essersi sottoposto, in data 17.5.2016, presso la clinica Salus Hospital s.r.l., ad un intervento chirurgico artroscopico alla spalla destra cui erano seguite plurime complicazioni, tra le quali un aggravamento della situazione clinica della spalla e rigidità dolorosa al gomito destro.
Secondo la relazione medico legale del dott. e del dott. cui si era Controparte_3 Persona_1 rivolto, la condotta dei medici era censurabile sotto i profili che seguono:
- omessa, carente e insufficiente informazione in merito all'intervento chirurgico;
- l'indicazione all'intervento artroscopico non era opportuna, dal momento che si doveva optare per un trattamento conservativo riabilitativo anziché per quello chirurgico;
pagina 1 di 13 - un'incongrua manovra durante l'intervento aveva prodotto una lesione iatrogena nel terzo prossimale del ventre del muscolo bicipite con ematoma e tale lesione era stata causa principale del peggioramento della rigidità della spalla e della comparsa della rigidità del gomito, avendo prodotto un notevole ematoma nella loggia del muscolo con successiva fibrosi e algia locale.
L'intervento aveva quindi determinato rilevanti menomazioni all'integrità fisica e psichica, quantificate nel 40% di invalidità permanente e in 90 giorni di inabilità temporanea, con ripercussioni sulla capacità di svolgere la propria attività lavorativa di chef.
L'attore chiese la condanna di Salus Hospital s.r.l. al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti in conseguenza dell'intervento sopra indicato, quantificati in € 423.238,88 oltre alla personalizzazione da liquidarsi secondo il prudente apprezzamento del Tribunale.
Si costituì Salus Hospital s.r.l. deducendo che le prestazioni che le competevano erano state eseguite correttamente e comunque non era imputabile alcuna responsabilità in capo al personale sanitario, essendo la patologia lamentata dal ricorrente preesistente all'atto chirurgico.
Contestò il danno esposto sotto il profilo sia dell'an che del quantum; in subordine, spiegò azione di regresso nei confronti del dott. che aveva eseguito l'intervento chirurgico, e lo chiamò CP_1 in causa.
Il dott. si costituì contestando la fondatezza delle pretese del ricorrente e, a propria volta, CP_1 chiamò in causa la compagnia di assicurazione per la responsabilità professionale,
[...]
(di seguito, anche solo Controparte_4 CP_2
.
[...]
Quest'ultima costituendosi eccepì l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 11 CGA, nonché la nullità parziale del contratto ex art. 1895 c.c. e/o l'esclusione o riduzione dell'obbligo di indennizzo ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. In subordine, eccepì i limiti di massimale, franchigia e scoperto, essendo la garanzia operante solamente in secondo rischio rispetto alla polizza che la struttura aveva l'obbligo di stipulare anche a garanzia dell'operato del medico;
in estremo subordine, chiese che l'indennizzo fosse limitato alla sola quota di responsabilità dell'obbligato.
Il giudice di prime cure dispose il mutamento del rito da sommario di cognizione a ordinario.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa fu istruita con documenti, prove testimoniali, l'interrogatorio formale del dott. e l'espletamento di CTU medico-legale. CP_1
Con sentenza n. 1265/2022, il Tribunale di Reggio Emilia, aderendo alle conclusioni della CTU medico-legale, rigettò la domanda proposta dall'attore e, assorbita ogni altra domanda, lo condannò alla rifusione delle spese a favore delle altre parti e pose definitivamente a carico del medesimo le spese di
CTU. pagina 2 di 13 Rilevato che l'attore era stato ricoverato presso la clinica il 17.5.2016 con diagnosi di “Trauma contusivo/distorsivo spalla destra”, ove in pari data era stato sottoposto a un intervento di “artroscopia spalla dx artrolisi tenotomia CLBO” eseguito dal dott. il giudice precisò che i fatti erano CP_1 antecedenti la legge e la dedotta responsabilità aveva natura contrattuale. CP_5
Osservò poi che il CTU, ricostruita analiticamente la storia clinica dell'attore – caratterizzata da una pluralità di eventi traumatici susseguitisi dal 2008 al 2015, da un intervento chirurgico al rachide lombare nel 2015 e da disturbi ansiosi depressivi dal 2012 – quanto all'intervento chirurgico di causa aveva appurato che:
- la patologia del ricorrente si era dimostrata refrattaria alla terapia conservativa (farmacologica e riabilitativa) già praticata;
- in caso di insuccesso della terapia conservativa, l'intervento eseguito rientrava fra le opzioni terapeutiche prospettabili;
- l'indicazione chirurgica era stata fornita da vari ortopedici che avevano visitato l'attore e non solamente da coloro che in concreto avevano eseguito l'operazione.
Quanto alla materiale esecuzione dell'intervento e alle problematiche successivamente lamentate dal ricorrente, il CTU aveva accertato che:
- l'operazione era stata eseguita in modo corretto (“secondo lo stato dell'arte dell'epoca”) e aveva condotto all'esito sperato (spalla sbloccata): risultava infatti documentato, nell'immediato post- operatorio, il “recupero pressoché immediato della mobilità”;
- era stata riscontrata una piccola lesione (15x18 millimetri) al terzo prossimale del ventre muscolare del bicipite brachiale che, tuttavia, non era univocamente riconducibile ad eventuali “manovre incongrue” eseguite durante l'intervento (“non trova una spiegazione univoca, e le possibilità che sia stata provocata da non meglio precisate “manovre” poste in essere dai sanitari non sono superiori a quelle che potrebbero essere messe in relazione a situazioni non dovute all'intervento dei sanitari stessi”), come genericamente dedotto dal ricorrente e dal CT di parte attrice;
- vi era, anzi, una sproporzione fra la minima entità della lesione e i gravi postumi successivamente lamentati dall'attore, descritti nella documentazione medica agli atti, tale da far ritenere che essi fossero stati determinati da altri e diversi fattori (“la sola ipotesi di manovre incongrue da parte degli operatori
… non è preponderante rispetto a quella di manovre incongrue estranee all'intervento dei sanitari. In ogni caso, una piccola lesione del ventre muscolare del bicipite brachiale in un distretto anatomico che, per la natura specifica dell'intervento artroscopico del 17.05.16, è stato sottoposto a tenotomia
(ovvero a sezione del tendine con conseguente retrazione del muscolo) dovrebbe produrre esiti trascurabili sotto il profilo clinico e menomativo, non è compatibile con la gravità dei postumi poi pagina 3 di 13 reliquati”; “Esiste una evidente discrepanza tra la minima entità della lesione iniziale e la eclatante entità del quadro menomativo rilevato a distanza di mesi, alla stabilizzazione clinica. Sussiste una incoerente sproporzione tra la piccola lacerazione iniziale e i postumi, che non ha una spiegazione e giustificazione tecnico-scientifica (e che non rispetta la criteriologia medico-legale in ambito di causalità materiale)”;
- al paziente erano state prescritte cure fisiokinesiterapiche (“E' noto che la terapia riabilitativa – in questo campo - è da considerarsi parte integrante del processo terapeutico e quindi suscettibile di attenta valutazione, alla pari dell'intervento chirurgico”), ma l'attore non aveva documentato alcunché al riguardo (“non si ha precisa contezza documentale del tipo di cure eseguite, dei relativi periodi, degli operatori e della compliance del paziente”);
- neppure l'ematoma sul braccio pareva riconducibile all'operazione (“L'aspetto descritto, sia per le caratteristiche delle colorazioni che per la disomogeneità delle stesse, sia per la tempistica di presentazione clinica alla vista dell'esaminatore, è compatibile con diverse lesioni prodottesi in epoche diverse, e comunque non pare in connessione con la data dell'intervento chirurgico”), così come le problematiche al gomito destro (“La prima descrizione di problemi al gomito è del 30.08.16 (circa 3 mesi dopo l'intervento), ma il referto di un esame RM del 12.09.16, informa – tra l'altro – di un edema sottocutaneo (senza coinvolgimento delle componenti muscolari sottostanti) che è rapportabile a ulteriore causa, diversa e ignota”; dal diario risultava inoltre che il medico che aveva visitato il CP_6 paziente in data 31.5.2017 aveva riportato “attualmente il deficit sia alla spalla che al gomito è elevato.
Non ritengo vi siano chiare lesioni che giustifichino il deficit funzionale al gomito”;
- quanto alle lamentate menomazioni di carattere psichico, l'attore era seguito da specialisti per disturbi ansioso-depressivi sin dal 2012, dunque il quadro depressivo era preesistente all'intervento.
Il Tribunale osservò che il CTU aveva evidenziato la “non irrilevanza” della complessa condizione psicofisica del paziente, la corretta indicazione terapeutica, l'esecuzione a regola d'arte dell'intervento, la sua buona riuscita e la non riconducibilità ad esso dei successivi postumi (“quanto avvenuto successivamente – in termini di lesioni e deficit di mobilità – è rimasto inspiegato (e, si ripete, non addebitabile all'operato dei sanitari) e inspiegabile”), concludendo così per l'adeguatezza sotto ogni profilo dell'attività dei sanitari della clinica Salus Hospital e per la insussistenza del nesso di causalità fra l'intervento e le conseguenze riportate dall'attore.
Non ravvisando ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, che condivise e fece proprie (“in quanto esito di un'analisi dettagliata degli atti e dei documenti di causa e dell'esame diretto eseguito sul ricorrente, condotti nel contraddittorio delle parti, e immuni da vizi logici (gli unici rilevabili dal giudicante in questa sede); l'Ausiliario del Tribunale ha risposto adeguatamente al quesito postogli e pagina 4 di 13 ha replicato in modo esaustivo e puntuale alle varie osservazioni del consulente di parte attrice, sicché la richiesta di parte ricorrente di rinnovare la consulenza con altro professionista – reiterata anche nella fase conclusiva del giudizio – non è evidentemente accoglibile”) e applicando i principi di diritto in materia di responsabilità medica, il Tribunale ritenne che la causa dei danni lamentati dal ricorrente fosse rimasta di fatto incerta “non potendosi ravvisare profili di responsabilità quanto alla indicazione dell'intervento e alla sua materiale esecuzione né in capo alla clinica né in capo al chirurgo ”e, pertanto, ritenne la domanda infondata.
Il Tribunale ritenne altresì infondata la domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto al consenso informato in ordine all'intervento e alla decisione intraoperatoria di eseguire una tenotomia del capo lungo del bicipite omerale (CLBO), in quanto doveva escludersi che l'intervento avesse determinato un danno alla salute e comunque vi era agli atti il modulo di consenso informato sottoscritto dall'attore in data 6.5.2016 relativo all'intervento di “revisione artroscopica spalla dx”, e la circostanza che quest'ultimo disponesse di adeguate informazioni in merito aveva trovato conferma in sede di istruttoria orale.
ha proposto appello affidandolo a tre motivi cui hanno resistito le parti appellate Parte_1 chiedendone il rigetto. Il dott. e si sono costituiti con distinte comparse, ma con CP_1 CP_2 identiche difese ed assistiti dai medesimi difensori, e la compagnia ha espressamente rinunciato a riproporre le eccezioni formulate in primo grado nei confronti del proprio assicurato.
Alla prima udienza, il Consigliere Istruttore ha rigettato le istanze istruttorie riproposte dall'appellante e concesso alle parti i termini perentori ex art. 352 comma 1 c.p.c. e con ordinanza in data 22.4.2025, viste le note depositate dalle parti per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ragioni della decisione
Con la precisazione che le censure ribadite in più punti nei diversi motivi saranno riportate una sola volta, l'appello censura l'impugnata sentenza per i seguenti motivi:
1) “Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1176, 1218, 1228, 2727, 2729, 2697
c.c. e 40, 41 c.p. 115 e 116 c.p.c., in particolare sull'esclusione della sussistenza del nesso causale con particolare riferimento alla violazione del principio del “più probabile che non” e della prova presuntiva”.
L'appellante lamenta l'esclusione del nesso causale tra la condotta dei sanitari ed il danno, per avere il primo giudice commesso due errori: il primo, l'avere trascurato che l'intervento chirurgico non ha apportato alcun beneficio alla spalla e, anzi, che è conseguito un deficit al gomito “per retrazione dei flessori in esito di lesione del muscolo bicipite e di ematoma al braccio, conseguiti all'intervento”; il pagina 5 di 13 secondo, l'avere ritenuto che le cause dei danni siano rimaste di fatto incerte, mentre non è possibile dubitare che la causa sia iatrogena, attesa la lesione parziale al terzo prossimale del muscolo bicipite, accertata con ecografia fin da 19.5.2016, prima della dimissione, che, secondo l'appellante, è ascrivibile “ad una mobilizzazione della spalla e/o dell'arto eccessiva e/o sproporzionata e/o mal eseguita”, non risultando altre cause che possano averla determinata.
Contrariamente a quanto evidenziato dal CTU, non vi sarebbe nessuna “incoerente sproporzione” tra il grave danno lamentato dal ricorrente e la pur modesta entità della lesione, in quanto l'ematoma formatosi a seguito della stessa ave va invece sin dall'inizio considerevoli dimensioni.
Il deficit al gomito destro sarebbe quindi “ascrivibile alla organizzazione dell'ematoma ed alla lesione muscolare con retrazione fibrocicatriziale dei muscoli flessori del braccio comprensiva di calcificazioni e disomogeneità strutturale dei flessori stessi (cfr. in particolare la successiva ecografia del 25.1.2017), in un ventre muscolare del bicipite disceso distalmente (come avviene in esito alla tenotomia del capo lungo del bicipite)”.
Sono pertanto errate le conclusioni peritali – fatte proprie dal giudice di prime cure che ha erroneamente valutato gli elementi di prova disponibili – in merito alla causa della lamentata lesione che per il consulente non trova spiegazioni univoche;
2)“Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1176, 1218, 1228, 2727, 2729, 2697
c.c. e 40, 41 c.p. 115 e 116 c.p.c., con particolare riferimento al riparto dell'onere probatorio”.
Dovendosi ritenere provato, quanto meno sul piano presuntivo, il nesso causale tra l'intervento sanitario e l'evento dannoso, “stante il già ricordato rapporto di immediatezza temporale tra l'esecuzione dell'intervento de quo ed i postumi invalidanti medesimo patiti dal paziente”, spettava alla struttura sanitaria e al professionista dimostrare l'esatto adempimento, vale a dire di avere eseguito, in ossequio al parametro della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, l'intervento chirurgico in modo corretto, attenendosi, alle regole tecniche proprie della professione.
La sentenza, invece, ha disatteso i consolidati principi di riparto dell'onere probatorio laddove ha fondato il rigetto della domanda risarcitoria sull'omessa dimostrazione dell'errore del sanitario da parte dell'attore, atteso che non spettava al paziente darne la prova, ma incombeva sulla struttura sanitaria fornire la prova liberatoria di avere esattamente adempiuto.
3) “Sul diniego della rinnovazione di CTU”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, circa l'assenza di responsabilità del personale medico e paramedico, sono determinate da una errata considerazione dei dati oggettivi emergenti dalla documentazione clinica.
pagina 6 di 13 Il CTU, infatti, ha individuato la lesione perioperatoria ed ammesso la sua natura iatrogena, salvo rinviare ad altre possibili non meglio precisate cause, senza tuttavia esplicitarle, ma comunque escludendo la responsabilità dei sanitari che si occuparono del trattamento terapeutico senza fornire adeguata motivazione, anche riguardo alle osservazioni critiche del CTP nominato dall'attore, dott.
– cui il CTU ha risposto in modo generico, incompleto e contraddittorio – secondo il Controparte_3 quale sussiste “… nesso di causalità materiale tra intervento, lesione muscolare, ematoma al braccio e deficit al gomito … documentato dai criteri cronologico e di efficienza lesiva … dai criteri topografico
e di continuità fenomenica … ne è conseguito, per retrazione dei flessori del braccio, il deficit al gomito, riguardo al quale non si riscontrano altre cause (criterio di esclusione)”.
***
I motivi consentono la trattazione congiunta, per la ripetitività degli argomenti e la connessione fra loro e perché la rilevanza di talune censure è assorbita dall'infondatezza di altre.
Come correttamente precisato dal primo giudice, nelle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017 il criterio di riparto dell'onere della prova è quello che governa la responsabilità contrattuale, con la conseguenza che è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass. Civ. Ord. n. 27142/2024).
All'apprezzamento del giudice è rimessa la valutazione circa qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili al fine di determinare il grado di conferma necessario a ritenere provati i fatti allegati e formulare un giudizio probabilistico sul nesso di causalità secondo il criterio del “più probabile che non”.
Quando, all'esito di tale valutazione, compiuta ed esaustiva, il giudice ritiene ignota la causa dell'evento dannoso, non è tenuto ad indagare sulle relative ragioni, dimostrando di poter risolvere tutti i relativi problemi tecnici, mentre l'insanabile incertezza circa la relazione causale tra condotta colpevole del sanitario ed evento di danno ridonda a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento (Cass. Civ. Ord. n. 10188/2025).
Tanto precisato in via generale, nell'appello non è reiterata la mancanza di indicazione all'intervento chirurgico, contestata in primo grado, né v'è censura al rigetto della domanda di risarcimento per la lesione del consenso informato.
pagina 7 di 13 In questa sede, chiede l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria per i danni Parte_1 derivatigli dall'intervento svolto a seguito di “spalla rigida dolorosa a destra” i cui esiti non avrebbero apportato alcun beneficio alla spalla, causando anzi un deficit al gomito, per retrazione dei flessori in esito alla lesione del muscolo bicipite e del conseguente ematoma al braccio. Afferma, in sostanza, che la provata lesione al muscolo del bicipite ha natura iatrogena ed è perciò dimostrata la sussistenza del nesso causale, ritenendo così assolto ogni onere probatorio a proprio carico.
L'appello è connotato da forti elementi di genericità, perché sostanzialmente si limita a riproporre allegazioni e difese svolte in primo grado – esaminate nell'impugnata sentenza – ribadendo, senza aggiungere alcun'altra considerazione di natura tecnica, le osservazioni del CTP dott. cui il CP_3
CTU dott. debitamente replicò. Per_2
In ogni caso, l'appello è infondato.
Come riportato dal primo giudice nella sentenza, nella relazione del CTU è ricostruita la pregressa situazione clinica del paziente, fortemente caratterizzata dagli esiti di numerosi infortuni sul lavoro, accidentali e incidenti stradali “tra i quali di rilievo: 27.09.2008: trauma cervicale e della parete toracica dx;
due tr. distorsivi r. cervicale;
tr. cranio-cervicale, tr. distors. lombare, trauma dist. spalla dx, lesione del nervo femoro-cutaneo dx;
2013: rottura post traum. tendine sovraspinoso spalla dx, seguita da artroscopia con decompress. sub-acromiale , debridement del sovraspinoso e sutura con ancoretta'. '14: policontusioni / distorsioni); '15: distors. Caviglia sinistra. '15/'16: int. chir. stabilizzaz. r. lombare con placche e viti di fissaggio discopatie multiple lombari. Nel 2020 era titolare di rendita-INAIL per menomazione pari al 21% (ventuno per cento). Disturbi ansioso-depressivi documentati a far data almeno dal 2012; seguito da specialisti” (cfr. CTU pag. 21).
Nella relazione è poi dettagliatamente esaminata la documentazione agli atti e sono descritti l'esame obiettivo e la discussione coi CTP.
Seguono alcune considerazioni preliminari sulle incongruenze emerse, l'esame degli aspetti clinici e, infine, le valutazioni peritali che escludono la sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico ed il danno lamentato dal paziente.
Nelle considerazioni preliminari, il dott. esamina “tutta una serie di incongruenze, situazioni Per_2
“limite”, confusione, incertezze, sovrapposizione di situazioni varie” che, per quanto qui ancora rileva, così descrive (pagg. 12 e 13):
a) la dinamica del traumatismo inziale è poco chiara, deponendo per un trauma cui è corrisposta “una scarsa obiettività in ambito Pronto Soccorso (presso il quale fu emessa diagnosi di trauma contusivo al rachide + trauma cranico non commotivo); in particolare, nei referti del P.S. non risulta riportata alcuna soggettività né obiettività riferita al distretto spalla/braccio di destra. Seguirono altre visite, pagina 8 di 13 ugualmente prive di annotazioni in merito a tale distretto;
le prime annotazioni che riguardano la spalla destra sono state redatte un mese dopo (03.02.16: visita ortopedica del dr. ”; Persona_3
b) moltissimi dei referti in atti contengono “menzione di reazioni antalgiche sproporzionate/incongrue, manifestate all'esecuzione degli esami obiettivi”;
c) “la piccola lesione (15 x 18 millimetri) al terzo prossimale del ventre muscolare del bicipite brachiale (riferibile a lacerazione parziale) non trova una spiegazione univoca, e le possibilità che sia stata provocata da non meglio precisate “manovre” poste in essere dai sanitari non sono superiori a quelle che potrebbero essere messe in relazione a situazioni non dovute all'intervento dei sanitari stessi”.
Inoltre, “esiste una evidente discrepanza tra la minima entità della lesione iniziale e la eclatante entità del quadro menomativo rilevato a distanza di mesi, alla stabilizzazione clinica. Sussiste una incoerente sproporzione tra la piccola lacerazione iniziale e i postumi, che non ha una spiegazione e giustificazione tecnico-scientifica (e che non rispetta la criteriologia medico-legale in ambito di causalità materiale)”;
d) l'ematoma sul braccio risulta accertato in data 23.5.2016, ossia quattro giorni dopo la dimissione da
Salus Hospital, ma il referto datato 11.1.2017, quindi risalente a 7 mesi dopo il primo rilievo CP_6 dell'ematoma in questione, riferisce di una "... ecchimosi giallo-violacea-brunastra apprezzabile faccia antero-mediale del braccio. L'aspetto descritto, sia per le caratteristiche delle colorazioni che per la disomogeneità delle stesse, sia per la tempistica di presentazione clinica alla vista dell'esaminatore, è compatibile con diverse lesioni prodottesi in epoche diverse, e comunque non pare in connessione con la data dell'intervento chirurgico”;
e) le cure FKTerapiche furono prescritte dal dott. in data 31.5.2016, “ma non si ha precisa Per_4 contezza documentale del tipo di cure, dei relativi periodi, degli operatori e della compliance del paziente”;
f) la prima descrizione in merito ai lamentati problemi al gomito risale al 30.8.2016, vale a dire a circa tre mesi dopo l'intervento, e il referto dell'esame RM del 12.9.2016 informa di un edema sottocutaneo, senza coinvolgimento delle componenti muscolari sottostanti, che è “rapportabile a ulteriore causa, diversa e ignota”.
Per il CTU, le contestazioni dell'attore sono comunque smentite dalla correttezza dell'intervento, eseguito con il raggiungimento di una spalla “sbloccata” e senza la segnalazione di alcun evento dannoso. Il perito rammenta come, al termine dell'intervento, la spalla conseguì un “recupero pressoché completo della mobilità” e pertanto “quanto avvenuto successivamente – in termini di lesioni e deficit di mobilità – è rimasto inspiegato e non addebitabile all'operato dei sanitari ed pagina 9 di 13 inspiegabile” e ritiene “inconsueta sul piano metodologico la richiesta al CTU di voler “esplicitare” quali possano essere le situazioni non dovute all'intervento dei sanitari che possano aver determinato i peggioramenti postoperatori”.
Come condivisibilmente ritenuto nell'impugnata sentenza, le evidenze peritali portano senz'altro a confermare che la causa del lamentato danno sia rimasta ignota, posto che non risulta soddisfatto nessuno dei criteri medico legali di riferibilità causale.
Infatti, il CTP dott. – e l'appellante che ne richiama le valutazioni – per dimostrare il CP_3 prospettato nesso causale fra intervento, lesione al muscolo, ematoma al braccio e deficit del gomito è costretto ad ipotizzare manovre incongrue di mobilizzazione della spalla in sede chirurgica di cui, in realtà, non v'è alcun riscontro, nonché a supporre un sanguinamento del muscolo tale da concausare
l'ematoma “di considerevoli dimensioni” al braccio, senza nemmeno curarsi di indicare se la millimetrica lesione del muscolo (mm. 15x18) – che lo stesso CTP riconosce essere “effettivamente di modesta entità” – avrebbe mai potuto produrre un sanguinamento tale da esitare in siffatto ematoma al braccio (che poi si sarebbe evoluto verso una progressiva organizzazione e sarebbe sceso verso il gomito).
Peraltro, data la frequenza e la quantità degli infortuni occorsi all'appellante – che, come opportunamente sottolineato dal CTU, non sono affatto irrilevanti in quanto “contribuiscono a delineare la reattività individuale del paziente” – non può affatto ritenersi provato, nemmeno in via presuntiva, in difetto di pluralità di indizi precisi e concordanti, che l'ematoma al braccio, riscontrato da tale dott.ssa presso Medical Center s.r.l. quattro giorni dopo le dimissioni da Salus Persona_5
Hospital, e le problematiche al gomito, accertate il 30.8.2016, circa tre mesi dopo l'intervento, siano causalmente riferibili all'intervento chirurgico in esame.
Si osservi, ancora, quanto all'ematoma, che lo stesso appellante – e, ancora prima, il CTP in sede di operazioni peritali – riconosce la non riconducibilità all'intervento chirurgico dell'ecchimosi riscontrata dall' laddove a pag. 24 afferma che “Il CTP nel confermare poi quanto rilevato dal CTU circa la CP_6 non riconducibilità all'intervento dell'ecchimosi descritta dall' il giorno 11.1.2017” e, quanto al CP_6 gomito, che, come puntualmente osservato dal CTU, l'esame RM del 12.9.2016 (eseguito pochi giorni dopo le prime descrizioni del lamentato deficit al gomito) riferisce di un edema sottocutaneo, senza coinvolgimento delle componenti muscolari sottostanti e “rapportabile a ulteriore causa, diversa e ignota”.
Il CTU conferma che non vi è alcuna prova che i danni lamentati siano in connessione con l'opera dei sanitari anche in esito alle risposte date alle osservazioni del CTP attoreo, dott. – le stesse CP_3 poste a fondamento dell'appello – il quale, secondo il CTU, erroneamente: pagina 10 di 13 - non tiene in conto dell'aspetto fondamentale dell'esecuzione delle cure FKTerapiche prescritte, essendo la terapia riabilitativa in questo campo parte integrante del processo terapeutico, al pari dell'intervento chirurgico;
- definisce la vicenda “relativamente semplice”, mentre il caso è davvero singolare, perché la mole dei pregressi infortuni delinea la reattività individuale del paziente;
- non considera che al termine dell'intervento chirurgico, come descritto, la spalla conseguì un
“recupero pressoché completo della mobilità” e che quanto avvenuto successivamente è rimasto privo di spiegazione;
- le osservazioni del CTP inerenti ad eventi successivi all'intervento chirurgico – e quindi al documentato “recupero pressoché completo della mobilità” senza segnalazione di alcun evento dannoso nell'immediato post-operatorio – sono tutte medico-legalmente irrilevanti.
Dunque, le valutazioni del CTU, anche in risposta al CTP, smentiscono la prospettata sussistenza della compatibilità cronologica, dell'efficienza lesiva e della continuità fenomenica fra l'intervento e il danno apoditticamente affermate dal CTP attoreo e riproposte nell'appello.
Come detto, l'atto di appello ribadisce le osservazioni del CTP dott. senza esaminare e CP_3 superare le risposte date dal CTU a tali osservazioni e, dunque, non si confronta specificamente con le contrarie, ragionevoli e ampiamente motivate valutazioni tecniche che il primo giudice, condividendole, ha posto a fondamento della decisione.
D'altra parte, le doglianze di parte appellante, nel riproporre le osservazioni critiche del CTP, peraltro adeguatamente riscontrate in sede peritale, in buona sostanza ribaltano l'applicazione della regola di giudizio in tema di causalità che invece, nella fattispecie, onerava di provare la sussistenza Parte_1 del nesso causale tra la condotta del personale medico ed il lamentato danno.
L'argomento secondo cui il CTU, nell'escludere la responsabilità dei sanitari, avrebbe dovuto esplicitare le possibili diverse cause alla base del danno, è infondata e confutata dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai poteri del consulente d'ufficio.
Il perimetro dell'attività investigativa che può essere svolta dal CTU trova infatti un limite da una parte, nel divieto di consulenza meramente esplorativa e, dall'altro, nel mandato peritale conferitogli dal giudice (ex art. 62 c.p.c.).
Il campo di indagine entro cui opera il CTU, alla luce del principio della domanda non può quindi estendersi ai fatti costitutivi della domanda e, all'opposto, ai fatti modificativi o estintivi che non siano stati oggetto dell'attività deduttiva delle parti.
Pertanto, il CTU non può travalicare le richieste delle parti ed anche nel caso della consulenza percipiente la giurisprudenza ritiene che, ove il consulente sia chiamato ad accertare i fatti costitutivi, è pagina 11 di 13 pur sempre necessario che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto (Cass. Civ.
3717/2019).
Occorre rammentare che in lume del divieto di consulenza meramente esplorativa, la CTU non può essere espletata per esonerare la parte dall'onere di fornire la prova di quanto afferma, per supplire alla mancanza di allegazioni della parte, per compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati.
In conclusione, non spettava al CTU individuare le situazioni non dovute all'intervento dei sanitari che possano aver determinato la lesione che parte ricorrente pretende di natura iatrogena, natura che peraltro, diversamente da quanto affermato dall'appellante, in nessuna parte della consulenza tecnica risulta essere stata riconosciuta dal consulente tecnico incaricato del Tribunale.
A ben vedere, il CTU pur riscontrando la piccola lesione al terzo prossimale del ventre muscolare del bicipite brachiale (riferibile a lacerazione parziale) afferma, al contrario, come la stessa non trovi una spiegazione univoca e che “le possibilità che sia stata provocata da non meglio precisate “manovre” poste in essere dai sanitari non sono superiori a quelle che potrebbero essere messe in relazione a situazioni non dovute all'intervento dei sanitari stessi”.
Il rapporto eziologico è pertanto rimasto incerto e l'atto di gravame non indica evidenze cliniche idonee a suffragare la propria tesi.
In conclusione, il Tribunale ha esattamente applicato i principi di diritto regolanti la materia e il criterio causale proprio del giudizio civile e rigettato la domanda risarcitoria proposta dal . Parte_1
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati in dispositivo ex D.M.
55/2014, in base ai parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale ed a quello minimo per la fase istruttoria, non essendo stata espletata attività probatoria, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale. A favore di e è liquidato un unico compenso, essendo costituiti a mezzo dei medesimi difensori ed CP_1 CP_2 avendo proposto le medesime difese.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1265/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Reggio Emilia e lo condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida a favore di Salus Hospital s.r.l. in € 16.000 per compensi ed a favore di e CP_1 CP_2
pagina 12 di 13 in € 16.000 per Controparte_4 compensi, oltre, su ciascun importo, spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 24.6.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 866/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Simone Bazzoli
contro
:
e CP_1 Controparte_2
[...]
Avv.ti Andrea Girardi e Gabriella Cesari
Salus Hospital s.r.l.
Avv.ti Francesca Di Marco e Sonia Selletti
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adì il Tribunale di Reggio Emilia esponendo di Parte_1 essersi sottoposto, in data 17.5.2016, presso la clinica Salus Hospital s.r.l., ad un intervento chirurgico artroscopico alla spalla destra cui erano seguite plurime complicazioni, tra le quali un aggravamento della situazione clinica della spalla e rigidità dolorosa al gomito destro.
Secondo la relazione medico legale del dott. e del dott. cui si era Controparte_3 Persona_1 rivolto, la condotta dei medici era censurabile sotto i profili che seguono:
- omessa, carente e insufficiente informazione in merito all'intervento chirurgico;
- l'indicazione all'intervento artroscopico non era opportuna, dal momento che si doveva optare per un trattamento conservativo riabilitativo anziché per quello chirurgico;
pagina 1 di 13 - un'incongrua manovra durante l'intervento aveva prodotto una lesione iatrogena nel terzo prossimale del ventre del muscolo bicipite con ematoma e tale lesione era stata causa principale del peggioramento della rigidità della spalla e della comparsa della rigidità del gomito, avendo prodotto un notevole ematoma nella loggia del muscolo con successiva fibrosi e algia locale.
L'intervento aveva quindi determinato rilevanti menomazioni all'integrità fisica e psichica, quantificate nel 40% di invalidità permanente e in 90 giorni di inabilità temporanea, con ripercussioni sulla capacità di svolgere la propria attività lavorativa di chef.
L'attore chiese la condanna di Salus Hospital s.r.l. al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti in conseguenza dell'intervento sopra indicato, quantificati in € 423.238,88 oltre alla personalizzazione da liquidarsi secondo il prudente apprezzamento del Tribunale.
Si costituì Salus Hospital s.r.l. deducendo che le prestazioni che le competevano erano state eseguite correttamente e comunque non era imputabile alcuna responsabilità in capo al personale sanitario, essendo la patologia lamentata dal ricorrente preesistente all'atto chirurgico.
Contestò il danno esposto sotto il profilo sia dell'an che del quantum; in subordine, spiegò azione di regresso nei confronti del dott. che aveva eseguito l'intervento chirurgico, e lo chiamò CP_1 in causa.
Il dott. si costituì contestando la fondatezza delle pretese del ricorrente e, a propria volta, CP_1 chiamò in causa la compagnia di assicurazione per la responsabilità professionale,
[...]
(di seguito, anche solo Controparte_4 CP_2
.
[...]
Quest'ultima costituendosi eccepì l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 11 CGA, nonché la nullità parziale del contratto ex art. 1895 c.c. e/o l'esclusione o riduzione dell'obbligo di indennizzo ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. In subordine, eccepì i limiti di massimale, franchigia e scoperto, essendo la garanzia operante solamente in secondo rischio rispetto alla polizza che la struttura aveva l'obbligo di stipulare anche a garanzia dell'operato del medico;
in estremo subordine, chiese che l'indennizzo fosse limitato alla sola quota di responsabilità dell'obbligato.
Il giudice di prime cure dispose il mutamento del rito da sommario di cognizione a ordinario.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa fu istruita con documenti, prove testimoniali, l'interrogatorio formale del dott. e l'espletamento di CTU medico-legale. CP_1
Con sentenza n. 1265/2022, il Tribunale di Reggio Emilia, aderendo alle conclusioni della CTU medico-legale, rigettò la domanda proposta dall'attore e, assorbita ogni altra domanda, lo condannò alla rifusione delle spese a favore delle altre parti e pose definitivamente a carico del medesimo le spese di
CTU. pagina 2 di 13 Rilevato che l'attore era stato ricoverato presso la clinica il 17.5.2016 con diagnosi di “Trauma contusivo/distorsivo spalla destra”, ove in pari data era stato sottoposto a un intervento di “artroscopia spalla dx artrolisi tenotomia CLBO” eseguito dal dott. il giudice precisò che i fatti erano CP_1 antecedenti la legge e la dedotta responsabilità aveva natura contrattuale. CP_5
Osservò poi che il CTU, ricostruita analiticamente la storia clinica dell'attore – caratterizzata da una pluralità di eventi traumatici susseguitisi dal 2008 al 2015, da un intervento chirurgico al rachide lombare nel 2015 e da disturbi ansiosi depressivi dal 2012 – quanto all'intervento chirurgico di causa aveva appurato che:
- la patologia del ricorrente si era dimostrata refrattaria alla terapia conservativa (farmacologica e riabilitativa) già praticata;
- in caso di insuccesso della terapia conservativa, l'intervento eseguito rientrava fra le opzioni terapeutiche prospettabili;
- l'indicazione chirurgica era stata fornita da vari ortopedici che avevano visitato l'attore e non solamente da coloro che in concreto avevano eseguito l'operazione.
Quanto alla materiale esecuzione dell'intervento e alle problematiche successivamente lamentate dal ricorrente, il CTU aveva accertato che:
- l'operazione era stata eseguita in modo corretto (“secondo lo stato dell'arte dell'epoca”) e aveva condotto all'esito sperato (spalla sbloccata): risultava infatti documentato, nell'immediato post- operatorio, il “recupero pressoché immediato della mobilità”;
- era stata riscontrata una piccola lesione (15x18 millimetri) al terzo prossimale del ventre muscolare del bicipite brachiale che, tuttavia, non era univocamente riconducibile ad eventuali “manovre incongrue” eseguite durante l'intervento (“non trova una spiegazione univoca, e le possibilità che sia stata provocata da non meglio precisate “manovre” poste in essere dai sanitari non sono superiori a quelle che potrebbero essere messe in relazione a situazioni non dovute all'intervento dei sanitari stessi”), come genericamente dedotto dal ricorrente e dal CT di parte attrice;
- vi era, anzi, una sproporzione fra la minima entità della lesione e i gravi postumi successivamente lamentati dall'attore, descritti nella documentazione medica agli atti, tale da far ritenere che essi fossero stati determinati da altri e diversi fattori (“la sola ipotesi di manovre incongrue da parte degli operatori
… non è preponderante rispetto a quella di manovre incongrue estranee all'intervento dei sanitari. In ogni caso, una piccola lesione del ventre muscolare del bicipite brachiale in un distretto anatomico che, per la natura specifica dell'intervento artroscopico del 17.05.16, è stato sottoposto a tenotomia
(ovvero a sezione del tendine con conseguente retrazione del muscolo) dovrebbe produrre esiti trascurabili sotto il profilo clinico e menomativo, non è compatibile con la gravità dei postumi poi pagina 3 di 13 reliquati”; “Esiste una evidente discrepanza tra la minima entità della lesione iniziale e la eclatante entità del quadro menomativo rilevato a distanza di mesi, alla stabilizzazione clinica. Sussiste una incoerente sproporzione tra la piccola lacerazione iniziale e i postumi, che non ha una spiegazione e giustificazione tecnico-scientifica (e che non rispetta la criteriologia medico-legale in ambito di causalità materiale)”;
- al paziente erano state prescritte cure fisiokinesiterapiche (“E' noto che la terapia riabilitativa – in questo campo - è da considerarsi parte integrante del processo terapeutico e quindi suscettibile di attenta valutazione, alla pari dell'intervento chirurgico”), ma l'attore non aveva documentato alcunché al riguardo (“non si ha precisa contezza documentale del tipo di cure eseguite, dei relativi periodi, degli operatori e della compliance del paziente”);
- neppure l'ematoma sul braccio pareva riconducibile all'operazione (“L'aspetto descritto, sia per le caratteristiche delle colorazioni che per la disomogeneità delle stesse, sia per la tempistica di presentazione clinica alla vista dell'esaminatore, è compatibile con diverse lesioni prodottesi in epoche diverse, e comunque non pare in connessione con la data dell'intervento chirurgico”), così come le problematiche al gomito destro (“La prima descrizione di problemi al gomito è del 30.08.16 (circa 3 mesi dopo l'intervento), ma il referto di un esame RM del 12.09.16, informa – tra l'altro – di un edema sottocutaneo (senza coinvolgimento delle componenti muscolari sottostanti) che è rapportabile a ulteriore causa, diversa e ignota”; dal diario risultava inoltre che il medico che aveva visitato il CP_6 paziente in data 31.5.2017 aveva riportato “attualmente il deficit sia alla spalla che al gomito è elevato.
Non ritengo vi siano chiare lesioni che giustifichino il deficit funzionale al gomito”;
- quanto alle lamentate menomazioni di carattere psichico, l'attore era seguito da specialisti per disturbi ansioso-depressivi sin dal 2012, dunque il quadro depressivo era preesistente all'intervento.
Il Tribunale osservò che il CTU aveva evidenziato la “non irrilevanza” della complessa condizione psicofisica del paziente, la corretta indicazione terapeutica, l'esecuzione a regola d'arte dell'intervento, la sua buona riuscita e la non riconducibilità ad esso dei successivi postumi (“quanto avvenuto successivamente – in termini di lesioni e deficit di mobilità – è rimasto inspiegato (e, si ripete, non addebitabile all'operato dei sanitari) e inspiegabile”), concludendo così per l'adeguatezza sotto ogni profilo dell'attività dei sanitari della clinica Salus Hospital e per la insussistenza del nesso di causalità fra l'intervento e le conseguenze riportate dall'attore.
Non ravvisando ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, che condivise e fece proprie (“in quanto esito di un'analisi dettagliata degli atti e dei documenti di causa e dell'esame diretto eseguito sul ricorrente, condotti nel contraddittorio delle parti, e immuni da vizi logici (gli unici rilevabili dal giudicante in questa sede); l'Ausiliario del Tribunale ha risposto adeguatamente al quesito postogli e pagina 4 di 13 ha replicato in modo esaustivo e puntuale alle varie osservazioni del consulente di parte attrice, sicché la richiesta di parte ricorrente di rinnovare la consulenza con altro professionista – reiterata anche nella fase conclusiva del giudizio – non è evidentemente accoglibile”) e applicando i principi di diritto in materia di responsabilità medica, il Tribunale ritenne che la causa dei danni lamentati dal ricorrente fosse rimasta di fatto incerta “non potendosi ravvisare profili di responsabilità quanto alla indicazione dell'intervento e alla sua materiale esecuzione né in capo alla clinica né in capo al chirurgo ”e, pertanto, ritenne la domanda infondata.
Il Tribunale ritenne altresì infondata la domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto al consenso informato in ordine all'intervento e alla decisione intraoperatoria di eseguire una tenotomia del capo lungo del bicipite omerale (CLBO), in quanto doveva escludersi che l'intervento avesse determinato un danno alla salute e comunque vi era agli atti il modulo di consenso informato sottoscritto dall'attore in data 6.5.2016 relativo all'intervento di “revisione artroscopica spalla dx”, e la circostanza che quest'ultimo disponesse di adeguate informazioni in merito aveva trovato conferma in sede di istruttoria orale.
ha proposto appello affidandolo a tre motivi cui hanno resistito le parti appellate Parte_1 chiedendone il rigetto. Il dott. e si sono costituiti con distinte comparse, ma con CP_1 CP_2 identiche difese ed assistiti dai medesimi difensori, e la compagnia ha espressamente rinunciato a riproporre le eccezioni formulate in primo grado nei confronti del proprio assicurato.
Alla prima udienza, il Consigliere Istruttore ha rigettato le istanze istruttorie riproposte dall'appellante e concesso alle parti i termini perentori ex art. 352 comma 1 c.p.c. e con ordinanza in data 22.4.2025, viste le note depositate dalle parti per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ragioni della decisione
Con la precisazione che le censure ribadite in più punti nei diversi motivi saranno riportate una sola volta, l'appello censura l'impugnata sentenza per i seguenti motivi:
1) “Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1176, 1218, 1228, 2727, 2729, 2697
c.c. e 40, 41 c.p. 115 e 116 c.p.c., in particolare sull'esclusione della sussistenza del nesso causale con particolare riferimento alla violazione del principio del “più probabile che non” e della prova presuntiva”.
L'appellante lamenta l'esclusione del nesso causale tra la condotta dei sanitari ed il danno, per avere il primo giudice commesso due errori: il primo, l'avere trascurato che l'intervento chirurgico non ha apportato alcun beneficio alla spalla e, anzi, che è conseguito un deficit al gomito “per retrazione dei flessori in esito di lesione del muscolo bicipite e di ematoma al braccio, conseguiti all'intervento”; il pagina 5 di 13 secondo, l'avere ritenuto che le cause dei danni siano rimaste di fatto incerte, mentre non è possibile dubitare che la causa sia iatrogena, attesa la lesione parziale al terzo prossimale del muscolo bicipite, accertata con ecografia fin da 19.5.2016, prima della dimissione, che, secondo l'appellante, è ascrivibile “ad una mobilizzazione della spalla e/o dell'arto eccessiva e/o sproporzionata e/o mal eseguita”, non risultando altre cause che possano averla determinata.
Contrariamente a quanto evidenziato dal CTU, non vi sarebbe nessuna “incoerente sproporzione” tra il grave danno lamentato dal ricorrente e la pur modesta entità della lesione, in quanto l'ematoma formatosi a seguito della stessa ave va invece sin dall'inizio considerevoli dimensioni.
Il deficit al gomito destro sarebbe quindi “ascrivibile alla organizzazione dell'ematoma ed alla lesione muscolare con retrazione fibrocicatriziale dei muscoli flessori del braccio comprensiva di calcificazioni e disomogeneità strutturale dei flessori stessi (cfr. in particolare la successiva ecografia del 25.1.2017), in un ventre muscolare del bicipite disceso distalmente (come avviene in esito alla tenotomia del capo lungo del bicipite)”.
Sono pertanto errate le conclusioni peritali – fatte proprie dal giudice di prime cure che ha erroneamente valutato gli elementi di prova disponibili – in merito alla causa della lamentata lesione che per il consulente non trova spiegazioni univoche;
2)“Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1176, 1218, 1228, 2727, 2729, 2697
c.c. e 40, 41 c.p. 115 e 116 c.p.c., con particolare riferimento al riparto dell'onere probatorio”.
Dovendosi ritenere provato, quanto meno sul piano presuntivo, il nesso causale tra l'intervento sanitario e l'evento dannoso, “stante il già ricordato rapporto di immediatezza temporale tra l'esecuzione dell'intervento de quo ed i postumi invalidanti medesimo patiti dal paziente”, spettava alla struttura sanitaria e al professionista dimostrare l'esatto adempimento, vale a dire di avere eseguito, in ossequio al parametro della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, l'intervento chirurgico in modo corretto, attenendosi, alle regole tecniche proprie della professione.
La sentenza, invece, ha disatteso i consolidati principi di riparto dell'onere probatorio laddove ha fondato il rigetto della domanda risarcitoria sull'omessa dimostrazione dell'errore del sanitario da parte dell'attore, atteso che non spettava al paziente darne la prova, ma incombeva sulla struttura sanitaria fornire la prova liberatoria di avere esattamente adempiuto.
3) “Sul diniego della rinnovazione di CTU”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, circa l'assenza di responsabilità del personale medico e paramedico, sono determinate da una errata considerazione dei dati oggettivi emergenti dalla documentazione clinica.
pagina 6 di 13 Il CTU, infatti, ha individuato la lesione perioperatoria ed ammesso la sua natura iatrogena, salvo rinviare ad altre possibili non meglio precisate cause, senza tuttavia esplicitarle, ma comunque escludendo la responsabilità dei sanitari che si occuparono del trattamento terapeutico senza fornire adeguata motivazione, anche riguardo alle osservazioni critiche del CTP nominato dall'attore, dott.
– cui il CTU ha risposto in modo generico, incompleto e contraddittorio – secondo il Controparte_3 quale sussiste “… nesso di causalità materiale tra intervento, lesione muscolare, ematoma al braccio e deficit al gomito … documentato dai criteri cronologico e di efficienza lesiva … dai criteri topografico
e di continuità fenomenica … ne è conseguito, per retrazione dei flessori del braccio, il deficit al gomito, riguardo al quale non si riscontrano altre cause (criterio di esclusione)”.
***
I motivi consentono la trattazione congiunta, per la ripetitività degli argomenti e la connessione fra loro e perché la rilevanza di talune censure è assorbita dall'infondatezza di altre.
Come correttamente precisato dal primo giudice, nelle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017 il criterio di riparto dell'onere della prova è quello che governa la responsabilità contrattuale, con la conseguenza che è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass. Civ. Ord. n. 27142/2024).
All'apprezzamento del giudice è rimessa la valutazione circa qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili al fine di determinare il grado di conferma necessario a ritenere provati i fatti allegati e formulare un giudizio probabilistico sul nesso di causalità secondo il criterio del “più probabile che non”.
Quando, all'esito di tale valutazione, compiuta ed esaustiva, il giudice ritiene ignota la causa dell'evento dannoso, non è tenuto ad indagare sulle relative ragioni, dimostrando di poter risolvere tutti i relativi problemi tecnici, mentre l'insanabile incertezza circa la relazione causale tra condotta colpevole del sanitario ed evento di danno ridonda a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento (Cass. Civ. Ord. n. 10188/2025).
Tanto precisato in via generale, nell'appello non è reiterata la mancanza di indicazione all'intervento chirurgico, contestata in primo grado, né v'è censura al rigetto della domanda di risarcimento per la lesione del consenso informato.
pagina 7 di 13 In questa sede, chiede l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria per i danni Parte_1 derivatigli dall'intervento svolto a seguito di “spalla rigida dolorosa a destra” i cui esiti non avrebbero apportato alcun beneficio alla spalla, causando anzi un deficit al gomito, per retrazione dei flessori in esito alla lesione del muscolo bicipite e del conseguente ematoma al braccio. Afferma, in sostanza, che la provata lesione al muscolo del bicipite ha natura iatrogena ed è perciò dimostrata la sussistenza del nesso causale, ritenendo così assolto ogni onere probatorio a proprio carico.
L'appello è connotato da forti elementi di genericità, perché sostanzialmente si limita a riproporre allegazioni e difese svolte in primo grado – esaminate nell'impugnata sentenza – ribadendo, senza aggiungere alcun'altra considerazione di natura tecnica, le osservazioni del CTP dott. cui il CP_3
CTU dott. debitamente replicò. Per_2
In ogni caso, l'appello è infondato.
Come riportato dal primo giudice nella sentenza, nella relazione del CTU è ricostruita la pregressa situazione clinica del paziente, fortemente caratterizzata dagli esiti di numerosi infortuni sul lavoro, accidentali e incidenti stradali “tra i quali di rilievo: 27.09.2008: trauma cervicale e della parete toracica dx;
due tr. distorsivi r. cervicale;
tr. cranio-cervicale, tr. distors. lombare, trauma dist. spalla dx, lesione del nervo femoro-cutaneo dx;
2013: rottura post traum. tendine sovraspinoso spalla dx, seguita da artroscopia con decompress. sub-acromiale , debridement del sovraspinoso e sutura con ancoretta'. '14: policontusioni / distorsioni); '15: distors. Caviglia sinistra. '15/'16: int. chir. stabilizzaz. r. lombare con placche e viti di fissaggio discopatie multiple lombari. Nel 2020 era titolare di rendita-INAIL per menomazione pari al 21% (ventuno per cento). Disturbi ansioso-depressivi documentati a far data almeno dal 2012; seguito da specialisti” (cfr. CTU pag. 21).
Nella relazione è poi dettagliatamente esaminata la documentazione agli atti e sono descritti l'esame obiettivo e la discussione coi CTP.
Seguono alcune considerazioni preliminari sulle incongruenze emerse, l'esame degli aspetti clinici e, infine, le valutazioni peritali che escludono la sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico ed il danno lamentato dal paziente.
Nelle considerazioni preliminari, il dott. esamina “tutta una serie di incongruenze, situazioni Per_2
“limite”, confusione, incertezze, sovrapposizione di situazioni varie” che, per quanto qui ancora rileva, così descrive (pagg. 12 e 13):
a) la dinamica del traumatismo inziale è poco chiara, deponendo per un trauma cui è corrisposta “una scarsa obiettività in ambito Pronto Soccorso (presso il quale fu emessa diagnosi di trauma contusivo al rachide + trauma cranico non commotivo); in particolare, nei referti del P.S. non risulta riportata alcuna soggettività né obiettività riferita al distretto spalla/braccio di destra. Seguirono altre visite, pagina 8 di 13 ugualmente prive di annotazioni in merito a tale distretto;
le prime annotazioni che riguardano la spalla destra sono state redatte un mese dopo (03.02.16: visita ortopedica del dr. ”; Persona_3
b) moltissimi dei referti in atti contengono “menzione di reazioni antalgiche sproporzionate/incongrue, manifestate all'esecuzione degli esami obiettivi”;
c) “la piccola lesione (15 x 18 millimetri) al terzo prossimale del ventre muscolare del bicipite brachiale (riferibile a lacerazione parziale) non trova una spiegazione univoca, e le possibilità che sia stata provocata da non meglio precisate “manovre” poste in essere dai sanitari non sono superiori a quelle che potrebbero essere messe in relazione a situazioni non dovute all'intervento dei sanitari stessi”.
Inoltre, “esiste una evidente discrepanza tra la minima entità della lesione iniziale e la eclatante entità del quadro menomativo rilevato a distanza di mesi, alla stabilizzazione clinica. Sussiste una incoerente sproporzione tra la piccola lacerazione iniziale e i postumi, che non ha una spiegazione e giustificazione tecnico-scientifica (e che non rispetta la criteriologia medico-legale in ambito di causalità materiale)”;
d) l'ematoma sul braccio risulta accertato in data 23.5.2016, ossia quattro giorni dopo la dimissione da
Salus Hospital, ma il referto datato 11.1.2017, quindi risalente a 7 mesi dopo il primo rilievo CP_6 dell'ematoma in questione, riferisce di una "... ecchimosi giallo-violacea-brunastra apprezzabile faccia antero-mediale del braccio. L'aspetto descritto, sia per le caratteristiche delle colorazioni che per la disomogeneità delle stesse, sia per la tempistica di presentazione clinica alla vista dell'esaminatore, è compatibile con diverse lesioni prodottesi in epoche diverse, e comunque non pare in connessione con la data dell'intervento chirurgico”;
e) le cure FKTerapiche furono prescritte dal dott. in data 31.5.2016, “ma non si ha precisa Per_4 contezza documentale del tipo di cure, dei relativi periodi, degli operatori e della compliance del paziente”;
f) la prima descrizione in merito ai lamentati problemi al gomito risale al 30.8.2016, vale a dire a circa tre mesi dopo l'intervento, e il referto dell'esame RM del 12.9.2016 informa di un edema sottocutaneo, senza coinvolgimento delle componenti muscolari sottostanti, che è “rapportabile a ulteriore causa, diversa e ignota”.
Per il CTU, le contestazioni dell'attore sono comunque smentite dalla correttezza dell'intervento, eseguito con il raggiungimento di una spalla “sbloccata” e senza la segnalazione di alcun evento dannoso. Il perito rammenta come, al termine dell'intervento, la spalla conseguì un “recupero pressoché completo della mobilità” e pertanto “quanto avvenuto successivamente – in termini di lesioni e deficit di mobilità – è rimasto inspiegato e non addebitabile all'operato dei sanitari ed pagina 9 di 13 inspiegabile” e ritiene “inconsueta sul piano metodologico la richiesta al CTU di voler “esplicitare” quali possano essere le situazioni non dovute all'intervento dei sanitari che possano aver determinato i peggioramenti postoperatori”.
Come condivisibilmente ritenuto nell'impugnata sentenza, le evidenze peritali portano senz'altro a confermare che la causa del lamentato danno sia rimasta ignota, posto che non risulta soddisfatto nessuno dei criteri medico legali di riferibilità causale.
Infatti, il CTP dott. – e l'appellante che ne richiama le valutazioni – per dimostrare il CP_3 prospettato nesso causale fra intervento, lesione al muscolo, ematoma al braccio e deficit del gomito è costretto ad ipotizzare manovre incongrue di mobilizzazione della spalla in sede chirurgica di cui, in realtà, non v'è alcun riscontro, nonché a supporre un sanguinamento del muscolo tale da concausare
l'ematoma “di considerevoli dimensioni” al braccio, senza nemmeno curarsi di indicare se la millimetrica lesione del muscolo (mm. 15x18) – che lo stesso CTP riconosce essere “effettivamente di modesta entità” – avrebbe mai potuto produrre un sanguinamento tale da esitare in siffatto ematoma al braccio (che poi si sarebbe evoluto verso una progressiva organizzazione e sarebbe sceso verso il gomito).
Peraltro, data la frequenza e la quantità degli infortuni occorsi all'appellante – che, come opportunamente sottolineato dal CTU, non sono affatto irrilevanti in quanto “contribuiscono a delineare la reattività individuale del paziente” – non può affatto ritenersi provato, nemmeno in via presuntiva, in difetto di pluralità di indizi precisi e concordanti, che l'ematoma al braccio, riscontrato da tale dott.ssa presso Medical Center s.r.l. quattro giorni dopo le dimissioni da Salus Persona_5
Hospital, e le problematiche al gomito, accertate il 30.8.2016, circa tre mesi dopo l'intervento, siano causalmente riferibili all'intervento chirurgico in esame.
Si osservi, ancora, quanto all'ematoma, che lo stesso appellante – e, ancora prima, il CTP in sede di operazioni peritali – riconosce la non riconducibilità all'intervento chirurgico dell'ecchimosi riscontrata dall' laddove a pag. 24 afferma che “Il CTP nel confermare poi quanto rilevato dal CTU circa la CP_6 non riconducibilità all'intervento dell'ecchimosi descritta dall' il giorno 11.1.2017” e, quanto al CP_6 gomito, che, come puntualmente osservato dal CTU, l'esame RM del 12.9.2016 (eseguito pochi giorni dopo le prime descrizioni del lamentato deficit al gomito) riferisce di un edema sottocutaneo, senza coinvolgimento delle componenti muscolari sottostanti e “rapportabile a ulteriore causa, diversa e ignota”.
Il CTU conferma che non vi è alcuna prova che i danni lamentati siano in connessione con l'opera dei sanitari anche in esito alle risposte date alle osservazioni del CTP attoreo, dott. – le stesse CP_3 poste a fondamento dell'appello – il quale, secondo il CTU, erroneamente: pagina 10 di 13 - non tiene in conto dell'aspetto fondamentale dell'esecuzione delle cure FKTerapiche prescritte, essendo la terapia riabilitativa in questo campo parte integrante del processo terapeutico, al pari dell'intervento chirurgico;
- definisce la vicenda “relativamente semplice”, mentre il caso è davvero singolare, perché la mole dei pregressi infortuni delinea la reattività individuale del paziente;
- non considera che al termine dell'intervento chirurgico, come descritto, la spalla conseguì un
“recupero pressoché completo della mobilità” e che quanto avvenuto successivamente è rimasto privo di spiegazione;
- le osservazioni del CTP inerenti ad eventi successivi all'intervento chirurgico – e quindi al documentato “recupero pressoché completo della mobilità” senza segnalazione di alcun evento dannoso nell'immediato post-operatorio – sono tutte medico-legalmente irrilevanti.
Dunque, le valutazioni del CTU, anche in risposta al CTP, smentiscono la prospettata sussistenza della compatibilità cronologica, dell'efficienza lesiva e della continuità fenomenica fra l'intervento e il danno apoditticamente affermate dal CTP attoreo e riproposte nell'appello.
Come detto, l'atto di appello ribadisce le osservazioni del CTP dott. senza esaminare e CP_3 superare le risposte date dal CTU a tali osservazioni e, dunque, non si confronta specificamente con le contrarie, ragionevoli e ampiamente motivate valutazioni tecniche che il primo giudice, condividendole, ha posto a fondamento della decisione.
D'altra parte, le doglianze di parte appellante, nel riproporre le osservazioni critiche del CTP, peraltro adeguatamente riscontrate in sede peritale, in buona sostanza ribaltano l'applicazione della regola di giudizio in tema di causalità che invece, nella fattispecie, onerava di provare la sussistenza Parte_1 del nesso causale tra la condotta del personale medico ed il lamentato danno.
L'argomento secondo cui il CTU, nell'escludere la responsabilità dei sanitari, avrebbe dovuto esplicitare le possibili diverse cause alla base del danno, è infondata e confutata dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai poteri del consulente d'ufficio.
Il perimetro dell'attività investigativa che può essere svolta dal CTU trova infatti un limite da una parte, nel divieto di consulenza meramente esplorativa e, dall'altro, nel mandato peritale conferitogli dal giudice (ex art. 62 c.p.c.).
Il campo di indagine entro cui opera il CTU, alla luce del principio della domanda non può quindi estendersi ai fatti costitutivi della domanda e, all'opposto, ai fatti modificativi o estintivi che non siano stati oggetto dell'attività deduttiva delle parti.
Pertanto, il CTU non può travalicare le richieste delle parti ed anche nel caso della consulenza percipiente la giurisprudenza ritiene che, ove il consulente sia chiamato ad accertare i fatti costitutivi, è pagina 11 di 13 pur sempre necessario che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto (Cass. Civ.
3717/2019).
Occorre rammentare che in lume del divieto di consulenza meramente esplorativa, la CTU non può essere espletata per esonerare la parte dall'onere di fornire la prova di quanto afferma, per supplire alla mancanza di allegazioni della parte, per compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati.
In conclusione, non spettava al CTU individuare le situazioni non dovute all'intervento dei sanitari che possano aver determinato la lesione che parte ricorrente pretende di natura iatrogena, natura che peraltro, diversamente da quanto affermato dall'appellante, in nessuna parte della consulenza tecnica risulta essere stata riconosciuta dal consulente tecnico incaricato del Tribunale.
A ben vedere, il CTU pur riscontrando la piccola lesione al terzo prossimale del ventre muscolare del bicipite brachiale (riferibile a lacerazione parziale) afferma, al contrario, come la stessa non trovi una spiegazione univoca e che “le possibilità che sia stata provocata da non meglio precisate “manovre” poste in essere dai sanitari non sono superiori a quelle che potrebbero essere messe in relazione a situazioni non dovute all'intervento dei sanitari stessi”.
Il rapporto eziologico è pertanto rimasto incerto e l'atto di gravame non indica evidenze cliniche idonee a suffragare la propria tesi.
In conclusione, il Tribunale ha esattamente applicato i principi di diritto regolanti la materia e il criterio causale proprio del giudizio civile e rigettato la domanda risarcitoria proposta dal . Parte_1
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati in dispositivo ex D.M.
55/2014, in base ai parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale ed a quello minimo per la fase istruttoria, non essendo stata espletata attività probatoria, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale. A favore di e è liquidato un unico compenso, essendo costituiti a mezzo dei medesimi difensori ed CP_1 CP_2 avendo proposto le medesime difese.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1265/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Reggio Emilia e lo condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida a favore di Salus Hospital s.r.l. in € 16.000 per compensi ed a favore di e CP_1 CP_2
pagina 12 di 13 in € 16.000 per Controparte_4 compensi, oltre, su ciascun importo, spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 24.6.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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