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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/06/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente rel
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1504/2022 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 11.12.2024, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2 appello, dall' Avv. Giuseppe Ferraro, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Cosenza alla Via Caloprese, 56
Appellanti/Appellati incidentali
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1 C.F._3
di procura in calce alla comparsa di costituzione e riposta in appello, dall'Avv. Marco
Cundari, elettivamente domiciliata in Rende (CS) al viale della Resistenza, 112
Appellata
E (C.F. ), con sede in Cosenza alla Piazza Controparte_2 P.IVA_1
Maurizio Quintieri n. 1, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Vincenzo Aiello, elettivamente domiciliata in Cosenza al
Viale G. Mancini, 248
Appellata/Appellante incidentale
E
(P.IVA ), con sede legale in Cosenza Controparte_3 P.IVA_2 alla Via Tavolaro n. 32, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e riposta in appello, dagli Avv.ti IM ON e Francesco Mangone, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi difensori in Perugia al Viale E.P. Tiberi, 8
Appellato/Appellante incidentale
E
(P. IVA ), già con sede Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5
in Milano al Viale Certosa n. 222, in persona del procuratore pro tempore, delegato alla rappresentanza e firma sociale dal Consiglio di Amministrazione di con CP_4
delibera del 1 Aprile 2021, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Francesco Centonze, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Lecce alla via Ermenegildo
Personé, 11
Appellata
E
(C.F. ), con sede in San Cesario (MO), Parte_3 P.IVA_4
Corso Libertà n. 53, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Francesco Panni e Filippo Francesco Ciconte, elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo in Cutro (KR) alla via Rimini, 3
Appellata E
P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_5
pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Francesco Cortina, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza alla Piazza Bilotti, 4
Appellata
Conclusioni:
Per gli appellanti/appellati incidentali ( e ): “[…] si chiede: Parte_1 Parte_2
Il rigetto di tutte le eccezioni sollevate dalle controparti, in quanto infondate in fatto e in diritto.
E per l'effetto dichiarare la responsabilità di , della Controparte_1 [...]
in p.l.r.p.t., del in persona Controparte_7 Controparte_3
del legale rappresentante p.t., nella causazione del prematuro decesso della sig.ra
e per l'effetto condannarle sia al risarcimento del danno subito dai Persona_1
prossimi congiunti spettante iure proprio, quale perdita del rapporto parentale, quantificato in una somma non inferiore ad € 273.586,00 per ed € 283.020,00 Parte_2
per , sia al risarcimento del danno spettante iure hereditatis, nelle due Parte_1
voci del danno biologico terminale e da perdita di chance di sopravvivenza, il primo quantificato in una somma non inferiore ad € 83.136,00 e la perdita di chance da determinarsi in via equitativa pura ex art. 1226 e 2056 c.c.
La liquidazione del danno secondo le tabelle di Milano, con riconoscimento della perdita di chance.
Il pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
Per l'appellata ( ): “[…] chiede che l'Ecc.ma Corte adita, Controparte_1
contrariis rejectis, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI: in via pregiudiziale, dichiarare l'intempestività della notifica dell'atto introduttivo del presente gravame ovvero l'improcedibilità e/o l'inammissibilità delle spiegate domande degli appellanti per tutti i motivi ex ante esposti, con declaratoria di temerarietà della lite, condannando gli attori al pagamento delle spese e delle competenze tutte di giudizio;
nel merito, rigettare tutte le richieste formulate nei confronti della dott.ssa in CP_1 quanto infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum, nonché temerarie, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore;
ovvero, nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità per colpa della dott.ssa , contenere il diverso risarcimento che sarà ritenuto di ragione e CP_1
giustizia, nonché dichiarare e condannare ovvero Parte_3
in forza dei motivi ex ante esposti, a manlevare la dott.ssa Controparte_6 CP_1
da ogni pretesa degli appellanti e dalla eventuale rifusione delle spese cd. CP_1
di soccombenza;
in ogni caso, condannare ovvero a Parte_3 Controparte_6
manlevare la dott.ssa dal pagamento delle spese cd. di resistenza del doppio grado CP_1 di giudizio ai sensi dell'art. 1917 c.c., per come supra argomentato.”
Per l'appellata/appellante incidentale ( : “voglia Controparte_2
l'Ecc.ma Corte adita:
1) rigettare integralmente l'appello proposto;
2) in subordine (ed anche, ove ritenuto necessario, in accoglimento dell'appello incidentale che si intende proporre con la presente comparsa), dichiarare il difetto di legittimazione passiva della deducente società o, comunque, rigettare la domanda proposta nei suoi confronti perché su di essa non può gravare l'obbligo risarcitorio fatto valere dagli attori;
3) in via ulteriormente subordinata e per l'ipotesi che si ritenga di accogliere anche parzialmente l'avverso appello, si voglia (anche, anche ove ritenuto necessario, in accoglimento dell'appello incidentale che si intende proporre con la presente comparsa):
- accertare i rispettivi gradi di responsabilità e dichiarare l'esclusiva o, in subordine, la misura della responsabilità concorrente della dott.ssa e/o del CP_1 Controparte_3
per i danni lamentati dagli attori, condannandoli a rifondere alla deducente
[...] società tutto quanto la stessa sarà condannata a corrispondere all'attrice;
- condannare la a tenere indenne la deducente società, in Controparte_6
forza del contratto di assicurazione sopra indicato, da qualsiasi condanna che si riterrà di pronunciare a suo carico nonché della c.d. spese di soccombenza e delle cc.dd. spese di resistenza ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c.”
Per appellato/appellante incidentale ( : “si Controparte_3 conclude affinché l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza rigettata, voglia in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello per carenza dei presupposti ex art.
342 c.p.c; in via preliminare istruttoria: rigettare la richiesta di rinnovo della CTU per i motivi esposti in narrativa;
in via principale: rigettare l'appello proposto in quanto infondato per i motivi esposti in narrativa e confermare la sentenza n. 1537/2022 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 6.9.2022; in via d'appello incidentale condizionato: nella denegata e non creduta ipotesi
d'accoglimento dell'impugnativa promossa dai Sigg.ri e , accertato Pt_1 Parte_2
il diritto del ad essere tenuto indenne e/o manlevato da Controparte_3 parte dell' , condannare l'assicurazione a manlevare e tenere Controparte_5
indenne il da quanto lo stesso sarà eventualmente Controparte_3
obbligato a pagare in favore degli appellanti.
In ogni caso con vittoria di spese, e competenze del doppio grado di giudizio, nonché con condanna al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, Iva, Cap come per legge e spese successive occorrende.”
Per appellata ( già : “Insistendo Controparte_4 Controparte_5
affinchè la Corte adita, Voglia:
1. In via preliminare, accertare la totale assenza di censure e di motivi di impugnazione nei confronti di e di e per l'effetto Controparte_3 Controparte_8
dichiarare la formazione di cosa giudicata formale sul capo della sentenza che specificamente contiene giudizio assolutorio nei confronti della nostra chiamante in causa;
conseguentemente, dichiarare la formazione del giudicato sul rigetto delle domande formulate dalle parti attrici-appellanti nei confronti di Controparte_3
e di .
[...] Controparte_8 2. In ogni caso, dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello, non sussistendo
i motivi di censura avverso la sentenza di primo grado;
3. per l'effetto, confermare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado n.
1537/2022.
4. Ancora in via preliminare, viste le lapalissiane evidenze scientifiche emerse nel corso del primo grado, dichiarare la domanda di gravame manifestamente infondata o temeraria e comunque priva di alcuna ragionevole prospettiva di accoglimento;
su tale presupposto e vista la normativa di cui al DPR 115/2002, dichiarare la revoca del patrocinio a spese dello stato affinchè l'erario non sia gravato di costi non dovuti.
5. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale, accogliere il proposto appello incidentale reiterando espressamente tutte le eccezioni formulate in primo grado e che sono rimaste assorbite dal rigetto della domanda, insistendo in maniera esplicita affinché la Corte voglia in ogni caso dichiarare:
- la prescrizione estintiva delle domande formulate iure proprio dai reclamanti ovvero la prescrizione dei diritti assicurativi ex art. 2952 c.c.;
- la carenza di legittimazione attiva dei reclamanti in relazione alle domande formulate iure hereditatis;
- la nullità dell'atto di chiamata in causa nei confronti di . Controparte_9
6. Condannare le parti appellanti, ovvero chi di ragione, alla refusione delle spese di lite in favore della deducente che, ai sensi del vigente DM 147/2022, dovranno essere quantificate in € 12.156,00 ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.”
Per appellata ( : “Piaccia all'Eccellente Corte adita, Parte_3
1 – in via principale, rigettare l'appello proposto dai signori , e comunque l'Azione Pt_1
Risarcitoria, in quanto infondati per le ragioni esposte dalla Compagnia al paragrafo 1 della comparsa di costituzione e risposta.
2 – In via principale alternativa, rigettare la domanda di garanzia proposta dalla dott.ssa
nei confronti di per la certa non operatività della CP_1 Parte_3 copertura assicurativa prestata con la Polizza in quanto sia l'Azione Risarcitoria che la Domanda di Rivalsa della sono rischi estranei al suo oggetto, per le ragioni CP_2
esposte dalla Compagnia al paragrafo 2 della comparsa di costituzione e risposta.
3 - In via meramente subordinata:
3a – con riferimento all'Azione Risarcitoria, condannare la dott.ssa a pagare ai CP_1
signori i soli importi dovuti a titolo di risarcimento dei danni direttamente ed Pt_1
immediatamente causati dalla sua condotta illecita, per le ragioni esposte dalla
Compagnia al paragrafo 3 della comparsa di costituzione e risposta;
3b – con riferimento alla Domanda di Rivalsa della , accogliere la stessa solo CP_2
entro il limite massimo della misura percentuale del 50% dei danni risarcibili ai signori
, per le ragioni esposte dalla Compagnia al paragrafo 4 della comparsa di Pt_1
costituzione e risposta;
3c – con riferimento alla Domanda di Garanzia, per le ragioni esposte dalla Compagnia al paragrafo 5 della comparsa di costituzione e risposta, dichiarare essere Parte_3
tenuta a garantire la dott.ssa nei seguenti limiti:
[...] CP_1
- con esclusione dei danni cagionati dallo svolgimento, da parte dell'Assicurata, di attività professionali all'esterno della , e comunque di attività Controparte_7 non rientranti nello svolgimento dell'attività di medico dipendente della CP_7
(compresa l'attività libero professionale intramoenia anche allargata);
- esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell' , e dunque, in Parte_4
caso di sua responsabilità diretta con altri soggetti, soltanto per la quota di pertinenza dell' stessa;
Parte_4
- fino alla concorrenza del massimale, unico per sinistro e per anno assicurativo, di €
5.000.000,00.
4 - In ogni caso, dichiarare inammissibile, e comunque infondata, la domanda della dott.ssa di condanna di al pagamento delle spese cd. di CP_1 Parte_3 resistenza ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, c.c. per le ragioni esposte dalla Compagnia al paragrafo 6 della comparsa di costituzione e risposta. Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio (ovvero di entrambi i gradi di giudizio), oltre al rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
condanna da porsi a carico: - dei signori e , in solido tra loro, in caso di accoglimento delle Parte_1 Parte_2
conclusioni di cui al precedente punto 1,
- della dott.ssa , in caso di accoglimento delle conclusioni di cui Controparte_1 al precedente punto 2.”
Per appellata ( : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_6
adita:
1) rigettare l'appello in quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello e di riforma della sentenza gravata, ci si riporta, in punto di eccezioni preliminari, così come nel merito, alle conclusioni rassegnate in primo grado e si chiede che l'eventuale condanna dell'odierna comparente venga contenuta nella misura che emergerà in corso di causa e, comunque, entro i limiti di massimale di polizza, considerata la prevista franchigia.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. e , rispettivamente coniuge e figlia di , hanno Pt_1 Parte_2 Persona_1
citato in giudizio la dott.ssa , la Controparte_1 Controparte_7
e il al fine di sentirli dichiarare responsabili del
[...] Controparte_3
decesso di , con conseguente condanna al risarcimento del danno subito iure Persona_1
proprio per la perdita del rapporto parentale oltre al risarcimento iure hereditatis del danno biologico terminale e del danno da perdita di chance subito dalla congiunta, da liquidare quest'ultimo in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cc.
Gli attori hanno dedotto (i) che, come da perizia medica specialistica del dott. Per_2
versata in atti, il decesso della va imputato ai convenuti per essersi resi
[...] Per_1
responsabili di una serie di errori commessi nella fase diagnostica e nelle fase operatoria;
(ii) che, nello specifico, la scelta di non approfondire il quadro clinico della ha Per_1
precluso la diagnosi precoce del tumore al collo dell'utero e la possibilità di eseguire con tempestività un intervento chirurgico che avrebbero aumentato le possibilità di sopravvivenza. Si sono costituiti i convenuti, i quali, nel resistere alla domanda attorea, hanno chiesto ed ottenuto la chiamata in causa delle rispettive compagnie di assicurazione a fine di essere manlevati in caso di condanna.
La causa, istruita mediante l'espletamento di CTU medico-legale, è stata decisa con sentenza n. 1537/2022 del 6.9.2022, pubblicata in pari data 7.9.2022, notificata in data
8.9.2022 dal procuratore della con la quale il Tribunale Controparte_6
di Cosenza ha così statuito: “
1. Rigetta le domande di parte attrice, in tale statuizione assorbita ogni questione relativa al rapporto tra i convenuti e i terzi chiamati;
2. Dichiara compensate le spese tra le parti;
3. Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU, come liquidate con decreto emesso in corso di causa;
4. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.”
In estrema sintesi, il giudice di prime cure:
➢ ha affermato, in via preliminare, che il giudicato penale di assoluzione della dott.ssa con la formula “perché il fatto non costituisce reato” non è idoneo CP_1
a precludere l'iniziativa risarcitoria intrapresa dagli attori in sede civile, attesa l'autonomia e la separazione tra il giudizio penale e quello civile.
➢ Ha ritenuto immune da vizi e censure la consulenza espletata in corso di causa e affidata a un collegio di esperti in medicina legale e ginecologia, dalla quale è emerso, relativamente alla posizione del medico curante ( la dott.ssa ), che CP_1
nessun addebito può essere formulato nei suoi confronti nella fase diagnostica avendo la stessa prescritto tutti gli accertamenti necessari a fronte della sintomatologia della de cuius ( anomale secrezioni vaginali) e delle evidenze emerse a seguito delle visite ginecologiche;
che, analogamente, nessun profilo di colpa è ravvisabile in capo agli operatori sanitari che si sono susseguiti nell'analisi dei prelievi istologici eseguiti prima dell'11.7.2011 i quali hanno dato tutti esito negativo;
che, invece, con specifico riferimento alla fase chirurgica, sussistono profili di colpa a carico della poiché, appurata CP_1
l'esistenza della neoplasia intraepiteliale ghiandolare di alto grado mediante l'esame istologico del 13.7.2011 (sul prelievo dell'11.7.2011) decideva di procedere ad isterectomia semplice, laddove avrebbe dovuto dapprima eseguire delle indagini strumentali più approfondite, in vista di una precisa stadiazione della neoplasia e, a quel punto, porre in essere un intervento più radicale, giustificato, ex post, dalla diffusività che la patologia tumorale già in quel momento aveva, come dimostrato dall'esame condotto sul pezzo asportato in occasione dell'intervento chirurgico e dai successivi accertamenti condotti presso l'Ospedale Gemelli in Roma.”.
➢ Ha, tuttavia, escluso il nesso di causalità sul rilievo che l'intervento chirurgico più radicale, se eseguito, non avrebbe scongiurato la morte della paziente, in quanto “la neoplasia, già a quella data, aveva metastatizzato il muscolo e le stazioni linfonodali pelviche e para-aortiche, fino alle arterie renali, senza, quindi, alcuna possibilità di cura con esito favorevole alla paziente”.
➢ Ha ritenuto non valutabile il danno psichico (disturbo di adattamento - disturbo post traumatico da stress) subito dalla congiunta, per come riconosciuto dai consulenti, in quanto non è stato oggetto di domanda specifica da parte degli attori, avendo questi ultimi allegato la ricorrenza di voci di danno del tutto diverse: il danno biologico c.d. terminale e il danno da perdita di chance di sopravvivenza.
➢ Ha quindi rigettato la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali anche sotto il profilo della perdita di chance e dei danni patrimoniali (neppure documentati).
➢ Ha ritenuto, infine, assorbita ogni altra questione.
1.2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello e , con Pt_1 Parte_2
atto di citazione notificato in data 10.10.2022, affidandolo ad un unico ed articolato motivo che sarà successivamente esaminato.
Tutti i convenuti e i terzi chiamati in causa si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del gravame e riproponendo i primi la domanda di manleva in caso di condanna e i secondi le eccezioni formulate in primo grado non esaminate dal giudice perché, decidendo sulla base della ragione più liquida, le ha ritenute assorbite.
La Corte, all'udienza del 25.1.2023, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, rigettata l'istanza di rinnovo della CTU, ha rinviato la causa all'udienza del 12.6.2024 per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata all'udienza dell'11.12.2024.
Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, la Corte, con ordinanza del 16.12.2024, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Nei termini assegnati le parti costituite hanno depositato le rispettive comparse conclusionali. Hanno depositato le memorie di replica l' e Parte_3
il Controparte_3
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Questioni preliminari.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per tardività della notifica, sollevata dalla difesa della . Dall'esame della documentazione versata CP_1
in atti emerge che la sentenza appellata è stata notificata ai fini del decorso del termine breve di cui all'art. 325 cpc in data 8.9.2022, con la conseguenza che il termine ultimo per la notifica dell'appello, scaduto in data 8.10.2022 (sabato), ai sensi dell'art. 155, comma 5, cpc, doveva ritenersi prorogato al giorno successivo non festivo, ossia al
10.10.2022, giorno dell'effettiva notifica dell'atto di appello. La tesi della secondo CP_1
la quale il termine per notifica dell'impugnazione non rientra tra quelli per i quali opera la proroga di diritto di cui all'art 155 cpc se scade in giorno festivo non è condivisibile, poiché detta norma, di carattere generale, si riferisce ai termini che il codice di rito prescrive per qualsiasi attività processuale.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, sollevata dalle appellate e poiché, CP_1 Controparte_3
salve le precisazioni che si faranno di seguito, dalla lettura complessiva dell'atto è possibile desumere gli errori che gli appellanti imputano al Tribunale e le ragioni che avrebbero dovuto indurlo a una decisione di segno contrario.
In limine, va pure disattesa l'eccezione del difetto di legittimazione passiva della
[...]
non esaminata dal primo giudice e riproposta in questo grado con Controparte_2
l'appello incidentale, giacché può ritenersi pacifico che alla data dell'instaurazione della lite ( 2019) la non era più un soggetto giuridico distinto e Controparte_7 autonomo rispetto alla società essendo in essa confluita, tant'è Controparte_2
che la casa di cura era ed è tuttora una “sede operativa” per alcune branche specialistiche della società . CP_2
2.2. L'appello di e . Pt_1 Parte_2
Gli appellanti con un unico motivo di gravame censurano la sentenza ritenendola erronea ed ingiusta sotto diversi profili.
2.2.1. In primo luogo, assumono che il Tribunale avrebbe recepito acriticamente le conclusioni dei consulenti d'ufficio ancorché contraddittorie avendo, per un verso, ravvisato diversi profili di colpa a carico della dott.ssa e, per altro verso, negato CP_1
l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta del sanitario e il decesso della paziente.
La critica si profila decisamente infondata e si pone al limite dell'inammissibilità laddove si duole dell'omessa diagnosi precoce della neoplasia giacché non si confronta con le articolate argomentazioni dei consulenti le quali prendono le mosse da un dato di fatto, sul quale si è oramai formato il giudicato per assenza di uno specifico motivo di gravame,
e cioè che la grave neoplasia al collo dell'utero ,ancorché verosimilmente presente fin dalle prime visite ginecologiche eseguite nel mese di luglio 2010, è stata diagnosticata per la prima volta solo in data 11/7/2011(adenocarcinoma intraepiteliale ghiandolare di alto grado) avendo i precedenti esami istologici dato esito negativo. Gli appellanti non considerano che rispetto all'omessa diagnosi precoce del tumore i consulenti, senza essere contraddetti da valide argomentazioni di segno contrario, non hanno mosso alcun addebito né al medico curante e neppure al . Con riferimento Controparte_3 alla posizione di quest'ultimo i consulenti hanno dato atto dell'impossibilità di verificare l'esistenza di eventuali errori di refertazione degli esami istologici eseguiti prima del mese di luglio 2011 stante l'assenza dei relativi vetrini ed hanno, tuttavia, specificato - a riprova della verosimile correttezza dei referti - che anche gli esami istologici eseguiti nel periodo in contestazione presso un laboratorio di analisi diverso avevano dato esito negativo. La statuizione del giudice che su detta tesi si fonda non è stata criticata ed è perciò coperta dal giudicato.
Peraltro i consulenti, rispondendo puntualmente alle osservazioni del CTP degli attori, hanno evidenziato, in primis, che la nel corso dell'anno è stata sottoposta a Per_1 periodiche indagini di natura citologica (PAP test) ed istologica (biopsie) e tanto in conformità alle linee guida allora vigenti e, secondariamente, che solo con la biopsia dell'11.7.2011 è stato possibile formulare per la prima volta la diagnosi di neoplasia;
ciò in ragione del fatto che si trattava di una neoplasia maligna indovata dall'inizio profondamente nella struttura endometriale e probabilmente ad origine dalle intramurali cisti di Naboth e ivi restando a lungo (ecco perché tutte le procedure colposcopiche bioptiche non la intercettarono), fino a quando per l'aumento volumetrico è di affiorata più avanti verso il lume dell'organo consentendo, purtroppo in ritardo, di essere intercettata con alcune cellule maligne di sfaldamento dalla biopsia dell'11.07.2011.
Erra, allora, parte appellante laddove auspica la rivalutazione della condotta tenuta dalla dott.ssa anche in epoca antecedente alla diagnosi di neoplasia al collo dell'utero CP_1
effettuata in data 11.7.2011 rispetto alla quale gli appellanti, si ripete, non hanno fornito in questo grado alcun valido argomento nuovo in grado di incrinare il responso dei consulenti correttamente recepito dal giudice. Da qui l'inutilità di ulteriori accertamenti tecnici.
In relazione, poi, al periodo successivo che va dalla scoperta del tumore al collo dell'utero al decesso della paziente avvenuto circa sei mesi dopo, si osserva che il responso dei consulenti sull'assenza del nesso di causalità tra l'errore medico e il decesso, recepito dal giudice di primo grado, non è contraddittorio, come assume parte appellante, giacché
l'errore commesso dal medico nell'esercizio dell'attività sanitaria è fonte di responsabilità contrattuale solo laddove tale errore sia condizione necessaria dell'evento dannoso ovvero costituisca un antecedente dotato in concreto di efficienza causale o con- causale. Nel caso specifico i consulenti, pur dando atto a chiare lettere della condotta negligente e imprudente della dott.ssa (i) – per non avere sottoposto la paziente a CP_1
esami di secondo livello ( tac, risonanza magnetica, pet) per la stadiazione del tumore accertato con l'esame istologico del luglio 2011, ( ii) per non averla indirizzata presso un centro specializzato in oncologia , ( iii) per avere sottoposto il 22.7.2011 la paziente a un trattamento chirurgico inappropriato ovvero l'asportazione dell'utero e delle ovaie in luogo dell'intervento più radicale di vaginectomia, parametrectomia bilaterale l'infoadenectomia pelvica sistematica bilaterale e lomboaortica - hanno nondimeno escluso il nesso di causalità dal momento che la condotta alternativa lecita non avrebbe evitato l'evento infausto, come è dimostrato dal fatto che l'intervento corretto eseguito il
26.9.2011 presso il policlinico Gemelli di Roma solo due mesi dopo non ha scongiurato, purtroppo, l'evento infausto verificatosi in data 11.1.2012. La causa del decesso, in definitiva, applicando il criterio del più probabile che non, va ricercata non già nell'errore medico commesso dalla dott.ssa per il tipo d'intervento chirurgico eseguito e non CP_1 preceduto dalle indagini diagnostiche di secondo livello, ma nell'estrema gravità della forma neoplastica, avanzata, estesa e aggressiva, così come qualificata dall'esame istologico definitivo del 26.09.2011 e dai vari esami TAC-PET effettuati nel mese di agosto 2011. Depone a favore della suddetta conclusione la circostanza che nemmeno l'intervento corretto eseguito solo due mesi dopo è valso a evitare il decesso della paziente. Al riguardo i consulenti hanno specificato che il tumore, particolarmente invasivo, già al momento della diagnosi nel 2011 era al terzo stadio e che l'insorgenza di complicanze dopo il secondo intervento hanno determinato il rapido aggravarsi del quadro clinico, tant'è che, dopo un primo ciclo di chemioterapia, la è stata Per_1
sottoposta solo a cure palliative fino all'exitus.
I CTU , inoltre, con argomentazioni logiche e perciò condivisibili, hanno anche affermato che l'accertata assenza del nesso di causalità tra la condotta colpevole dei sanitari e l'evento morte, oggettivamente inevitabile, a maggior ragione esclude il nesso di causalità tra la medesima condotta e la chance di sopravvivenza, giacché anche anticipando di due mesi l'intervento correttivo l'evento morte si sarebbe verificato ugualmente e con la medesima tempistica.
2.2.2. Gli appellanti censurano la sentenza anche sotto un diverso profilo. In particolare, assumono che il Tribunale avrebbe omesso di considerare la lesione del diritto della congiunta di autodeterminarsi in relazione al tempo che le restava da vivere. La domanda non è stata formulata in primo grado né è stata supportata da specifiche allegazioni sicché non può essere esaminata in questo grado perché vietata dall'art 345 cpc.
2.2.3 Infondato è poi l'ulteriore profilo di censura della sentenza nella parte in cui il
Tribunale non ha riconosciuto il diritto al risarcimento del maggior danno psichico subito, secondo i consulenti, dalla de cuius per la prognosi infausta della malattia oncologica, aggravato dal comportamento da malpractice della convenuta valutabile in termini del
7% del danno biologico. A sostegno della decisione il Tribunale ha fatto presente che il presunto danno psichico accertato dai consulenti non era stato mai allegato dagli attori e non aveva formato oggetto di specifica domanda.
La statuizione non si presta a critiche giacché, se è vero che il principio dell'unitarietà del diritto al risarcimento comporta che quando un soggetto agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagionatigli da un determinato comportamento del convenuto, la domanda deve intendersi riferita a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta è, tuttavia, vero che tale principio non può trovare applicazione quando l'attore "ab initio" abbia esplicitamente escluso il riferimento della domanda a tutte le possibili voci di danno, dovendosi coordinare il principio d'unitarietà del risarcimento con il principio della domanda. Ne consegue che, qualora nell'atto di citazione siano indicate specifiche voci di danno, come nel caso di specie (danno biologico terminale e perdita della chance di sopravvivenza), l'attore non può chiedere in corso di causa il risarcimento di voci di danno nuove neppure nel caso in cui l'esigenza della domanda nuova nasca dalla ctu espletata in corso di causa. Peraltro, per mera completezza non si può fare a meno di osservare che l'insorgenza della patologia psichica
(disturbo post-traumatico da stress), legata in parte all'errore medico, è stata desunta dai consulenti in via meramente induttiva non disponendo, in realtà, di alcun dato oggettivo di riscontro ricavabile dalla documentazione sanitaria in atti.
2.3. Tutte le ulteriori domande ed eccezioni riproposte ex art 346 cpc o con appello incidentale condizionato dagli appellati e incentrate sul diritto di manleva e sull'inoperatività delle polizze assicurative restano assorbite anche in questo grado.
3. Le spese di lite
3.1. Le spese processuali per le quattro fasi tabellari seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 con riferimento alle cause di valore indeterminabile
(scaglione tra € 26.001 e € 52.000), per come stabilito in Cass 10984/2021, ridotti della metà in ragione della non particolare complessità della controversia. 3.2. Si dà atto della sussistenza delle condizioni per imporre a e il Pt_1 Parte_2
versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e e l'appello incidentale proposto Parte_1 Parte_2
dalla avverso la sentenza n. 1537/2022 del Tribunale di Controparte_2
Cosenza del 6.9.2022, pubblicata in pari data, notificata in data 8.9.2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello e l'appello incidentale formulato da Controparte_2
[...]
2. condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore di tutti gli appellati che, per ognuno, liquida in € 4.995,50, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
3. dà atto che ricorrono i presupposti per imporre agli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 10.6.2025
Il Presidente est
Dott.ssa Carmela Ruberto