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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 724/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere rel
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 724/ 2024 promossa da:
(C.F.: e (C.F.: ) con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. Igino Rugiero e dall'avv. Donato Divietri elettivamente domiciliati in Milano, Via
San Damiano n. 4
APPELLANTI contro
(C.F. ) con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti Angelo e Norberto Quieti ed Anna Tarricone elettivamente domiciliati in Bollate, Via Matteotti
n.11
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Francesco Alfano Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Milano, via Santa Sofia
APPELLATI
e contro
(C.F. ) Controparte_3 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 10 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. n.734/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data
22.1.2024
CONCLUSIONI:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contraris reiectis, in parziale riforma della sentenza n. 34842/2018, emessa dal Tribunale di Milano, Xª Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Roberto
Pertile, R.G. n.34842/2018, emessa il 20 gennaio 2024, pubblicata e depositata in cancelleria il 22.1.2024, notificata il 6.02.2024 così giudicare:
In via principale e nel merito:
- in accoglimento del formulato atto di appello e per tutte le ragioni esposte in atti, accertato e dichiarato l'ammontare dei maggiori dei danni patiti rispettivamente dai sigg. e Pt_2 Pt_1
nel sinistro per cui è causa a titolo di: Danno Catastrofale e Lesione del rapporto Parentale;
[...] nonché accertato e dichiarato il Danno Patrimoniale spettante a ciascuno degli appellanti;
condannare, ognuna per quanto di propria competenza, la sig.ra in solido con Controparte_3 nonché , al pagamento di Controparte_2 Controparte_1 quanto dovuto in favore dei sigg. e . Pt_1 Parte_2
- porre le spese di CTU, definitivamente ed integralmente a carico delle convenute
[...]
e società CP_3 CP_2
- condannare le convenute al pagamento delle spese e delle competenze del primo grado di giudizio, oltre alle spese generali, I.V.A. e c.p.a. ovvero, in via subordinata, alla compensazione integrale delle stesse
- con il favore delle spese e competenze del presente grado di giudizio oltre alle comprese le spese generali, I.V.A. e c.p.a.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito, così giudicare: rigettare l'appello avversariamente proposto perché infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in atti, con conferma integrale della sentenza impugnata e rigetto di tutte le domande ex adverso formulate. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, oltre CPA 4% e IVA 22%.”
Per Controparte_2
“In via preliminare:
- dare atto che, in mancanza di impugnazione anche incidentale, sui capi sono a carico di CP_1 salva ogni contestazione dell'impugnazione principale sul quantum, le obbligazioni risarcitorie iure hereditatis nei confronti di entrambi gli appellanti, l'obbligazione risarcitoria per il danno da perdita del rapporto parentale del sig. (figlio), l'obbligazione risarcitoria per il danno da Parte_2 lesione del sig. (figlio), la metà della pur contestata obbligazione risarcitoria per il Parte_2 danno da perdita del contributo economico vittima così come richiesta da entrambi gli appellanti. Nel merito:
pagina 2 di 10 - respingere, anche nel rito e per ogni capo riferito o di competenza della e dei suoi CP_2 assicurati, l'appello ex adverso proposto. Conseguentemente, confermare, per quanto di competenza della la sentenza n.734/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
CP_2
- senza rinuncia alcuna e per completezza di difesa respingere, in quanto infondata e comunque non provata, ogni domanda proposta nella citazione introduttiva del presente giudizio nei confronti della
CP_2
- respingere comunque, in quanto infondata e comunque non provata, ogni domanda da chiunque ed a qualsiasi titolo proposta nei confronti della CP_2
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali ed accessori di legge.
- Riproposte, senza rinuncia alcuna nonché per scrupolo e completezza di difesa, le seguenti conclusioni:
- respingersi, in quanto irrituale, inammissibile ed improcedibile anche sotto il profilo della legittimazione passiva della e del suo assicurato, ogni domanda proposta iure CP_2 hereditario ed iure proprio per il sig. a qualsiasi titolo;
Parte_2
- portare comunque in detrazione, per le lesioni del sig. , gli importi di euro 3.000,00 già Parte_1 versati dalla in sede stragiudiziale e di euro 18.653,97 versati dalla CP_2
in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché, per le ulteriori voci, gli importi di CP_2 euro 386.000,00 (di cui euro 23.000,00 per spese di patrocinio legale) a favore del sig. Parte_2
, nonché di euro 265.0000,00 (di cui 15.000,00 per spese legali) per il sig. già
[...] Parte_1 corrisposti agli attori, in sede stragiudiziale, dalla ex art.141 cod. ass. ed in applicazione CP_1 degli accordi A.N.I.A. fra Compagnie;
- respingersi per mancanza dei presupposti di rito, in fatto e diritto, nonché perché infondata e non provata la richiesta di trasmissione all'IVASS;
- con vittoria o compensazione di spese e competenze di causa, oltre spese generali ed accessori di legge.
- Nei confronti di tutte le parti per scrupolo e completezza difensiva e senza rinuncia alcuna:
- respingere ogni domanda da chiunque ed a qualsiasi titolo proposta (anche per spese legali) nei confronti della perché infondata e comunque non provata;
CP_2
- in subordine determinarsi il quantum eventualmente risarcibile tenuto conto di ogni eccezione e di ogni limite anche contrattuale opposto dalla Compagnia convenuta in punto an e quantum;
- con vittoria di spese e competenze di causa oltre spese generali ed accessori di legge.
In via istruttoria e senza inversione dell'onere della prova e/o rinuncia alle eccezioni anche contrattuali:
- riproposta ogni istanza, eccezione ed opposizione già sollevate in primo grado nella comparsa di costituzione e nelle memorie interlocutorie anche in sede di operazioni peritali, nonché nell'atto di costituzione in appello ed a verbale di causa di entrambe i gradi di giudizio.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano, innanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Milano, e Parte_3 CP_2 CP_3
per ottenere l'integrale risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 2.000.000,00
[...] complessivi, a seguito del grave sinistro stradale avvenuto il 27.2.2016 nel quale rimanevano coinvolti il primo quale conducente e proprietario dell'autoveicolo Opel Meriva, tg. EF284AE e assicurato con pagina 3 di 10 , e il secondo quale trasportato e in cui perdeva la vita la seconda trasportata, Controparte_4 [...]
, moglie del primo e madre adottiva del secondo. Per_1
Il tutto sul presupposto che la responsabilità nella causazione del sinistro era risultata da ascriversi esclusivamente al comportamento di guida dei conducenti degli altri due veicoli coinvolti:
[...]
deceduto nel sinistro e conducente dell'autoveicolo Peugeot 206 SX, tg. Persona_2
CN314EB, di proprietà della convenuta assicurata con e Controparte_3 CP_2 [...]
proprietario e conducente dell'autoveicolo Fiat 600, tg. BM462HB assicurato Controparte_5
Controparte_6
Si costituiva , contestando le pretese risarcitorie degli Parte_3 attori poiché infondate anche alla luce di quanto già erogato dalla stessa, ovvero € 386.000,00 a favore di e € 265.000,00 a favore di . Parte_2 Parte_1
Si costituiva in giudizio anche che affermava di essere legittimata passiva solo ex art. 144 D. CP_2
Lss. 209/2005 per le richieste formulate dagli attori in punto risarcimento del danno “fisico” subito dal
, e contestando a propria volta le pretese degli attori, dando atto che e si Parte_1 CP_2 CP_6 erano accordate per la suddivisione del risarcimento dei danni patiti dagli attori al 50% ciascuna, applicando un concorso di colpa nella causazione del sinistro paritario tra lo ed il Per_2 CP_5 sulla base alle risultanze del procedimento penale.
Si costituiva infine in giudizio chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei Controparte_3 confronti di e di al fine di accertare la concorrente Controparte_5 Controparte_6 responsabilità dell'altro conducente (non convenuto dagli attori) e per l'effetto chiedeva CP_5 determinarsi la propria condanna al pagamento del solo importo dovuto secondo il grado della propria responsabilità.
Interveniva in giudizio il marito della stessa, che avanzava le medesime richieste e Persona_3 chiedeva di essere risarcito anch'egli per la perdita del figlio della moglie Persona_2 nei confronti del quale nutriva un profondo legame affettivo.
Il Giudice rigettava la richiesta di integrazione del contraddittorio formulata da Controparte_3 nei confronti di e di ritenendo non trattarsi di litisconsorzio Controparte_5 CP_6 necessario, e conseguentemente estrometteva dal giudizio il marito Persona_3
Le parti depositavano le memorie ex art. 183 VI c. cpc e il Giudice, respinte le prove orali, disponeva consulenza medico legale sulle persone degli attori, poi integrata per la verifica dell'eventuale sussistenza del danno psichico in capo ai medesimi. Il Giudice disponeva anche la produzione da parte di della documentazione afferente eventuali provvidenze erogate dall'assicuratore sociale nei CP_7 confronti degli attori, documentazione che veniva effettivamente depositata.
Respinte nuovamente le istanze di prove orali formulate degli attori, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, precisate le quali, la causa pagina 4 di 10 veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Con sentenza n. 734/2024, pubblicata il 22.01.2024, il Tribunale:
- rigettava tutte le domande proposte dagli attori nei confronti di Controparte_1
- accoglieva parzialmente le domande proposte dagli attori nei confronti di e di Controparte_3
che condannava in solido a pagare all'attore la residua cifra di € 18.623,36 avuto CP_2 Parte_1 riguardo agli acconti già percepiti dagli attori prima del giudizio.
In punto di spese disponeva che l'integrale compensazione fra gli attori e le convenute
[...]
e e poneva a carico degli attori le spese di lite sostenute da CP_3 CP_2 Controparte_1 che liquidava in € 40.000,00. Quanto alle spese di CTU le stesse venivano poste, separatamente liquidate, a carico degli attori per metà e a carico delle convenute e per la restante frazione. Controparte_3 CP_2
Il presente giudizio di appello
Avverso la suddetta sentenza hanno interposto appello e deducendo i Parte_1 Parte_2 seguenti motivi di appello:
- errata misura dell'importo liquidato a titolo di danno catastrofale: € 10.000,00 oltre interessi da oggi al saldo (di cui EURO 5.000,00a ciascun attore): deducono gli appellanti che le precise allegazioni circa la consapevolezza in capo alla de cuius dell'imminente fine vita, nonché le peculiari circostanze del caso concreto, avrebbero dovuto indurre il Giudice al riconoscimento del valore tabellare massimo previsto per il decesso entro i primi tre giorni dall'evento, €30.000,00, o comunque in misura certo maggiore.
- errata misura dell'importo liquidato a titolo di danno da lesione del rapporto parentale con particolare riferimento alla valutazione della lettera “E” delle tabelle milanesi, sia per che Parte_1 per il;
Parte_2
- erroneità della sentenza laddove non viene riconosciuto il danno patrimoniale da lucro cessante;
- erroneità della liquidazione delle spese legali in favore di , atteso che solo in seguito CP_1 all'instaurazione della causa inoltrava agli attori offerta risarcitoria, ed erroneità della CP_1 compensazione delle spese legali tra e;
Parte_1 CP_2
- erroneità della sentenza laddove viene rigetta la domanda di trasmissione della sentenza all'Ivass;
- errore nell'individuazione del valore attribuito alla causa con conseguente errore delle correlate decisioni in ordine al quantum delle spese legali;
- errata liquidazione delle spese di CTU ove queste sono state poste a carico degli attori per il 50% delle spese di consulenza.
Si sono costituite in giudizio e Controparte_1 Parte_3 CP_2 contestando per quanto di rispettiva competenza i motivi proposti dagli appellanti in quanto infondati in fatto ed in diritto e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.
pagina 5 di 10 All'udienza di prima comparizione le parti concordemente chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione.
Per l'appellata nessuno compariva e data la regolarità della notifica ne veniva Controparte_3 dichiarata la contumacia.
La causa veniva dunque rinviata, in trattazione scritta, all'udienza del 14.1.2025 e quivi, dato atto del deposito delle memorie difensive e delle note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, veniva rimessa in decisione innanzi al Collegio e poi decisa nella camera di consiglio del 21.1.2025
&&&
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui infra e per le ragioni che seguono.
Con il primo dei motivi di appello, e si dolgono dell'erroneità della Parte_1 Parte_2
liquidazione del danno catastrofale.
Pacifico essendo l'an della pretesa, con attribuzione della responsabilità ai veicoli investitori della Opel guidata da , a bordo della quale erano terzi trasportati la moglie deceduta ed il figlio Parte_1
- trattandosi di statuizione coperta da giudicato - ritiene la Corte che in punto quantum bene Pt_2
abbia operato il Tribunale nel liquidare a favore di ciascun erede la somma di € 5.000,00 atteso il brevissimo lasso di tempo che è trascorso dal ricovero della vittima sino alla morte.
Infatti, la de cuius, moglie di e , ferita nell'incidente è stata trasportata in Parte_1 Parte_2 stato di lucidità al nosocomio ove è poi deceduta, per emorragia inarrestabile, sopravvivendo all'evento per meno di due ore.
Orbene, tenuto conto che per i primi tre giorni di sopravvivenza il massimo tabellare (tabelle milanesi la cui applicazione non è oggetto di contestazione) ammonta ad € 30.000,00 pare del tutto congruo l'importo liquidato in via equitativa a titolo di ristoro del c.d. danno tanatologico, voce danno pacificamente trasmissibile agli eredi iure hereditatis.
Il primo dei motivi di appello va quindi disatteso.
Quanto al secondo dei motivi di impugnazione, si dolgono gli appellanti dell'errata misura dell'importo liquidato a loro favore dal tribunale a titolo di danno da lesione del rapporto parentale con pagina 6 di 10 particolare riferimento alla valutazione della lettera “E” delle tabelle milanesi, sia per che Parte_1
per il . Parte_2
Anche il suddetto motivo non appare accoglibile.
Come è noto, in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Le tabelle Milanesi alle quali il Tribunale ha fatto riferimento, senza che ciò, lo si ripete, costituisca specifica doglianza da parte degli appellanti, così argomentano: ” Si è quindi partiti dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” della tabella milanese, edizione 2021 (valori aggiornati all'1.01.2021), largamente applicata da molti Uffici giudiziari, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati nonché per il caso di perdita di fratelli/nipoti rispettivamente di € 3.365,00 e di € 1.461,20 e proponendo poi una distribuzione dei punti: ➢ secondo
i parametri di fatto indicati dalla Corte di Cassazione (e già previsti in linea generale dalla precedente versione milanese) corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
➢ tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame ➢ e prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di 100 (118 e 116 rispettivamente) con un “cap” pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali”.
pagina 7 di 10 Chiarito il quadro di riferimento, osserva la Corte che, nella specie, non vi è dubbio che il Tribunale abbia fornito contezza dei parametri ai quali si è ispirato nella liquidazione, valorizzando la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria.
Ed invero la relazione parentale fra moglie e marito è stata valutata in termini di durata e di intensità, così come la relazione parentale madre/figlio è stata considerata alla luce dell'età del ragazzo (già sedicenne) e della conseguente parziale autonomia.
Il tutto tenuto conto della relazione parentale con il genitore adottivo.
In buona sostanza nessun elemento di carattere eccezionale è stato valorizzato dagli odierni appellanti, attori in primo grado, ai fini di giustificare un discostamento dai valori medi.
Anche il secondo dei motivi di appello va dunque rigettato.
Il terzo motivo involge l'erroneità della liquidazione del danno per mancato riconoscimento del danno da lucro cessante.
Bene ha evidenziato sul punto il Tribunale che che ne aveva l'onere, non ha fornito Parte_1
contezza della misura della partecipazione della moglie deceduta alle esigenze della famiglia, non avendo in primo luogo comprovato l'ammontare del reddito proprio e non potendosi dunque in assenza di un dato fondamentale, fare ricorso a presunzioni (cfr. Cass. Sez. III civ. n. 5099 del 25.2.2020) relativamente all'ammontare del contributo, tenuto conto della capacità di risparmio del soggetto nonché delle somme destinate alle proprie esigenze di vita.
Né va pretermesso, che gode oggi della liquidazione di pensione indiretta, pari ai sette Parte_1
decimi lordi del reddito goduto in vita dalla moglie defunta.
Anche il terzo motivo non pare pertanto accoglibile.
Il quarto dei motivi di appello, da esaminare in uno con il sesto per ragioni logiche, afferiscono all'erroneità della liquidazione – anche nel quantum - delle spese legali in favore di , atteso CP_1 che solo in seguito all'instaurazione della causa da parte degli attori odierni appellanti CP_1
inoltrava agli attori offerta risarcitoria e venivano corrisposte a favore dei medesimi le seguenti somme:
€ 265.000,00 a favore di ed € 386.000,00 in favore di , per un totale di € Parte_1 Parte_2
651.000,00.
pagina 8 di 10 , a favore del quale (nonché è stata condannata a corrispondere Parte_1 CP_2 CP_3
l'importo di € 18.623,36 oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo, si duole inoltre dell'erroneità della compensazione delle spese legali.
I motivi sono parzialmente fondati: il pagamento da parte di (nei termini di cui sopra) è infatti CP_1 avvenuto soltanto a seguito dell'instaurazione del giudizio di primo grado e le spese vanno quindi liquidate con riguardo al “decisum” ed al relativo scaglione di valore e cioè da € 520.000,00 ad €
1.000.000.
Premesso che, tenuto conto della pretesa iniziale rispetto ad vi è stata piena soccombenza CP_1
degli attori, in ogni caso le spese a favore di , tenuto conto di quanto sopra esposto (pagamento CP_1 avvenuto a causa instaurata ed in ragione della somma complessiva di € 651.000,00), vanno liquidate in ragione dei minimi tabellari per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale per un ammontare totale di € 14.598,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e cpa come per legge.
Quanto alla compensazione integrale delle spese tra gli attori e (nonché la stessa si CP_2 CP_3 giustifica pienamente tenuto conto dell'esito del giudizio, avuto riguardo al rapporto tra la pretesa creditoria iniziale (€ 2.000.000,00) e quanto in realtà liquidato.
Conseguono, dunque, sul punto le statuizioni di cui in dispositivo.
Con il quinto motivo gli appellanti si dolgono della mancata trasmissione della sentenza all'IVASS.
L'art. 148 del codice delle assicurazioni (d. lgs. 209/05), al decimo comma recita: “In caso di sentenza
a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo”.
Non ricorrono dunque i presupposti per dare corso alla richiesta trasmissione.
Infine, con il settimo motivo, gli appellanti si dolgono della compensazione delle spese di CTU.
Il motivo è infondato e va disatteso, atteso che correttamente il Tribunale ha tenuto conto del fatto che l'accertamento peritale è stato svolto nell'interesse di entrambe le parti del giudizio.
L'appello va dunque accolto parzialmente in relazione a quanto sopra esposto.
L'esito del presente giudizio consente di ravvisare gravi motivi onde disporre la compensazione in ragione di un quarto del loro complessivo ammontare delle spese del grado. pagina 9 di 10 La restate frazione dei ¾ liquidata come infra a favore di tenuto conto del Controparte_1
valore indeterminabile della controversia e delle fasi difensive effettivamente espletate (con esclusione di quella istruttoria e dello svolgimento di una sola udienza di trattazione), nonché dei parametri medi di cui alle vigenti tabelle ministeriali, andrà posta a carico solidale degli appellanti.
Costoro andranno inoltre condannati, ex art. 91 c.p.c. al pieno pagamento delle spese processuali nei confronti di CP_2
P.Q.M
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 734/2024 pubblicata il 22.1.2024 da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di di e di Controparte_1 Controparte_2
nella contumacia di quest'ultima, così provvede: Controparte_8
1. in parziale accoglimento dell'appello e per quanto di ragione, in riforma del capo 6) della sentenza impugnata, condanna e a rifondere le spese di lite a Parte_1 Parte_2
favore di liquidate nella complessiva Controparte_1 somma di € 14.598,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e cpa come per legge;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. dichiara compensate in ragione di ¼ del loro complessivo ammontare le spese del presente grado tra e gli appellanti, condannando Controparte_1
questi ultimi a rimborsare solidalmente ad la restante frazione di ¾ liquidate nella CP_1 misura già ridotta di € 9.116,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e cpa come per legge;
4. condanna gli attori, in via tra loro solidale, a rifondere ad le spese Controparte_2 del presente grado di giudizio che si liquidano nella somma di € 12.154,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e cpa come per legge.
Così deciso in Milano il 21.1.2025
Il cons. est. La Presidente
Maria Carla Rossi Maria Grazia Federici
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere rel
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 724/ 2024 promossa da:
(C.F.: e (C.F.: ) con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. Igino Rugiero e dall'avv. Donato Divietri elettivamente domiciliati in Milano, Via
San Damiano n. 4
APPELLANTI contro
(C.F. ) con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti Angelo e Norberto Quieti ed Anna Tarricone elettivamente domiciliati in Bollate, Via Matteotti
n.11
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Francesco Alfano Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Milano, via Santa Sofia
APPELLATI
e contro
(C.F. ) Controparte_3 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 10 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. n.734/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data
22.1.2024
CONCLUSIONI:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contraris reiectis, in parziale riforma della sentenza n. 34842/2018, emessa dal Tribunale di Milano, Xª Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Roberto
Pertile, R.G. n.34842/2018, emessa il 20 gennaio 2024, pubblicata e depositata in cancelleria il 22.1.2024, notificata il 6.02.2024 così giudicare:
In via principale e nel merito:
- in accoglimento del formulato atto di appello e per tutte le ragioni esposte in atti, accertato e dichiarato l'ammontare dei maggiori dei danni patiti rispettivamente dai sigg. e Pt_2 Pt_1
nel sinistro per cui è causa a titolo di: Danno Catastrofale e Lesione del rapporto Parentale;
[...] nonché accertato e dichiarato il Danno Patrimoniale spettante a ciascuno degli appellanti;
condannare, ognuna per quanto di propria competenza, la sig.ra in solido con Controparte_3 nonché , al pagamento di Controparte_2 Controparte_1 quanto dovuto in favore dei sigg. e . Pt_1 Parte_2
- porre le spese di CTU, definitivamente ed integralmente a carico delle convenute
[...]
e società CP_3 CP_2
- condannare le convenute al pagamento delle spese e delle competenze del primo grado di giudizio, oltre alle spese generali, I.V.A. e c.p.a. ovvero, in via subordinata, alla compensazione integrale delle stesse
- con il favore delle spese e competenze del presente grado di giudizio oltre alle comprese le spese generali, I.V.A. e c.p.a.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito, così giudicare: rigettare l'appello avversariamente proposto perché infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in atti, con conferma integrale della sentenza impugnata e rigetto di tutte le domande ex adverso formulate. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, oltre CPA 4% e IVA 22%.”
Per Controparte_2
“In via preliminare:
- dare atto che, in mancanza di impugnazione anche incidentale, sui capi sono a carico di CP_1 salva ogni contestazione dell'impugnazione principale sul quantum, le obbligazioni risarcitorie iure hereditatis nei confronti di entrambi gli appellanti, l'obbligazione risarcitoria per il danno da perdita del rapporto parentale del sig. (figlio), l'obbligazione risarcitoria per il danno da Parte_2 lesione del sig. (figlio), la metà della pur contestata obbligazione risarcitoria per il Parte_2 danno da perdita del contributo economico vittima così come richiesta da entrambi gli appellanti. Nel merito:
pagina 2 di 10 - respingere, anche nel rito e per ogni capo riferito o di competenza della e dei suoi CP_2 assicurati, l'appello ex adverso proposto. Conseguentemente, confermare, per quanto di competenza della la sentenza n.734/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
CP_2
- senza rinuncia alcuna e per completezza di difesa respingere, in quanto infondata e comunque non provata, ogni domanda proposta nella citazione introduttiva del presente giudizio nei confronti della
CP_2
- respingere comunque, in quanto infondata e comunque non provata, ogni domanda da chiunque ed a qualsiasi titolo proposta nei confronti della CP_2
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali ed accessori di legge.
- Riproposte, senza rinuncia alcuna nonché per scrupolo e completezza di difesa, le seguenti conclusioni:
- respingersi, in quanto irrituale, inammissibile ed improcedibile anche sotto il profilo della legittimazione passiva della e del suo assicurato, ogni domanda proposta iure CP_2 hereditario ed iure proprio per il sig. a qualsiasi titolo;
Parte_2
- portare comunque in detrazione, per le lesioni del sig. , gli importi di euro 3.000,00 già Parte_1 versati dalla in sede stragiudiziale e di euro 18.653,97 versati dalla CP_2
in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché, per le ulteriori voci, gli importi di CP_2 euro 386.000,00 (di cui euro 23.000,00 per spese di patrocinio legale) a favore del sig. Parte_2
, nonché di euro 265.0000,00 (di cui 15.000,00 per spese legali) per il sig. già
[...] Parte_1 corrisposti agli attori, in sede stragiudiziale, dalla ex art.141 cod. ass. ed in applicazione CP_1 degli accordi A.N.I.A. fra Compagnie;
- respingersi per mancanza dei presupposti di rito, in fatto e diritto, nonché perché infondata e non provata la richiesta di trasmissione all'IVASS;
- con vittoria o compensazione di spese e competenze di causa, oltre spese generali ed accessori di legge.
- Nei confronti di tutte le parti per scrupolo e completezza difensiva e senza rinuncia alcuna:
- respingere ogni domanda da chiunque ed a qualsiasi titolo proposta (anche per spese legali) nei confronti della perché infondata e comunque non provata;
CP_2
- in subordine determinarsi il quantum eventualmente risarcibile tenuto conto di ogni eccezione e di ogni limite anche contrattuale opposto dalla Compagnia convenuta in punto an e quantum;
- con vittoria di spese e competenze di causa oltre spese generali ed accessori di legge.
In via istruttoria e senza inversione dell'onere della prova e/o rinuncia alle eccezioni anche contrattuali:
- riproposta ogni istanza, eccezione ed opposizione già sollevate in primo grado nella comparsa di costituzione e nelle memorie interlocutorie anche in sede di operazioni peritali, nonché nell'atto di costituzione in appello ed a verbale di causa di entrambe i gradi di giudizio.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano, innanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Milano, e Parte_3 CP_2 CP_3
per ottenere l'integrale risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 2.000.000,00
[...] complessivi, a seguito del grave sinistro stradale avvenuto il 27.2.2016 nel quale rimanevano coinvolti il primo quale conducente e proprietario dell'autoveicolo Opel Meriva, tg. EF284AE e assicurato con pagina 3 di 10 , e il secondo quale trasportato e in cui perdeva la vita la seconda trasportata, Controparte_4 [...]
, moglie del primo e madre adottiva del secondo. Per_1
Il tutto sul presupposto che la responsabilità nella causazione del sinistro era risultata da ascriversi esclusivamente al comportamento di guida dei conducenti degli altri due veicoli coinvolti:
[...]
deceduto nel sinistro e conducente dell'autoveicolo Peugeot 206 SX, tg. Persona_2
CN314EB, di proprietà della convenuta assicurata con e Controparte_3 CP_2 [...]
proprietario e conducente dell'autoveicolo Fiat 600, tg. BM462HB assicurato Controparte_5
Controparte_6
Si costituiva , contestando le pretese risarcitorie degli Parte_3 attori poiché infondate anche alla luce di quanto già erogato dalla stessa, ovvero € 386.000,00 a favore di e € 265.000,00 a favore di . Parte_2 Parte_1
Si costituiva in giudizio anche che affermava di essere legittimata passiva solo ex art. 144 D. CP_2
Lss. 209/2005 per le richieste formulate dagli attori in punto risarcimento del danno “fisico” subito dal
, e contestando a propria volta le pretese degli attori, dando atto che e si Parte_1 CP_2 CP_6 erano accordate per la suddivisione del risarcimento dei danni patiti dagli attori al 50% ciascuna, applicando un concorso di colpa nella causazione del sinistro paritario tra lo ed il Per_2 CP_5 sulla base alle risultanze del procedimento penale.
Si costituiva infine in giudizio chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei Controparte_3 confronti di e di al fine di accertare la concorrente Controparte_5 Controparte_6 responsabilità dell'altro conducente (non convenuto dagli attori) e per l'effetto chiedeva CP_5 determinarsi la propria condanna al pagamento del solo importo dovuto secondo il grado della propria responsabilità.
Interveniva in giudizio il marito della stessa, che avanzava le medesime richieste e Persona_3 chiedeva di essere risarcito anch'egli per la perdita del figlio della moglie Persona_2 nei confronti del quale nutriva un profondo legame affettivo.
Il Giudice rigettava la richiesta di integrazione del contraddittorio formulata da Controparte_3 nei confronti di e di ritenendo non trattarsi di litisconsorzio Controparte_5 CP_6 necessario, e conseguentemente estrometteva dal giudizio il marito Persona_3
Le parti depositavano le memorie ex art. 183 VI c. cpc e il Giudice, respinte le prove orali, disponeva consulenza medico legale sulle persone degli attori, poi integrata per la verifica dell'eventuale sussistenza del danno psichico in capo ai medesimi. Il Giudice disponeva anche la produzione da parte di della documentazione afferente eventuali provvidenze erogate dall'assicuratore sociale nei CP_7 confronti degli attori, documentazione che veniva effettivamente depositata.
Respinte nuovamente le istanze di prove orali formulate degli attori, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, precisate le quali, la causa pagina 4 di 10 veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Con sentenza n. 734/2024, pubblicata il 22.01.2024, il Tribunale:
- rigettava tutte le domande proposte dagli attori nei confronti di Controparte_1
- accoglieva parzialmente le domande proposte dagli attori nei confronti di e di Controparte_3
che condannava in solido a pagare all'attore la residua cifra di € 18.623,36 avuto CP_2 Parte_1 riguardo agli acconti già percepiti dagli attori prima del giudizio.
In punto di spese disponeva che l'integrale compensazione fra gli attori e le convenute
[...]
e e poneva a carico degli attori le spese di lite sostenute da CP_3 CP_2 Controparte_1 che liquidava in € 40.000,00. Quanto alle spese di CTU le stesse venivano poste, separatamente liquidate, a carico degli attori per metà e a carico delle convenute e per la restante frazione. Controparte_3 CP_2
Il presente giudizio di appello
Avverso la suddetta sentenza hanno interposto appello e deducendo i Parte_1 Parte_2 seguenti motivi di appello:
- errata misura dell'importo liquidato a titolo di danno catastrofale: € 10.000,00 oltre interessi da oggi al saldo (di cui EURO 5.000,00a ciascun attore): deducono gli appellanti che le precise allegazioni circa la consapevolezza in capo alla de cuius dell'imminente fine vita, nonché le peculiari circostanze del caso concreto, avrebbero dovuto indurre il Giudice al riconoscimento del valore tabellare massimo previsto per il decesso entro i primi tre giorni dall'evento, €30.000,00, o comunque in misura certo maggiore.
- errata misura dell'importo liquidato a titolo di danno da lesione del rapporto parentale con particolare riferimento alla valutazione della lettera “E” delle tabelle milanesi, sia per che Parte_1 per il;
Parte_2
- erroneità della sentenza laddove non viene riconosciuto il danno patrimoniale da lucro cessante;
- erroneità della liquidazione delle spese legali in favore di , atteso che solo in seguito CP_1 all'instaurazione della causa inoltrava agli attori offerta risarcitoria, ed erroneità della CP_1 compensazione delle spese legali tra e;
Parte_1 CP_2
- erroneità della sentenza laddove viene rigetta la domanda di trasmissione della sentenza all'Ivass;
- errore nell'individuazione del valore attribuito alla causa con conseguente errore delle correlate decisioni in ordine al quantum delle spese legali;
- errata liquidazione delle spese di CTU ove queste sono state poste a carico degli attori per il 50% delle spese di consulenza.
Si sono costituite in giudizio e Controparte_1 Parte_3 CP_2 contestando per quanto di rispettiva competenza i motivi proposti dagli appellanti in quanto infondati in fatto ed in diritto e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.
pagina 5 di 10 All'udienza di prima comparizione le parti concordemente chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione.
Per l'appellata nessuno compariva e data la regolarità della notifica ne veniva Controparte_3 dichiarata la contumacia.
La causa veniva dunque rinviata, in trattazione scritta, all'udienza del 14.1.2025 e quivi, dato atto del deposito delle memorie difensive e delle note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, veniva rimessa in decisione innanzi al Collegio e poi decisa nella camera di consiglio del 21.1.2025
&&&
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui infra e per le ragioni che seguono.
Con il primo dei motivi di appello, e si dolgono dell'erroneità della Parte_1 Parte_2
liquidazione del danno catastrofale.
Pacifico essendo l'an della pretesa, con attribuzione della responsabilità ai veicoli investitori della Opel guidata da , a bordo della quale erano terzi trasportati la moglie deceduta ed il figlio Parte_1
- trattandosi di statuizione coperta da giudicato - ritiene la Corte che in punto quantum bene Pt_2
abbia operato il Tribunale nel liquidare a favore di ciascun erede la somma di € 5.000,00 atteso il brevissimo lasso di tempo che è trascorso dal ricovero della vittima sino alla morte.
Infatti, la de cuius, moglie di e , ferita nell'incidente è stata trasportata in Parte_1 Parte_2 stato di lucidità al nosocomio ove è poi deceduta, per emorragia inarrestabile, sopravvivendo all'evento per meno di due ore.
Orbene, tenuto conto che per i primi tre giorni di sopravvivenza il massimo tabellare (tabelle milanesi la cui applicazione non è oggetto di contestazione) ammonta ad € 30.000,00 pare del tutto congruo l'importo liquidato in via equitativa a titolo di ristoro del c.d. danno tanatologico, voce danno pacificamente trasmissibile agli eredi iure hereditatis.
Il primo dei motivi di appello va quindi disatteso.
Quanto al secondo dei motivi di impugnazione, si dolgono gli appellanti dell'errata misura dell'importo liquidato a loro favore dal tribunale a titolo di danno da lesione del rapporto parentale con pagina 6 di 10 particolare riferimento alla valutazione della lettera “E” delle tabelle milanesi, sia per che Parte_1
per il . Parte_2
Anche il suddetto motivo non appare accoglibile.
Come è noto, in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Le tabelle Milanesi alle quali il Tribunale ha fatto riferimento, senza che ciò, lo si ripete, costituisca specifica doglianza da parte degli appellanti, così argomentano: ” Si è quindi partiti dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” della tabella milanese, edizione 2021 (valori aggiornati all'1.01.2021), largamente applicata da molti Uffici giudiziari, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati nonché per il caso di perdita di fratelli/nipoti rispettivamente di € 3.365,00 e di € 1.461,20 e proponendo poi una distribuzione dei punti: ➢ secondo
i parametri di fatto indicati dalla Corte di Cassazione (e già previsti in linea generale dalla precedente versione milanese) corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
➢ tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame ➢ e prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di 100 (118 e 116 rispettivamente) con un “cap” pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali”.
pagina 7 di 10 Chiarito il quadro di riferimento, osserva la Corte che, nella specie, non vi è dubbio che il Tribunale abbia fornito contezza dei parametri ai quali si è ispirato nella liquidazione, valorizzando la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria.
Ed invero la relazione parentale fra moglie e marito è stata valutata in termini di durata e di intensità, così come la relazione parentale madre/figlio è stata considerata alla luce dell'età del ragazzo (già sedicenne) e della conseguente parziale autonomia.
Il tutto tenuto conto della relazione parentale con il genitore adottivo.
In buona sostanza nessun elemento di carattere eccezionale è stato valorizzato dagli odierni appellanti, attori in primo grado, ai fini di giustificare un discostamento dai valori medi.
Anche il secondo dei motivi di appello va dunque rigettato.
Il terzo motivo involge l'erroneità della liquidazione del danno per mancato riconoscimento del danno da lucro cessante.
Bene ha evidenziato sul punto il Tribunale che che ne aveva l'onere, non ha fornito Parte_1
contezza della misura della partecipazione della moglie deceduta alle esigenze della famiglia, non avendo in primo luogo comprovato l'ammontare del reddito proprio e non potendosi dunque in assenza di un dato fondamentale, fare ricorso a presunzioni (cfr. Cass. Sez. III civ. n. 5099 del 25.2.2020) relativamente all'ammontare del contributo, tenuto conto della capacità di risparmio del soggetto nonché delle somme destinate alle proprie esigenze di vita.
Né va pretermesso, che gode oggi della liquidazione di pensione indiretta, pari ai sette Parte_1
decimi lordi del reddito goduto in vita dalla moglie defunta.
Anche il terzo motivo non pare pertanto accoglibile.
Il quarto dei motivi di appello, da esaminare in uno con il sesto per ragioni logiche, afferiscono all'erroneità della liquidazione – anche nel quantum - delle spese legali in favore di , atteso CP_1 che solo in seguito all'instaurazione della causa da parte degli attori odierni appellanti CP_1
inoltrava agli attori offerta risarcitoria e venivano corrisposte a favore dei medesimi le seguenti somme:
€ 265.000,00 a favore di ed € 386.000,00 in favore di , per un totale di € Parte_1 Parte_2
651.000,00.
pagina 8 di 10 , a favore del quale (nonché è stata condannata a corrispondere Parte_1 CP_2 CP_3
l'importo di € 18.623,36 oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo, si duole inoltre dell'erroneità della compensazione delle spese legali.
I motivi sono parzialmente fondati: il pagamento da parte di (nei termini di cui sopra) è infatti CP_1 avvenuto soltanto a seguito dell'instaurazione del giudizio di primo grado e le spese vanno quindi liquidate con riguardo al “decisum” ed al relativo scaglione di valore e cioè da € 520.000,00 ad €
1.000.000.
Premesso che, tenuto conto della pretesa iniziale rispetto ad vi è stata piena soccombenza CP_1
degli attori, in ogni caso le spese a favore di , tenuto conto di quanto sopra esposto (pagamento CP_1 avvenuto a causa instaurata ed in ragione della somma complessiva di € 651.000,00), vanno liquidate in ragione dei minimi tabellari per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale per un ammontare totale di € 14.598,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e cpa come per legge.
Quanto alla compensazione integrale delle spese tra gli attori e (nonché la stessa si CP_2 CP_3 giustifica pienamente tenuto conto dell'esito del giudizio, avuto riguardo al rapporto tra la pretesa creditoria iniziale (€ 2.000.000,00) e quanto in realtà liquidato.
Conseguono, dunque, sul punto le statuizioni di cui in dispositivo.
Con il quinto motivo gli appellanti si dolgono della mancata trasmissione della sentenza all'IVASS.
L'art. 148 del codice delle assicurazioni (d. lgs. 209/05), al decimo comma recita: “In caso di sentenza
a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo”.
Non ricorrono dunque i presupposti per dare corso alla richiesta trasmissione.
Infine, con il settimo motivo, gli appellanti si dolgono della compensazione delle spese di CTU.
Il motivo è infondato e va disatteso, atteso che correttamente il Tribunale ha tenuto conto del fatto che l'accertamento peritale è stato svolto nell'interesse di entrambe le parti del giudizio.
L'appello va dunque accolto parzialmente in relazione a quanto sopra esposto.
L'esito del presente giudizio consente di ravvisare gravi motivi onde disporre la compensazione in ragione di un quarto del loro complessivo ammontare delle spese del grado. pagina 9 di 10 La restate frazione dei ¾ liquidata come infra a favore di tenuto conto del Controparte_1
valore indeterminabile della controversia e delle fasi difensive effettivamente espletate (con esclusione di quella istruttoria e dello svolgimento di una sola udienza di trattazione), nonché dei parametri medi di cui alle vigenti tabelle ministeriali, andrà posta a carico solidale degli appellanti.
Costoro andranno inoltre condannati, ex art. 91 c.p.c. al pieno pagamento delle spese processuali nei confronti di CP_2
P.Q.M
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 734/2024 pubblicata il 22.1.2024 da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di di e di Controparte_1 Controparte_2
nella contumacia di quest'ultima, così provvede: Controparte_8
1. in parziale accoglimento dell'appello e per quanto di ragione, in riforma del capo 6) della sentenza impugnata, condanna e a rifondere le spese di lite a Parte_1 Parte_2
favore di liquidate nella complessiva Controparte_1 somma di € 14.598,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e cpa come per legge;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. dichiara compensate in ragione di ¼ del loro complessivo ammontare le spese del presente grado tra e gli appellanti, condannando Controparte_1
questi ultimi a rimborsare solidalmente ad la restante frazione di ¾ liquidate nella CP_1 misura già ridotta di € 9.116,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e cpa come per legge;
4. condanna gli attori, in via tra loro solidale, a rifondere ad le spese Controparte_2 del presente grado di giudizio che si liquidano nella somma di € 12.154,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e cpa come per legge.
Così deciso in Milano il 21.1.2025
Il cons. est. La Presidente
Maria Carla Rossi Maria Grazia Federici
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