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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 12.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13824/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. CROCE LAURA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. – pensione /assegno ordinario di invalidità
***
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno ordinario di invalidità e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le CP_1 conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 2 L. 224/84 si considera inabile l'assicurato o il titolare di invalidità il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, invece, si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie il CTU ha concluso evidenziando che le patologie riscontrate non determinano una riduzione della capacità lavorativa nella misura richiesta per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Si riportano di seguito le conclusioni del CTU e le risposte ai quesiti:
“L'esame clinico di di anni 58 integrato dai dati della documentazione Persona_1 medica in atti ed esibita, consente di affermare che attualmente il ricorrente è affetto da:
SPONDILODISCOARTROSI A MODESTA INCIDENZA FUNZIONALE;
CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN FA IN
BUON COMPENSO FARMACOLOGICO IN VALVULOPATIA MITRALICA;
; NOTE ANSIOSO- CP_2
DEPRESSIVE; Nel caso in parola ci troviamo di fronte ad un bracciante agricolo che ha sempre svolto tale attività. Trattasi dunque di una capacità lavorativa attitudinale rivolta a mansioni manuali a medio-basso impegno energetico. Passiamo ora a discutere delle patologie in diagnosi. Ebbene la cardiopatia risulta in buon compenso emodinamico, come anche la FA, controllata in maniera efficace dalla terapia farmacologica. La spondilodiscoartrosi a modesta incidenza funzionale non influisce sulle capacità lavorative attitudinali in maniera significativa. Ricordiamo come l'artrosi è una malattia reumatica cronica caratterizzata da lesioni degenerative della cartilagine articolare. Il processo non coinvolge solo la cartilagine, ma colpisce l'intera articolazione, incluso l'osso subcondrale, membrana sinoviale, legamenti, capsula e muscoli peri-articolari. L'artrosi è certamente la più comune delle malattie dell'apparato muscolo scheletrico. Solo metà dei pazienti con alterazioni patologiche tipiche dell'osteoartrosi presenta sintomi. Le note depressive si giovano di opportuna terapia farmacologica. Pertanto, siamo dell'opinione che le capacità lavorative attitudinali del ricorrente non siano ridotte a meno di un terzo, come vuole la Legge 222/84, per ottenere l'assegno ordinario di invalidità.”
Non vi sono motivi per non aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, stante anche la genericità delle contestazioni opposte dalle parti, che non sono tali da validamente contrastare i risultati peritali. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato in quanto non sussiste il requisito sanitario previsto dall'art. 2 e 1 L. 222/84 per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o dell'assegno ordinario di invalidità.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
07.12.2023 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 12.06.2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo