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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 30/10/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 645/2019 promossa da:
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Fabio Parisse
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. Cristian Carpineta Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) In primo luogo si precisa che la presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. e ss.mm.ii., con omissione dell'intero svolgimento processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi questi limitare alla trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11/04/2019,
[...] promuoveva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 168/2019, Parte_1 pubblicato in data 11/03/2019, notificato in data 18/03/2019, con il quale il Tribunale di Avezzano gli ingiungeva il pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 11.396,41 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di mancato pagamento della fattura n. 28/2018 del 31/12/2018 in forza di un contratto di prestazione d'opera per elaborazione dati, assistenza contabile, amministrativa e fiscale svolta in favore della predetta Parte_1 dall'anno 2012 sino all'anno 2017 incluso.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Avezzano, contrariis reiectis, accogliere la espletata domanda riconvenzionale proposta dalla in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Sant' Anatolia di Borgorose (RI) e per
l'effetto:
1) preliminarmente revocare e comunque dichiarare l'inesistenza, la nullità e
l'inefficacia del ricorso e del decreto ingiuntivo n. 168/2019 (R. G. n. 396/2019) emesso dal Tribunale di Avezzano in data 11 marzo 2019 per la somma di €
11.396,41, oltre interessi ed accessori, per violazione degli artt. 633 e segg. poiché carente dei requisiti essenziali della certezza, liquidità ed esigibilità su cui fonda
l'ipotizzato credito oltreché non fondato su prova scritta ex art 634 c.p.c. per le causali dedotte in narrativa;
2) dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, alla luce dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 del codice civile sollevata dalla per le causali dedotte nei del presente atto ragion per cui Parte_1 nulla è dovuto dalla società opponente;
3) accertare e dichiarare che la convenuta Rag. ha svolto la sua Controparte_1 attività di consulenza contabile, amministrativa e fiscale in favore della società opponente senza la diligenza richiesta ai professionisti come enunciato dall'art.
1176, comma 2°, del codice civile;
4) in via riconvenzionale accertare e dichiarare che la società Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha subito in conseguenza
[...] del negligente operato della convenuta opposta i danni descritti in narrativa e conseguentemente;
5) dichiarare l'esistenza della pretesa creditoria con condanna della Rag.
[...]
al risarcimento dei danni tutti cagionati alla società CP_1 Parte_1 nello svolgimento della sua attività nella misura complessiva di cui agli avvisi di
[...] accertamento per tributi e sanzioni loro notificati dall'Amministrazione Finanziaria,
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 7
richiamati nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione, per complessive €
24.867,80, come da comunicazione elaborata il 23/11/2018 dalla agenzia delle
Entrate di Rieti n. Codice Atto n. 22120901719, ovvero nella misura P.IVA_2 maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa o in subordine che verrà determinata in via equitativa dal Giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre ad interessi
e rivalutazione oltre al versamento degli interessi dovuti;
6) condannare la Rag. al risarcimento dell'ulteriore danno di cui Controparte_1 all'art. 1223 c.p.c. sia per quel che concerne il danno emergente che per il lucro cessante, oltre interessi e quanto altro risulterà dovuto per le causali dedotte in narrativa;
7) condannare, altresì, la Rag. ad ogni risarcimento del danno di Controparte_1 cui all'art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. al 22% e tassa del 4% per C.P.A. da calcolarsi sull'imponibile”.
3) Si costituiva regolarmente in giudizio deducendo Controparte_1 sostanzialmente l'infondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposta, con integrale rigetto.
Chiedeva in particolare l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale di Avezzano, contrariis reiectis, per tutte le ragioni sopra spiegate,
-in via preliminare, ex art. 648 cpc, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
-nel merito, rigettare ogni avversa domanda e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Avezzano n. 168/2019 del 12.3.2019, notificato il
18.3.2019;
- sempre nel merito, accertata in concreto la natura, la qualità e l'entità, sulla base dei tariffari vigenti in materia, del lavoro svolto dalla rag. in Controparte_1 favore della società opponente, per l'effetto, condannare la al Parte_1 pagamento della somma di € 11.396,41, o di quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia sulla base anche dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali
e rivalutazione dalla data dell'attività posta in essere sino al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio ex DM 55/2014, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 7
4) Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i richiesti termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova per interpello del legale rappresentante della società opponente e l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti.
5) All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche.
6) Tanto premesso in estrema sintesi, giova in primo luogo rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (cfr. Cass. n. 9927/2004); pertanto la sentenza che definisce il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione
(cfr. Cass. n. 2573/2002).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, da luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che riveste la posizione di attore sostanziale)
e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che riveste la posizione di convenuto sostanziale).
Pertanto, il creditore sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito ex art. 2697 c.c. (e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui), mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 2421/2006).
7) Nel merito, va preliminarmente verificato se ed in che misura il rifiuto di pagare le somme ingiunte ad opera della sia giustificato e/o Parte_1 proporzionato rispetto alla pretesa creditoria azionata e se detto rifiuto sia o meno contrario alla buona fede.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 7
8) Dall'istruttoria esperita è emerso che l'opposta ha dimostrato il rapporto contrattuale con la controparte.
Risulta, infatti, pacifico, perché documentalmente provato, l'esistenza del rapporto contrattuale in essere tra le odierne parti in causa inquadrabile all'interno dello schema tipico del rapporto d'opera.
Inoltre alla fattura n. 28/2018 del 31/12/2018 è stato aggiunto anche il deposito di ulteriore documentazione (per altro neppure contestata) da cui si evince chiaramente il collegamento tra la Lancia e la CP_1 Parte_1 per il periodo oggetto di causa.
Ad ogni modo, si osserva che l'opponente non contesta di aver conferito incarico professionale all'opposta e quindi l'esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda la fattura azionata, piuttosto contesta la debenza della somma fatturata.
La ha, infatti, sollevato un'eccezione di inadempimento Parte_1 sull'assunto che l'inesatta esecuzione da parte della professionista opposta delle prestazioni oggetto della fattura azionata, le avrebbe causato danni superiori all'intero importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Nello specifico, di aver ricevuto una sanzione dall'Agenzia delle Entrate di importo pari ad € 24.867,68, causa errata compilazione del modello I.V.A. 2017, perché depositato non compilato in data 28/02/2017, ovvero successivamente compilato e depositato a distanza di circa un anno e precisamente in data 11/01/2018 e quindi oltre il termine consentito.
Ordunque, risulta noto che l'eccezione di inadempimento deve necessariamente riferirsi allo specifico rapporto contrattuale che costituisce la causa petendi del diritto azionato, e non ad altri rapporti intervenuti tra le parti.
L'art. 1460 c.c. stabilisce che: "Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie
o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto e' contrario alla buona fede”.
L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. comporta un'inversione del riparto dell'onere probatorio tale per cui è il debitore che la solleva a potersi limitare ad allegare l'altrui inadempimento, con onere del creditore di provare l'esatto adempimento della sua prestazione.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 7
In tal senso consolidata giurisprudenza risulta concorde nel ritenere che: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c."
(ex multis, Cass. Civ. sent. n. 3373/2010).
Sicché, qualora il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c., si determina una inversione dei ruoli delle parti in lite, con la conseguenza che sarà il creditore agente a dover dimostrare il proprio adempimento.
Facendo applicazione dei predetti principi, va precisato che da un lato, il credito dell'opposta risulta provato perché sufficientemente documentato e perché pacificamente ammesso dalla dall'altro lato, invece, va Parte_1 precisato che ad eccezione degli addebiti mossi alla professionista in occasione della compilazione e trasmissione modello IVA 2014, è stato provato il non corretto ed esatto adempimento della opposta in merito a quanto dedotto dall'opponente circa l'operato professionale prestato nel corso del rapporto, quali gli importati e gravi ritardi nel deposito di gran parte dei bilanci della società presso la C.C.I.I.A. abbreviati di esercizio, bilanci microimprese di esercizio 2013,
2014.
Deve quindi rilevarsi certamente la gravità dell'inadempimento posto in essere dall'opposta rispetto a quello dell'opponente.
Trattasi di circostanze che consentono all'evidenza di accogliere l'eccezione ex art. 1460 c.c. proposta dall'opponente al fine di paralizzare la pretesa creditoria e quindi il pagamento del prezzo, con la conseguenza che l'opposizione va accolta e quindi il decreto ingiuntivo n. 168/2019 deve essere revocato.
9) Non va accolta, invece, la domanda riconvenzionalmente proposta dalla volta al riconoscimento del risarcimento del danno subito Parte_1
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 7
a causa della sanzione irrogata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, perché risultato sfornita di prova.
Non è stato provato, infatti, l'aver, la tempestivamente Parte_1 Parte_1 messo a disposizione della professionista la necessaria documentazione al fine provvedere ad una corretta compilazione e trasmissione del modello I.V.A. 2017.
10) Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
11) Per le ragioni sopra esposte, le spese processuali seguono la soccombenza reciproca fra le parti che comporta la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta dalla e per l'effetto Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 168/2019 del Tribunale di Avezzano;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avezzano il 09/10/2024
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 645/2019 promossa da:
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Fabio Parisse
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. Cristian Carpineta Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) In primo luogo si precisa che la presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. e ss.mm.ii., con omissione dell'intero svolgimento processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi questi limitare alla trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11/04/2019,
[...] promuoveva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 168/2019, Parte_1 pubblicato in data 11/03/2019, notificato in data 18/03/2019, con il quale il Tribunale di Avezzano gli ingiungeva il pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 11.396,41 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di mancato pagamento della fattura n. 28/2018 del 31/12/2018 in forza di un contratto di prestazione d'opera per elaborazione dati, assistenza contabile, amministrativa e fiscale svolta in favore della predetta Parte_1 dall'anno 2012 sino all'anno 2017 incluso.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Avezzano, contrariis reiectis, accogliere la espletata domanda riconvenzionale proposta dalla in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Sant' Anatolia di Borgorose (RI) e per
l'effetto:
1) preliminarmente revocare e comunque dichiarare l'inesistenza, la nullità e
l'inefficacia del ricorso e del decreto ingiuntivo n. 168/2019 (R. G. n. 396/2019) emesso dal Tribunale di Avezzano in data 11 marzo 2019 per la somma di €
11.396,41, oltre interessi ed accessori, per violazione degli artt. 633 e segg. poiché carente dei requisiti essenziali della certezza, liquidità ed esigibilità su cui fonda
l'ipotizzato credito oltreché non fondato su prova scritta ex art 634 c.p.c. per le causali dedotte in narrativa;
2) dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, alla luce dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 del codice civile sollevata dalla per le causali dedotte nei del presente atto ragion per cui Parte_1 nulla è dovuto dalla società opponente;
3) accertare e dichiarare che la convenuta Rag. ha svolto la sua Controparte_1 attività di consulenza contabile, amministrativa e fiscale in favore della società opponente senza la diligenza richiesta ai professionisti come enunciato dall'art.
1176, comma 2°, del codice civile;
4) in via riconvenzionale accertare e dichiarare che la società Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha subito in conseguenza
[...] del negligente operato della convenuta opposta i danni descritti in narrativa e conseguentemente;
5) dichiarare l'esistenza della pretesa creditoria con condanna della Rag.
[...]
al risarcimento dei danni tutti cagionati alla società CP_1 Parte_1 nello svolgimento della sua attività nella misura complessiva di cui agli avvisi di
[...] accertamento per tributi e sanzioni loro notificati dall'Amministrazione Finanziaria,
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 7
richiamati nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione, per complessive €
24.867,80, come da comunicazione elaborata il 23/11/2018 dalla agenzia delle
Entrate di Rieti n. Codice Atto n. 22120901719, ovvero nella misura P.IVA_2 maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa o in subordine che verrà determinata in via equitativa dal Giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre ad interessi
e rivalutazione oltre al versamento degli interessi dovuti;
6) condannare la Rag. al risarcimento dell'ulteriore danno di cui Controparte_1 all'art. 1223 c.p.c. sia per quel che concerne il danno emergente che per il lucro cessante, oltre interessi e quanto altro risulterà dovuto per le causali dedotte in narrativa;
7) condannare, altresì, la Rag. ad ogni risarcimento del danno di Controparte_1 cui all'art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. al 22% e tassa del 4% per C.P.A. da calcolarsi sull'imponibile”.
3) Si costituiva regolarmente in giudizio deducendo Controparte_1 sostanzialmente l'infondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposta, con integrale rigetto.
Chiedeva in particolare l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale di Avezzano, contrariis reiectis, per tutte le ragioni sopra spiegate,
-in via preliminare, ex art. 648 cpc, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
-nel merito, rigettare ogni avversa domanda e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Avezzano n. 168/2019 del 12.3.2019, notificato il
18.3.2019;
- sempre nel merito, accertata in concreto la natura, la qualità e l'entità, sulla base dei tariffari vigenti in materia, del lavoro svolto dalla rag. in Controparte_1 favore della società opponente, per l'effetto, condannare la al Parte_1 pagamento della somma di € 11.396,41, o di quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia sulla base anche dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali
e rivalutazione dalla data dell'attività posta in essere sino al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio ex DM 55/2014, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 7
4) Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i richiesti termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova per interpello del legale rappresentante della società opponente e l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti.
5) All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche.
6) Tanto premesso in estrema sintesi, giova in primo luogo rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (cfr. Cass. n. 9927/2004); pertanto la sentenza che definisce il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione
(cfr. Cass. n. 2573/2002).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, da luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che riveste la posizione di attore sostanziale)
e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che riveste la posizione di convenuto sostanziale).
Pertanto, il creditore sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito ex art. 2697 c.c. (e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui), mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 2421/2006).
7) Nel merito, va preliminarmente verificato se ed in che misura il rifiuto di pagare le somme ingiunte ad opera della sia giustificato e/o Parte_1 proporzionato rispetto alla pretesa creditoria azionata e se detto rifiuto sia o meno contrario alla buona fede.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 7
8) Dall'istruttoria esperita è emerso che l'opposta ha dimostrato il rapporto contrattuale con la controparte.
Risulta, infatti, pacifico, perché documentalmente provato, l'esistenza del rapporto contrattuale in essere tra le odierne parti in causa inquadrabile all'interno dello schema tipico del rapporto d'opera.
Inoltre alla fattura n. 28/2018 del 31/12/2018 è stato aggiunto anche il deposito di ulteriore documentazione (per altro neppure contestata) da cui si evince chiaramente il collegamento tra la Lancia e la CP_1 Parte_1 per il periodo oggetto di causa.
Ad ogni modo, si osserva che l'opponente non contesta di aver conferito incarico professionale all'opposta e quindi l'esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda la fattura azionata, piuttosto contesta la debenza della somma fatturata.
La ha, infatti, sollevato un'eccezione di inadempimento Parte_1 sull'assunto che l'inesatta esecuzione da parte della professionista opposta delle prestazioni oggetto della fattura azionata, le avrebbe causato danni superiori all'intero importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Nello specifico, di aver ricevuto una sanzione dall'Agenzia delle Entrate di importo pari ad € 24.867,68, causa errata compilazione del modello I.V.A. 2017, perché depositato non compilato in data 28/02/2017, ovvero successivamente compilato e depositato a distanza di circa un anno e precisamente in data 11/01/2018 e quindi oltre il termine consentito.
Ordunque, risulta noto che l'eccezione di inadempimento deve necessariamente riferirsi allo specifico rapporto contrattuale che costituisce la causa petendi del diritto azionato, e non ad altri rapporti intervenuti tra le parti.
L'art. 1460 c.c. stabilisce che: "Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie
o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto e' contrario alla buona fede”.
L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. comporta un'inversione del riparto dell'onere probatorio tale per cui è il debitore che la solleva a potersi limitare ad allegare l'altrui inadempimento, con onere del creditore di provare l'esatto adempimento della sua prestazione.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 7
In tal senso consolidata giurisprudenza risulta concorde nel ritenere che: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c."
(ex multis, Cass. Civ. sent. n. 3373/2010).
Sicché, qualora il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c., si determina una inversione dei ruoli delle parti in lite, con la conseguenza che sarà il creditore agente a dover dimostrare il proprio adempimento.
Facendo applicazione dei predetti principi, va precisato che da un lato, il credito dell'opposta risulta provato perché sufficientemente documentato e perché pacificamente ammesso dalla dall'altro lato, invece, va Parte_1 precisato che ad eccezione degli addebiti mossi alla professionista in occasione della compilazione e trasmissione modello IVA 2014, è stato provato il non corretto ed esatto adempimento della opposta in merito a quanto dedotto dall'opponente circa l'operato professionale prestato nel corso del rapporto, quali gli importati e gravi ritardi nel deposito di gran parte dei bilanci della società presso la C.C.I.I.A. abbreviati di esercizio, bilanci microimprese di esercizio 2013,
2014.
Deve quindi rilevarsi certamente la gravità dell'inadempimento posto in essere dall'opposta rispetto a quello dell'opponente.
Trattasi di circostanze che consentono all'evidenza di accogliere l'eccezione ex art. 1460 c.c. proposta dall'opponente al fine di paralizzare la pretesa creditoria e quindi il pagamento del prezzo, con la conseguenza che l'opposizione va accolta e quindi il decreto ingiuntivo n. 168/2019 deve essere revocato.
9) Non va accolta, invece, la domanda riconvenzionalmente proposta dalla volta al riconoscimento del risarcimento del danno subito Parte_1
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a causa della sanzione irrogata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, perché risultato sfornita di prova.
Non è stato provato, infatti, l'aver, la tempestivamente Parte_1 Parte_1 messo a disposizione della professionista la necessaria documentazione al fine provvedere ad una corretta compilazione e trasmissione del modello I.V.A. 2017.
10) Assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
11) Per le ragioni sopra esposte, le spese processuali seguono la soccombenza reciproca fra le parti che comporta la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta dalla e per l'effetto Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 168/2019 del Tribunale di Avezzano;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avezzano il 09/10/2024
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
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