TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est.-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20005 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PUCA GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SAGLIOCCO ANGELINA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/11/2024, le parti e Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
Napoli il 15.2.2001 (Atto n. 12, p. I, s. sez. Q, anno 2001). Aggiungevano che dalla loro unione erano nati quattro figli: , nata a [...] il [...]; Persona_1 Per_2
, nata a [...] il [...], nata a [...] il [...]
[...] Parte_2
1 maggiorenni non economicamente autosufficienti;
nato a [...] il Persona_3
07.06.2008 minorenne. Rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto;
2) affido condiviso del minore AN con domicilio prevalente presso la madre che ne sarà collocataria;
3) la casa coniugale sita in Napoli alla traversa Giulio Cesare n.6 rimarrà in uso alla IG , unitamente ai mobili che l'arredano; CP_1
4) la casa sita in Giugliano in Campania (NA), alla via Vicinale Ficocelle n. 64, acquistata in comproprietà per atto AR , che si deposita, rimarrà in comproprietà Persona_4
dei sigg. e;
Parte_1 Controparte_1
5) i sigg. e assumono l'impegno di utilizzare il canone Parte_1 Controparte_1
di locazione della casa di Giugliano in Campania, di euro 550,00 al fine di pagare il mutuo contratto dagli stessi in costanza di matrimonio, appoggiato sul conto cointestato acceso presso la
Banca Intesa di Napoli, via Toledo;
6) il figlio minore AN starà con il padre il pomeriggio dal lunedì al venerdì, dal ritiro da scuola ed il trascorrere dei pomeriggi sino alla cena compresa;
nonché tutta la giornata del sabato ovvero dal primo pomeriggio della domenica a settimane alterne con facoltà di pernotto con il padre;
7) Per le vacanze estive i figli trascorreranno sette giorni consecutivi con il padre previo accordo con la madre entro il 30.05 di ciascun anno, in ragione del piano ferie aziendale di ciascuno dei genitori, per l'estate 2024 la prima settimana di agosto verrà trascorsa con la madre
e la seconda settimana di agosto con il padre;
8) nei giorni di Pasqua, Vigilia e pranzo di Natale, 31 dicembre, Persona_5
Vigilia dell'Epifania i figli staranno con la madre e nei giorni di Lunedì in Albis, cena di Natale,
Santo Stefano, Capodanno, Pranzo dell'Epifania con il padre;
per la ricorrenza del compleanno del minore AN verrà trascorsa con entrambi i genitori presso una sala feste o locale previo
2 accordo; nonché per l'onomastico in base alle disponibilità lavorative dei genitori;
con possibilità di alternanza delle feste negli anni a venire;
9) le figlie maggiorenni, che resteranno ad abitare nella casa coniugale con la madre, vedranno il padre in base agli impegni lavorativi e si accorderanno liberamente con lo stesso per
i giorni e le festività da trascorrere assieme;
10) il sig. , verserà a titolo di mantenimento della IG Parte_1 CP_1
€275,00 mensili, comprensivi di spese;
11) il signor verserà a titolo di concorso per il mantenimento delle figlie , Pt_1 Per_1
e € 200,00 mensili ciascuna, e per il minore AN € 250,00 mensili - Per_2 Parte_2
rivalutabili secondo gli indici Istat - che si impegna a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese,
12)le spese straordinarie mediche non mutuabili sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, le parti si rimettono alla circolare del Tribunale di Napoli relativa alla disciplina delle spese straordinarie”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento, assegnazione della casa familiare) e di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.12, parte I, S. sez. Q, reg. Atti Matrimonio anno 2001);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3 e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
4