Articolo 8 della Legge 7 luglio 2016, n. 122
Articolo 7Articolo 9
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23 luglio 2016
Art. 8. Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo 1. L'autorita' che ha formato l'atto pubblico e' competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione europea.
2. In ogni caso in cui l'autorita' che ha formato l'atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvede l'autorita' nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati.
Entrata in vigore il 23 luglio 2016