Versione
23 luglio 2016
23 luglio 2016
Art. 8. Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo 1. L'autorita' che ha formato l'atto pubblico e' competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione europea.
2. In ogni caso in cui l'autorita' che ha formato l'atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvede l'autorita' nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati.
2. In ogni caso in cui l'autorita' che ha formato l'atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvede l'autorita' nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati.